TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/09/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10377/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10377/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Costante Parte_1 C.F._1
Decapitani, del Foro di Bergamo, e dall'avv. Valentina Bonadei, del Foro di Brescia
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Toscani, del Foro di Piacenza
-CONVENUTO- con la chiamata in causa di
C.F. ), in persona del procuratore ad negotia, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bonardi, del Foro di Brescia
-TERZA CHIAMATA- nonché con la chiamata in causa di
P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
-TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.2.2025) PER PARTE ATTRICE:
“- in principalità sull'an e quantum debeatur: dichiararsi in capo al sig. la Controparte_1 responsabilità esclusiva e/o colpa prevalente per la causazione dell'incidente sulla pista da sci avvenuto il giorno 10.03.2019 nonché per tutte le lesioni periziate sulla persona del sig. e per Parte_1
l'effetto condannarsi il medesimo convenuto a pagare all'attore la somma di euro 248.379 diconsi duecentoquaranottomilatrecentosettantanove (di cui euro 244.335,00 a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario dei danni non patrimoniali ed euro 4044 a mero titolo di rimborso spese vive mediche), ovvero a quella maggior o diversa somma che verrà ritenuta congrua anche in via di personalizzazione equitativa con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda per quanto concerne il quantum debeatur, considerato il responso delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio e di cui è prova in actis l'elaborato di relazione peritale, avuto particolare riguardo alle tabelle del Tribunale di
NO in materia di calcolo sul danno non patrimoniale, condannarsi il convenuto a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario alla minor somma di euro 189,938,50- diconsi centottantanovenovecentotrentotto,50 euro ovvero a quella maggior o diversa somma che verrà ritenuta congrua anche in via di personalizzazione equitativa dal Giudicante con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo.
In via ulteriormente gradata e sussidiaria: nella denegatissima ma non creduta ipotesi di reiezione della domande di cui sopra, in caso di dubbio e nell'ipotesi astratta fosse ritenuta non superabile la presunzione di colpa concorrente condannarsi conseguentemente il convenuto sig. al Controparte_1 risarcimento per equivalente pecuniario di tutti i danni come sopra determinati a termini dell'art. 19
Legge 24 dicembre 2003, n. 363 a specifico titolo di responsabilità concorsuale presunta ex lege in relazione alle specifiche modalità del sinistro ovvero a quella diversa somma che verrà rideterminata anche in via equitativa dal Giudice con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo, tenuto conto che il convenuto per il tramite del proprio legale ha ritenuto (in via stragiudiziale) declinare ogni ipotesi per addivenire ad una soluzione alternativa e/o diversa dall'elezione delle vie giudiziali.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite anche per la dilungatasi fase stragiudiziale e di consulenza tecnica di parte con il favore del contributo previdenziale e fiscale di legge e rimborso forfetario per rimborso spese generali oltre al rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio per un importo pari ad euro 793,00 (50 % del liquidato 1300 euro oltre iva) e per la consulenza tecnica di parte”.
PER PARTE CONVENUTA:
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza med accertati i fatti, provvedere come segue:
a) in via principale di merito: respingere la domanda attrice come infondata in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare i terzi chiamati UNIPOLSAI Ass.ni S.p.a. e a manlevare il convenuto , Controparte_3 Controparte_1 per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice;
- Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di causa”.
PER LA TERZA CHIAMATA Controparte_2
“In principalità: respinga il Tribunale di Brescia la domanda introdotta da accertando la Parte_1 sua esclusiva responsabilità nella produzione del fatto dannoso respingendo conseguentemente la domanda di manleva di con rifusione integrale delle spese di lite. Controparte_1
In subordine: previa applicazione di concorso di colpa in quota percentuale prevalente di Parte_1 riduca il Tribunale di Brescia proporzionalmente l'importo liquidando a suo favore titolo di risarcimento del danno ripartendolo tra le due Compagnie Assicuratrici chiamate al netto di eventuali franchigie di polizza.
Respinga in ogni caso la domanda dell'assicurato diretta ad ottenere il rimborso delle Controparte_1 proprie spese di lite da parte di Unipolsai per la necessità di costituirsi in proprio per introdurre la domanda riconvenzionale relativa ai danni subiti.
Spese rifuse”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di
3 alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il risarcimento Parte_1 Controparte_1 dei danni, patrimoniali e non, da lui patiti a seguito di uno scontro avvenuto sulle piste da sci.
1.1 A tal fine, l'attore ha allegato che il giorno 10.3.2019, verso le ore 12:00 circa, mentre stava impegnando regolarmente la pista 'Paradiso', facente parte del comprensorio sciistico Ponte di Legno-Passo del Tonale, era stato travolto dal convenuto, il quale, incrociando la sua traiettoria già impostata, non era più riuscito a cambiare direzione, così finendo per provocarne la caduta.
Nel dettaglio, “il sig. che aveva a sua volta impegnato la pista tenendosi sul lato sinistro della Pt_1 stessa, mantenendo a zigzag una velocità limitata, adeguata alle sue abilità, alla pendenza della pista, alle condizioni di visibilità (definite buone dai Carabinieri che hanno redatto il rapporto di incidente sciistico), nonché al traffico di sciatori, veniva improvvisamente travolto da tergo dal sig.
[...]
, il quale, stava scendendo a forte velocità lungo la pista Paradiso invadendo la traiettoria CP_1 tenuta dal sig. senza potersi arrestare e/o contenere il proprio impatto. Invero, il Sig si Pt_1 CP_1 trovava nel frangente a monte rispetto al sig. allorquando, il primo ebbe perdere il controllo degli Pt_1 sci ovvero più semplicemente non riusciva ad evitare di incrociare la scia del sig. finendogli Pt_1 addosso” (pag. 7 citaz.).
L'attore ha poi dedotto che, a seguito del violento impatto, aveva riportato gravi lesioni nonché danni a carattere patrimoniale, di cui ha chiesto l'integrale ristoro.
1.2 Si è costituito in giudizio contestando il contenuto dell'atto di citazione. Controparte_1
A tal fine, il convenuto ha sostenuto che era stato l'attore a investirlo, così che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi in via esclusiva a . Pt_1
Nel dettaglio, “il sig. stava sciando normalmente sulla pista nera insieme ad un amico e, CP_1 considerate le condizioni ottimali della neve, avevano deciso di praticarla più volte: ricorda il convenuto che lo scontro con l'altro sciatore è avvenuto quasi a fine pista e che vi erano parecchi altri sciatori;
inoltre il sig. conferma che stava scendendo sulla pista a serpentina stretta mantenendo una CP_1 velocità moderata sia per le condizioni della pista sia per la presenza di altri sciatori e, in particolare, di
4 non aver mai effettuato cambi di direzione improvvisi mantenendo la propria linea. Da ultimo ricorda il convenuto che lo sciatore a monte lo aveva incrociato sulle code colpendolo nella schiena sul lato sinistro e che solo per la velocità moderata è caduto senza subire particolari conseguenze” (pag. 2 comp. cost.). ha dedotto, inoltre, che la velocità di discesa mantenuta dall'attore era stata sicuramente CP_1 eccessiva, così come testimoniato anche dalle differenti conseguenze dello scontro (id est gravi lesioni riportate da , 10 giorni di prognosi per . Pt_1 CP_1
Parimenti contestato è stato il quantum debeatur.
In conclusione, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno non patrimoniale da lui patito.
In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio Controparte_4
(oggi - cfr. infra) e con le quali aveva
[...] Controparte_2 Controparte_3 contratto polizza assicurativa, per essere da loro manlevato in caso di condanna.
1.3 Si è costituita in giudizio (nuova ragione sociale di Controparte_2 [...] quale incorporante - cfr. pag. 1 comp. concl.), CP_5 Controparte_4 associandosi alle difese del proprio assicurato, considerato che quest'ultimo stava percorrendo la pista a valle rispetto all'attore.
1.4 pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, motivo per il Controparte_3 quale è stata dichiarata contumace (cfr. verbale ud. 12.5.2022).
1.5 La causa, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., è stata istruita mediante prove orali e C.T.U. medico-legale.
All'esito di tali attività, respinte le ulteriori istanze istruttorie (in particolare, la C.T.U. volta a ricostruire la dinamica del sinistro chiesta dal convenuto), è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter del processo, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dall'attore non sia suscettibile di accoglimento, in quanto, all'esito dell'attività istruttoria, deve ritenersi che il sinistro in esame si sia verificato per responsabilità esclusiva di . Pt_1
2.1 A tal fine, si osserva che i testi escussi nel corso del giudizio non hanno fornito un apporto dirimente nel ricostruire la dinamica dell'accaduto.
A eccezione di amico dell'attore (di cui si dirà infra), nessuno di essi infatti ha Testimone_1 saputo riferire informazioni precise in merito alle modalità di verificazione dello scontro, alle
5 cause dello stesso e alla posizione (a monte o a valle) dei due sciatori, limitandosi a riportare impressioni di carattere soggettivo o di terzi o, ancora, a riferire vaghi ricordi, tenuto anche conto della distanza dal punto di impatto, del loro essere impegnati a seguire i rispettivi figli e, non da ultimo, considerato il lasso di tempo trascorso dai fatti.
Nel dettaglio, il teste conoscente di in quanto i figli frequentavano lo Testimone_2 Pt_1 stesso sci club, ha riferito che: “Durante la discesa, a valle della parte più ripida della pista Paradiso, mi sono fermato un attimo a riposare e a controllare dov'era il bambino verso valle. In quel frangente a circa 50-60 metri sotto di noi ho potuto vedere questa collisione tra questi due sciatori. Uno dei due è ruzzolato a valle di circa 7-8 metri dal punto dell'impatto, mentre l'altra persona è rimasta più o meno nella zona dell'impatto. ADR: ho visto le traiettorie di queste due persone che si sono incrociate. ADR: mi viene difficile dire chi dei due fosse a valle o a monte. Dall'impatto mi ero subito fatto l'idea che era quello ruzzolato a valle quello ad essere stato colpito, pur non sapendo chi fosse. Mi sono reso conto che quello ruzzolato a valle fosse il signor solo dopo essere sceso a valle ed essermi avvicinato alle Pt_1 persone. […] Sul capo 3 a prova diretta: non so riferire se gli sciatori stessero zigzagando, ho visto due traiettorie che si sono incrociate. Ho visto solo il momento dell'impatto. […] ADR: non saprei riferire a quale velocità stessero andando i due sciatori” (verbale ud. 21.3.2023).
Il teste , amico dell'attore poiché, anche in questo caso, i figli frequentavano lo Testimone_3 stesso sci club, ha riferito quanto segue: “ADR: quel giorno mi sono fatto convincere a salire, visto che io non sono uno sciatore. Ci trovavamo sulla pista Paradiso. Ero con mia moglie, mentre mia figlia era più avanti. Abbiamo iniziato a scendere con le nostre difficoltà, ad un certo punto ho visto Per_1
a circa 100-150 metri più avanti rispetto a me che due sciatori che si scontravano. ADR: ero concentrato più che altro su quello che stavo facendo, ho visto in lontananza queste due persone che si scontravano. […] ADR: non sono in grado di riferire le rispettive traiettorie prima dello scontro, ho visto solo che si sono incrociati. ADR: non sono assolutamente in grado di dire chi dei due fosse a monte
e chi a valle. ADR: preciso che io non mi sono fermato nel punto dell'impatto perché era una pista impegnativa per me” (verbale ud. 21.3.2023).
Di analogo tenore le dichiarazioni rilasciate da moglie di : “ADR: Controparte_6 Tes_3 mi ricordo di un incidente sulle piste da sci avvenuto nel marzo del 2019. Ho visto una collisione tra due sciatori. Io non sono molto brava a sciare, per questo andavo piano rispetto agli altri. Dopo abbiamo scoperto che l'altra persona era andata addosso a Questo mi è stato riferito da altri. Io ho solo Pt_1 visto l'incidente. Ho visto uno scontro e una persona che ruzzolava. Non ho visto le fasi antecedenti rispetto all'impatto. Mi sembra di ricordare che quello che proveniva da destra e andava verso sinistra andava ad una velocità sostenuta. Ad onore del vero è una pista dove si prende facilmente velocità. Io penso che quello a cui ho fatto riferimento fosse l'altro signore, non il . Questo lo dico perché il Pt_1
e l' erano una sorta di punto di riferimento per noi che andavamo più piano. Rispetto al Pt_1 Tes_1
6 punto d'impatto eravamo più in alto di circa 100-150 metri. ADR: quando siamo scesi è stata la moglie del o comunque il gruppo dello sci club a dirci che l'altro sciatore era andato addosso al . Pt_1 Pt_1
Dopo abbiamo raggiunto l'ospedale con mio marito” (verbale ud. 21.3.2023).
Altrettanto 'marginale' è la testimonianza resa da anch'egli conoscente di Tes_4 Pt_1 per la frequentazione del medesimo sci club da parte dei rispettivi figli: “ADR: mi ricordo di aver assistito nel marzo del 2019 ad una collisione tra due sciatori. Mi trovavo in cima alla pista
Paradiso, all'altezza della quarta curva. Stavo aspettando che arrivasse mio figlio. Ho visto la collisione, mi sembrava la classica collisione che accade sulle piste, al momento non mi sembrava grave. ADR: ho visto solo l'impatto, guardavo il mio bambino e poi ho visto la collisione. ADR: ho visto solo l'istante esatto della collisione, non posso riferire nient'altro. È successo tutto in un secondo. Peraltro, ero circa a
200 metri a monte, quindi non posso dire chi fosse a monte e chi a valle” (verbale ud. 21.3.2023).
Quindi, ricapitolando: tutti i testimoni citati si trovavano a una certa distanza dal luogo dello scontro;
tutti stavano sciando in compagnia dei rispettivi figli e, quindi, è verosimile ritenere che la loro attenzione fosse principalmente dedicata a questi;
i testi e non Tes_3 CP_6 erano sciatori esperti e per di più si trovavano a scendere una pista 'nera', motivo per il quale le informazioni riferite sono comprensibilmente poco precise;
nessuno dei testimoni citati ha saputo riferire esattamente la dinamica del sinistro né gli istanti che l'hanno preceduto;
infine, soprattutto, nessuno dei testi ha saputo riferire con esattezza la posizione a monte e a valle dei due sciatori.
L'unico testimone oculare è, come anticipato, amico di . Tuttavia, ritiene Testimone_1 Pt_1 il Tribunale che anche in questo caso quanto dichiarato dal teste all'udienza del 16.5.2023 non sia in grado di apportare un contributo decisivo nella ricostruzione dell'accaduto, dal momento che il teste, verosimilmente anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dai fatti, ha reso dichiarazioni non lineari. Egli, infatti, ha dichiarato quanto segue: “ADR: mi ricordo che il 10 marzo del 2019 stavamo sciando in compagnia, in particolare io ero insieme al sig.
, mentre mia figlia era più avanti ed aveva già scollinato. Ho visto una collisione frontale tra il Pt_1
e il , un incrocio tra i loro sci. Il sig. stava con gli scii agganciati per terra, mentre il CP_1 Pt_1 CP_1
è scivolato più avanti, circa al centro della pista. ADR: il rispetto a me era più avanti. Anzi, Pt_1 Pt_1 era abbastanza in linea con me, per poter vedere l'impatto non poteva essere dietro di me. Sciavamo in maniera grossomodo parallela. A domanda avv. Toscani: rispetto a me il era circa 2 metri più a Pt_1 monte. Eravamo grossomodo in parallelo. ADR: il arrivava da sinistra e il da destra e c'è CP_1 Pt_1 stato uno scontro frontale. Preciso che il proveniva dalla destra rispetto al A domanda avv. Pt_1 CP_1
Toscani: c'è stato uno scontro frontale, si sono presi testa contro testa. Io ho visto tutto”.
Tuttavia, non si comprende come il teste abbia potuto descrivere la dinamica del sinistro, riferendo di aver visto tutto, pur trovandosi davanti a di circa 2 metri, così come Pt_1
7 indicato dallo stesso anche sulla planimetria redatta in udienza e presente in atti. Peraltro, neppure è del tutto chiara la posizione sulla pista da sci di rispetto a quella Tes_1 dell'attore, poiché inizialmente il primo ha riferito che “il rispetto a me era più avanti”, poi Pt_1 si è corretto nel senso che “era abbastanza in linea con me, per poter vedere l'impatto non poteva essere dietro di me. Sciavamo in maniera grossomodo parallela”, e, infine, ha concluso che “rispetto a me il era circa 2 metri più a monte”, così come anche indicato sul foglio bianco da lui Pt_1 redatto. A parere del Tribunale trattasi di circostanza centrale, tale da minare l'attendibilità del teste anche per ciò che concerne la dinamica dell'accaduto da lui riferita, inevitabilmente connessa alla posizione dalla quale avrebbe assistito allo scontro.
Si aggiunga che sulla planimetria redatta da prendendo come riferimento la Tes_1 prospettiva da monte verso valle, occupa la posizione di destra, mentre quella di
Pt_1 CP_1 sinistra. Tale circostanza non collima con quanto allegato dall'attore in atto di citazione, laddove è scritto: “In particolare, il sig. ricorda perfettamente che mentre stava seguendo la
Pt_1 propria traiettoria si trovava sul lato sinistro della pista da sci allorquando ad un tratto veniva travolto dal sig. il quale, incrociando la traiettoria (già )impostata dal sig. non riusciva più a CP_1 Pt_1 cambiare la direzione degli sci andando così violentemente a sbattere contro la sagoma del sig. ,il
Pt_1 quale, nulla poteva fare per evitare di essere investito” (pag.
2. Cfr. anche pag. 8 citaz.: “L'attore ha infatti subito una frattura alla gamba destra, mentre il sig. ha lamentato dolore alla parte sinistra CP_1 della schiena a conferma del fatto che l'impatto con l'abbattimento del sig. è avvenuto da destra
Pt_1 verso sinistra. Consegue sul punto e secondo coordinate probabilistiche di aver offerto la prova logica- deduttiva della responsabilità esclusiva in capo al convenuto”).
Peraltro, qualora si ritenesse attendibile lo schema redatto in udienza da colui che, Tes_1 secondo quanto riferito dalla teste provenendo da destra e andando verso sinistra CP_6
“andava ad una velocità sostenuta” dovrebbe essere proprio . Pt_1
Stante la complessiva inattendibilità di quanto dichiarato dal teste all'udienza del Tes_1
16.5.2023 occorre verificare il restante materiale probatorio.
A tal fine, si osserva che nell'immediatezza dei fatti erano intervenuti sul luogo del sinistro i
Carabinieri della Stazione di Ponte di Legno, il cui 'rapporto di incidente sciistico' è presente in atti. In esso è riportato anche quanto dichiarato da agli operanti subito dopo Tes_1
l'accaduto: “riferisce di aver visto che il sig. si scontrava con altra persona, ultimo Parte_1 ricordo che ho è quello di aver visto a monte dell'altro sciatore coinvolto, si sono Parte_1 incrociati ed entrambi sono caduti a terra. Nel particolare, durante la sciata le loro traiettorie si sono incrociate causando l'impatto”.
8 dunque, al di là della generica dinamica descritta (il fatto che le traiettorie dei due Tes_1 sciatori si siano incrociate nulla apporta in merito alle cause di tale incrocio), in quella sede aveva riferito un particolare che il Tribunale ritiene dirimente, vale a dire che si trovava Pt_1
a monte rispetto a CP_1
Tale circostanza deve essere valutata alla luce di quanto previsto dall'art. 10 D.Lgs. 363/2023
(ratione temporis vigente), rubricato 'Precedenza', secondo cui “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle”.
Pertanto, è lo sciatore a monte che, avendo la visuale migliore, deve mantenere una condotta tale da evitare possibili interferenze con chi si trova a valle.
D'altro canto, tale regola di comportamento è valorizzata dallo stesso , seppur nell'ottica Pt_1 che in quel frangente fosse a trovarsi a monte e lui a valle (“L'esito dell'istruttoria ha CP_1 confermato l'assunto attoreo e la fondatezza della domanda e che, dunque, meriterà integrale accoglimento muovendo dall'evidenza del giudizio sul “fatto” e che nel caso di collisione tra due sciatori, la colpa ricade di solito sullo sciatore che proviene da monte, il quale ha una visione migliore per regolare la propria velocità e frenare in tempo utile per evitare quel violento impatto e soprattutto, nel punto in cui la pista Paradiso diventava più ripida” - pagg. 3, 4 comp. concl.; “Invero, il Sig CP_1 si trovava nel frangente a monte rispetto al sig. allorquando, il primo ebbe perdere il controllo Pt_1 degli sci ovvero più semplicemente non riusciva ad evitare di incrociare la scia del sig. finendogli Pt_1 addosso” - pag. 7 citaz.).
Inoltre, anche la giurisprudenza di merito (citata dallo stesso attore) ha, in precedenti analoghi a quello in esame, valorizzato tale dato (cfr. Corte d'Appello Napoli, Sez. VIII, 26/04/2019, n.
2313, riportata anche a pag. 5 comp. concl. att. Cfr. anche Trib. Trento, Sez. I, 23/01/2024, n.
67; Trib. Terni, Sez. I, 22/03/2023, n. 194; Trib. Aosta, Sez. I, 10/05/2021, n. 153; Trib. Trento,
29/08/2018, n. 821; Trib. Lecco, Sez. II, 06/02/2017, n. 54).
Pertanto, il fatto che, secondo quanto dichiarato da ai Carabinieri nell'immediatezza Tes_1 del fatto, stesse sciando a monte di comporta la responsabilità esclusiva del primo Pt_1 CP_1 nella causazione del sinistro in esame, non essendo peraltro emersi elementi di colpa a carico di quest'ultimo (con conseguente superamento della presunzione sussidiaria di pari responsabilità posta dall'art. 19 D.Lgs. 363/2003).
Tale conclusione risulta corroborata da due ulteriori dati.
Il primo è la testimonianza resa da amico di con il quale quel giorno Testimone_5 CP_1 stava sciando, sia ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto che all'udienza del 16.5.2023
(quindi in maniera concorde). Egli, infatti, ha riferito che subito dopo il sinistro aveva Pt_1
9 domandato “chi è che ho investito?”, così assumendosi (quantomeno implicitamente) la responsabilità per l'accaduto.
Il secondo è rappresentato dalla notevole sproporzione delle lesioni riportate dai due sciatori
(30% di , 10 giorni di I.T.P. Bassi), indice verosimilmente anche di una differente CP_7 velocità di sciata, soprattutto da parte di colui che viaggiava a monte, vale a dire l'attore (cfr. art. 9 DLgs. 363/2003).
Alla luce di tali considerazioni, ritiene dunque il Tribunale che il sinistro in esame si sia verificato per responsabilità esclusiva di , con conseguente rigetto della domanda Pt_1 risarcitoria da lui proposta (e assorbimento della richiesta di manleva formulata dal convenuto nei confronti di e , così come di ogni altra Controparte_2 Controparte_3 questione che avrebbe come presupposto l'accoglimento della domanda principale).
2.2 Per le stesse ragioni deve trovare accoglimento la riconvenzionale proposta da CP_1
Al fine di liquidare i danni occorre richiamare le risultanze della C.T.U. affidata al dott.
il quale ha così concluso: “1) la lesione riportata dal Sig. nella collisione sciistica del Per_2 CP_1
10/3/19 fu un trauma policontusivo trattato conservativamente ed attualmente senza evidenti reliquati anatomo-funzionali 2) per quanto concerne il danno temporaneo, si può ritenere esservi stata una inabilità temporanea biologica di 5 giorni al 50% e 5 giorni al 50% - grado di sofferenza medio 2-3 3) per quanto concerne eventuali postumi non vi è evidenza oggettiva, documentale e clinica di danno permanente 4) nella documentazione prodotta è presente l'avviso di ticket di P.S. per € 59,15 ma non risulta la relativa attestazione di pagamento (non è presente la ricevuta / fattura). Non si prevedono ulteriori spese Mediche” (pagg. 5, 6 relaz. finale).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dal C.T.U. medico-legale, possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 5: € 210,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 5 (il duplice riferimento al
50% contenuto nella relazione peritale deve ritenersi evidentemente un refuso): € 105,00 per un totale di € 315,00, in moneta attuale.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Le tabelle di NO prevedono un punto base di danno non patrimoniale composto dal
'punto di danno biologico' e da una componente ulteriore aggiuntiva indicata in termini percentuali. Nella relazione di accompagnamento viene chiarito che il primo è da intendersi
10 quale 'danno biologico standard' (id est, lesione all'integrità psico-fisica), mentre la seconda è da intendersi quale danno morale (id est, sofferenza soggettiva).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria, ricomprende le due distinte voci di danno biologico, quale compromissione degli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020).
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere allegate e provate.
La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'attore ha l'onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei 'fatti' in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima, ecc.).
Analoghe considerazioni valgono per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, dal momento che, anche in questo caso, l'importo base previsto dalle tabelle di NO (€
115,00/die per inabilità assoluta) ricomprende anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore (€ 84,00 a titolo di danno biologico temporaneo e € 31,00 a titolo di danno morale temporaneo).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che ha compiutamente CP_1 allegato il danno biologico temporaneo, il quale risulta dimostrato dalla documentazione medica prodotta nonché dalle risultanze della C.T.U. medico-legale.
Viceversa, il danno morale non è stato in alcun modo allegato.
Mancando del tutto la tempestiva allegazione di un danno morale patito, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare solo la componente di danno biologico temporaneo.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato al convenuto dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 315,00, in moneta attuale.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo
11 della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 315,00 devalutata all'epoca del fatto (10.3.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 10.3.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Da ultimo, occorre precisare che la mancata riproposizione della domanda riconvenzionale in sede di precisazione delle conclusioni non può rivestire valore dirimente (cfr. foglio di p.c. datato 28.1.2025). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024, Rv. 670916 - 01). Nel caso in esame, la condotta processuale della parte induce a ritenere persistente la volontà di coltivare la domanda riconvenzionale, come dimostrato anche dagli scritti conclusivi (cfr. pagg. 17, 18 comp. concl. conv.).
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico dell'attore.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum (cfr.
Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 28417 del 7/11/2018, Rv. 651045 - 02).
L'attore, inoltre, deve essere condannato a rimborsare anche le spese di lite sostenute dalla terza chiamata costituita.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il
12 rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 - 02).
Nel caso in esame, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice si è resa necessaria in relazione alla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore che, tuttavia, è risultata infondata. Né la stessa può ritenersi prima facie arbitraria, non avendo sollevato alcuna Controparte_2 eccezione in merito all'operatività della polizza.
Anche in questo caso esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i medesimi criteri prima indicati.
Infine, i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico dell'attore, stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- dichiara tenuto e condanna al risarcimento in favore di Parte_1 Controparte_1 dei danni patiti per l'importo di € 315,00, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara assorbita la domanda di manleva nei confronti di e Controparte_2
Controparte_3
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, € 759,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA come per legge;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- nulla in punto spese nei confronti di Controparte_3
13 - pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di
Parte_1
Brescia, 3 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10377/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Costante Parte_1 C.F._1
Decapitani, del Foro di Bergamo, e dall'avv. Valentina Bonadei, del Foro di Brescia
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Toscani, del Foro di Piacenza
-CONVENUTO- con la chiamata in causa di
C.F. ), in persona del procuratore ad negotia, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bonardi, del Foro di Brescia
-TERZA CHIAMATA- nonché con la chiamata in causa di
P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
-TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.2.2025) PER PARTE ATTRICE:
“- in principalità sull'an e quantum debeatur: dichiararsi in capo al sig. la Controparte_1 responsabilità esclusiva e/o colpa prevalente per la causazione dell'incidente sulla pista da sci avvenuto il giorno 10.03.2019 nonché per tutte le lesioni periziate sulla persona del sig. e per Parte_1
l'effetto condannarsi il medesimo convenuto a pagare all'attore la somma di euro 248.379 diconsi duecentoquaranottomilatrecentosettantanove (di cui euro 244.335,00 a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario dei danni non patrimoniali ed euro 4044 a mero titolo di rimborso spese vive mediche), ovvero a quella maggior o diversa somma che verrà ritenuta congrua anche in via di personalizzazione equitativa con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda per quanto concerne il quantum debeatur, considerato il responso delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio e di cui è prova in actis l'elaborato di relazione peritale, avuto particolare riguardo alle tabelle del Tribunale di
NO in materia di calcolo sul danno non patrimoniale, condannarsi il convenuto a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario alla minor somma di euro 189,938,50- diconsi centottantanovenovecentotrentotto,50 euro ovvero a quella maggior o diversa somma che verrà ritenuta congrua anche in via di personalizzazione equitativa dal Giudicante con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo.
In via ulteriormente gradata e sussidiaria: nella denegatissima ma non creduta ipotesi di reiezione della domande di cui sopra, in caso di dubbio e nell'ipotesi astratta fosse ritenuta non superabile la presunzione di colpa concorrente condannarsi conseguentemente il convenuto sig. al Controparte_1 risarcimento per equivalente pecuniario di tutti i danni come sopra determinati a termini dell'art. 19
Legge 24 dicembre 2003, n. 363 a specifico titolo di responsabilità concorsuale presunta ex lege in relazione alle specifiche modalità del sinistro ovvero a quella diversa somma che verrà rideterminata anche in via equitativa dal Giudice con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo, tenuto conto che il convenuto per il tramite del proprio legale ha ritenuto (in via stragiudiziale) declinare ogni ipotesi per addivenire ad una soluzione alternativa e/o diversa dall'elezione delle vie giudiziali.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite anche per la dilungatasi fase stragiudiziale e di consulenza tecnica di parte con il favore del contributo previdenziale e fiscale di legge e rimborso forfetario per rimborso spese generali oltre al rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio per un importo pari ad euro 793,00 (50 % del liquidato 1300 euro oltre iva) e per la consulenza tecnica di parte”.
PER PARTE CONVENUTA:
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza med accertati i fatti, provvedere come segue:
a) in via principale di merito: respingere la domanda attrice come infondata in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare i terzi chiamati UNIPOLSAI Ass.ni S.p.a. e a manlevare il convenuto , Controparte_3 Controparte_1 per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice;
- Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di causa”.
PER LA TERZA CHIAMATA Controparte_2
“In principalità: respinga il Tribunale di Brescia la domanda introdotta da accertando la Parte_1 sua esclusiva responsabilità nella produzione del fatto dannoso respingendo conseguentemente la domanda di manleva di con rifusione integrale delle spese di lite. Controparte_1
In subordine: previa applicazione di concorso di colpa in quota percentuale prevalente di Parte_1 riduca il Tribunale di Brescia proporzionalmente l'importo liquidando a suo favore titolo di risarcimento del danno ripartendolo tra le due Compagnie Assicuratrici chiamate al netto di eventuali franchigie di polizza.
Respinga in ogni caso la domanda dell'assicurato diretta ad ottenere il rimborso delle Controparte_1 proprie spese di lite da parte di Unipolsai per la necessità di costituirsi in proprio per introdurre la domanda riconvenzionale relativa ai danni subiti.
Spese rifuse”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di
3 alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il risarcimento Parte_1 Controparte_1 dei danni, patrimoniali e non, da lui patiti a seguito di uno scontro avvenuto sulle piste da sci.
1.1 A tal fine, l'attore ha allegato che il giorno 10.3.2019, verso le ore 12:00 circa, mentre stava impegnando regolarmente la pista 'Paradiso', facente parte del comprensorio sciistico Ponte di Legno-Passo del Tonale, era stato travolto dal convenuto, il quale, incrociando la sua traiettoria già impostata, non era più riuscito a cambiare direzione, così finendo per provocarne la caduta.
Nel dettaglio, “il sig. che aveva a sua volta impegnato la pista tenendosi sul lato sinistro della Pt_1 stessa, mantenendo a zigzag una velocità limitata, adeguata alle sue abilità, alla pendenza della pista, alle condizioni di visibilità (definite buone dai Carabinieri che hanno redatto il rapporto di incidente sciistico), nonché al traffico di sciatori, veniva improvvisamente travolto da tergo dal sig.
[...]
, il quale, stava scendendo a forte velocità lungo la pista Paradiso invadendo la traiettoria CP_1 tenuta dal sig. senza potersi arrestare e/o contenere il proprio impatto. Invero, il Sig si Pt_1 CP_1 trovava nel frangente a monte rispetto al sig. allorquando, il primo ebbe perdere il controllo degli Pt_1 sci ovvero più semplicemente non riusciva ad evitare di incrociare la scia del sig. finendogli Pt_1 addosso” (pag. 7 citaz.).
L'attore ha poi dedotto che, a seguito del violento impatto, aveva riportato gravi lesioni nonché danni a carattere patrimoniale, di cui ha chiesto l'integrale ristoro.
1.2 Si è costituito in giudizio contestando il contenuto dell'atto di citazione. Controparte_1
A tal fine, il convenuto ha sostenuto che era stato l'attore a investirlo, così che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi in via esclusiva a . Pt_1
Nel dettaglio, “il sig. stava sciando normalmente sulla pista nera insieme ad un amico e, CP_1 considerate le condizioni ottimali della neve, avevano deciso di praticarla più volte: ricorda il convenuto che lo scontro con l'altro sciatore è avvenuto quasi a fine pista e che vi erano parecchi altri sciatori;
inoltre il sig. conferma che stava scendendo sulla pista a serpentina stretta mantenendo una CP_1 velocità moderata sia per le condizioni della pista sia per la presenza di altri sciatori e, in particolare, di
4 non aver mai effettuato cambi di direzione improvvisi mantenendo la propria linea. Da ultimo ricorda il convenuto che lo sciatore a monte lo aveva incrociato sulle code colpendolo nella schiena sul lato sinistro e che solo per la velocità moderata è caduto senza subire particolari conseguenze” (pag. 2 comp. cost.). ha dedotto, inoltre, che la velocità di discesa mantenuta dall'attore era stata sicuramente CP_1 eccessiva, così come testimoniato anche dalle differenti conseguenze dello scontro (id est gravi lesioni riportate da , 10 giorni di prognosi per . Pt_1 CP_1
Parimenti contestato è stato il quantum debeatur.
In conclusione, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno non patrimoniale da lui patito.
In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio Controparte_4
(oggi - cfr. infra) e con le quali aveva
[...] Controparte_2 Controparte_3 contratto polizza assicurativa, per essere da loro manlevato in caso di condanna.
1.3 Si è costituita in giudizio (nuova ragione sociale di Controparte_2 [...] quale incorporante - cfr. pag. 1 comp. concl.), CP_5 Controparte_4 associandosi alle difese del proprio assicurato, considerato che quest'ultimo stava percorrendo la pista a valle rispetto all'attore.
1.4 pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, motivo per il Controparte_3 quale è stata dichiarata contumace (cfr. verbale ud. 12.5.2022).
1.5 La causa, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., è stata istruita mediante prove orali e C.T.U. medico-legale.
All'esito di tali attività, respinte le ulteriori istanze istruttorie (in particolare, la C.T.U. volta a ricostruire la dinamica del sinistro chiesta dal convenuto), è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter del processo, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dall'attore non sia suscettibile di accoglimento, in quanto, all'esito dell'attività istruttoria, deve ritenersi che il sinistro in esame si sia verificato per responsabilità esclusiva di . Pt_1
2.1 A tal fine, si osserva che i testi escussi nel corso del giudizio non hanno fornito un apporto dirimente nel ricostruire la dinamica dell'accaduto.
A eccezione di amico dell'attore (di cui si dirà infra), nessuno di essi infatti ha Testimone_1 saputo riferire informazioni precise in merito alle modalità di verificazione dello scontro, alle
5 cause dello stesso e alla posizione (a monte o a valle) dei due sciatori, limitandosi a riportare impressioni di carattere soggettivo o di terzi o, ancora, a riferire vaghi ricordi, tenuto anche conto della distanza dal punto di impatto, del loro essere impegnati a seguire i rispettivi figli e, non da ultimo, considerato il lasso di tempo trascorso dai fatti.
Nel dettaglio, il teste conoscente di in quanto i figli frequentavano lo Testimone_2 Pt_1 stesso sci club, ha riferito che: “Durante la discesa, a valle della parte più ripida della pista Paradiso, mi sono fermato un attimo a riposare e a controllare dov'era il bambino verso valle. In quel frangente a circa 50-60 metri sotto di noi ho potuto vedere questa collisione tra questi due sciatori. Uno dei due è ruzzolato a valle di circa 7-8 metri dal punto dell'impatto, mentre l'altra persona è rimasta più o meno nella zona dell'impatto. ADR: ho visto le traiettorie di queste due persone che si sono incrociate. ADR: mi viene difficile dire chi dei due fosse a valle o a monte. Dall'impatto mi ero subito fatto l'idea che era quello ruzzolato a valle quello ad essere stato colpito, pur non sapendo chi fosse. Mi sono reso conto che quello ruzzolato a valle fosse il signor solo dopo essere sceso a valle ed essermi avvicinato alle Pt_1 persone. […] Sul capo 3 a prova diretta: non so riferire se gli sciatori stessero zigzagando, ho visto due traiettorie che si sono incrociate. Ho visto solo il momento dell'impatto. […] ADR: non saprei riferire a quale velocità stessero andando i due sciatori” (verbale ud. 21.3.2023).
Il teste , amico dell'attore poiché, anche in questo caso, i figli frequentavano lo Testimone_3 stesso sci club, ha riferito quanto segue: “ADR: quel giorno mi sono fatto convincere a salire, visto che io non sono uno sciatore. Ci trovavamo sulla pista Paradiso. Ero con mia moglie, mentre mia figlia era più avanti. Abbiamo iniziato a scendere con le nostre difficoltà, ad un certo punto ho visto Per_1
a circa 100-150 metri più avanti rispetto a me che due sciatori che si scontravano. ADR: ero concentrato più che altro su quello che stavo facendo, ho visto in lontananza queste due persone che si scontravano. […] ADR: non sono in grado di riferire le rispettive traiettorie prima dello scontro, ho visto solo che si sono incrociati. ADR: non sono assolutamente in grado di dire chi dei due fosse a monte
e chi a valle. ADR: preciso che io non mi sono fermato nel punto dell'impatto perché era una pista impegnativa per me” (verbale ud. 21.3.2023).
Di analogo tenore le dichiarazioni rilasciate da moglie di : “ADR: Controparte_6 Tes_3 mi ricordo di un incidente sulle piste da sci avvenuto nel marzo del 2019. Ho visto una collisione tra due sciatori. Io non sono molto brava a sciare, per questo andavo piano rispetto agli altri. Dopo abbiamo scoperto che l'altra persona era andata addosso a Questo mi è stato riferito da altri. Io ho solo Pt_1 visto l'incidente. Ho visto uno scontro e una persona che ruzzolava. Non ho visto le fasi antecedenti rispetto all'impatto. Mi sembra di ricordare che quello che proveniva da destra e andava verso sinistra andava ad una velocità sostenuta. Ad onore del vero è una pista dove si prende facilmente velocità. Io penso che quello a cui ho fatto riferimento fosse l'altro signore, non il . Questo lo dico perché il Pt_1
e l' erano una sorta di punto di riferimento per noi che andavamo più piano. Rispetto al Pt_1 Tes_1
6 punto d'impatto eravamo più in alto di circa 100-150 metri. ADR: quando siamo scesi è stata la moglie del o comunque il gruppo dello sci club a dirci che l'altro sciatore era andato addosso al . Pt_1 Pt_1
Dopo abbiamo raggiunto l'ospedale con mio marito” (verbale ud. 21.3.2023).
Altrettanto 'marginale' è la testimonianza resa da anch'egli conoscente di Tes_4 Pt_1 per la frequentazione del medesimo sci club da parte dei rispettivi figli: “ADR: mi ricordo di aver assistito nel marzo del 2019 ad una collisione tra due sciatori. Mi trovavo in cima alla pista
Paradiso, all'altezza della quarta curva. Stavo aspettando che arrivasse mio figlio. Ho visto la collisione, mi sembrava la classica collisione che accade sulle piste, al momento non mi sembrava grave. ADR: ho visto solo l'impatto, guardavo il mio bambino e poi ho visto la collisione. ADR: ho visto solo l'istante esatto della collisione, non posso riferire nient'altro. È successo tutto in un secondo. Peraltro, ero circa a
200 metri a monte, quindi non posso dire chi fosse a monte e chi a valle” (verbale ud. 21.3.2023).
Quindi, ricapitolando: tutti i testimoni citati si trovavano a una certa distanza dal luogo dello scontro;
tutti stavano sciando in compagnia dei rispettivi figli e, quindi, è verosimile ritenere che la loro attenzione fosse principalmente dedicata a questi;
i testi e non Tes_3 CP_6 erano sciatori esperti e per di più si trovavano a scendere una pista 'nera', motivo per il quale le informazioni riferite sono comprensibilmente poco precise;
nessuno dei testimoni citati ha saputo riferire esattamente la dinamica del sinistro né gli istanti che l'hanno preceduto;
infine, soprattutto, nessuno dei testi ha saputo riferire con esattezza la posizione a monte e a valle dei due sciatori.
L'unico testimone oculare è, come anticipato, amico di . Tuttavia, ritiene Testimone_1 Pt_1 il Tribunale che anche in questo caso quanto dichiarato dal teste all'udienza del 16.5.2023 non sia in grado di apportare un contributo decisivo nella ricostruzione dell'accaduto, dal momento che il teste, verosimilmente anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dai fatti, ha reso dichiarazioni non lineari. Egli, infatti, ha dichiarato quanto segue: “ADR: mi ricordo che il 10 marzo del 2019 stavamo sciando in compagnia, in particolare io ero insieme al sig.
, mentre mia figlia era più avanti ed aveva già scollinato. Ho visto una collisione frontale tra il Pt_1
e il , un incrocio tra i loro sci. Il sig. stava con gli scii agganciati per terra, mentre il CP_1 Pt_1 CP_1
è scivolato più avanti, circa al centro della pista. ADR: il rispetto a me era più avanti. Anzi, Pt_1 Pt_1 era abbastanza in linea con me, per poter vedere l'impatto non poteva essere dietro di me. Sciavamo in maniera grossomodo parallela. A domanda avv. Toscani: rispetto a me il era circa 2 metri più a Pt_1 monte. Eravamo grossomodo in parallelo. ADR: il arrivava da sinistra e il da destra e c'è CP_1 Pt_1 stato uno scontro frontale. Preciso che il proveniva dalla destra rispetto al A domanda avv. Pt_1 CP_1
Toscani: c'è stato uno scontro frontale, si sono presi testa contro testa. Io ho visto tutto”.
Tuttavia, non si comprende come il teste abbia potuto descrivere la dinamica del sinistro, riferendo di aver visto tutto, pur trovandosi davanti a di circa 2 metri, così come Pt_1
7 indicato dallo stesso anche sulla planimetria redatta in udienza e presente in atti. Peraltro, neppure è del tutto chiara la posizione sulla pista da sci di rispetto a quella Tes_1 dell'attore, poiché inizialmente il primo ha riferito che “il rispetto a me era più avanti”, poi Pt_1 si è corretto nel senso che “era abbastanza in linea con me, per poter vedere l'impatto non poteva essere dietro di me. Sciavamo in maniera grossomodo parallela”, e, infine, ha concluso che “rispetto a me il era circa 2 metri più a monte”, così come anche indicato sul foglio bianco da lui Pt_1 redatto. A parere del Tribunale trattasi di circostanza centrale, tale da minare l'attendibilità del teste anche per ciò che concerne la dinamica dell'accaduto da lui riferita, inevitabilmente connessa alla posizione dalla quale avrebbe assistito allo scontro.
Si aggiunga che sulla planimetria redatta da prendendo come riferimento la Tes_1 prospettiva da monte verso valle, occupa la posizione di destra, mentre quella di
Pt_1 CP_1 sinistra. Tale circostanza non collima con quanto allegato dall'attore in atto di citazione, laddove è scritto: “In particolare, il sig. ricorda perfettamente che mentre stava seguendo la
Pt_1 propria traiettoria si trovava sul lato sinistro della pista da sci allorquando ad un tratto veniva travolto dal sig. il quale, incrociando la traiettoria (già )impostata dal sig. non riusciva più a CP_1 Pt_1 cambiare la direzione degli sci andando così violentemente a sbattere contro la sagoma del sig. ,il
Pt_1 quale, nulla poteva fare per evitare di essere investito” (pag.
2. Cfr. anche pag. 8 citaz.: “L'attore ha infatti subito una frattura alla gamba destra, mentre il sig. ha lamentato dolore alla parte sinistra CP_1 della schiena a conferma del fatto che l'impatto con l'abbattimento del sig. è avvenuto da destra
Pt_1 verso sinistra. Consegue sul punto e secondo coordinate probabilistiche di aver offerto la prova logica- deduttiva della responsabilità esclusiva in capo al convenuto”).
Peraltro, qualora si ritenesse attendibile lo schema redatto in udienza da colui che, Tes_1 secondo quanto riferito dalla teste provenendo da destra e andando verso sinistra CP_6
“andava ad una velocità sostenuta” dovrebbe essere proprio . Pt_1
Stante la complessiva inattendibilità di quanto dichiarato dal teste all'udienza del Tes_1
16.5.2023 occorre verificare il restante materiale probatorio.
A tal fine, si osserva che nell'immediatezza dei fatti erano intervenuti sul luogo del sinistro i
Carabinieri della Stazione di Ponte di Legno, il cui 'rapporto di incidente sciistico' è presente in atti. In esso è riportato anche quanto dichiarato da agli operanti subito dopo Tes_1
l'accaduto: “riferisce di aver visto che il sig. si scontrava con altra persona, ultimo Parte_1 ricordo che ho è quello di aver visto a monte dell'altro sciatore coinvolto, si sono Parte_1 incrociati ed entrambi sono caduti a terra. Nel particolare, durante la sciata le loro traiettorie si sono incrociate causando l'impatto”.
8 dunque, al di là della generica dinamica descritta (il fatto che le traiettorie dei due Tes_1 sciatori si siano incrociate nulla apporta in merito alle cause di tale incrocio), in quella sede aveva riferito un particolare che il Tribunale ritiene dirimente, vale a dire che si trovava Pt_1
a monte rispetto a CP_1
Tale circostanza deve essere valutata alla luce di quanto previsto dall'art. 10 D.Lgs. 363/2023
(ratione temporis vigente), rubricato 'Precedenza', secondo cui “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle”.
Pertanto, è lo sciatore a monte che, avendo la visuale migliore, deve mantenere una condotta tale da evitare possibili interferenze con chi si trova a valle.
D'altro canto, tale regola di comportamento è valorizzata dallo stesso , seppur nell'ottica Pt_1 che in quel frangente fosse a trovarsi a monte e lui a valle (“L'esito dell'istruttoria ha CP_1 confermato l'assunto attoreo e la fondatezza della domanda e che, dunque, meriterà integrale accoglimento muovendo dall'evidenza del giudizio sul “fatto” e che nel caso di collisione tra due sciatori, la colpa ricade di solito sullo sciatore che proviene da monte, il quale ha una visione migliore per regolare la propria velocità e frenare in tempo utile per evitare quel violento impatto e soprattutto, nel punto in cui la pista Paradiso diventava più ripida” - pagg. 3, 4 comp. concl.; “Invero, il Sig CP_1 si trovava nel frangente a monte rispetto al sig. allorquando, il primo ebbe perdere il controllo Pt_1 degli sci ovvero più semplicemente non riusciva ad evitare di incrociare la scia del sig. finendogli Pt_1 addosso” - pag. 7 citaz.).
Inoltre, anche la giurisprudenza di merito (citata dallo stesso attore) ha, in precedenti analoghi a quello in esame, valorizzato tale dato (cfr. Corte d'Appello Napoli, Sez. VIII, 26/04/2019, n.
2313, riportata anche a pag. 5 comp. concl. att. Cfr. anche Trib. Trento, Sez. I, 23/01/2024, n.
67; Trib. Terni, Sez. I, 22/03/2023, n. 194; Trib. Aosta, Sez. I, 10/05/2021, n. 153; Trib. Trento,
29/08/2018, n. 821; Trib. Lecco, Sez. II, 06/02/2017, n. 54).
Pertanto, il fatto che, secondo quanto dichiarato da ai Carabinieri nell'immediatezza Tes_1 del fatto, stesse sciando a monte di comporta la responsabilità esclusiva del primo Pt_1 CP_1 nella causazione del sinistro in esame, non essendo peraltro emersi elementi di colpa a carico di quest'ultimo (con conseguente superamento della presunzione sussidiaria di pari responsabilità posta dall'art. 19 D.Lgs. 363/2003).
Tale conclusione risulta corroborata da due ulteriori dati.
Il primo è la testimonianza resa da amico di con il quale quel giorno Testimone_5 CP_1 stava sciando, sia ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto che all'udienza del 16.5.2023
(quindi in maniera concorde). Egli, infatti, ha riferito che subito dopo il sinistro aveva Pt_1
9 domandato “chi è che ho investito?”, così assumendosi (quantomeno implicitamente) la responsabilità per l'accaduto.
Il secondo è rappresentato dalla notevole sproporzione delle lesioni riportate dai due sciatori
(30% di , 10 giorni di I.T.P. Bassi), indice verosimilmente anche di una differente CP_7 velocità di sciata, soprattutto da parte di colui che viaggiava a monte, vale a dire l'attore (cfr. art. 9 DLgs. 363/2003).
Alla luce di tali considerazioni, ritiene dunque il Tribunale che il sinistro in esame si sia verificato per responsabilità esclusiva di , con conseguente rigetto della domanda Pt_1 risarcitoria da lui proposta (e assorbimento della richiesta di manleva formulata dal convenuto nei confronti di e , così come di ogni altra Controparte_2 Controparte_3 questione che avrebbe come presupposto l'accoglimento della domanda principale).
2.2 Per le stesse ragioni deve trovare accoglimento la riconvenzionale proposta da CP_1
Al fine di liquidare i danni occorre richiamare le risultanze della C.T.U. affidata al dott.
il quale ha così concluso: “1) la lesione riportata dal Sig. nella collisione sciistica del Per_2 CP_1
10/3/19 fu un trauma policontusivo trattato conservativamente ed attualmente senza evidenti reliquati anatomo-funzionali 2) per quanto concerne il danno temporaneo, si può ritenere esservi stata una inabilità temporanea biologica di 5 giorni al 50% e 5 giorni al 50% - grado di sofferenza medio 2-3 3) per quanto concerne eventuali postumi non vi è evidenza oggettiva, documentale e clinica di danno permanente 4) nella documentazione prodotta è presente l'avviso di ticket di P.S. per € 59,15 ma non risulta la relativa attestazione di pagamento (non è presente la ricevuta / fattura). Non si prevedono ulteriori spese Mediche” (pagg. 5, 6 relaz. finale).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dal C.T.U. medico-legale, possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 5: € 210,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 5 (il duplice riferimento al
50% contenuto nella relazione peritale deve ritenersi evidentemente un refuso): € 105,00 per un totale di € 315,00, in moneta attuale.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Le tabelle di NO prevedono un punto base di danno non patrimoniale composto dal
'punto di danno biologico' e da una componente ulteriore aggiuntiva indicata in termini percentuali. Nella relazione di accompagnamento viene chiarito che il primo è da intendersi
10 quale 'danno biologico standard' (id est, lesione all'integrità psico-fisica), mentre la seconda è da intendersi quale danno morale (id est, sofferenza soggettiva).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria, ricomprende le due distinte voci di danno biologico, quale compromissione degli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020).
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere allegate e provate.
La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'attore ha l'onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei 'fatti' in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima, ecc.).
Analoghe considerazioni valgono per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, dal momento che, anche in questo caso, l'importo base previsto dalle tabelle di NO (€
115,00/die per inabilità assoluta) ricomprende anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore (€ 84,00 a titolo di danno biologico temporaneo e € 31,00 a titolo di danno morale temporaneo).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che ha compiutamente CP_1 allegato il danno biologico temporaneo, il quale risulta dimostrato dalla documentazione medica prodotta nonché dalle risultanze della C.T.U. medico-legale.
Viceversa, il danno morale non è stato in alcun modo allegato.
Mancando del tutto la tempestiva allegazione di un danno morale patito, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare solo la componente di danno biologico temporaneo.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato al convenuto dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 315,00, in moneta attuale.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo
11 della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 315,00 devalutata all'epoca del fatto (10.3.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 10.3.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Da ultimo, occorre precisare che la mancata riproposizione della domanda riconvenzionale in sede di precisazione delle conclusioni non può rivestire valore dirimente (cfr. foglio di p.c. datato 28.1.2025). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024, Rv. 670916 - 01). Nel caso in esame, la condotta processuale della parte induce a ritenere persistente la volontà di coltivare la domanda riconvenzionale, come dimostrato anche dagli scritti conclusivi (cfr. pagg. 17, 18 comp. concl. conv.).
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico dell'attore.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum (cfr.
Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 28417 del 7/11/2018, Rv. 651045 - 02).
L'attore, inoltre, deve essere condannato a rimborsare anche le spese di lite sostenute dalla terza chiamata costituita.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il
12 rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 - 02).
Nel caso in esame, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice si è resa necessaria in relazione alla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore che, tuttavia, è risultata infondata. Né la stessa può ritenersi prima facie arbitraria, non avendo sollevato alcuna Controparte_2 eccezione in merito all'operatività della polizza.
Anche in questo caso esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i medesimi criteri prima indicati.
Infine, i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico dell'attore, stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- dichiara tenuto e condanna al risarcimento in favore di Parte_1 Controparte_1 dei danni patiti per l'importo di € 315,00, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara assorbita la domanda di manleva nei confronti di e Controparte_2
Controparte_3
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, € 759,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA come per legge;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- nulla in punto spese nei confronti di Controparte_3
13 - pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di
Parte_1
Brescia, 3 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
14