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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/07/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 1622/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
07/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro REGIS del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura SIRENA del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , celebrato il 28/06/2008 e trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Castagnaro (VR) (atto n. 11 - parte II - serie A - anno
2008), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La casa coniugale, successivamente alla separazione, è stata venduta, il mutuo è stato estinto e il ricavato della vendita è stato suddiviso tra le parti, come da intercorsi accordi.
1 3) si impegna a corrispondere a , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento dei figli e , la somma Persona_1 Persona_2 mensile di € 100,00, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento Parte_1 automatico annuale valutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
4) Gli assegni familiari saranno integralmente percepiti da . Parte_1
5) si farà carico nella misura del 100% del pagamento delle spese Parte_2 straordinarie relative ai figli e di cui al Persona_1 Persona_2
Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Verona e qui di seguito individuate:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali
e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
6) ed RA si danno reciprocamente atto di aver definito Parte_2 Pt_1 ogni loro pregresso rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
7) Spese e competenze del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, che provvederanno ciascuna al pagamento dei rispettivi procuratori, fra i quali non sussiste la solidarietà professionale ex art. 13 L.P., cui espressamente rinunciano.
2 CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/06/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 1622/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
07/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro REGIS del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura SIRENA del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , celebrato il 28/06/2008 e trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Castagnaro (VR) (atto n. 11 - parte II - serie A - anno
2008), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La casa coniugale, successivamente alla separazione, è stata venduta, il mutuo è stato estinto e il ricavato della vendita è stato suddiviso tra le parti, come da intercorsi accordi.
1 3) si impegna a corrispondere a , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento dei figli e , la somma Persona_1 Persona_2 mensile di € 100,00, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento Parte_1 automatico annuale valutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
4) Gli assegni familiari saranno integralmente percepiti da . Parte_1
5) si farà carico nella misura del 100% del pagamento delle spese Parte_2 straordinarie relative ai figli e di cui al Persona_1 Persona_2
Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Verona e qui di seguito individuate:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali
e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
6) ed RA si danno reciprocamente atto di aver definito Parte_2 Pt_1 ogni loro pregresso rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
7) Spese e competenze del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, che provvederanno ciascuna al pagamento dei rispettivi procuratori, fra i quali non sussiste la solidarietà professionale ex art. 13 L.P., cui espressamente rinunciano.
2 CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/06/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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