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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 565/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle Parte_3 C.F._3
liti, dagli Avv.ti Maurizio Minnucci e Michele Cardenà;
appellanti
CONTRO
(c.f. , che ha partecipato al giudizio di primo grado per Controparte_1 P.IVA_1
il tramite della rappresentante (c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_3 P.IVA_3
dall'Avv. Roberto Ascani;
intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
1 conclusioni: appellanti: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, per i motivi di cui
in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 815/2021 pubblicata il
24.11.2021 ed in accoglimento dello spiegato appello e dell'eccezione riconvenzionale di nullità delle fideiussioni prestate dai signori , e per Parte_3 Parte_1 Parte_2
violazione dell' art.2 della legge n.287/90 per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo
e/o inefficace o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 147/2015; ed inoltre accertata la nullità
delle clausole del contratto di concessione di linee di credito per anticipi su presentazione di
fatture relative alla determinazione degli interessi, delle spese e commissioni per il superamento
del tasso soglia degli interessi addebitati, accertata la nullità della clausola di salvaguardia
contenuta nel contratto di concessione di linee di credito per anticipi su presentazione di fatture,
rideterminare il saldo e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 147/2015, e/o riducendolo l'importo ingiunto al netto degli interessi, delle commissioni e delle spese addebitate illegittimamente e della somma
illegittimamente addebitata a titolo di saldo debitore del c/c n. 04143/1000/00002583. Con
vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi a favore degli avvocati che si dichiarano
antistatari”; parte intervenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona respingere l'appello
proposto da , e , con la condanna in ogni caso degli Parte_1 Parte_2 Parte_3
stessi al pagamento in favore della della somma di € 79.484,26, oltre interessi CP_3
legali di mora dalla domanda al saldo. Con vittoria delle spese di causa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte intervenuta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
2 ******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità delle fideiussione rilasciate tramite scritture private del 28.5.2013 e sottese al decreto ingiuntivo opposto, attuative, secondo la prospettazione difensiva in esame, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del
30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale, idoneo a far ritenere che , , non avrebbero Parte_1 Parte_2 Parte_3
rilasciato la fideiussione (che è contratto da cui sorgono obbligazioni a carico del solo proponente e non esige l'accettazione del creditore garantito, giusto il disposto di cui all'art. 1333 c.c.) in carenza delle clausole con cui è stata compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Di contro, appare evidente che gli opponenti avrebbe rilasciato la fideiussione anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, ossia in ordine alla natura decadenziale dei termini contemplati dalla norma in esame, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del 21/05/2008).
3 La decadenza deve essere eccepita dalla parte, nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio , , , ovvero i Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuti in senso sostanziale, non hanno sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza
(omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, peraltro solo nella comparsa conclusionale, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione.
Per quanto possa rilevare, l'eccezione di decadenza non è stata sollevata nemmeno nel presente grado.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante sugli appellanti.
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di evidenziare che i fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005 ed il c.d. schema A.B.I. approntato nel 2003.
Tali documenti, non rappresentativi di atti normativi, non sono sono stati prodotti nel corso del primo grado e, dunque, non possono concorrere ad integrare l'orizzonte conoscitivo del giudice.
4 Peraltro, anche qualora fossero stati depositati, essi si sarebbero rilevati insufficienti a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa appellante.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica e di oggetto tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003 e 2004 ed incentrata unicamente sulle fideiussioni omnibus, e l'epoca in cui , , ebbero a rilasciare le fideiussioni specifiche, né, Parte_1 Parte_2 Parte_3
a fronte della inutilizzabilità e della concreta irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento, la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel maggio del 2013.
In secondo luogo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbiano adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la consistenza usuraria degli interessi corrispettivi e moratori applicati dalla banca in esecuzione del contratto atipico di anticipo su fatture, omettendo, dunque, di dichiarare la nullità delle clausole relative alla debenza degli interessi e di disporre la gratuità del contratto in attuazione della sanzione civile di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
Il motivo è infondato o, comunque, inidoneo a condurre alla riforma della sentenza nel senso auspicato dagli appellanti.
5 Al riguardo, è sufficiente osservare che il Tribunale di Ascoli Piceno ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato , , al pagamento in via Parte_1 Parte_2 Parte_3
solidale, in favore della banca, della somma di euro 79.484,26.
Tale importo corrisponde all'ammontare complessivo delle somme anticipate dall'istituto di credito, in esecuzione del contratto stipulato in data 28.5.2013, al netto dei pagamenti parziali eseguiti dal debitore garantito ed al netto di ogni interesse e spesa.
Al riguardo, si richiama l'attenzione al contenuto del documento n. 3 allegato alla relazione del consulente d'ufficio depositata in data 7.7.2017 e al contenuto dei documenti nn. 5 e 6 allegati alla relazione del consulente d'ufficio depositata in data 19.5.2021.
Dall'esame di tali documenti emerge senza dubbio alcuno che la somma di euro 79.484,26 costituisce la differenza tra l'importo di euro 120.061,56, a sua volta corrispondente all'ammontare delle anticipazioni su fatture eseguite dalla banca, e l'importo di euro 40.577,30, pari al totale dei pagamenti effettuati dal debitore principale, imputati, dunque, direttamente al capitale.
Vi è, pertanto, che il Tribunale di Ascoli Piceno, sebbene in contraddizione rispetto ai passaggi motivazionali riguardanti la validità delle clausole relative alla debenza degli interessi e delle spese e, dunque, il mancato superamento del tasso soglia, nondimeno ha assunto una statuizione di condanna che muove dalla sostanziale gratuità del contratto di anticipo su fatture, sottraendo i fideiussori al pagamento degli interessi (per un totale di euro 9.095,23) ed alla sopportazione delle spese addebitate a titolo di commissione disponibilità fondi, commissione presentazione anticipo fatture, spese notifica cessione fatture.
Tale statuizione di condanna, di evidente sfavore per il creditore e per il suo avente causa, non è stata impugnata (né l'appellata né parte intervenuta quale successore a titolo particolare hanno proposto appello incidentale), con conseguente formazione del giudicato interno e definitiva sottrazione dei fideiussori, che ora nulla possono lamentare, dal pagamento degli interessi e delle spese maturati nel corso del rapporto ed in ragione delle somme anticipate, ossia mutuate, dalla banca.
III. L'infondatezza dei motivi di gravame conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno.
6 IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve muovere dalla previa verifica della sussistenza dell'interesse ad intervenire in capo a che riferisce di essere la Controparte_3
cessionaria del credito originariamente veicolato in via monitoria.
La circostanza è contestata dagli appellanti che, al riguardo, eccepiscono la carenza di adeguata prova della successione a titolo particolare.
L'eccezione è infondata.
La cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del
15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ), sicché la prova di essa può essere resa anche tramite elementi presuntivi, salva appunto la sussistenza, che non ricorre nel caso di specie, delle ipotesi di cui all'art. 2725 c.c.
Tanto premesso, occorre osservare che parte intervenuta ha depositato copia dell'avviso ex art. 58 T.U.B pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.12.2021, ove si dà atto della cartolarizzazione relativa a crediti a sofferenza vantati dalla cedente Intesa San Paolo s.p.a., sorti in epoca anteriore al 29.11.2021, e appunto ceduti a Controparte_3
Orbene, appare evidente, e comunque la difesa degli appellanti non ha operato alcuna contestazione in merito, che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era già in sofferenza al momento dell'avvenuta cartolarizzazione.
Altresì, parte intervenuta ha prodotto copia della dichiarazione di Intesa San Paolo s.p.a., recante la data del 30.5.2022 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con cui l'istituto di credito conferma l'avvenuta cessione del credito a e copia dell'atto con cui CP_3 CP_3
la cessionaria ha notificato al debitore l'avvenuta cessione (vi è corrispondenza tra i codici utilizzati al fine di identificare i crediti ceduti).
Si consolida, dunque, un primo sostegno probatorio, per certi versi già sufficiente (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4277 del 10/02/2023), nondimeno implementato da ulteriori elementi inferenziali.
7 infatti, ha prodotto tutti gli atti negoziali relativi al credito litigioso e tutti gli Controparte_3
atti difensivi integranti il fascicolo di parte di primo grado di rappresentate di Controparte_2
Controparte_1
La disponibilità di tali documenti in capo a non si spiega in alcun modo se non Controparte_4
presupponendo che Intesa San Paolo s.p.a., che ha incorporato abbia Controparte_1
ceduto i crediti a parte intervenuta e, dunque, abbia consegnato a quest'ultima i documenti probatori in suo possesso, così come previsto dalla norma di cui all'art. 1262 c.c.
In secondo luogo, vi è che gli appellanti non hanno dimostrato, ed invero tampoco allegato, di essere stati escussi dalla cedente, munita appunto di titolo esecutivo, o che quest'ultima abbia preannunciato o iniziato un'azione esecutiva.
L'inerzia del creditore originario, peraltro contumace nel presente grado, appare priva di logica spiegazione, né la difesa appellante si è premurata di fornire una qualche chiave di lettura, mentre
è totalmente comprensibile qualora si abbia a postulare l'avvenuta successione a titolo particolare.
Dunque i riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, conducono senza dubbio alcuno al seguente convincimento: vi è stata la cessione dei credito in favore di parte intervenuta.
Nelle note depositate in data 27.3.2023 si legge, inoltre, quanto segue: “si eccepisce ... la nullità delle procure depositate per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.”.
Anche tale eccezione è infondata.
Al di là della genericità della prospettazione, è dirimente osservare che ha Controparte_3
partecipato direttamente al presente grado di giudizio, avendo essa (e non , Controparte_5
conferito procura speciale alle liti all'Avv. Roberto Ascani.
Tanto premesso, vi che la regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorrere attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna , , all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 9.991,00 per compenso, Controparte_3
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 4.3.2025 Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 565/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle Parte_3 C.F._3
liti, dagli Avv.ti Maurizio Minnucci e Michele Cardenà;
appellanti
CONTRO
(c.f. , che ha partecipato al giudizio di primo grado per Controparte_1 P.IVA_1
il tramite della rappresentante (c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_3 P.IVA_3
dall'Avv. Roberto Ascani;
intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
1 conclusioni: appellanti: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, per i motivi di cui
in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 815/2021 pubblicata il
24.11.2021 ed in accoglimento dello spiegato appello e dell'eccezione riconvenzionale di nullità delle fideiussioni prestate dai signori , e per Parte_3 Parte_1 Parte_2
violazione dell' art.2 della legge n.287/90 per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo
e/o inefficace o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 147/2015; ed inoltre accertata la nullità
delle clausole del contratto di concessione di linee di credito per anticipi su presentazione di
fatture relative alla determinazione degli interessi, delle spese e commissioni per il superamento
del tasso soglia degli interessi addebitati, accertata la nullità della clausola di salvaguardia
contenuta nel contratto di concessione di linee di credito per anticipi su presentazione di fatture,
rideterminare il saldo e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 147/2015, e/o riducendolo l'importo ingiunto al netto degli interessi, delle commissioni e delle spese addebitate illegittimamente e della somma
illegittimamente addebitata a titolo di saldo debitore del c/c n. 04143/1000/00002583. Con
vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi a favore degli avvocati che si dichiarano
antistatari”; parte intervenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona respingere l'appello
proposto da , e , con la condanna in ogni caso degli Parte_1 Parte_2 Parte_3
stessi al pagamento in favore della della somma di € 79.484,26, oltre interessi CP_3
legali di mora dalla domanda al saldo. Con vittoria delle spese di causa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte intervenuta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
2 ******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità delle fideiussione rilasciate tramite scritture private del 28.5.2013 e sottese al decreto ingiuntivo opposto, attuative, secondo la prospettazione difensiva in esame, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del
30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale, idoneo a far ritenere che , , non avrebbero Parte_1 Parte_2 Parte_3
rilasciato la fideiussione (che è contratto da cui sorgono obbligazioni a carico del solo proponente e non esige l'accettazione del creditore garantito, giusto il disposto di cui all'art. 1333 c.c.) in carenza delle clausole con cui è stata compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Di contro, appare evidente che gli opponenti avrebbe rilasciato la fideiussione anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, ossia in ordine alla natura decadenziale dei termini contemplati dalla norma in esame, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del 21/05/2008).
3 La decadenza deve essere eccepita dalla parte, nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio , , , ovvero i Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuti in senso sostanziale, non hanno sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza
(omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, peraltro solo nella comparsa conclusionale, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione.
Per quanto possa rilevare, l'eccezione di decadenza non è stata sollevata nemmeno nel presente grado.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante sugli appellanti.
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di evidenziare che i fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005 ed il c.d. schema A.B.I. approntato nel 2003.
Tali documenti, non rappresentativi di atti normativi, non sono sono stati prodotti nel corso del primo grado e, dunque, non possono concorrere ad integrare l'orizzonte conoscitivo del giudice.
4 Peraltro, anche qualora fossero stati depositati, essi si sarebbero rilevati insufficienti a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa appellante.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica e di oggetto tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003 e 2004 ed incentrata unicamente sulle fideiussioni omnibus, e l'epoca in cui , , ebbero a rilasciare le fideiussioni specifiche, né, Parte_1 Parte_2 Parte_3
a fronte della inutilizzabilità e della concreta irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento, la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel maggio del 2013.
In secondo luogo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbiano adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la consistenza usuraria degli interessi corrispettivi e moratori applicati dalla banca in esecuzione del contratto atipico di anticipo su fatture, omettendo, dunque, di dichiarare la nullità delle clausole relative alla debenza degli interessi e di disporre la gratuità del contratto in attuazione della sanzione civile di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
Il motivo è infondato o, comunque, inidoneo a condurre alla riforma della sentenza nel senso auspicato dagli appellanti.
5 Al riguardo, è sufficiente osservare che il Tribunale di Ascoli Piceno ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato , , al pagamento in via Parte_1 Parte_2 Parte_3
solidale, in favore della banca, della somma di euro 79.484,26.
Tale importo corrisponde all'ammontare complessivo delle somme anticipate dall'istituto di credito, in esecuzione del contratto stipulato in data 28.5.2013, al netto dei pagamenti parziali eseguiti dal debitore garantito ed al netto di ogni interesse e spesa.
Al riguardo, si richiama l'attenzione al contenuto del documento n. 3 allegato alla relazione del consulente d'ufficio depositata in data 7.7.2017 e al contenuto dei documenti nn. 5 e 6 allegati alla relazione del consulente d'ufficio depositata in data 19.5.2021.
Dall'esame di tali documenti emerge senza dubbio alcuno che la somma di euro 79.484,26 costituisce la differenza tra l'importo di euro 120.061,56, a sua volta corrispondente all'ammontare delle anticipazioni su fatture eseguite dalla banca, e l'importo di euro 40.577,30, pari al totale dei pagamenti effettuati dal debitore principale, imputati, dunque, direttamente al capitale.
Vi è, pertanto, che il Tribunale di Ascoli Piceno, sebbene in contraddizione rispetto ai passaggi motivazionali riguardanti la validità delle clausole relative alla debenza degli interessi e delle spese e, dunque, il mancato superamento del tasso soglia, nondimeno ha assunto una statuizione di condanna che muove dalla sostanziale gratuità del contratto di anticipo su fatture, sottraendo i fideiussori al pagamento degli interessi (per un totale di euro 9.095,23) ed alla sopportazione delle spese addebitate a titolo di commissione disponibilità fondi, commissione presentazione anticipo fatture, spese notifica cessione fatture.
Tale statuizione di condanna, di evidente sfavore per il creditore e per il suo avente causa, non è stata impugnata (né l'appellata né parte intervenuta quale successore a titolo particolare hanno proposto appello incidentale), con conseguente formazione del giudicato interno e definitiva sottrazione dei fideiussori, che ora nulla possono lamentare, dal pagamento degli interessi e delle spese maturati nel corso del rapporto ed in ragione delle somme anticipate, ossia mutuate, dalla banca.
III. L'infondatezza dei motivi di gravame conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno.
6 IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve muovere dalla previa verifica della sussistenza dell'interesse ad intervenire in capo a che riferisce di essere la Controparte_3
cessionaria del credito originariamente veicolato in via monitoria.
La circostanza è contestata dagli appellanti che, al riguardo, eccepiscono la carenza di adeguata prova della successione a titolo particolare.
L'eccezione è infondata.
La cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del
15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ), sicché la prova di essa può essere resa anche tramite elementi presuntivi, salva appunto la sussistenza, che non ricorre nel caso di specie, delle ipotesi di cui all'art. 2725 c.c.
Tanto premesso, occorre osservare che parte intervenuta ha depositato copia dell'avviso ex art. 58 T.U.B pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.12.2021, ove si dà atto della cartolarizzazione relativa a crediti a sofferenza vantati dalla cedente Intesa San Paolo s.p.a., sorti in epoca anteriore al 29.11.2021, e appunto ceduti a Controparte_3
Orbene, appare evidente, e comunque la difesa degli appellanti non ha operato alcuna contestazione in merito, che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era già in sofferenza al momento dell'avvenuta cartolarizzazione.
Altresì, parte intervenuta ha prodotto copia della dichiarazione di Intesa San Paolo s.p.a., recante la data del 30.5.2022 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con cui l'istituto di credito conferma l'avvenuta cessione del credito a e copia dell'atto con cui CP_3 CP_3
la cessionaria ha notificato al debitore l'avvenuta cessione (vi è corrispondenza tra i codici utilizzati al fine di identificare i crediti ceduti).
Si consolida, dunque, un primo sostegno probatorio, per certi versi già sufficiente (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4277 del 10/02/2023), nondimeno implementato da ulteriori elementi inferenziali.
7 infatti, ha prodotto tutti gli atti negoziali relativi al credito litigioso e tutti gli Controparte_3
atti difensivi integranti il fascicolo di parte di primo grado di rappresentate di Controparte_2
Controparte_1
La disponibilità di tali documenti in capo a non si spiega in alcun modo se non Controparte_4
presupponendo che Intesa San Paolo s.p.a., che ha incorporato abbia Controparte_1
ceduto i crediti a parte intervenuta e, dunque, abbia consegnato a quest'ultima i documenti probatori in suo possesso, così come previsto dalla norma di cui all'art. 1262 c.c.
In secondo luogo, vi è che gli appellanti non hanno dimostrato, ed invero tampoco allegato, di essere stati escussi dalla cedente, munita appunto di titolo esecutivo, o che quest'ultima abbia preannunciato o iniziato un'azione esecutiva.
L'inerzia del creditore originario, peraltro contumace nel presente grado, appare priva di logica spiegazione, né la difesa appellante si è premurata di fornire una qualche chiave di lettura, mentre
è totalmente comprensibile qualora si abbia a postulare l'avvenuta successione a titolo particolare.
Dunque i riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, conducono senza dubbio alcuno al seguente convincimento: vi è stata la cessione dei credito in favore di parte intervenuta.
Nelle note depositate in data 27.3.2023 si legge, inoltre, quanto segue: “si eccepisce ... la nullità delle procure depositate per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.”.
Anche tale eccezione è infondata.
Al di là della genericità della prospettazione, è dirimente osservare che ha Controparte_3
partecipato direttamente al presente grado di giudizio, avendo essa (e non , Controparte_5
conferito procura speciale alle liti all'Avv. Roberto Ascani.
Tanto premesso, vi che la regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorrere attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna , , all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 9.991,00 per compenso, Controparte_3
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 4.3.2025 Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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