Articolo 4 della Legge 17 agosto 1974, n. 396
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 settembre 1974
Art. 4.

L'ultimo comma dell' articolo 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituito dai seguenti:
"Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Unitamente alla nota di qualificazione, al dipendente sono anche comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali essa e' basata".
Entrata in vigore il 15 settembre 1974