Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 8 Aprile 2025, innanzi al GOP Dott.ssa Maria D. Romeo, sono presenti :
Per parte attrice l'avv. Paola Speciale per delega dell'avv. Pasquale
Condello;
Per parte convenuta – resistente l'avv. Maria Valeria D'Andrea per delega dell'avv. Antonio Schiavone;
L'avv. D'Andrea si riporta alle conclusioni e difese di cui ai propri atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite ed insiste affinchè
l'opposizione sia dichiarata inammissibile in via pregiudiziale e preliminare rispetto ad ogni altra questione posto che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato in data
4 marzo 2024, pertanto, tardivo perché proposto oltre il termine perentorio di gg. 40 previsto dall'art. 641 c..p.c.;
L'avv. Speciale si riporta alle conclusioni e difese di cui ai propri atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio;
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 281 sexies cpc, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale.
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del
G.O.T. D. ssa Maria D. Romeo ha pronunciato e dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella controversia iscritta al n. 271/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi,
PROMOSSA DA
( C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Pasquale Condello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in S. Eufemia D'Aspromonte al Corso
Umberto I, n.101;
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Schiavone del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco
Chirico sito in Via Aschenez n. 62, Reggio Calabria (RC);
- OPPOSTA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009) Con decreto ingiuntivo n. 435/2023 del 7.12.2023, emesso nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo generale al numero
1520/2023, l'intestato Tribunale, in persona del Presidente Dott.
Piero Viola, ingiungeva al sig. , il pagamento della Parte_1 somma di € 23.806,78, oltre interessi e spese legali, in favore di
. CP_1
L'ingiunzione era fondata su un credito derivante da un contratto finanziamento di € 37.440,00, stipulato con Finanziaria Familiare spa e dalla polizza assicurativa n. 1307274, stipulata contestualmente al finanziamento, con , a Controparte_1 garanzia del predetto contratto.
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato per via telematica il 4 marzo 24, lo proponeva opposizione Parte_1 eccependone: il mancato esperimento della mediazione civile obbligatoria, il mancato deposito dell'estratto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 t.u.b., l'avvenuto pagamento del debito, nonché la legittimazione passiva ed il difetto di legittimazione ad agire di , quale mandataria di Controparte_2 [...]
per non essere specificati, nella procura rilasciata, i CP_1 crediti affidati in gestione.
Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo la tardività dell'opposizione.
Ciò posto va detto che l'eccezione preliminare di “tardività dell'odierna opposizione a decreto ingiuntivo”, sollevata dalla società opposta, è fondata e va pertanto accolta per le ragioni di seguito esposte.
Dagli atti di causa risulta acclarato che il decreto ingiuntivo n.
435/2023 è stato notificato all' odierno opponente in data 21 dicembre 2023, pertanto, questi, avrebbe dovuto rispettare il termine di giorni quaranta, per formulare opposizione, che, invece,
è stata notificata all'opposta solo in data 4 marzo 25, oltre il termine di giorni 40 indicato nel suddetto decreto, pertanto, l'opposizione deve ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile, per evidente inosservanza del termine decadenziale di gg. 40, prescritto dall'art. 641, comma 1, c.p.c..
Sono, infatti, prive di pregio le deduzioni dello per cui, Parte_1
l'opposizione sarebbe stata spiegata tempestivamente nel rispetto del termine di giorni 40, decorrenti dalla seconda notifica del titolo effettuata in data 25 gennaio 2025, dovendosi, invece ritenere, che, il termine per spiegare l'opposizione decorre dal 21 dicembre 2023.
Lo ha infatti rifiutato il plico contenente il decreto Parte_1 ingiuntivo in questione (cfr. doc. 3 – comparsa di parte opposta).
Ai sensi dell'art. 138 c.p.c. “Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”. Pertanto, a partire da questa data può dirsi perfezionata la notificazione del decreto ingiuntivo e, di converso, il dies a quo del termine per l'opposizione.
Pertanto, l'opposizione sarebbe stata ammissibile solo entro il 20 gennaio 2024. L'atto di citazione in opposizione è stato invece notificato oltre 88 giorni dopo, ossia, come detto, il 4 marzo 2024.
Il termine di cui all'art. 641 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo inutile spirare comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta fuori termine - rilevabile anche d'ufficio (Cass. Civ., n. 24858/2011) senza necessità di segnalazione alle parti ex art. 101 c.p.c. (Cass.
Civ., nn. 11928/2012, 19372/2015 e 6218/2019) - che, comporta il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto e la sua declaratoria d'esecutività ex art. 647 c.p.c.
Ogni altra doglianza è da ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio, vanno poste a carico dell'opponente, le stesse, sono liquidate a favore della società opposta come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle attività svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e dei valori minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., ridotti al minimo ex art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione della non rilevante complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. D. ssa
Maria D. Romeo, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
435/2023 proposta da;
Parte_1
Dichiara il decreto ingiuntivo n. 435/2023 esecutivo ex art. 647
c.p.c.;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in €. 2.034,20 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palmi, 8 Aprile 2025.
Il G.O.T. D.ssa Maria D. Romeo