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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Udienza del 13.10.25
Causa n. 2545 2024
Sono comparsi
• l'avv. Alessandra Fella per la parte ricorrente
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1
Nessuno è presente per la società convenuta.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e la dr.ssa Persona_1 Per_2
[...]
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Il procuratore della parte costituita si riporta al contenuto del ricorso introduttivo ed insiste nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 13.10.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2545 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 30.10.24
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELLA Parte_1 C.F._1
ES e dell'avv. AZZINI VALENTINA ( ), elettivamente C.F._2
domiciliato in presso il difensore avv. FELLA ES
Contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(CONTUMACE)
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_2
( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 elettivamente domiciliato C.F._3 CP_2
presso il difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.24 espone: Parte_1
- di esser stato assunto dalla convenuta con un contratto di lavoro professionalizzante a CP_3 tempo indeterminato, con scadenza del periodo formativo al 03/12/26, per l'acquisizione della qualifica di impiegato di 2° livello del CCNL Autoscuole, con le mansioni di impiegato addetto al front office, con orario di lavoro settimanale di 39 ore, presso l'unità locale sita in , Via CP_2
Trieste n. 54;
1 - di aver iniziato a lavorare di fatto sin dal 29.11.23 svolgendo autonomamente tutti i compiti e le mansioni descritte al punto 7 del ricorso, per un maggior numero di ore di quelle contrattualizzate, in mancanza di alcuna concreta attività formativa e di tutoraggio aziendale, e senza ricevere buste paga;
- di aver presentato in data 8.3.24 al locale Ispettorato del Lavoro richiesta di intervento ispettivo nei confronti della Convenuta al fine di ottenere la consegna dei prospetti paga mancanti ed il pagamento del trattamento economico spettante, tenuto conto dell'orario di lavoro effettivamente osservato;
- di aver comunicato con e-mail del 11/03/2024, inviata alle ore 18:03 all'ex datore di lavoro il numero di protocollo dei certificati medici relativi alla malattia del 07/03/24 e dal 11/03/24 fino al
16/03/24;
- di aver ricevuto in pari data lettera raccomandata di licenziamento per giusta causa (doc. 8).
Ciò premesso il ricorrente agisce in giudizio chiedendo
• l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato ordinario dal 29/11/23 fino a tutto il 16/03/24;
• l'impugnazione del contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante del 04/12/23;
• la richiesta di inquadramento al 2° livello del CCNL Autoscuole dal 29/11/2023 al 16/03/24;
• l'accertamento dello svolgimento di ore di lavoro straordinario
• la richiesta di pagamento di differenze retributive maturate a vario titolo, con regolarizzazione contributiva;
• dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa con lettera del
11/03/2024, per l'effetto con richiesta di applicazione: in via principale della reintegra ex art. 2 del
D.Lgs. n. 23/2015; in via subordinata del risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.; in via ulteriormente subordinata dell'indennità ex art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, e con richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Alla prima udienza 22.1.25 si è verificata la mancata costituzione in giudizio della convenuta, dichiarata contumace ed è stata ordinata su richiesta della parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , che si è costituito offrendo il quadro della situazione CP_1 contributiva previdenziale del lavoratore e concludendo per la declaratoria dell'obbligo contributivo in caso di accertamento di fondatezza delle domande di parte ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente, con nonché mediante interrogatorio formale sui capitoli articolati in ricorso, al quale non si è presentato nessuno per la convenuta ad onta della rituale notifica dell'ordinanza ammissiva dell'incombente istruttorio;
sono state quindi assunte le deposizioni dei testi e . Testimone_1 Testimone_2
2 All'udienza odierna la parte ricorrente e l , invitate alla discussione, hanno concluso CP_1 come in epigrafe e la causa è stata discussa oralmente e decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale, in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi.
* * *
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, non considerandosi fondata la domanda per il pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, non essendo il dato emerso con sufficiente fondamento a seguito della espletata istruttoria testimoniale e dovendosi ottenere una prova di rigoroso accertamento in relazione all'accertamento delle ore di lavoro straordinario.
2. Il lavoratore ha documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro;
ha altresì dimostrato attraverso la prova per testi e la mancata presentazione della resistente a rendere interrogatorio formale, sia la decorrenza anticipata del rapporto di lavoro dal 29.11.23 (“ Pt_1 aveva iniziato a lavorare in agenzia a novembre 2023 assieme a me. Erano gli ultimi giorni di novembre”: teste ), sia il relativo inquadramento richiesto a fronte delle mansioni svolte in Tes_2 autonomia dal ricorrente (ben al di là della natura solo formale del contratto di apprendistato stipulato) come ben attestate dalle dichiarazioni sia del teste Lui faceva lavori di segreteria, Tes_1 gestiva i clienti e la cassa, ed assieme a lui c'è stata per circa 15/20 gg. la ragazza che ho visto qua fuori e che stava imparando.) sia della teste (Ho lavorato per un periodo molto breve per Tes_2 Con l'autoscuola . Avevo fatto l'ultima settimana di novembre 2023 e la prima settimana di CP_2 dicembre 2023. Io ero alla reception e nessuno mi aveva insegnato e c'era in ufficio con me. Pt_1
Era stato a dirmi di andare lì ad accogliere i clienti. Io ho fatto solo quelle due CP_4 settimane, lavorando dalle ore 9/10 fino alle 14, almeno mi pare;
facevo la pausa di circa 1ora e mezza o due e poi tornavo e restavo fino alle 18/19. Quando io ero in negozio c'era sempre Pt_1
a faceva anche lui i miei orari. Eravamo io e a tenere i rapporti coi clienti, organizzare le Pt_1 lezioni di guida, tenere la cassa. lo vedevo una o due volte a settima e stava lì in ufficio per CP_4 poco tempo), per i quali non emergono elementi di inattendibilità soggettiva o inaffidabilità del narrato.
L'inquadramento ed il coefficiente retributivo del CCNL di settore applicato risultano dalla documentazione prodotta, così come pure le altre voci retributive rivendicate in ricorso e non corrisposte dalla resistente.
A fronte di ciò faceva allora onere alla società convenuta, a norma dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti estintivi o le eccezioni atte a paralizzare quanto dimostrato dalla parte ricorrente.
3. Occorre tenere conto, innanzitutto, della condotta processuale mantenuta da parte della società convenuta la quale, rimanendo contumace nel presente procedimento, ha omesso di
3 prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati da controparte a fondamento della domanda. Né ha d'altra parte fornito prova alcuna della fondatezza del motivo di licenziamento.
Si valorizza a suo sfavore anche la mancata presentazione in prima udienza e la parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, la sua natura ordinaria (e non di “di apprendistato”), oltre che la natura delle mansioni autonomamente disimpegnate dal ricorrente, pienamente corrispondenti al livello 2° del CCNL applicato: “Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive. Profili esemplificativi: - Responsabile di segreteria;
- Istruttore di guida o nautica;
- Impiegato addetto all'espletamento delle formality di trasporto merci;
- Impiegato addetto alla contabilità, e/o addetto ai sistemi informatici..” (doc. nr. 16 ric.).
4. Quanto al licenziamento intimato dal datore di lavoro per giusta causa, sarebbe stato onere di parte resistente dimostrare che il recesso era stato disposto in presenza di una delle cause giustificative di licenziamento, con la conseguenza che il successivo recesso datoriale appare illegittimo, reputandosi dunque che non fosse sorretto da giusta causa il licenziamento.
5. Al fine di stabilire le conseguenze dell'accertata illegittimità del licenziamento adottato dalla convenuta deve rilevarsi che la fattispecie in scrutinio è regolata dalla disciplina del decreto legislativo n. 23/2015 (c.d. “tutele crescenti”), attuativo della legge n. 183/2014, e successive modifiche.
Il rapporto di lavoro pianamente riconducibile al contratto a tempo indeterminato rientra nel campo di applicazione della predetta normativa che stabilisce, per quanto qui rileva, che “Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinalo a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto” (Art. 1: entrato in vigore il 7.3.15).
La presente fattispecie esula all'evidenza dai casi di applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 2 D. cit., essendo la giurisprudenza indicata dalla parte ricorrente riferibile a casi non sovrapponibili al presente e comunque isolata e minoritaria.
L'art. 3 del provvedimento legislativo dispone che “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento
e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
4 Atteso il dato dimensionale dell'azienda, che lo stesso ricorrente non indica superiore ai quindici dipendenti, l'importo di cui al predetto art. 3 cit. è dunque 'dimidiato” ex art.9 D. Lgs cit.
Sulla disciplina è intervenuta la nota sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo 23 del 2015, limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio". La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la previsione di una misura risarcitoria uniforme e commisurata alla sola anzianità di servizio, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, comprimesse l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza.
Per effetto della citata pronuncia, pertanto, è stata espunta dal testo dell'articolo 3 comma 1 la previsione che ancorava la determinazione dell'indennità risarcitoria da accordare in caso di illegittimità del licenziamento all'unico parametro costituito dall'anzianità di servizio del prestatore di lavoro.
La Corte costituzionale ha precisato nella citata sentenza 194 del 2018 che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, nel determinare l'indennità risarcitoria spettante in caso di illegittimità del licenziamento, “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri […] desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
Applicando i citati principi al caso di specie, considerato che l'indennità risarcitoria deve essere determinata a partire dal minimo di due mensilità (ex art.9 cit.), considerate la ridotta anzianità di servizio del prestatore (neppure un anno), le dimensioni ridotte della struttura aziendale della convenuta e il comportamento della parte convenuta (che non si è costituita nel presente giudizio e non ha corrisposto neppure il preavviso, oltre alle altre voci specificate nei conteggi predisposti dal ricorrente), appare equo determinare l'indennità medesima in ragione di 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, la quale si desume dal conteggio predisposto in atti nel valore di euro 1.620,00 (indicato dalla ricorrente e non smentito da elementi di segno contrario), oltre agli interessi legali, sulla somma capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dalla data della presente sentenza e sino al saldo.
In ragione di ciò deve quindi accogliersi la domanda del ricorrente e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la società convenuta alla data del 16.3.24
(comunicazione della lettera di licenziamento e sua efficacia al termine del periodo di malattia), e
5 condannare la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art.1 ss D. Lgs.23/15, pari ad euro
1.620,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Alla ricorrente andrà, inoltre, corrisposta, a fronte della ritenuta illegittimità del licenziamento,
l'indennità sostitutiva per il mancato preavviso, che, ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. Autoscuole
(doc. nr. 17), corrisponde a 2 mesi, oltre alla rivalutazione ed agli interessi di legge dalla data di licenziamento al saldo effettivo.
Sono altresì dovute al ricorrente a titolo differenze retributive anche tutte le altre voci analiticamente specificate nel conteggio depositato dal ricorrente (doc. 13), da quantificarsi nel complesso (inclusa anche l'indennità sostitutiva del preavviso e tutte le altre voci indicate in ricorso e nel conteggio, escluse le ore di lavoro straordinario) nella somma pari ad € 8.553,89, oltre accessori.
6. Lo svolgimento del giudizio anche nei confronti dell consente di dichiarare ed accertare CP_1 il diritto del ricorrente alla conseguente regolarizzazione previdenziale contributiva da porsi a carico della società convenuta.
7. Il ricorso va dunque accolto nei sensi sopra precisati: le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata, per una causa di lavoro di valore indeterminabile e di bassa complessità, con l'aumento del compenso nella misura del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza tra e Parte_1 Controparte_2 di un rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo pieno e indeterminato e con inquadramento al 2° livello del CCNL Autoscuole per il periodo dal 29.11.23 al 16.3.24, nei sensi di cui in parte motiva;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro tra ricorrente e resistente alla data del 16.3.24, e condanna la società resistente al pagamento in favore di di un'indennità pari ad euro 6.480,00, corrispondenti a 4 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art.3
D. Lgs.23/15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
6 - condanna altresì la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 8.553,89, a titolo di differenze retributive, oltre gli interessi e rivalutazione come in parte motiva, con la condanna al versamento della relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale;
- condanna infine la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente e dall che liquida, per il ricorrente in complessivi euro 5.093,00 e per l in complessivi CP_1 CP_1 euro 3.200,00, oltre rimborso spese 15 % , IVA e CPA di legge se dovute, ed oltre al rimborso del contributo unificato di € 259,00.
Verona, 13 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
7
Causa n. 2545 2024
Sono comparsi
• l'avv. Alessandra Fella per la parte ricorrente
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1
Nessuno è presente per la società convenuta.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e la dr.ssa Persona_1 Per_2
[...]
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Il procuratore della parte costituita si riporta al contenuto del ricorso introduttivo ed insiste nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 13.10.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2545 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 30.10.24
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELLA Parte_1 C.F._1
ES e dell'avv. AZZINI VALENTINA ( ), elettivamente C.F._2
domiciliato in presso il difensore avv. FELLA ES
Contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(CONTUMACE)
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_2
( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 elettivamente domiciliato C.F._3 CP_2
presso il difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.24 espone: Parte_1
- di esser stato assunto dalla convenuta con un contratto di lavoro professionalizzante a CP_3 tempo indeterminato, con scadenza del periodo formativo al 03/12/26, per l'acquisizione della qualifica di impiegato di 2° livello del CCNL Autoscuole, con le mansioni di impiegato addetto al front office, con orario di lavoro settimanale di 39 ore, presso l'unità locale sita in , Via CP_2
Trieste n. 54;
1 - di aver iniziato a lavorare di fatto sin dal 29.11.23 svolgendo autonomamente tutti i compiti e le mansioni descritte al punto 7 del ricorso, per un maggior numero di ore di quelle contrattualizzate, in mancanza di alcuna concreta attività formativa e di tutoraggio aziendale, e senza ricevere buste paga;
- di aver presentato in data 8.3.24 al locale Ispettorato del Lavoro richiesta di intervento ispettivo nei confronti della Convenuta al fine di ottenere la consegna dei prospetti paga mancanti ed il pagamento del trattamento economico spettante, tenuto conto dell'orario di lavoro effettivamente osservato;
- di aver comunicato con e-mail del 11/03/2024, inviata alle ore 18:03 all'ex datore di lavoro il numero di protocollo dei certificati medici relativi alla malattia del 07/03/24 e dal 11/03/24 fino al
16/03/24;
- di aver ricevuto in pari data lettera raccomandata di licenziamento per giusta causa (doc. 8).
Ciò premesso il ricorrente agisce in giudizio chiedendo
• l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato ordinario dal 29/11/23 fino a tutto il 16/03/24;
• l'impugnazione del contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante del 04/12/23;
• la richiesta di inquadramento al 2° livello del CCNL Autoscuole dal 29/11/2023 al 16/03/24;
• l'accertamento dello svolgimento di ore di lavoro straordinario
• la richiesta di pagamento di differenze retributive maturate a vario titolo, con regolarizzazione contributiva;
• dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa con lettera del
11/03/2024, per l'effetto con richiesta di applicazione: in via principale della reintegra ex art. 2 del
D.Lgs. n. 23/2015; in via subordinata del risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.; in via ulteriormente subordinata dell'indennità ex art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, e con richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Alla prima udienza 22.1.25 si è verificata la mancata costituzione in giudizio della convenuta, dichiarata contumace ed è stata ordinata su richiesta della parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , che si è costituito offrendo il quadro della situazione CP_1 contributiva previdenziale del lavoratore e concludendo per la declaratoria dell'obbligo contributivo in caso di accertamento di fondatezza delle domande di parte ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente, con nonché mediante interrogatorio formale sui capitoli articolati in ricorso, al quale non si è presentato nessuno per la convenuta ad onta della rituale notifica dell'ordinanza ammissiva dell'incombente istruttorio;
sono state quindi assunte le deposizioni dei testi e . Testimone_1 Testimone_2
2 All'udienza odierna la parte ricorrente e l , invitate alla discussione, hanno concluso CP_1 come in epigrafe e la causa è stata discussa oralmente e decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale, in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi.
* * *
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, non considerandosi fondata la domanda per il pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, non essendo il dato emerso con sufficiente fondamento a seguito della espletata istruttoria testimoniale e dovendosi ottenere una prova di rigoroso accertamento in relazione all'accertamento delle ore di lavoro straordinario.
2. Il lavoratore ha documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro;
ha altresì dimostrato attraverso la prova per testi e la mancata presentazione della resistente a rendere interrogatorio formale, sia la decorrenza anticipata del rapporto di lavoro dal 29.11.23 (“ Pt_1 aveva iniziato a lavorare in agenzia a novembre 2023 assieme a me. Erano gli ultimi giorni di novembre”: teste ), sia il relativo inquadramento richiesto a fronte delle mansioni svolte in Tes_2 autonomia dal ricorrente (ben al di là della natura solo formale del contratto di apprendistato stipulato) come ben attestate dalle dichiarazioni sia del teste Lui faceva lavori di segreteria, Tes_1 gestiva i clienti e la cassa, ed assieme a lui c'è stata per circa 15/20 gg. la ragazza che ho visto qua fuori e che stava imparando.) sia della teste (Ho lavorato per un periodo molto breve per Tes_2 Con l'autoscuola . Avevo fatto l'ultima settimana di novembre 2023 e la prima settimana di CP_2 dicembre 2023. Io ero alla reception e nessuno mi aveva insegnato e c'era in ufficio con me. Pt_1
Era stato a dirmi di andare lì ad accogliere i clienti. Io ho fatto solo quelle due CP_4 settimane, lavorando dalle ore 9/10 fino alle 14, almeno mi pare;
facevo la pausa di circa 1ora e mezza o due e poi tornavo e restavo fino alle 18/19. Quando io ero in negozio c'era sempre Pt_1
a faceva anche lui i miei orari. Eravamo io e a tenere i rapporti coi clienti, organizzare le Pt_1 lezioni di guida, tenere la cassa. lo vedevo una o due volte a settima e stava lì in ufficio per CP_4 poco tempo), per i quali non emergono elementi di inattendibilità soggettiva o inaffidabilità del narrato.
L'inquadramento ed il coefficiente retributivo del CCNL di settore applicato risultano dalla documentazione prodotta, così come pure le altre voci retributive rivendicate in ricorso e non corrisposte dalla resistente.
A fronte di ciò faceva allora onere alla società convenuta, a norma dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti estintivi o le eccezioni atte a paralizzare quanto dimostrato dalla parte ricorrente.
3. Occorre tenere conto, innanzitutto, della condotta processuale mantenuta da parte della società convenuta la quale, rimanendo contumace nel presente procedimento, ha omesso di
3 prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati da controparte a fondamento della domanda. Né ha d'altra parte fornito prova alcuna della fondatezza del motivo di licenziamento.
Si valorizza a suo sfavore anche la mancata presentazione in prima udienza e la parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, la sua natura ordinaria (e non di “di apprendistato”), oltre che la natura delle mansioni autonomamente disimpegnate dal ricorrente, pienamente corrispondenti al livello 2° del CCNL applicato: “Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive. Profili esemplificativi: - Responsabile di segreteria;
- Istruttore di guida o nautica;
- Impiegato addetto all'espletamento delle formality di trasporto merci;
- Impiegato addetto alla contabilità, e/o addetto ai sistemi informatici..” (doc. nr. 16 ric.).
4. Quanto al licenziamento intimato dal datore di lavoro per giusta causa, sarebbe stato onere di parte resistente dimostrare che il recesso era stato disposto in presenza di una delle cause giustificative di licenziamento, con la conseguenza che il successivo recesso datoriale appare illegittimo, reputandosi dunque che non fosse sorretto da giusta causa il licenziamento.
5. Al fine di stabilire le conseguenze dell'accertata illegittimità del licenziamento adottato dalla convenuta deve rilevarsi che la fattispecie in scrutinio è regolata dalla disciplina del decreto legislativo n. 23/2015 (c.d. “tutele crescenti”), attuativo della legge n. 183/2014, e successive modifiche.
Il rapporto di lavoro pianamente riconducibile al contratto a tempo indeterminato rientra nel campo di applicazione della predetta normativa che stabilisce, per quanto qui rileva, che “Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinalo a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto” (Art. 1: entrato in vigore il 7.3.15).
La presente fattispecie esula all'evidenza dai casi di applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 2 D. cit., essendo la giurisprudenza indicata dalla parte ricorrente riferibile a casi non sovrapponibili al presente e comunque isolata e minoritaria.
L'art. 3 del provvedimento legislativo dispone che “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento
e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
4 Atteso il dato dimensionale dell'azienda, che lo stesso ricorrente non indica superiore ai quindici dipendenti, l'importo di cui al predetto art. 3 cit. è dunque 'dimidiato” ex art.9 D. Lgs cit.
Sulla disciplina è intervenuta la nota sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo 23 del 2015, limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio". La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la previsione di una misura risarcitoria uniforme e commisurata alla sola anzianità di servizio, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, comprimesse l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza.
Per effetto della citata pronuncia, pertanto, è stata espunta dal testo dell'articolo 3 comma 1 la previsione che ancorava la determinazione dell'indennità risarcitoria da accordare in caso di illegittimità del licenziamento all'unico parametro costituito dall'anzianità di servizio del prestatore di lavoro.
La Corte costituzionale ha precisato nella citata sentenza 194 del 2018 che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, nel determinare l'indennità risarcitoria spettante in caso di illegittimità del licenziamento, “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri […] desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
Applicando i citati principi al caso di specie, considerato che l'indennità risarcitoria deve essere determinata a partire dal minimo di due mensilità (ex art.9 cit.), considerate la ridotta anzianità di servizio del prestatore (neppure un anno), le dimensioni ridotte della struttura aziendale della convenuta e il comportamento della parte convenuta (che non si è costituita nel presente giudizio e non ha corrisposto neppure il preavviso, oltre alle altre voci specificate nei conteggi predisposti dal ricorrente), appare equo determinare l'indennità medesima in ragione di 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, la quale si desume dal conteggio predisposto in atti nel valore di euro 1.620,00 (indicato dalla ricorrente e non smentito da elementi di segno contrario), oltre agli interessi legali, sulla somma capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dalla data della presente sentenza e sino al saldo.
In ragione di ciò deve quindi accogliersi la domanda del ricorrente e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la società convenuta alla data del 16.3.24
(comunicazione della lettera di licenziamento e sua efficacia al termine del periodo di malattia), e
5 condannare la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art.1 ss D. Lgs.23/15, pari ad euro
1.620,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Alla ricorrente andrà, inoltre, corrisposta, a fronte della ritenuta illegittimità del licenziamento,
l'indennità sostitutiva per il mancato preavviso, che, ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. Autoscuole
(doc. nr. 17), corrisponde a 2 mesi, oltre alla rivalutazione ed agli interessi di legge dalla data di licenziamento al saldo effettivo.
Sono altresì dovute al ricorrente a titolo differenze retributive anche tutte le altre voci analiticamente specificate nel conteggio depositato dal ricorrente (doc. 13), da quantificarsi nel complesso (inclusa anche l'indennità sostitutiva del preavviso e tutte le altre voci indicate in ricorso e nel conteggio, escluse le ore di lavoro straordinario) nella somma pari ad € 8.553,89, oltre accessori.
6. Lo svolgimento del giudizio anche nei confronti dell consente di dichiarare ed accertare CP_1 il diritto del ricorrente alla conseguente regolarizzazione previdenziale contributiva da porsi a carico della società convenuta.
7. Il ricorso va dunque accolto nei sensi sopra precisati: le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata, per una causa di lavoro di valore indeterminabile e di bassa complessità, con l'aumento del compenso nella misura del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza tra e Parte_1 Controparte_2 di un rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo pieno e indeterminato e con inquadramento al 2° livello del CCNL Autoscuole per il periodo dal 29.11.23 al 16.3.24, nei sensi di cui in parte motiva;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro tra ricorrente e resistente alla data del 16.3.24, e condanna la società resistente al pagamento in favore di di un'indennità pari ad euro 6.480,00, corrispondenti a 4 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art.3
D. Lgs.23/15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
6 - condanna altresì la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 8.553,89, a titolo di differenze retributive, oltre gli interessi e rivalutazione come in parte motiva, con la condanna al versamento della relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale;
- condanna infine la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente e dall che liquida, per il ricorrente in complessivi euro 5.093,00 e per l in complessivi CP_1 CP_1 euro 3.200,00, oltre rimborso spese 15 % , IVA e CPA di legge se dovute, ed oltre al rimborso del contributo unificato di € 259,00.
Verona, 13 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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