TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 2670/2020 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 16.05.2025
Il Giudice, letto l'art. 127-ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta;
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281
sexies c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio n° 2670/2020 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA (P.I. ), in persona del legale rapp. te p.t. p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Giovanni De Paola e Dario Lisanti, ed elettivamente domiciliata in Taurasi (AV), al viale Risorgimento n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Augusto Guerriero
appellante
E
(P.I. , in persona del legale rapp. te p.t. p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Antonio Iannone,
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
.salerno.it Email_1 CP_2
appellata
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La (già Parte_1 Controparte_3
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Avellino la proponendo opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1305/2017, notificato in data 23.01.2018. Con tale decreto,
veniva ingiunto alla (quale mittente) ed alla (quale vettore sub- Parte_1 CP_4
committente) il pagamento, in solido, dell'importo di € 2.013,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di adempimento contrattuale, in forza dell'omesso pagamento di n. 2 fatture relative alla fornitura di servizi di trasporto.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento dell'opposta e,
nel merito, l'infondatezza della pretesa. Eccepiva che l'opposta aveva stipulato il contratto di trasporto con una società terza, la e che, proprio in favore di tale società, CP_5
l'opponente aveva effettuato il pagamento del credito ingiunto. Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere tenuta indenne in ipotesi di CP_5
soccombenza. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Il Giudice di Pace rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Esperita la procedura di mediazione, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 693/2020, depositata in data 9.03.2020, non notificata, il Giudice di Pace
di Avellino rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello, chiedendone la parziale Parte_1
riforma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si duole l'appellante che il Giudice di Pace, in violazione dell'art. 2591 c.c., abbia omesso di dichiarare prescritto il credito di € 1.342,00, di cui alla fattura n. 37/2016. In particolare, rileva che la richiesta di pagamento è stata inviata solo in data 28.03.2017, allorquando era già decorso il termine prescrizionale di un anno, decorrente dalla consegna della merce (avvenuta tra il
15.03.2016 ed il 22.03.2016).
Si duole, altresì, della contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza. Il Giudice di Pace avrebbe individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione,
per la fattura n. 37, nella data di emissione della fattura e, per la fattura n. 81, nella data di consegna della merce.
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., nonché l'infondatezza dei motivi proposti.
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dall'appellata,
relativa all'inammissibilità dell'atto di appello. Risultano, infatti, chiaramente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono sottoporre a riesame, sia le modifiche richieste al Giudice
dell'impugnazione. Passando all'esame del merito, appare privo di pregio il primo motivo di appello.
Giova, infatti, evidenziare in punto di diritto che «nel caso in cui il termine di
adempimento dell'obbligazione sia stabilito, per esplicita volontà delle parti o per presunzione
legale ex art. 1184 c.c., a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito
comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il creditore
non può esigere la prestazione dovuta» (Cass. civ. sez. VI, n. 1974/2018).
Ebbene, nel caso in esame, la fattura n. 37, anche se emessa il 31.03.2016, indica quale data di scadenza del pagamento il sessantesimo giorno successivo all'emissione, ovvero il
30.07.2016.
Tale termine di pagamento è stato, evidentemente, previsto in favore dell'odierno appellante (debitore) e non dell'appellata (creditrice), con conseguente applicazione del richiamato principio.
Pertanto, tale data (e non quella di consegna della merce) va considerata quale data di inizio della decorrenza del termine annuale di prescrizione. In tale senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (Trib. Foggia sent. N. 1182/2024 del 30.4.24 pubblicata sul sito E-
trasporto europa).
E', inoltre, pacifico -oltre che documentalmente provato- che il decorso del termine è
stato interrotto dalla richiesta di pagamento prodotta in atti (cfr. pec del 28.03.2017).
Alla stregua di tali risultanze, deve perciò ritenersi che, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (23.01.2018), il termine di prescrizione annuale non fosse ancora maturato.
All'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale nel sessantesimo giorno successivo alla emissione delle fatture, consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al
D.M. 147/22, valori tra minimi e medi, tenuto conto del valore della lite, di poco superiore allo scaglione più basso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'Avv. Antonio Iannone
dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 2670/2020 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 16.05.2025
Il Giudice, letto l'art. 127-ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta;
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281
sexies c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio n° 2670/2020 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA (P.I. ), in persona del legale rapp. te p.t. p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Giovanni De Paola e Dario Lisanti, ed elettivamente domiciliata in Taurasi (AV), al viale Risorgimento n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Augusto Guerriero
appellante
E
(P.I. , in persona del legale rapp. te p.t. p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Antonio Iannone,
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
.salerno.it Email_1 CP_2
appellata
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La (già Parte_1 Controparte_3
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Avellino la proponendo opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1305/2017, notificato in data 23.01.2018. Con tale decreto,
veniva ingiunto alla (quale mittente) ed alla (quale vettore sub- Parte_1 CP_4
committente) il pagamento, in solido, dell'importo di € 2.013,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di adempimento contrattuale, in forza dell'omesso pagamento di n. 2 fatture relative alla fornitura di servizi di trasporto.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento dell'opposta e,
nel merito, l'infondatezza della pretesa. Eccepiva che l'opposta aveva stipulato il contratto di trasporto con una società terza, la e che, proprio in favore di tale società, CP_5
l'opponente aveva effettuato il pagamento del credito ingiunto. Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere tenuta indenne in ipotesi di CP_5
soccombenza. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Il Giudice di Pace rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Esperita la procedura di mediazione, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 693/2020, depositata in data 9.03.2020, non notificata, il Giudice di Pace
di Avellino rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello, chiedendone la parziale Parte_1
riforma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si duole l'appellante che il Giudice di Pace, in violazione dell'art. 2591 c.c., abbia omesso di dichiarare prescritto il credito di € 1.342,00, di cui alla fattura n. 37/2016. In particolare, rileva che la richiesta di pagamento è stata inviata solo in data 28.03.2017, allorquando era già decorso il termine prescrizionale di un anno, decorrente dalla consegna della merce (avvenuta tra il
15.03.2016 ed il 22.03.2016).
Si duole, altresì, della contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza. Il Giudice di Pace avrebbe individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione,
per la fattura n. 37, nella data di emissione della fattura e, per la fattura n. 81, nella data di consegna della merce.
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., nonché l'infondatezza dei motivi proposti.
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dall'appellata,
relativa all'inammissibilità dell'atto di appello. Risultano, infatti, chiaramente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono sottoporre a riesame, sia le modifiche richieste al Giudice
dell'impugnazione. Passando all'esame del merito, appare privo di pregio il primo motivo di appello.
Giova, infatti, evidenziare in punto di diritto che «nel caso in cui il termine di
adempimento dell'obbligazione sia stabilito, per esplicita volontà delle parti o per presunzione
legale ex art. 1184 c.c., a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito
comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il creditore
non può esigere la prestazione dovuta» (Cass. civ. sez. VI, n. 1974/2018).
Ebbene, nel caso in esame, la fattura n. 37, anche se emessa il 31.03.2016, indica quale data di scadenza del pagamento il sessantesimo giorno successivo all'emissione, ovvero il
30.07.2016.
Tale termine di pagamento è stato, evidentemente, previsto in favore dell'odierno appellante (debitore) e non dell'appellata (creditrice), con conseguente applicazione del richiamato principio.
Pertanto, tale data (e non quella di consegna della merce) va considerata quale data di inizio della decorrenza del termine annuale di prescrizione. In tale senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (Trib. Foggia sent. N. 1182/2024 del 30.4.24 pubblicata sul sito E-
trasporto europa).
E', inoltre, pacifico -oltre che documentalmente provato- che il decorso del termine è
stato interrotto dalla richiesta di pagamento prodotta in atti (cfr. pec del 28.03.2017).
Alla stregua di tali risultanze, deve perciò ritenersi che, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (23.01.2018), il termine di prescrizione annuale non fosse ancora maturato.
All'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale nel sessantesimo giorno successivo alla emissione delle fatture, consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al
D.M. 147/22, valori tra minimi e medi, tenuto conto del valore della lite, di poco superiore allo scaglione più basso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'Avv. Antonio Iannone
dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli