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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta ConSIliere
Dr. Alberto Canale ConSIliere est.
riunita in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto al n. 2707 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
26.12.1969, (C.F. ), entrambe elettivamente domiciliate in Barano d'Ischia alla via CodiceFiscale_2
Vittorio Emanuele n. 62 presso l'avv. Giuliano Di Meglio (C.F. ) da cui sono CodiceFiscale_3
rappresentate e difese in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTI/ATTRICI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Ischia Controparte_1 P.IVA_1
alla Via G. Casciaro n. 14/A presso l'avv. Francesco Mazzella, (C.F. ) da cui è CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso in virtù procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica. pagina 1 di 14 APPELLATO/CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER LE APPELLANTI: “L'Avv. Giuliano Di Meglio si riporta a tutte le difese già spiegate nell'interesse delle
SI.re e , con espressa impugnativa di tutto quanto ex adverso dedotto ed Parte_1 Parte_2
eccepito, anche alla luce del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
8827/21, depositata il 31.03.2021, resa nel precedente grado di giudizio. Reitera le conclusioni più volte
rassegnate con richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento di tutti i danni conseguiti al sinistro, come
quantificati con l'atto di citazione in riassunzione, e chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER L'APPELLATO: “L'avv. Francesco Mazzella, per il , conclude riportandosi agli scritti Controparte_1
difensivi, insistendo in tutte le domande, eccezioni e richieste formulate nel corso del giudizio, che abbiansi qui
per ripetute e trascritte, impugnando, anche in questa sede, tutto quanto dedotto e richiesto dalle originarie
attrici SI.re e . L'avv. Mazzella chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei Pt_1 Pt_2
termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16.06.2014 e hanno convenuto il Parte_1 Parte_2 CP_1
innanzi alla Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al risarcimento
[...]
dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti in conseguenza del sinistro verificatosi alle ore 11:30
circa del 23.07.2013, in Ischia, alla via Nuova Cartaromana.
A sostegno della domanda le attrici hanno riferito che in tali circostanze di tempo e di luogo la SI.ra transitava a velocità moderata su via Nuova Cartaromana alla guida del motociclo Vespa Piaggio Parte_1
125 targato CF92975 e di sua proprietà, trasportando come passeggera , quando, trovandosi a Parte_2
percorrere un tratto curvilineo ed in discesa, all'altezza del civico n. 18 scivolava e rovinava a terra a causa della presenza sulla carreggiata di una macchia d'olio mista ad acqua non tempestivamente avvistabile proprio perché
in curva. A seguito del sinistro il motociclo riportava danni alla carrozzeria mentre la sua conducente e la trasportata subivano lesioni personali refertate presso il Presidio Ospedaliero “A. Rizzoli”. Sul luogo dell'incidente era inoltre giunto il nucleo operativo radiomobile dei C.C. di Ischia che, compiuti gli accertamenti pagina 2 di 14 del caso, contattava gli addetti alla manutenzione per la messa in sicurezza della strada.
Il costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda eccependo la ricorrenza Controparte_1
del caso fortuito.
La causa, assunta la prova per testi capitolata dalle attrici ed espletata c.t.u. medico-legale sulla loro persona, è stata decisa con sentenza pubblicata il 22.06.18 e non notificata la quale ha rigettato la domanda,
compensando le spese processuali e ponendo quelle di c.t.u. a definitivo carico delle attrici, sulla scorta della seguente motivazione: “Nel merito la domanda è infondata e non merita accoglimento, alla luce della
complessiva istruttoria espletata.
Ed infatti le dichiarazioni rese dai testi escussi, e non sono idonee Testimone_1 Testimone_2
a ritenere fondata la richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento del danno derivato dall'evento narrato.
Ed infatti la teste descriveva l'evento dichiarando di avervi assistito e rammentando la presenza di Tes_1
una chiazza oleosa sul manto stradale, mentre il dott. riferiva di essersi recato sul luogo teatro del Tes_2
sinistro per aver sentito un tonfo dalla propria abitazione e di essere accorso per prestare soccorso notando,
avvicinandosi alle attrici che giacevano riverse per terra su di una vespa, la presenza di una chiazza oleosa che
occupava la carreggiata. Il teste peraltro non avendo assistito all'evento non poteva descriverlo nelle sue
modalità. Ciò posto, deve evidenziarsi che la complessiva istruttoria non consente di ritenere che il CP_1
possa essere dichiarato responsabile dell'evento dannoso.
[...]
(…) con specifico riguardo al regime della responsabilità a carico degli Enti proprietari o concessionari
di strade (ex art. 2051 c.c.), la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'Ente
proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode
trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla, modificarne le condizioni di
fruibilità, rispondendo, in caso contrario, del danno subito dall'utente. Tuttavia, è altrettanto pacifico in
giurisprudenza che in materia di responsabilità per la custodia di strade occorre distinguere fra i casi in cui il
danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di
agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto
terzo, quali un masso, un animale, una macchia di olio e così via.
In tale ultimo caso, infatti, la responsabilità non è imputabile oggettivamente all'ente pubblico, per il solo
pagina 3 di 14 fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'evento sia stato agevolato nel suo verificarsi
dalla peculiare conformazione del bene;
oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza
di animali o altri ostacoli ecc.) e, in questi ultimi casi, che vi sia stato colpevole ritardo nell'accertare la
sopraggiunta situazione di pericolo e/o intervenire per rimuoverla (…).
Nella specie le parti attrici non hanno dedotto né dimostrato che la macchia d'olio fosse ricollegabile alla
struttura del bene pubblico, né hanno dedotto o dimostrato il colpevole ritardo da parte dell'ente pubblico
nell'aver rilevato la presenza della macchia insidiosa sul fondo stradale, soprattutto alla luce dell'eccezione
dell'Ente per cui la stessa si era formata immediatamente prima del fatto. E dunque se l'utente della res che
intenda invocare il difetto di custodia del proprietario del bene deve fornire prova della sussistenza del nesso
causale tra la cosa che ha provocato il danno e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o
potenziale della stessa, deve ritenersi tuttavia che nel caso di specie difetti in radice il necessario accertamento
del detto nesso considerato che non è stato accertato con sufficiente puntualità da quanto tempo fosse presente
sul manto stradale la macchia di olio che avrebbe causato la caduta del motociclo e delle occupanti.
Da tutto quanto sopra evidenziato consegue che la domanda, siccome formulata da parte attrice, non può
essere accolta (…)”.
Con atto notificato il 20.11.2018 ed iscritto a ruolo il 22.11.2018 e hanno Parte_1 Parte_2
tempestivamente appellato tale decisione con formulazione dei seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Il giudice di prime cure…ha posto a base della
decisione semplici osservazioni svolte dalla controparte, che non possono essere considerate eccezioni. Infatti,
deduce: “Nella specie le parti attrici non hanno dedotto…o dimostrato il colpevole ritardo da parte dell'ente
pubblico nell'aver rilevato la presenza della macchia insidiosa sul fondo stradale, soprattutto alla luce
dell'eccezione dell'Ente per cui la stessa si era formata immediatamente prima del fatto…”. Invero una simile
eccezione non si rinviene nel carteggio processuale. Peraltro, ove mai fosse stata ritualmente spiegata, avrebbe
dovuto formare oggetto di prova, cosa che nella fattispecie non è avvenuta. E dunque il giudice, per liquidare
del tutto sommariamente il caso sommesso al suo esame, si aggrappa a una considerazione spiegata in sede di
comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, oltre che irritualmente…”.
2. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c…il Giudice di prime cure ha violato l'art. 2697 c.c.,
pagina 4 di 14 in particolare il secondo comma…Nel corso del giudizio l'Ente convenuto non ha escusso alcun teste, non ha
fornito e/o richiesto alcuna prova né in ordine al caso fortuito né in ordine al comportamento del danneggiato
che abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del sinistro;
nessuna prova in ordine alla
manutenzione eseguita sul tratto stradale in epoca precedente al sinistro ovvero sull'impossibilità di eseguirla;
nessuna prova in ordine all'adozione di eventuali politiche di programmazione periodica di interventi, controlli
e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni strada;
nessuna prova in merito alla circostanza che la
macchia di olio si fosse formata immediatamente prima del sinistro o che l'ente si fosse attivato tempestivamente
per la messa in sicurezza del manto stradale…”.
3. Violazione e falsa applicazione art. 2051 c.c. Violazione e falsa applicazione art. 14 d.lgs. n.
285/1992…a partire dagli anni Novanta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10/05/1999 n. 156,
si è iniziato a considerare le ipotesi di cui si discute rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 2051 c.c.,
facendo leva sul concetto di custodia cui è tenuta la Pubblica Amministrazione con riguardo al c.d. patrimonio
stradale. Un mutamento di prospettiva che, come sopra accennato, ha comportato vantaggi per il danneggiato,
soprattutto sul piano probatorio, in considerazione della configurabilità in capo alla P.A. di una presunzione di
colpa da cui la stessa può liberarsi con la prova del fortuito secondo i termini e modalità suddette…”.
Il , costituitosi in giudizio, ha resistito all'impugnazione. Controparte_1
La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza cron. n. 1768/2019 del 14.06.2019, ritenendo che il gravame proposto non scalfisse in alcun modo la struttura argomentativa dell'impugnata sentenza, ha quindi dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., condannando le appellanti in solido al pagamento delle spese di quel grado di giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale e l'ordinanza della Corte di Appello le originarie attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, co.1, n. 3 e n.4,
c.p.c. in relazione all'art. 301 c.p.c.; 2. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in
relazione agli artt. 2051 c.c., 112 c.p.c. e 2697 c.c. Nullità della sentenza di primo grado e della ordinanza di
inammissibilità dell'appello”; 3. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. in relazione ad
omesso esame ed erronea interpretazione di un fatto decisivo per la controversia. Nullità della sentenza di
primo grado e della ordinanza di inammissibilità dell'appello”.
pagina 5 di 14 Ha resistito con controricorso il che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_1
condanna delle ricorrenti alle spese del grado.
Con ordinanza n. 8827/2021 depositata il 31.03.2021 la Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il terzo ed ha accolto per quanto di ragione il secondo cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
Tanto sulla scorta della seguente motivazione: “…Con il secondo motivo e Parte_1 Parte_2
denunciano la violazione degli artt. 2051 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché la nullità della
sentenza di primo grado e dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, sul rilievo che i giudici di merito
avrebbero violato: a) l'art. 2051 cod. civ. disattendendo la regola probatoria prevista da detta norma, b) la
norma di rito appena richiamata, per aver posto a base delle rispettive decisioni semplici osservazioni svolte dal
che neppure potrebbero essere considerate eccezioni, e b) l'art. 2697 c.c., per aver il Tribunale, CP_1
“avallato dalla Corte di merito”, affermato che le attrici non hanno dimostrato il colpevole ritardo da parte
dell'ente pubblico nell'aver rilevato la presenza della macchia di olio, soprattutto alla luce dell'eccezione del
secondo cui la stessa si sarebbe formata prima del fatto. Il motivo è fondato per quanto di ragione. CP_1
Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità «La responsabilità per i danni
cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali,
con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta
ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non
conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da
una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua
potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eSIibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Nella
specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del
sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode,
della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)» (Cass. ord. 19/03/2018, n. 6703; v. anche
Cass., ord. 18/06/2019 n. 16295).
Questa corte ha pure già avuto modo di affermare che «la prova della presenza recente di una macchia di
pagina 6 di 14 olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del a cagione del fatto di essersi formata poco CP_1
prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra custode e la cosa, e come tale in grado
di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente comunale che deve allegare
elementi, anche semplicemente fonti di presunzione, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella
causazione dell'evento» (Cass. 15/03/2019 n. 7361).
Orbene, nell'affermare che «Nella specie le parti attrici non hanno dedotto né dimostrato che la macchia
d'olio fosse ricollegabile alla struttura del bene pubblico, né hanno dedotto o dimostrato il colpevole ritardo
dell'ente pubblico nell'aver rilevato la presenza della macchia insidiosa sul fondo strada soprattutto alla luce
dell'eccezione dell'Ente per cui la stessa sia formata immediatamente prima del fatto» e che «deve ritenersi …
che nel caso di specie difetti in radice il necessario accertamento del … nesso [causale] considerato che non è
stato accertato con sufficiente puntualità da quanto tempo fosse presente sul manto stradale la macchia d'olio
che avrebbe causato la caduta del motociclo e delle occupanti», il tribunale risulta non aver fatto corretta
applicazione dei principi sopra richiamati. Ogni ulteriore censura pure proposta con il mezzo all'esame resta
assorbita da quanto precede …”.
Con citazione ex art. 392 c.p.c. notificata il 15.06.2021 ed iscritta a ruolo lo stesso giorno e Parte_1
hanno tempestivamente riassunto la causa innanzi alla Corte di Appello di Napoli formulando le Parte_2
seguenti richieste: “accogliere, previa declaratoria di responsabilità del nella produzione Controparte_1
dell'evento dannoso, le conclusioni di cui all'atto introduttivo del primo grado di giudizio e, per l'effetto, in
conformità alla ordinanza n. 8827/21 della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, depositata il
31.03.2021, definitiva del procedimento R.G. n. 27227/19: 1. condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni sia morali che materiali patiti e petendi dalle attrici e, quanto alla
SI.ra , quantificabili in € 4.545,50 (€ 2.318,89 danno biologico permanente, € 922,00 danno biologico Pt_1
temporaneo, € 1.080,19 danno morale ed € 224,42 per spese mediche documentate) oltre € 698,00 per la
riparazione del motociclo di sua proprietà come da preventivo in atti;
quanto alla SI.ra , quantificabili Pt_2
in € 5.359,41 (€ 2.375,79 danno biologico permanente, € 1.290,80 danno biologico temporaneo, € 1.222,07
danno morale ed € 470,75 per spese mediche documentate) oltre € 912,00 (€ 24,00 lordi per 38 ore settimanali)
quale perdita economica per impossibilità di svolgere la propria professione di dirigente medico dal 24.07.2013
pagina 7 di 14 al 31.07.2013, presso l'ASL NA 2 Nord, assunta con contratto Co.Co.Co., come da documentazione in atti;
il
tutto oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
2. condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente, nonché al
pagamento delle spese di c.t.u. pari ad € 500,00, con attribuzione al procuratore antistatario oltre IVA e CPA
come per legge”,
Anche in sede di rinvio si è costituito il chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie Controparte_1
proposte dalle attrici in riassunzione con condanna delle stesse al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. La causa, acquisito il fascicolo relativo al precedente giudizio di appello, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita con la concessione di un termine per deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
L'appello proposto da e avverso la sentenza della Sezione Distaccata di Parte_1 Parte_2
Ischia del Tribunale di Napoli emessa il 22.06.2018, riconsiderate le risultanze istruttorie alla luce dei principi in tema di distribuzione dell'onere della prova enucleati dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha disposto il rinvio, deve essere accolto perché fondato.
Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare come le risultanze della prova testimoniale espletata in prime cure, pur in assenza dei relativi verbali di causa, possano essere agevolmente ricostruite sulla scorta della trascrizione del contenuto delle deposizioni presente nella comparsa conclusionale depositata in primo grado dalle attrici la quale riporta tra virgolette ed in corsivo le dichiarazioni rese dai testi senza che sia sorta tra le parti alcuna controversia in merito alla fedeltà di detta riproduzione ed alla sua corrispondenza a quanto effettivamente dichiarato.
In particolare, da tale scritto difensivo, si evince che la teste interrogata sul capo Testimone_1
A dell'atto di citazione che recita “in data 23 luglio 2013, alle ore 11.30 circa, in Ischia, la SI.ra alla Pt_1
guida del motociclo Vespa Piaggio 125 tg. CF92975, di sua proprietà, percorreva a velocità moderata Via
Nuova Cartaromana con direzione Ischia, trasportando come passeggera la SI.ra ”, rispondeva Parte_2
pagina 8 di 14 quanto segue: “E' vero. Ricordo che nell'estate del 2013 mi trovavo sulla Via Nuova Cartaromana allorquando
ho visto due ragazze su di una vespa che transitavano a velocità moderata e all'improvviso scivolavano su di
una macchia di olio presente sul manto stradale. Preciso che si trattava di una macchia di olio che ricopriva più
o meno mezza corsia e si trovava in curva”. Sul capo B della citazione, contenente la descrizione delle modalità
del sinistro, la teste ha poi dichiarato “E' vero ho già risposto” mentre sul capo C (la presenza della macchia di
olio era priva di segnalazione ed era, inoltre, imprevedibile ed inevitabile in quanto si trovava all'interno della
suddetta curva) la risposta fu: “E' vero. Preciso che non vi era alcun segnale che indicasse la macchia di olio”.
Interrogata sulla circostanza riportata nel capo D della citazione (giungeva sul luogo anche il nucleo operativo e
radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ischia, che svolgeva gli accertamenti del caso e contattava gli
addetti alla manutenzione della strada per la messa in sicurezza della stessa), la risposta fu ancora: “E' vero.
Ricordo che sul luogo giunse il dott. e subito dopo i Carabinieri”. Sul capo E della citazione, che recita Tes_2
“Il motociclo, rotolando sull'asfalto, riportava ingenti danni alla carrozzeria…”, la risposta fu poi: “È vero.
Ricordo che il motociclo riportava dei danni”.
L'altro teste, ossia il dr. , interrogato sugli stessi capi ha poi dichiarato: “Ricordo che nel Testimone_2
luglio 2013 mi trovavo presso l'abitazione ove risiedo allorquando ho sentito un tonfo e mi sono precipitato
sulla strada ove ho visto due SInore riverse a terra su una vespa. Sul capo B posso dire che quando mi sono
avvicinato alle due SInore per prestare soccorso ho visto una macchia di olio o altra sostanza presente su
buona parte della corsia che era stata percorsa dalla vespa guidata dalle SInore…Preciso che non vi era alcun
segnale che indicasse la macchia di olio e la stessa si trovava all'interno della curva…ricordo che sul luogo
giungevano i Carabinieri e poi gli addetti alla manutenzione della strada che provvedevano alla messa in
sicurezza della stessa…Ricordo che la vespa riportava alcuni danni come dalle fotografie mostratemi presenti
nella produzione di parte attrice…Ricordo che la conducente della vespa riportava varie lesioni in particolare
all'occhio in quanto la lente dell'occhiale si era rotta ed era molto sofferente…Posso dire che entrambe le
SInore si erano ferite ed erano molto sofferenti”. Sul capo 1 della seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., che recita “la macchia di olio presente sul manto stradale si confondeva sull'asfalto avendo gli stessi colori”, il teste - infine - così rispondeva: “Posso dire che la macchia di olio si confondeva con il manto stradale, non era
chiaramente visibile anche perché si trovava in curva”.
pagina 9 di 14 In forza di tali deposizioni risulta dunque provato il nesso di causalità tra il danno reclamato dalle attrici e la condizione potenzialmente dannosa in cui versava la strada comunale per la presenza sulla carreggiata di una macchia d'olio con conseguente configurabilità, a carico del della responsabilità per cose in Controparte_1
custodia prevista dall'art. 2051 c.c. atteso che a tale Ente, proprietario della strada in questione, competono ex art. 14 D. lgs. n. 285 del 1992 co. 1, lett. a), b) e c) i compiti di garantire la sicurezza della circolazione sulla stessa e di provvedere alla sua manutenzione, gestione e pulizia nonché al controllo della sua efficienza e di procedere all'apposizione e manutenzione della necessaria segnaletica.
Gravava a questo punto sul l'onere non assolto di dimostrare la ricorrenza Controparte_1
dell'esimente del caso fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c., dimostrando che il fattore di pericolo, rappresentato dalla presenza sulla sede stradale della macchia d'olio, era insorto prima che fosse ragionevolmente eSIibile il suo intervento riparatore venendo in considerazione una situazione estemporanea creatasi subito prima del sinistro e perciò non conoscibile e non eliminabile con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Non resta a questo punto che procedere alla liquidazione del danno subito dalle appellanti muovendo dalle lesioni fisiche che le due c.t.u. espletate in prime cure hanno confermato essere riconducibili all'incidente in questione. Da tali c.t.u. è in particolare emerso che quarantasettenne all'epoca del sinistro, Parte_1
riportava nello stesso un trauma cranio facciale, con interessamento dell'occhio sinistro, un trauma contusivo alla mano destra ed al rachide cervicale guariti con esiti cicatriziali di lieve rilevanza estetica ed altri postumi permanenti, la cui misura è in totale del 3%, dopo un periodo di invalidità temporanea totale di 15 gg. seguito da un periodo di invalidità temporanea parziale di 10 gg. al valore medio del 50%.
, quarantatreenne all'epoca del sinistro, riportò invece nell'occorso una frattura composta Parte_2
del polso sinistro guarita anche in tal caso con postumi permanenti del 3% dopo 9 gg. di ITT seguiti da 23 gg. di
ITP al 50% e da 30 gg. di ITP di giorni al 25%.
Di tali emergenze occorre tener conto ai fini della liquidazione del pregiudizio subito dalle appellanti da operare attenendosi agli importanti principi dettati in materia dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza a
S.U. n. 26972/08, ha chiarito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, diritto inviolabile della persona fruente di protezione costituzionale, costituisce una categoria ampia ed pagina 10 di 14 onnicomprensiva la quale non si presta ad essere suddivisa in sottocategorie variamente denominate ed in cui il riferimento a vari tipi di pregiudizio in vario modo etichettati (danno biologico, danno estetico, danno alla vita di relazione, etc.) assolve solo a finalità descrittive senza implicare il riconoscimento di distinte poste di danno. Per
quanto concerne il danno morale, si è poi osservato come ogni lesione della salute implica per forza di cose anche una sofferenza fisica e psichica la quale costituisce uno degli aspetti di cui tener conto nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.
Di tali principi si è reso interprete il tribunale ambrosiano elaborando delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale le quali, in relazione all'età del leso ed all'entità dei postumi riportati, individuano il valore di ciascun punto di invalidità tenendo conto non soltanto della lesione permanente dell'integrità psico-
fisica della persona nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, ma anche della sofferenza soggettiva presumibilmente ricollegabile a quei postumi, per poi suggerire delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzare per la personalizzazione del risarcimento quando la fattispecie esaminata presenti delle peculiarità che valgono a rendere inadeguati rispetto al caso concreto i valori tabellarmente determinati.
È a tali parametri che occorre rifarsi per la liquidazione del danno in esame anche alla luce delle pronunzie della Suprema Corte n. 12408/11 e n. 28290/11. Tale decisioni, muovendo dal rilievo che l'equità a cui la liquidazione deve ispirarsi va intesa anche come parità di trattamento, ha infatti affermato che la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di parametri di valutazione uniformi i quali, in assenza di diverse previsioni normative, devono individuarsi in quelli elaborati dal Tribunale di Milano che sono i più diffusi sul territorio nazionale e che appaiono caratterizzati da plausibilità ed attendibilità sotto ogni punto di vista.
Il danno non patrimoniale di natura permanente subito da , utilizzando le più recenti tabelle Parte_1
milanesi, edite nel 2024, va dunque liquidato, direttamente all'attualità, nella somma di € 4.526,00 (di cui €
3.621,00 per il danno biologico di natura dinamico-relazionale ed € 905,00 per il danno da sofferenza interiore media presumibile). Detta somma non è suscettibile di essere incrementata in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di particolari circostanze destinate a rendere le risultanze del calcolo tabellare inadeguate rispetto al caso concreto. Per quanto attiene poi al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità
temporanea, attenendosi ancora al valore base di € 115,00 individuato dal tribunale ambrosiano per il ristoro di un giorno di invalidità temporanea al 100%, andrà riconosciuta all'appellante l'ulteriore somma di € 2.300,00 (€
pagina 11 di 14 115,00 x 15 gg. = € 1.725,00 + € 57,50 x 10 gg. = € 575,00).
L'importo totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale è dunque di € 6.826,00 a cui è da aggiungere l'esborso di € 224,42 sostenuto per spese mediche e di riparazione degli occhiali che, ragguagliato all'attualità,
corrisponde a € 271,10 (coefficiente Istat di rivalutazione = 1,208).
Quanto, infine, ai danni al motociclo, è in atti la carta di circolazione che documenta la sua appartenenza all'attrice all'epoca del sinistro e l'anno di immatricolazione del mezzo. Sono ancora in atti le foto del veicolo incidentato, riconosciute dal teste , ed un preventivo di riparazione redatto il 02.09.2013 dalla Tes_2 [...]
il quale indica in € 698,00 iva inclusa la spesa totale da sostenere per ricambi, Parte_3
verniciatura e mano d'opera. Detto preventivo rappresenta il costo da affrontare per la riparazione del mezzo con sufficiente aderenza ai prezzi di mercato correnti all'epoca in cui fu redatto sicché può essere posto a base della liquidazione da operare con riconoscimento della somma di € 843,18 all'attualità. L'importo complessivamente dovuto a per danni patrimoniali e non patrimoniali è dunque di € 7.940,28. Parte_1
Il danno non patrimoniale di natura permanente subito da , utilizzando sempre le tabelle Parte_2
milanesi edite nel 2024, va invece liquidato nella somma all'attualità di € 4.644,00 (di cui € 3.715,00 per il danno biologico di natura dinamico-relazionale ed € 929,00 per il danno da sofferenza interiore media presumibile) la quale, anche in tal caso, non è suscettibile di essere incrementata stante l'indimostrata eSIenza di una personalizzazione del risarcimento.
Per quanto attiene poi al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, muovendo ancora dal valore base di € 115,00 per il ristoro di un giorno di ITT, andrà riconosciuta all'appellante l'ulteriore somma di €
3.220,00 (€ 115,00 x gg. 9 = € 1.035,00 + € 57,50 x 23 gg. = € 1.322,50 + € 28,75 x 30 gg. = € 862,50).
L'importo totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale è dunque di € 7.864,00 a cui è da aggiungere l'esborso di € 470,75 sostenuto per spese mediche che, ragguagliato all'attualità, corrisponde a € 568,67.
La ha infine documentalmente provato che, all'epoca del sinistro, aveva in essere un contratto di Pt_2
lavoro precario con la finalizzato alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza Controparte_2
medica, il quale prevedeva un compenso orario di € 24,00, per una media di 30 ore settimanali, e di non aver potuto lavorare dal 24 al 31.07.2013 subendo in tal modo una perdita economica di € 720,00 che, debitamente attualizzati, corrispondono a € 869,76. L'importo complessivamente dovuto a per danni Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali è dunque di € 9.302,43.
pagina 12 di 14 Il non eSIuo ammontare dei crediti risarcitori, rispettivamente pari a € 7.940,28 per e a € Parte_1
9.302,43 per , tenuto altresì conto del notevole lasso temporale esistente tra la data dell'illecito e Parte_2
quella della liquidazione, lascia infine ragionevolmente presumere che, qualora gli importi dovuti fossero stati corrisposti senza ritardo, gli stessi non sarebbero stati destinati al consumo immediato bensì impiegati in modo fruttifero. Le appellanti hanno dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo dei risarcimenti devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 23.07.2013 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo.
L'accoglimento delle domande risarcitorie impone, infine, di procedere ad una nuova e diversa regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio innanzi al tribunale ed a quello di appello, come pure di provvedere alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità ed a quello di rinvio.
Dette spese, in ossequio al principio di soccombenza, vengono fatte gravare sul e si Controparte_1
liquidano come da dispositivo applicando i compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 2022 per le cause di valore fino a € 26.000,00 e distraendo il loro importo in favore dell'avv. Giuliano Di Meglio, dichiaratosi antistatario, per quei gradi di giudizio in cui ha assunto la difesa delle istanti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - definitivamente pronunziando sul giudizio di rinvio di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia n. 31/2018
pubblicata il 22.06.2018, così provvede:
1) Dichiara il responsabile ex art. 2051 c.c. del sinistro dedotto in lite e, per l'effetto, lo Controparte_1
pagina 13 di 14 condanna al pagamento di € 7.940,28 in favore di e di € 9.302,43 in favore di Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali da calcolare, per entrambe, con le modalità e la decorrenza indicate in motivazione.
2) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Controparte_1 Parte_1
e che si liquidano in € 237,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre Parte_2
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
3) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da e Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 355,50 per esborsi vivi ed in 5.809,00 per compensi professionali, oltre Parte_2
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
4) Pone a carico del le somme liquidate in primo grado per la redazione delle consulenze Controparte_1
tecniche d'ufficio.
5) Condanna il al rimborso delle spese avversarie del giudizio di legittimità che si liquidano in Controparte_1
€ 474,00 per esborsi vivi ed in 3.082,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Giuliano Di
Meglio per dichiarato anticipo.
6) Condanna il al rimborso delle spese avversarie del giudizio di rinvio che si liquidano in € CP_1 CP_1
355,50 per esborsi vivi ed in 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Giuliano Di Meglio
per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, in camera di conSIlio, il 27.02.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_3
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