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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2471/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2471/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Volpaccino n. 94 int.6 (avv.ti Rita Mazzotti e Giulia Mancin)
e
, C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] int.2 (avv.ti Rita Mazzotti e Giulia Mancin)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
09.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio a Imola (RA) in data 16.02.2006; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e , C.F. , nata a [...] C.F._2
Pola (Croazia) il 20/06/1976, celebrato con rito civile a Faenza (RA) in data 10 maggio 1998, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.16, parte I, anno 1998;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: Per_
“1) I ricorrenti, quali genitori di , un ragazzo di 19 anni portatore di handicap grave, si impegnano a depositare congiuntamente innanzi al Tribunale di Ravenna, il ricorso ex art. 407 c.c.
per l'apertura di un'amministrazione di sostegno a favore del figlio, proponendo al Giudice Tutelare
la nomina della madre sig.ra quale a.d.s. In questa sede, essendo venuta meno la CP_1
Per_ responsabilità genitoriale con il compimento della maggiore età di , ma non essendo ancora stata stabilita una specifica forma di tutela, deve trovare applicazione l'art. 337 septies, comma secondo c.c., che, con intento protettivo nei confronti di soggetti deboli, equipara i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minori. Nelle more dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, si chiede di confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare nel rapporto educativo garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente a questioni fondamentali quali la salute e la formazione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Per_ 2) Il figlio manterrà la propria residenza presso la casa coniugale sita in Faenza, Via Lacchini
75, unitamente alla madre presso la quale sarà collocato in via prevalente con diritto di visita da parte del padre: - il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne nel week-end dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena allorquando lo riaccompagnerà a casa, nonché il martedì pomeriggio fino al mattino seguente. Nella settimana in cui non lo terrà il week-end il padre terrà il figlio anche il giovedì pomeriggio, fino al mattino seguente. Gli eventuali ulteriori periodi di permanenza con l'uno o l'altro dei genitori verranno regolati concordemente in relazione ai diversi impegni di entrambi ma comunque in modo tale da assicurare un'effettiva frequentazione tra padre e figlio;
- relativamente alle ferie estive entrambi si impegnano a comunicarsi tempestivamente, entro il 31
maggio di ogni anno, le date nelle quali trascorreranno le ferie estive con il figlio, periodo nel quale potranno tenerlo con sè per due settimane consecutive;
- durante le vacanze natalizie il figlio rimarrà con i genitori per periodi paritari di una settimana,
con alternanza annuale del Natale, Capodanno ed Epifania, mentre per le vacanze pasquali resterà
con ciascun genitore per tre giorni consecutivi.
I genitori si impegnano fin d'ora a dare applicazione a questo punto dell'accordo nel rispetto delle reazioni e delle necessità del figlio.
3) La casa coniugale, costituita da un appartamento di proprietà di entrambi i coniugi, sito in Faenza
(RA) via Lacchini n. 75 viene assegnato alla sig.ra a titolo di domicilio ex art. 337 sexies CP_1
Per_ c.c. e 337 septies secondo comma c.c., in qualità di genitore convivente con il figlio ,
maggiorenne con grave disabilità.
4) Le spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile di Via Lacchini, nonché quelle relative alle utenze, saranno a totale carico della sig.ra Le attività di straordinaria manutenzione CP_1
dovranno invece essere concordate previamente dai proprietari e verranno equamente suddivise.
Per_ 5) Il figlio , con il compimento della maggiore età è divenuto titolare, oltre che dell'indennità di accompagnamento, altresì della pensione di invalidità e così per la somma complessiva di €1.289,86
mensili (in allegato modello OBIS-M 2025 – doc. 14), accreditate sul conto corrente a lui intestato n. 1344702 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Faenza, Agenzia 4.
L'incremento della pensione del ragazzo giustifica una parziale riduzione del contributo versato a titolo di mantenimento dal padre, rispetto alle condizioni indicate in sede di separazione. Le parti,
pertanto, considerate anche le capacità reddituali del sig. concordano che il padre verserà Pt_1
alla sig.ra a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio, mediante bonifico CP_1
bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico verrà percepito dalla madre.
6) Entrambi i genitori si impegnano a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50%, così
come disciplinate dal relativo Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere e sottoscrivono.
7) La sig.ra dichiara che, essendole assegnata la casa coniugale ed essendo estinto il CP_1
mutuo, può provvedere autonomamente al proprio mantenimento, mediante lo svolgimento di lavoro con tempi e modalità compatibili con la cura del figlio. Con il presente accordo, infatti, le parti si danno atto di aver regolato ogni loro antecedente rapporto, anche di natura economico/patrimoniale,
e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro, dandosi atto che ciascuno di loro è economicamente autosufficiente.
8) Le spese della presente procedura verranno sostenute dai coniugi in parti uguali.”
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2471/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Volpaccino n. 94 int.6 (avv.ti Rita Mazzotti e Giulia Mancin)
e
, C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] int.2 (avv.ti Rita Mazzotti e Giulia Mancin)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
09.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio a Imola (RA) in data 16.02.2006; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e , C.F. , nata a [...] C.F._2
Pola (Croazia) il 20/06/1976, celebrato con rito civile a Faenza (RA) in data 10 maggio 1998, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.16, parte I, anno 1998;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: Per_
“1) I ricorrenti, quali genitori di , un ragazzo di 19 anni portatore di handicap grave, si impegnano a depositare congiuntamente innanzi al Tribunale di Ravenna, il ricorso ex art. 407 c.c.
per l'apertura di un'amministrazione di sostegno a favore del figlio, proponendo al Giudice Tutelare
la nomina della madre sig.ra quale a.d.s. In questa sede, essendo venuta meno la CP_1
Per_ responsabilità genitoriale con il compimento della maggiore età di , ma non essendo ancora stata stabilita una specifica forma di tutela, deve trovare applicazione l'art. 337 septies, comma secondo c.c., che, con intento protettivo nei confronti di soggetti deboli, equipara i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minori. Nelle more dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, si chiede di confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare nel rapporto educativo garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente a questioni fondamentali quali la salute e la formazione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Per_ 2) Il figlio manterrà la propria residenza presso la casa coniugale sita in Faenza, Via Lacchini
75, unitamente alla madre presso la quale sarà collocato in via prevalente con diritto di visita da parte del padre: - il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne nel week-end dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena allorquando lo riaccompagnerà a casa, nonché il martedì pomeriggio fino al mattino seguente. Nella settimana in cui non lo terrà il week-end il padre terrà il figlio anche il giovedì pomeriggio, fino al mattino seguente. Gli eventuali ulteriori periodi di permanenza con l'uno o l'altro dei genitori verranno regolati concordemente in relazione ai diversi impegni di entrambi ma comunque in modo tale da assicurare un'effettiva frequentazione tra padre e figlio;
- relativamente alle ferie estive entrambi si impegnano a comunicarsi tempestivamente, entro il 31
maggio di ogni anno, le date nelle quali trascorreranno le ferie estive con il figlio, periodo nel quale potranno tenerlo con sè per due settimane consecutive;
- durante le vacanze natalizie il figlio rimarrà con i genitori per periodi paritari di una settimana,
con alternanza annuale del Natale, Capodanno ed Epifania, mentre per le vacanze pasquali resterà
con ciascun genitore per tre giorni consecutivi.
I genitori si impegnano fin d'ora a dare applicazione a questo punto dell'accordo nel rispetto delle reazioni e delle necessità del figlio.
3) La casa coniugale, costituita da un appartamento di proprietà di entrambi i coniugi, sito in Faenza
(RA) via Lacchini n. 75 viene assegnato alla sig.ra a titolo di domicilio ex art. 337 sexies CP_1
Per_ c.c. e 337 septies secondo comma c.c., in qualità di genitore convivente con il figlio ,
maggiorenne con grave disabilità.
4) Le spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile di Via Lacchini, nonché quelle relative alle utenze, saranno a totale carico della sig.ra Le attività di straordinaria manutenzione CP_1
dovranno invece essere concordate previamente dai proprietari e verranno equamente suddivise.
Per_ 5) Il figlio , con il compimento della maggiore età è divenuto titolare, oltre che dell'indennità di accompagnamento, altresì della pensione di invalidità e così per la somma complessiva di €1.289,86
mensili (in allegato modello OBIS-M 2025 – doc. 14), accreditate sul conto corrente a lui intestato n. 1344702 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Faenza, Agenzia 4.
L'incremento della pensione del ragazzo giustifica una parziale riduzione del contributo versato a titolo di mantenimento dal padre, rispetto alle condizioni indicate in sede di separazione. Le parti,
pertanto, considerate anche le capacità reddituali del sig. concordano che il padre verserà Pt_1
alla sig.ra a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio, mediante bonifico CP_1
bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico verrà percepito dalla madre.
6) Entrambi i genitori si impegnano a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50%, così
come disciplinate dal relativo Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere e sottoscrivono.
7) La sig.ra dichiara che, essendole assegnata la casa coniugale ed essendo estinto il CP_1
mutuo, può provvedere autonomamente al proprio mantenimento, mediante lo svolgimento di lavoro con tempi e modalità compatibili con la cura del figlio. Con il presente accordo, infatti, le parti si danno atto di aver regolato ogni loro antecedente rapporto, anche di natura economico/patrimoniale,
e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro, dandosi atto che ciascuno di loro è economicamente autosufficiente.
8) Le spese della presente procedura verranno sostenute dai coniugi in parti uguali.”
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè