Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 84
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Sentenza 15 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, dal Giudice relatore Enzo Davide Ruffo, riguarda un reclamo ex art. 630 c.p.c. presentato da due debitori esecutati contro un'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la loro istanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare. Le parti reclamanti sostenevano che non sussistessero i presupposti per la proroga del termine perentorio previsto dagli artt. 497 e 567 c.p.c., e che la documentazione ipocatastale fosse stata depositata tardivamente dal creditore procedente.

Il Giudice ha rigettato il reclamo, argomentando che le eccezioni sollevate dai reclamanti erano infondate. In particolare, ha evidenziato che la contestazione dei presupposti per la proroga del termine avrebbe dovuto essere sollevata tramite opposizione nel termine perentorio di venti giorni, e che le doglianze formulate per la prima volta nelle note aggiuntive erano inammissibili. Inoltre, il Giudice ha sottolineato che la questione relativa alla documentazione ipocatastale non era stata sottoposta al vaglio del Giudice dell'esecuzione, rendendo quindi il reclamo infondato. Infine, ha disposto l'obbligo per i reclamanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 84
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 84
    Data del deposito : 15 gennaio 2025

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