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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione quinta Civile –
Sezione specializzata in materia di imprese riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori Magistrati: dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N TE N Z A nella causa civile iscritta al n. 582/2023 R.G. promossa da:
in persona del legale _1
rappresentante, residente e con sede in Vinci (FI) ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC dell'avv. Vincenzo Piccarreta che li rappresenta e difende con l'avv. Mario Franzosi come da procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Torino, ed ivi elettivamente domiciliata in c.so G. Matteotti n.31 presso lo studio dell'avv. Federico Zanardi Landi che la rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
Oggetto: brevetto – contraffazione
pagina 1 di 27 Udienza di rimessione della causa in decisione del 27.11.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza;
richiamate le istanze istruttorie;
nel merito, accertare e dichiarare la contraffazione oggetto del presente giudizio;
inibire qualsiasi uso dei procedimenti in contraffazione;
condannare l'appellata al risarcimento dei danni;
disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza;
con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
PER PARTE APPELLATA: richiamate le istanze istruttorie e l'opposizione a quelle di controparte;
rigettare tutti i motivi di gravame e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
con condanna alle spese del presente procedimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato in data 24.04.2023, il sig.
[...]
(titolare del brevetto) e la società T_ _1
(utilizzatrice) impugnano la sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di Imprese n. 833/2023, pubblicata in data 24/02/2023 e notificata
23.03.2023, con la quale sono state rigettate tutte le domande di contraffazione brevettuale e risarcitorie avanzate dalle parti attrici, e società _1
, nei confronti della parte convenuta _1 CP_1
ed è stata anche rigettata la domanda avanzata dalla parte convenuta CP_1
relativa all'accertamento di nullità della porzione italiana del brevetto
[...]
europeo EP 2 255 707 di cui è titolare parte attrice . _1
pagina 2 di 27 Con la sentenza n. 833/2023, pubblicata in data 24/02/2023, il Tribunale rigettava le domande avanzate dalle parti attrici (già titolare della _1
ditta individuale ) e dalla società nei T_ _1
confronti della parte convenuta rilevando, pregiudizialmente, CP_1
l'esistenza di un giudicato tra le odierne parti, offerto dalla sentenza n.
1643/2015 del Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 13.5.2015, avente ad oggetto la medesima questione e, pertanto, irretrattabile dalle parti (non essendo stata la decisione ritualmente impugnata) e rilevante per tutte le attività precedenti il giudicato medesimo.
Respingeva nel merito le domande in relazione agli eventi occorsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza de qua.
Rigettava anche la domanda avanzata dalla parte convenuta CP_1
sull'accertamento della nullità della porzione italiana del brevetto europeo EP 2
255 707 di titolarità di parte attrice . Compensava le spese di lite _1
per un quarto del loro ammontare.
3.1. Sul giudicato intervenuto fra le parti.
Il Tribunale osservava che, essendo intervenuta la sentenza n. 1643/2015,
l'oggetto del giudizio doveva limitarsi ad accertare se effettivamente nella pratica adottata successivamente al giudicato formatosi sulla sentenza predetta (sentenza n. 1643/2015) la parte convenuta aveva adottato o meno lavorazioni connotate anche dal riutilizzo delle macerie della vasca quale fondo del piatto doccia (modalità costituenti oggetto del brevetto) e se tali lavorazioni, così effettuate, costituivano contraffazione dei titoli di privativa vantati dalla parte attrice.
Assumeva che il Tribunale di Firenze – dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio escludeva qualsivoglia interferenza fra le due tipologie di lavorazioni rispettivamente adottate dalle odierne parti contendenti (metodo REMAIL-
pagina 3 di 27 Contro e metodo RUGGIERO), escludendo quindi la contraffazione da parte della convenuta dei titoli di privativa vantati dall'attrice. Spiegava che
Nella sentenza n. 1643/2015 si legge quanto segue:
“Posta nei limiti di cui sopra la validità del brevetto italiano , osserva il Collegio che il
T_ metodo REMAIL prevede la sostituzione delle vasche da occe, previa asportazione completa dei detriti derivanti dalla demolizione della prima e tramite la costruzione ex novo
dell'ambiente doccia. Il metodo RUGGIERO invece, prevede la sedimentazione dei detriti derivanti dalla asportazione
della vasca da bagno nel vano creato dalla parziale demolizione delle pareti di contenimento di quest'ultima e la successiva apposizione del piatto doccia sopra tale sedimento, utilizzato quindi
come un piano di appoggio, eventualmente previo taglio dello stesso per uniformarlo alle misure preesistenti delimitate dalle pareti parzialmente demolite.
Ne deriva che il metodo REMAIL non interferisce con quello RUGGIERO, poiché non prevede la creazione di un piano di appoggio del piatto doccia costituito dai detriti derivanti
dall'abbattimento solo parziale dei muri di contenimento della vasca, né l'adattamento del medesimo piatto doccia con un semplice taglio, bensì l'asportazione completa dei predetti detriti
derivanti dalla demolizione e l'apposizione di un piatto doccia avente una dimensione fissa e non modificabile.
Concorda, dunque, il Collegio col CTU ul fatto che il metodo REMAIL non costituisca Per_1 contraffazione, del brevetto italiano n° é di quello europeo EP-1961353 A1”.
3.2. Sull'asserito riutilizzo delle macerie della vasca demolita da parte della convenuta CP_1
Il Tribunale di Torino riteneva le prove fornite da parte attrice inadeguate a supportare la tesi del riutilizzo delle macerie della vasca demolita quale fondo del piatto doccia (senza autonomo smaltimento di esse), non ritenendo dimostrato l'utilizzo dei detriti per il montaggio della vasca (metodo
RUGGIERO) e, al contrario, essendo dimostrato sia dalle immagini pubblicitarie
Contro della stessa che dalle didascalie allegate alle immagini che i detriti venivano completamente eliminati (metodo REMAIL), e non già riutilizzati.
Più specificatamente, il Tribunale evidenziava:
- con riferimento al video messaggio pubblicitario prodotto (sub doc. n. 10 del fascicolo di parte attrice), costituito in realtà da un file formato pdf attraverso il quale veniva descritta attraverso fotogrammi e didascalie la trasformazione da vasca in doccia, il Tribunale riteneva errate le conclusioni dell'attrice, secondo pagina 4 di 27 cui “parte delle macerie è rimossa (si veda il sacco che le contiene), altre macerie stanno all'interno della cavità”, così da dimostrare l'utilizzo dei detriti per la lavorazione.
Secondo il Tribunale la fotografia in parola intitolata “Eliminazione dei detriti” era accompagnata dalla chiara didascalia esplicativa secondo cui “in questa terza fase dell'installazione, il nostro staff provvede ad eliminare tutti i detriti ed i residui della vecchia vasca e del bordo appena smaltiti, avendo l'accortezza di pulire attentamente il fondo su cui verrà collocato il nuovo piatto doccia prima di procedere all'installazione”; pertanto il messaggio pubblicitario esprimeva in modo chiaro che i decretiti vengono smantellati e non riutilizzati.
Allo stesso modo secondo il Tribunale la successiva immagine, che ritraeva
l'area del pavimento coperta da materia sigillante, in alcun modo evidenziava la presenza di detriti, ciò tenuto anche conto che il predetto materiale fissante costituito da schiuma poliuretanica andava posto sul fondo a prescindere dalla presenza o meno dei detriti.
Quanto poi al successivo fotogramma “Rimozione della vecchia vasca”, il
Tribunale riteneva non accoglibili le affermazioni di parte attrice secondo cui
“dall'immagine, osservando la zona sottostante la vasca, appare evidente come le macerie in realtà non siano state interamente ripulite”. Il Tribunale
“giustificava” l'immagine evidenziando che la creazione di un video che documenti più passaggi di una lavorazione complessa può anche avvenire in un unico momento di ripresa con assemblaggio di fasi in realtà temporalmente distinte ricreate ad arte per esigenze di scena. Il fatto che le sequenze fotografiche presentavano delle sbavature dovute al descritto peculiare connotato di esse cagionato dalle necessità della ricostruzione scenica non comprovava affatto che tale rappresentazione non era nella realtà seguita dalla convenuta, ma solo che la realizzazione del video presenta dei comprensibili limiti dovuti proprio alla modalità di ripresa in un unico contesto di più fasi di lavorazione in pagina 5 di 27 realtà effettuate in momenti diversi e, dunque, mediante la ricreazione ad arte delle diverse fasi della lavorazione pur se già effettuate.
A ciò si aggiungeva che dagli stessi fotogrammi in parola non si evinceva affatto la creazione o la realizzazione di un cordolo o spallamento caratteristico del brevetto e, quindi, della lavorazione di parte attrice.
- in ordine alle dichiarazioni prodotte (e raccolte da parte attrice) in giudizio e riferibili al sig. quale cliente della che avrebbe Tes_1 CP_1
commissionato un piatto doccia, dichiarando: “veniva riempito il vuoto con
l'utilizzo dei detriti provenienti dall'abbattimento della preesistente vasca”; il
Tribunale evidenziava che il documento prodotto non era sottoscritto e, pertanto, era privo di rilievo probatorio e che, in ogni caso, tali dichiarazioni riferendosi all'anno 2014 riguardavano fatti ormai coperti dal suddetto giudicato.
Parimenti nessun argomento o elemento di prova poteva trarsi dalle presunte dichiarazioni dei menzionati signori (montatore chiamato a sostituire un Pt_2
piatto doccia montato da e (montatore che ha lavorato CP_1 Tes_2
per la , per le seguenti dirimenti ragioni: nessuno dei due soggetti CP_1
in parola era stato indicato come testimone dalla parte attrice;
non vi erano in atti dichiarazioni dagli stessi sottoscritte;
non vi era alcun elemento sicuro e certo dal quale dedurre che effettivamente le foto (non aventi peraltro data certa) da loro consegnate alla parte attrice (e poi riprodotte nella perizia di parte di cui al doc.
n. 11 del fascicolo di parte attrice) fossero effettivamente riconducibili a lavorazioni effettuate dalla parte convenuta.
Inoltre, parte convenuta aveva depositato in atti una dichiarazione scritta del sig.
(unica dichiarazione da esso sottoscritte presenti in atti) nella quale Pt_2
venivano rilasciate delle affermazioni che confutavano completamente gli assunti di parte attrice: “ho eseguito i lavori a regola d'arte […], in pratica smantellamento della vecchia vasca, rimozione totale delle macerie (smaltite presso discarica)”.
pagina 6 di 27 Parte convenuta depositava inoltre una dichiarazione della sig.ra
[...]
di B&A NS (doc. 10), impresa che aveva eseguito Tes_3
trasformazioni vasca-doccia per conto di nel corso degli anni e per CP_1
la quale lavorava lo stesso che controfirmava la scrittura, nella quale si Tes_2
leggeva: “come da vostre disposizioni, durante i lavori di trasformazione vasca da bagno in doccia i detriti derivanti dalla demolizione della vecchia vasca da bagno venivano sempre eliminati e portati in discarica”.
Infine il Tribunale riteneva non rilevanti le dichiarazioni sottoscritte dal sig.
, in data 4 gennaio 2016, secondo cui lo stesso Testimone_4
sarebbe stato costretto (dietro minaccia) a deporre, nell'anno 2012, in favore della ora , dichiarando un “sistema diverso da quello che CP_2 CP_3
realmente viene attuato, ovvero senza detriti sotto il piatto doccia”, in quanto afferenti a fatti costitutivi già coperti da giudicato oggetto del giudizio celebratosi presso il Tribunale Ordinario di Firenze. A prescindere da ciò, il
Tribunale osservava che in ogni caso il sig. non era Testimone_4
stato indicato come testimone nel presente processo civile e che aveva ritrattato le dichiarazioni sottoscritte in data 4 gennaio 2016, come evincibile dal provvedimento del G.I.P. (Giudice delle Indagini Preliminari) presso il
Tribunale Ordinario di Torino di decisione ex artt. 409 e 410 comma 2 del c.p.p. sull'opposizione all'archiviazione nel collegato procedimento penale (R.G.N.R.
11973/2018 – R.G. Gip n. 19216/2018) in riferimento ai reati di cui agli articoli
473 del c.p. (“contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”) e 513 del c.p. (“contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”).
In ordine ai video e agli screenshots prodotti da parte attrice con la seconda memoria 183, comma 6, cpc (doc. da 17 a 20 del fascicolo di parte attrice), il
Tribunale riteneva tali prove irrilevanti, sia perché attinenti a periodi temporali già coperti da giudicato, sia perché detti video risalivano all'anno 2008 (v.
pagina 7 di 27 dichiarazione dell'autore dei video sub doc. 15 del fascicolo di Testimone_5
parte convenuta) allorquando le parti collaboravano fra loro sulla base del contratto di licenza del 5.3.2008 (v. il doc. n. 14 del fascicolo di parte attrice), poi risolto, di modo che – a tutto concedere - l'utilizzo del c.d. metodo T_
da parte della convenuta era da considerarsi del tutto lecito.
Per quanto riguarda i capitoli di prova formulati da parte attrice e riportati a pagina 4 della seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del c.p.c., il
Tribunale rilevava che erano del tutto generici e non consentivano di provare validamente le circostanze poste a fondamento della domanda. Inoltre, le richieste di ispezione ex art. 258 del c.p.c. e di c.t.u. (anche attraverso strumentazione “georadar”) presso le tre installazioni oggetto dei capitoli di prova predetti si presentavano palesemente esplorative.
A riprova dell'infondatezza degli assunti di parte attrice, il Tribunale rilevava come nell'ambito del procedimento penale collegato era emerso che il c.t.u. nominato dal P.M. aveva effettuato degli accertamenti tecnici anche mediante accesso diretto alle lavorazioni in allora in essere della (doc. n. 12 CP_1
del fascicolo di parte convenuta). Durante detti sopralluoghi (si tratta di quattro sopralluoghi avvenuti nel corso dell'anno 2018 in ben quattro distinti cantieri in
Torino e Riva di Chieri di cui si dà conto alle pagine da 22 a 26 dell'elaborato di consulenza anche mediante adeguata documentazione fotografica) il c.t.u. Ing. constatava, verificando de visu le metodologie applicate, come la Per_2
convenuta avesse provveduto effettivamente all'integrale rimozione dei residui della vasca demolita.
3.3. Sulla domanda di accertamento di nullità del brevetto EP -2255707.
Il Tribunale rigettava la domanda della parte convenuta di accertamento di nullità del brevetto EP -2255707 ex art. 76 del C.P.I., in quanto infondata e priva di allegazione.
pagina 8 di 27 Come è noto, spiegava il tribunale, a fronte dell'intervenuta concessione del brevetto, sussiste una presunzione di validità dello stesso.
La domanda giudiziale di accertamento della nullità del brevetto ex art. 76 del
C.P.I. formulata dalla convenuta doveva quindi fondarsi sulla deduzione di carenza di originalità dell'invenzione, con un'adeguata ed esplicita allegazione delle ragioni della dedotta nullità.
Il Tribunale evidenziava che parte convenuta aveva omesso di illustrare e allegare i profili di carenza di originalità, essendosi invece limitata alla mera enunciazione dell'assenza di originalità, senza tuttavia dar conto dello stato della tecnica, dell'arte nota, delle conoscenze o pratiche del settore di riferimento, delle specifiche ragioni per le quali deve ritenersi che il brevetto attaccato difetti dei requisiti di legge ex artt. 46 e 48 del D. Lgs. 30/2005.
Appello
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il sig. e la _1
società propongono appello avverso la _1
sentenza del Tribunale di Torino n. 833/2023, pubblicata il 24.2.2023 e notificata il 23.3.2023, chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello l'appellante ritiene che il Tribunale abbia valutato erroneamente i documenti 17/20 (video e screenshots prodotti con la memoria 183, comma 6, cpc).
Secondo l'appellante i video pubblicizzano l'attività compiuta da AI e hanno pertanto un contenuto confessorio indiscutibile.
Il Tribunale ha infatti affermato l'irrilevanza degli stessi in quanto risalirebbero al 2008 (e quindi si riferirebbero ad un'epoca coperta dal giudicato fiorentino o in cui comunque controparte poteva attuare il brevetto in forza dell'accordo all'epoca in essere), circostanza desumibile dalla dichiarazione pagina 9 di 27 dell'asserito autore del video doc. 17. Tuttavia, in detta dichiarazione si legge che solo il video sub doc. 17 (e quindi 18) sarebbe stato confezionato nel 2008.
Pertanto, l'argomento utilizzato dal Tribunale, quand'anche fondato, non potrebbe certamente influire sulla valutazione del video sub docc. 19 e 20 del fascicolo di merito.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare il video doc. 19 e 20 sicuramente confezionato all'epoca in cui le condotte avversarie sono certamente contraffattorie.
Difatti il video doc. 19: Con
- dimostra il compimento di tutti i passaggi oggetto della rivendicazione di
'707;
- proviene dallo stesso contraffattore;
- è stato usato a fini pubblicitari successivamente al giudicato fiorentino e quantomeno fino all'epoca delle memorie istruttorie del primo grado;
- è stato realizzato sicuramente successivamente al giudicato fiorentino (per quanto la questione possa rilevare).
L'appellante evidenzia che entrambi detti video – come debitamente documentato – sono stati scaricati nei mesi di ottobre e novembre del 2019
(si veda la data dello screenshot del primo video, doc. 18 del fascicolo di merito, ove si vede la data in basso a destra del 26.11.2019 nonché la data del
31.10.2019 nel doc. 20, documenti che è stato chiesto di confermare tramite testimoni). Inoltre, come si può notare dal doc. 20 del fascicolo di merito sub doc. D, il secondo video è stato caricato sul profilo Facebook nel maggio del
2018. Quindi, a prescindere dall'epoca di realizzazione dei video, AI usava tali filmati con finalità pubblicitaria ben dopo la data ritenuta dal
Tribunale rilevante, con effetto palesemente confessorio (non avrebbe avuto senso, infatti, anzi sarebbe stato fuorviante, presentare al pubblico un modo di operare diverso da quello che viene utilizzato nella realtà).
pagina 10 di 27 Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'errata interpretazione del documento 10 prodotto in primo grado dall'appellante.
In particolare, l'appellante evidenzia:
a) il titolo e la didascalia del fotogramma sono elementi creati ad hoc dalla parte per veicolare una “narrazione”, scelti da controparte quali chiaro tentativo di Contro depistaggio: sa benissimo che il metodo in questione è un metodo proprietario di , e certamente non può utilizzare parole con le Parte_3
quali confessa il proprio illecito.
L'immagine peraltro ha un peso in termini di oggettività ben diverso da una didascalia in quanto si presta a rendere senza filtri le caratteristiche visibili di un evento storico.
Il Tribunale è quindi incorso in un duplice errore di valutazione: da un lato ha escluso la contraffazione brevettuale sull'assunto che il titolo e la didascalia
“chiariscono bene ai destinatari del messaggio pubblicitario (e, quindi, ai futuri clienti) che i detriti verranno smaltiti e non già riutilizzati”, dall'altro ha statuito
- alquanto arbitrariamente - che il “dato obiettivo” che si trarrebbe dalla foto sarebbe “quello di un operaio chinato sulle macerie con accanto un cesto per lo smaltimento”.
Secondo l'appellante i dati obiettivi che si traggono dall'immagine sono:
- la presenza di un operaio chino che maneggia detriti;
- la presenza di detriti sul piatto della vasca;
- un sacco colmo per la metà di detriti.
In nessuna parte della fotografia si rinviene il “dato obiettivo” che vi sia “un
“cesto per lo smaltimento” o che non vi sia “un riutilizzo” dei detriti.
Il Tribunale, quindi, non si è limitato a descrivere l'oggettività della fotografia ma ha interpretato le immagini, conferendo alle stesse un significato che è solo uno dei tanti possibili;
tra quelli possibili non è quello più probabile;
nel far ciò si è fatto condizionare dalla dichiarazione “interessata” della controparte.
pagina 11 di 27 Inoltre, evidenzia l'appellante che il Tribunale non ha valorizzato in alcun modo il fatto che l'immagine mostri chiaramente che i detriti sono disposti in modo omogeneo ed uniforme sul piano e sono sostanzialmente livellati. Tale circostanza non può che discendere dal fatto che vi era stata una operazione di livellamento da parte dell'operaio. Il fatto che l'operaio abbia livellato i detriti e li abbia distribuiti uniformemente nell'area destinata ad accogliere il piatto doccia, può significare una sola cosa: che tali detriti non sono destinati ad essere rimossi, ma a fungere da base per il piatto doccia.
b) la schiuma sigillante presente nel fotogramma successivo dimostra che tale materiale non può da solo fungere da supporto al piatto doccia (come confermato dall'Ing. nel parere tecnico doc 11 attoreo). La schiuma sigillante può Per_3
compattare, tenere aggregati e riempire gli spazi che si trovano tra i vari detriti, ma non può sostituirsi al massetto, al cemento, per supportare un piatto doccia
(che può essere molto pesante e, quando non è pesante – in quanto realizzato in materiale plastico o resinoso – esso è flessibile e quindi a maggior ragione richiede un sottofondo di grande resistenza che non può essere offerta dalla schiuma sigillante).
Ictu oculi il letto di schiuma visibile nella foto ricopre necessariamente detriti o macerie, sia perché la superficie di tale schiuma assume una conformazione piena di asperità, che altro non sono se non le forme dei detriti (mentre, se sotto la schiuma non vi fosse altro che il massetto, la stessa avrebbe una conformazione liscia), sia perché da un punto sembra anche trasparire il colore rossastro (tipico dei detriti di muratura, cerchiato in rosso).
L'appellante ritiene quindi che essendosi il Tribunale reso conto delle predette circostanze, per via dell'evidenza risultante dalla foto, abbia liquidato la questione valorizzando l'ipotesi, del tutto indimostrata, che l'inclusione dei pagina 12 di 27 detriti nella schiuma poliuretanica è determinata da fatto che l'immagine è scattata a meri fini scenici.
c) nell'immagine si vede che nella zona sottostante la vasca è presente una considerevole quantità di detriti posti in modo omogeneo e continuo sul fondo
(cerchiati in rosso). Il Tribunale non prende una posizione specifica sul punto e di fronte all'evidenza di un letto di detriti posti sul fondo liquida la questione affermando che “da un siffatto modus operandi non può certamente trarsi la prova di un peculiare assetto di future lavorazioni”.
d) nei docc. 17-20 è presente lo spallamento oggetto del brevetto EP '707; pertanto il Tribunale ha errato nel ritenere che dai fotogrammi non si evincerebbe “affatto la creazione o la realizzazione di un cordolo o spallamento”.
Con il terzo motivo di appello la parte appellante si duole dell'errata applicazione delle norme sul giudicato, in merito al peso della sentenza fiorentina e del giudicato penale, in quanto il Tribunale avrebbe limitato l'oggetto del presente giudizio all'accertamento di un'eventuale adozione da Contro parte di successivamente alla sentenza del Tribunale di Firenze del 13 maggio 2015, di lavorazioni connotate dal riutilizzo delle macerie della vasca quale fondo del piatto doccia e se tali lavorazioni, così effettuate, costituiscano contraffazione dei titoli di privativa vantati dalla parte appellante.
Secondo l'appellante l'unica barriera coperta dal sopra citato giudicato è quella del metodo descritto nei singoli interventi oggetto della cognizione del Tribunale di Firenze, che sono fatti diversi da quelli sottoposti all'esame del Tribunale di Torino, i quali pertanto non possono e non devono subire alcuna delimitazione di tipo cronologico. In altri termini, il giudicato non può coprire tutto quanto fatto da AI sino ad una certa data, perché non ha verificato tutto quanto fatto da AI sino a quella data, bensì ha accertato semplicemente le caratteristiche di alcuni singoli eventi.
pagina 13 di 27 Inoltre, il Tribunale ha erroneamente valorizzato la sentenza penale agli atti
e la relativa CTU, in quanto anche in tal caso la stessa concerne fatti storici specifici, diversi da quelli oggetto del presente giudizio.
Con il quarto motivo di Appello la parte appellante rileva l'errata interpretazione del documento 12 (contenente le dichiarazioni del sig. di Benevento) in quanto il Tribunale non avrebbe considerato: Tes_1
- in primo luogo, che i documenti in questione prodotti dall'attrice in primo grado sono stati prodotti solo a conferma ulteriore della sussistenza dei fatti da cui dipende la contraffazione;
- in secondo luogo, che la circostanza - evidenziata da Tribunale - secondo cui la dichiarazione non è sottoscritta, non è mai stata contestata da controparte nel primo grado del giudizio;
pertanto, la provenienza del documento deve ritenersi pacifica;
- infine, l'obiezione mossa da Tribunale secondo cui le dichiarazioni in questione non siano state accompagnate dalla richiesta di testimoni non è stata mossa rispetto alle dichiarazioni prodotte da controparte, evidenziandosi una parzialità di giudizio.
Gli appellanti evidenziano inoltre che la dichiarazione resa dal sig. non Tes_1
consiste in una dichiarazione non sottoscritta dal dichiarante ma consiste in una e-mail inviata dal sig. a , contenente dichiarazioni e fatture. Tes_1 T_
Il documento, quindi, ha valore probatorio e/o, quanto meno, fortemente indiziario.
Con il quinto motivo di Appello la parte appellante lamenta l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai sig.ri (montatore chiamato a Pt_2
sostituire un piatto doccia montato da e (montatore che CP_1 Tes_2
ha lavorato per la in quanto il Tribunale avrebbe omesso di CP_1
considerare che le stesse sono riportate all'interno di un parere tecnico redatto e sottoscritto da un ingegnere (ing. ), iscritto ad un apposito albo Per_3
pagina 14 di 27 professionale (cfr. doc. 11 fascicolo di merito, doc. D) e non possono essere considerate come sguarnite di valore probatorio e/o quantomeno indiziario.
Con il sesto motivo di Appello la parte appellante si duole dell'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai sig.ri (doc. 5 della parte Pt_2
convenuta) e (doc. 10 della parte convenuta) in quanto il Tribunale le Tes_3
ritiene sufficienti a confutare gli assunti di parte attrice.
Secondo gli appellanti il doc. 5 avversario contenente le dichiarazioni di Pt_2
non smentisce affatto il documento dell'appellante. , infatti, dichiara di Pt_2
aver rimosso, per incarico di un proprio cliente, un piatto doccia installato da Contro
rinvenendo al di sotto dello stesso un basamento di detriti solidarizzati mediante schiuma (cfr. doc. 11 del fascicolo di merito sub doc. D). Ebbene, il doc. 5 avversario menzionato nella sentenza impugnata, si limita ad attestare che non avrebbe mai posto detriti sotto i piatti doccia. Si tratta di questioni Pt_2
differenti e, laddove non smentisce di aver trovato i detriti, questi Pt_2
implicitamente lo conferma. Quindi il documento avversario – ben lungi da smentirlo – conferma la veridicità della prova fornita da parte attrice.
Non si comprende perché il Tribunale non riconosce efficacia probatoria - o quantomeno indiziaria - alle produzioni degli appellanti e, invece, attribuisca valore al documento 5 avversario che, benché recante una sottoscrizione, non contiene nemmeno copia del documento d'identità del dichiarante che sarebbe stata necessaria al fine di verificare l'identità del soggetto dichiarante e l'attendibilità della sottoscrizione.
Quanto al contenuto del doc. 10 della parte convenuta (ossia la dichiarazione scritta della SI.ra , esso è in realtà privo di rilevanza in quanto non Parte_4
prova affatto che controparte non abbia violato la privativa degli appellanti.
Secondo gli appellanti la dichiarazione è costruita in modo malizioso perché si limita a riferirsi ai “detriti”, non a “tutti i detriti” (cfr. doc. 10, “durante i lavori di trasformazione vasca da bagno in doccia i detriti derivanti dalla demolizione
pagina 15 di 27 della vecchia vasca da bagno venivano sempre eliminati e portati in discarica”).
La tecnica rivendicata dal brevetto prevede il riutilizzo dei soli detriti necessari a costituire la base per la doccia, non di tutti i detriti. È quindi ovvio che, nonostante l'attuazione del brevetto, l'operazione di demolizione della vecchia vasca generi, comunque, una certa quantità di detriti che devono essere smaltiti.
Con il settimo motivo di Appello la parte appellante lamenta l'errata valutazione della dichiarazione del sig. (contenute in una Tes_4
“dichiarazione spontanea) e poi ritrattata dopo ben 2 anni, a seguito dell'avvio di un procedimento penale in quanto il Tribunale le ha erroneamente ritenute irrilevanti.
Con l'ottavo motivo di Appello la parte appellante ritiene la sentenza errata laddove il Tribunale ha omesso l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante; pertanto, insiste nell'ammissione dei capitoli di prova, palesemente funzionali alla richiesta di ispezione e di CTU formulate nello stesso atto, nella richiesta di CTU ed in quella di ispezione.
Con il nono motivo di Appello la parte appellante rivendica l'applicazione del principio della vicinanza della prova in base al quale l'onere della prova va ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
In un caso come quello di specie in cui occorre fornire la prova del compimento di atti che vengono svolti in contesti protetti, ossia all'interno di edifici privati da parte di operai di un'impresa privata, il conseguimento di tale prova è estremamente difficile per un soggetto terzo rispetto all'imprenditore, ai suoi operai ed ai proprietari delle abitazioni ove sono svolti i lavori.
Con il decimo motivo di Appello la parte appellante si duole che il Tribunale omette di considerare le prove nel loro insieme.
5. L'inibitoria. Il risarcimento del danno e la restituzione dei profitti ex art.
125 c.p.i.
pagina 16 di 27 Contro Gli appellanti, ritendo che il procedimento attuato da rientra nell'ambito dei brevetti EP 353 e/o EP 707, chiedono che sia disposta l'inibitoria dalla messa
Contro in atto del procedimento utilizzato da di cui è causa e da ogni altra attività illecita relativa allo stesso (ad esempio la pubblicizzazione sul proprio sito web)
Contro nei confronti di
Contro Gli odierni appellanti chiedono inoltre la condanna di al risarcimento del danno.
Solo in subordine, chiedono l'applicazione del criterio della royalty (giudiziale).
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
in quanto infondato e contestando i dieci motivi di appello, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie formulate.
Quanto al primo motivo di appello sulla errata valutazione dei documenti
17/20 prodotti dall'appellante, parte appellata rileva che i documenti in esame risalgono al 2008 e quindi si riferiscono ad un'epoca coperta dal giudicato e, inoltre, mostrano il simbolico e fittizio smontaggio di una vasca con successivo montaggio di piatto doccia (circostanza confermata dalla dichiarazione del sig.
di cui viene chiesta l'escussione testimoniale : “[…] Dentro il Testimone_5
cassone e sotto la vasca erano presenti le piastrelle del pavimento: questa condizione non è assolutamente realistica in quanto nelle comuni abitazioni il pavimento dentro il cassone non è piastrellato ma risulta in cemento grezzo. Ai fini della ricostruzione scenica si è dovuto occultare la presenza delle piastrelle
(uguali a tutta la pavimentazione del negozio) ed è proprio per questo motivo che, anche su mio consiglio, sopra la pavimentazione all'interno del cassone vasca eliminato completamente, sono stati posati calcinacci. […]
Analoghe considerazioni valgono anche per il Doc. 19 (e 20), trattandosi di un video promozionale risalente a molti anni fa (cioè al momento in cui le parti in Contro causa erano legate dal noto contratto di licenza, poi risolto da .
pagina 17 di 27 Contro La breve perizia del consulente brevettuale di Ing. il quale Persona_4
ha esaminato i filmati depositati come Doc. 17 e Doc. 19, evidenzia che la non configurabilità della contraffazione mancando una serie di fasi richieste dalla rivendicazione 1 del brevetto EP1961353B1 nonché di quelle richieste dalla rivendicazione 1 del brevetto EP2255707B1.
Quanto al secondo motivo di appello sulla presunta erroneità della decisione in merito all'interpretazione del documento 10 prodotto il gravame sarebbe destituito di fondamento avendo il primo giudice correttamente interpretato i fatti, essendo chiaro sia dalla immagine sia dal titolo “Eliminazione dei detriti” Contro che la caratteristica del metodo utilizzato da è la rimozione dei detriti.
Il terzo motivo di appello formulato dall'appellante sull'errata applicazione delle norme sul giudicato in merito al peso della sentenza fiorentina e del procedimento penale è destituito di fondamento, giacchè l'appellante non è stata in grado di dimostrare il compimento di alcun atto contraffattivo ulteriore e diverso rispetto a quelli di cui alla sentenza del Procedimento Fiorentino e del
Procedimento Penale.
Quanto al quarto motivo di appello sulla presunta erroneità della decisione in merito all'interpretazione del documento 12 prodotto, vale a dire un'e- Contro mail inviata a dal SI. - un cliente l'appellata T_ Persona_5
rileva che lo stesso ha sottoscritto (cfr. doc. 6), al termine dei lavori, Tes_1
una apposita dichiarazione, con cui ha confermato e sottoscritto che la AI aveva provveduto al TOTALE smaltimento dei detriti derivanti dalla lavorazione.
In ordine al quinto e sesto motivo, riguardati il mancato riconoscimento della valenza probatoria alle dichiarazioni e le fotografie dei sig.ri Pt_2
e l'appellata rileva che, come da dichiarazione depositata Tes_2 Tes_3
sub Doc. 5, il SI. non ha mai affermato quanto capziosamente riportato Pt_2
dalle appellanti, anzi ammette di aver sempre operato rimuovendo la totalità dei pagina 18 di 27 detriti. Mentre in ordine alle affermazioni di controparte riguardanti l'attività del sig. le stesse sono prive di fondamento non essendo stata prodotto Tes_2
alcun documento contenente tali dichiarazioni. Con riferimento alla dichiarazione della SI.ra l'interpretazione proposta dall'appellata Tes_3
sulle sue affermazioni è una deduzione forzata, essendosi la stessa riferita “ai
“detriti”, non a “tutti i detriti””. Appare ovvio che controparte, non sapendo come ribattere all'ennesima prova documentale che contraddice radicalmente quanto sostenuto dalla difesa di , cerca di introdurre elementi di dubbio T_
proponendo una rilettura del documento in questione, che appare del tutto fuorviante.
Quanto al settimo motivo riguardante le dichiarazioni del sig. con Tes_4
Contro le quali prima ammette di essere stato costretto dai titolari della
(allora ancora a testimoniare il falso nel giudizio e poi ritratta CP_2
la sua iniziale versione dei fatti per una probabile “convenienza”, l'appellata ritiene tale ricostruzione una imbarazzante interpretazione dell'appellante dei moti psicologici del Pt_5
Quanto all'ottavo motivo il Tribunale correttamente non ha ammesso le istanze istruttorie, ritenendo i capitoli di prova inconferenti (nulla dimostrano o intendono dimostrare circa le metodologie di intervento effettuate) e le richieste di ispezione ex art. 258 c.p.c. e di c.t.u. (anche attraverso strumentazione
“georadar”) esplorative.
Con riferimento al nono motivo sull'omessa considerazione del principio di vicinanza della prova, l'appellata rileva che il principio invocato non può trovare applicazione in quanto gli indizi forniti dall'appellata non sono né seri né precisi e concordanti, avendo invece prodotto una serie di dichiarazioni scritte (peraltro non corroborate da successive audizioni testimoniali) che sono risultate Contro documentalmente smentite e contraddette dalle risultanze probatorie di
pagina 19 di 27 LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEV'ESSERE CONFERMATA
In via pregiudiziale si deve rilevare come le prove richiesta da parte appellante non risultino ammissibili.
Parte appellante chiede (pag.45-47 e 62-63 appello) Parte_3
prove orali non determinanti e necessitanti di valutazione documentale per i motivi condivisibili di cui a pag.19 e 20 della sentenza di primo grado, visto che non sono idonee ad individuare lavori successivi al 2015, epoca fino alla quale l'oggetto del presente giudizio è coperto dal giudicato del tribunale di Firenze.
Chiede, poi, ispezione ex art.258 c.p.c., tramite CTU, inammissibile perché non volta alla percezione diretta del fatto (contraffazione), ma preliminare e strumentale a CTU del tutto esplorativa perché neppure è chiaro in quali specifici luoghi debba essere svolta (pag.61 appello) ed inidonea (e neppure finalizzata) a stabilire l'epoca di svolgimento dei lavori (visto che fino al 2015
l'oggetto del giudizio è integralmente coperto dal giudicato del tribunale di
Firenze). Le ulteriori istanze istruttorie (compresa la CTU contabile) sono assorbite.
Venendo a trattare il merito della vertenza, la sentenza di primo grado afferma Contro giustamente che tutta l'attività svolta da entro il momento del passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Firenze del maggio 2015 (che ha respinto la domanda di contraffazione di , titolare del brevetto, e di T_
, utilizzatore) non è in contraffazione perché, appunto, coperta dal T_
giudicato. Giudicato riferito ad una sentenza che evidenzia come il metodo Contro AI (attuato da non è interferente perché asporta tutti i detriti dopo la rimozione tanto della vasca quanto (integralmente) delle sue pareti di contenimento e non utilizza (come il metodo Ruggiero), invece, la sedimentazione dei detriti medesimi per formare la base del piatto doccia. Il metodo AI, inoltre, utilizza un piatto doccia avente dimensione fissa e non pagina 20 di 27 modificabile invece di (come avviene nel metodo Ruggiero) contemplare il taglio del piatto doccia per adattarlo al piano di base creato dalla rimozione della vasca e dall'abbattimento (parziale) delle sue pareti di contenimento fino alla creazione di un cordolo di base (anch'esso del tutto estraneo al metodo AI) riempito, appunto, dai detriti su cui appoggiare il piatto doccia da tagliare per adattarlo alle dimensioni del cordolo (pag.6 sentenza).
In via pregiudiziale si deve analizzare il terzo motivo d'appello che pretende
(pag. 31 e 32 di appello) di asserire il contrario di quanto sostenuto dalla
Contro sentenza impugnata sulla base dell'allegazione che anche in data precedente al 2015 avrebbe utilizzato interventi comunque interferenti con i due brevetti di , anche se non specificamente tramite il metodo AI, T_
coperto dalla statuizione in giudicato che lo ha ritenuto legittimo (senza neppure individuare pero', la differenza tra quest'ultimo e le asserite metodiche ulteriormente interferenti).
Tale assunto introdotto nel giudizio di appello pero', contrasta con le stesse allegazioni dei fatti costitutivi di parte appellante cosi' come specificamente individuate in primo grado, ove a pag.11 e 12 dell'atto di citazione
[...]
e la trattano compiutamente della vicenda pregressa T_ Parte_6
portata a conoscenza del tribunale di Firenze e poi spiegano che “questa è una storia pregressa. La presente causa riguarda invece una tecnologia non evidenziata nella vicenda fiorentina, perché allora non praticata da controparte.
Di recente ha potuto accertare che questa nuova tecnologia è stata T_
adottata dalla società GD…”. E', quindi, la stessa appellante che assume quale fatto costitutivo del suo diritto la circostanza che l'attività interferente “non era praticata da controparte” all'epoca “della vicenda fiorentina” e, quindi, fino al giudicato intervenuto nell'anno 2015.
Non è, di conseguenza, possibile, ex art.345, 1°c., c.p.c. (questione rilevabile d'ufficio), introdurre nel giudizio di appello fatti costitutivi (e, cioè, interventi di pagina 21 di 27 GD anteriori al giudicato dell'anno 2015 oggetto della sentenza del tribunale di
Firenze) diversi da quelli allegati in primo grado (e, cioè, l'utilizzo di una tecnologia successiva a quella praticata all'epoca della “vicenda fiorentina”). V'è di piu'.
Il giudicato sostanziale formatosi a seguito della sentenza fiorentina, ex art.2909 c.c., dev'essere definito ed interpretato anche alla luce dei principi di eventualità e di preclusione di cui all'art.183, 5° c e 6° c., c.p.c., giacchè
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile (Cass.2017 n.23482). Ne discende che la fattispecie che si sarebbe potuta allegare quale emendatio libelli nel giudizio precedente entro i termini perentori normativamente stabiliti, ex art.183, 6°c., c.p.c., e non lo è stata, non puo' essere poi proposta quale domanda in un successivo giudizio
(aggirando le preclusioni maturate nel precedente) poiché soggetta al principio di preclusione e coperta dal giudicato del precedente procedimento. In relazione al criterio di individuazione dell'(ammissibile) emendatio libelli, la Suprema Corte ne ha allargato la configurabilità giacchè ha statuito che la modificazione della domanda ammessa ex art.183, 6°c., c.p.c., puo' riguardare anche uno o entrambi degli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cosi' modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. Sez. Un.2015 n.12310; Cass.2019 n.4322).
Ora, dinanzi al tribunale di Firenze, parte , una volta Parte_3
proposta la domanda effettivamente formulata avente ad oggetto la contraffazione del suo brevetto (“metodo Ruggiero”) da parte del metodo
AI, ben avrebbe potuto allegare (o immediatamente in atto di citazione o) in sede di emendatio libelli, la contraffazione dell'identico brevetto da parte dell'identico soggetto (GD) tramite utilizzo di ulteriori “interventi interferenti”, certamente connessi alla vicenda sostanziale dedotta in causa. Irrilevante, dal punto di vista processuale, è la circostanza che li conoscesse o meno all'epoca pagina 22 di 27 né, comunque, parte appellante allega o comprova alcunchè circa la mancata conoscenza, all'epoca, di tali ulteriori “interventi interferenti”.
Non aver operato tale emendatio libelli, di conseguenza, ha come risultato la formazione del giudicato, come detto, non solo sul dedotto, ma anche sul deducibile, con preclusione della possibilità di proporre in (questa) separata sede la relativa domanda.
Una volta detto questo, e ritenute (conseguentemente, come suddetto) anche inammissibili tutte le istanze istruttorie, ne discende il rigetto dell'appello.
Le prove addotte da parte appellante in primo grado, infatti, non sono minimamente idonee a comprovare qualsivoglia interferenza e contraffazione legate a vicende successive al giudicato.
Le foto-video richiamate dagli appellanti (doc. n.10 di primo grado degli attori-appellanti, i cui fotogrammi con le relative didascalie sono riprodotti a pag.
8-10 della sentenza impugnata) provano il contrario, avendo, nelle medesime, la GD (che le ha utilizzate a fini pubblicitari) chiaramente evidenziato che il suo metodo di lavoro contempla necessariamente la rimozione completa dei detriti (come emerge dalla terza foto in sequenza, ove si vede un operaio chino sul fondo che provvede a rimuovere i detriti ed a porli in un sacco di smaltimento) e non certo il loro utilizzo per creare un piano di appoggio sedimentato. Tantomeno si evidenzia in alcun modo l'utilizzo di un piatto doccia da tagliare (quinta foto in sequenza, pag.9 sentenza, ove si vede un piatto doccia già dimensionato e due operai che lo stanno installando sul fondo della doccia) per adattarlo alle dimensioni di un (inesistente) cordolo formato dalla parte basica delle pareti della vecchia vasca da bagno (seconda e quarta foto in sequenza, pag.8 e 9 sentenza, ove alcun cordolo risulta all'esito della rimozione della vasca).
Nulla provano (come invece vorrebbero gli appellanti) le immagini (sempre riprodotte a pag.11 e 12 della sentenza ed estratte, del resto, dalle medesime pagina 23 di 27 sequenze fotografiche di cui sopra) e ancor meno le dichiarazioni di persone informate (i sig.ri , neppure Tes_1 Pt_2 Tes_2 Tes_3 Tes_4
indicati come testi nel presente giudizio) prodotte agli atti (e riprodotte a pag.13-
18 della sentenza) che risultano non sottoscritte (dichiarazioni o, Tes_1
addirittura, contrarie alla tesi dell'appellante, quali le due dichiarazione di e di (sottoscritte) prodotte dalla convenuta che Pt_2 Testimone_6
confermano che i detriti della vecchia vasca venivano integralmente rimossi prima dell'installazione della doccia: “rimozione totale delle macerie” e “i detriti venivano sempre eliminati e portati in discarica…successivamente veniva appoggiato il piatto doccia direttamente a terra”. Diversamente si tratta di dichiarazioni o riferite a periodi anteriori al 2015 (dichiarazioni e Tes_1
o comunque ritrattate (dal sig. in sede penale. Tes_4 Tes_4
In particolare con “dichiarazione spontanea” Testimone_4
dinanzi alla Questura di Torino del 5.1.2016, datata 4.1.2016, ha narrato che la testimonianza resa dinanzi al tribunale di Firenze all'udienza del febbraio 2012
(con la quale confermava le modalità di installazione delle docce con il metodo
AI, del tutto diverso dal metodo Ruggiero) non sarebbe stata veritiera perché Contro espressa in favore di uno dei titolari dell'azienda AI (ora che lo avrebbe “obbligato a deporre in suo favore”.
Come risulta pero', dal successivo provvedimento di archiviazione del G.I.P.
(nel collegato processo penale) presso il tribunale di Torino in data 22.3.2019,
“si evince che , in data 11.5.2018 ha dichiarato di Testimone_4
essere stato costretto dalla odierna persona offesa a dichiarare il _1
falso avanti alla Questura di Torino in data 5.1.2016…”. Le ondivaghe dichiarazioni del sig. quindi (già per questo del tutto inattendibili), si Tes_4
concludono, in ogni caso, nel senso che le modalità di installazione delle docce Contro poste in essere dall'impresa non erano quelle utilizzate in forza del brevetto oggetto del presente giudizio di titolarità del sig. . _1
pagina 24 di 27 Gli ulteriori video (doc. 17 e 19) e le riproduzioni delle relative corrispondenti immagini-screenshots video (doc. 18 e 20) prodotti con la seconda memoria ex art.183, 6°c., c.p.c., in primo grado dagli attori-appellanti si riferiscono a periodi ampiamenti coperti dal giudicato della sentenza fiorentina (come ben spiegato a pag.19 della qui impugnata sentenza) con la conseguenza che deve escludersi qualsivoglia contraffazione risalente a quelle lavorazioni. Contrariamente a Contro quanto sostiene l'appellante, infatti (e come risulta dal doc. n.15 convenuta di primo grado, ex se, non contestato per autenticità e provenienza), il sig.
, che ha realizzato i filmati, spiega che i doc. n.17 e 18 sono risalenti Tes_5
specificamente all'anno 2008 (quando, tra l'altro, era ancora in vigore un Contro contratto di licenza del brevetto a favore di e che (anche) i T_
filmati di cui ai doc.19 e 20 sono “lavorazioni eseguite molti anni fa…dai quali si evince chiaramente che le macerie presenti, peraltro già in parte esistenti sotto la vasca derivano per lo piu' dall'attività di demolizione del rivestimento a muro e dalla realizzazione delle tracce per lo spostamento del miscelatore” (e non, quindi, come nel metodo , dall'abbattimento parziale delle pareti di T_
contenimento della vasca sino alla formazione del cordolo di contenimento, affinchè i detriti della vasca realizzino il piano sedimentato cui appoggiare la doccia). Ne discende (visto che la dichiarazione, non datata e facente riferimento alla II memoria dell'attore con la quale sono stati prodotti i filmati, è stata depositata in data 17.12.2019) del tutto verosimilmente che anche i filmati sub doc. n.19 e 20 risalgono ad epoca coperta dal giudicato della sentenza del tribunale di Firenze. “Molti anni fa” , infatti, visti i tempi di riferimento del dichiarante, non possono certo essere meno di quattro.
In secondo luogo, viste le finalità, modalità e tempistiche di realizzazione, è del tutto irrilevante che i filmati siano stati “scaricati”, via internet, dall'appellante nell'anno 2019, perché certo cio' non comprova che il metodo
Ruggiero fosse utilizzato dalla GD in quell'anno, tanto piu' che lo stesso pagina 25 di 27 appellante assume (pag.19 dell'atto di citazione di secondo grado) che anche il video doc. n.17 (cui si riferisce anche il doc. n.18), sicuramente risalente all'anno
2008 ed a lavorazioni effettuate in quell'anno (coperte da giudicato), è presente
(persino) tuttora sulla piattaforma Youtube ed anche il video doc. 18 sarebbe stato scaricato anch'esso sempre nell'anno 2019 (pag.20 atto di appello), nonostante si tratti di documento risalente sicuramente, appunto, all'anno 2008
(e attestante le relative lavorazioni prive, quindi, di caratteristiche contraffattorie in forza del giudicato maturato sul punto).
Contro La mancanza di contraffazioni nell'attività svolta dalla per il periodo successivo al 2015, inoltre, è stata accertata anche dal CTU nominato dal PM in sede di procedimento penale instaurato presso il tribunale di Torino (avente ad oggetto i medesimi fatti di causa qui delibati), in relazione alle lavorazioni Contro poste in essere dalla nell'anno 2018 (pag.20 e 21 sentenza impugnata), il quale CTU, all'esito di ben quattro accessi “a sorpresa” in diversi cantieri della Contro
al fine di verificare le tecniche di lavorazione, ha escluso la presenza di qualsivoglia contraffazione del brevetto , giacchè ha spiegato come T_
parte appellata opera provvedendo all'effettiva e integrale rimozione dei residui della vasca demolita prima di approntare il piatto doccia. Ne è seguita l'archiviazione del procedimento penale da parte del G.I.P..
L'appello, in definitiva, in forza dei rilievi di cui sopra, non trova alcun fondamento agli atti di causa.
Il medesimo, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi della tabelle ministeriali riferite al valore della causa.
Sussistono i motivi per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante.
Il cancelliere provvederà a tramettere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi copia della presente sentenza, ex art.122. 8°c., D.Lgs.vo 10.2.2005 30.
pagina 26 di 27
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione quinta Civile, sezione specializzata in materia di imprese, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da e da , _1 _1
avverso la sentenza n. 833/2023 pubblicata in data 24/02/2023 del Tribunale di
Torino che, per l'effetto, conferma integralmente;
dichiara tenuti e condanna gli appellanti, in solido, a pagare a parte appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida per compensi in euro
12.156,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
dispone la trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi di copia della presente sentenza, ex art.122. 8°c., D.Lgs.vo 10.2.2005
30.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/1/2025 della Quinta Sezione
Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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