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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marina Cavallo Giudice dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore letti gli atti;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art. 630 c.p.c., iscritto al n. 12638/2024 R.G., promosso da
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dagli avv.ti Publio Valerio e Alessandro Loizzi, giusta procura in atti;
-parte reclamante-
contro
; CP_1
-parte reclamata contumace-
AVVERSO
l'ordinanza, emessa in data 09.11.2024, nella procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 154/2024 R.G.E., comunicata alle parti il 12.11.2024, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, depositata dai reclamanti in data 05.11.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 29.11.2024, e Parte_1
debitori esecutati nella procedura esecutiva immobiliare (N. Parte_2
153/2024 R.G.E.), intrapresa a loro carico da , hanno impugnato CP_1
l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, presentata dai debitori.
I.
2-I reclamanti, dopo aver eccepito che, non essendovi, per un verso, i presupposti per la proroga del termine perentorio, previsto dal combinato disposto degli artt. 497 e 567, comma 2, c.p.c., ed avendo, per altro verso, il creditore procedente depositato la documentazione ipocatastale, allorquando il termine originario era definitivamente maturato, il primo Giudice aveva errato nel rigettare l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, hanno insistito, in riforma dell'ordinanza gravata, nella declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
, nonostante la regolare comunicazione del ricorso e del Controparte_2
decreto, emesso ex art. 178, ultimo comma c.p.c., è rimasto contumace.
II.
1-Tanto premesso, il reclamo, essendo infondato, deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
II.
2-Nel caso di specie è pacifico, oltre che comprovato dagli atti della procedura esecutiva, che:
1) con istanza, ex art. 686 c.p.c., depositata in data 02.04.2024,
[...]
dopo aver allegato che il Tribunale di Bari con sentenza CP_1
n.1580, pubblicata il 28.03.2024, aveva “condannato Parte_1
e , in solido tra loro, a restituire all'attore l'importo Parte_2 di € 1.030.000,00, pari al controvalore dei titoli ricevuti in esecuzione della donazione di cui sopra, ritenuta nulla, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.4.2019) sino al soddisfo, oltre ai 2/6 delle spese di lite liquidate in € 1.713,00 di contributo unificato ed €
30.000,00 per onorari, oltre accessori di legge”, ha chiesto la conversione del sequestro conservativo, autorizzato dal Tribunale con ordinanza del 09.12.2022, sui beni immobili, mobili e crediti di e fino alla concorrenza del credito Parte_1 Parte_2 vantato da di € 1.041.957,88; CP_1
2) con istanza, depositata in data 02.05.2024, il creditore procedente ha chiesto la vendita del compendio immobiliare pignorato;
3) con istanza, depositata in data 06.05.2024, ha chiesto al CP_1
Giudice dell'esecuzione, una proroga di quarantacinque giorni per il deposito della documentazione ipocatastale;
4) in data 09.06.2024 il creditore procedente ha depositato la documentazione, prevista dall'art. 567 c.p.c.;
5) con decreto, emesso in data 11.07.2024, comunicato il 15.07.2024, il
Giudice dell'esecuzione, dopo aver prorogato il termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. di ulteriori quarantacinque giorni, rispetto alla scadenza del termine originario, ha ratificato il deposito documentale, medio tempore, effettuato dal creditore procedente.
II.
3-Ciò posto, i reclamanti hanno eccepito che, non essendovi, per un verso, i presupposti per la proroga del termine perentorio, previsto dall'art.567, comma 2 c.p.c., ed avendo, per altro verso, il creditore procedente depositato la documentazione ipocatastale soltanto in data 09.06.2024, allorquando il termine perentorio, previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c., era definitivamente maturato il 12.05.2024, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva.
II.
4-L'eccezione è infondata.
II.
5-Deve, in particolare, evidenziarsi che la contestazione dei presupposti, previsti dall'art. 567, comma 3, c.p.c. per la proroga del termine, prevista dal comma precedente, si sarebbe dovuta, al più, eccepire previa opposizione, nel termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c., avverso il decreto, emesso in data 11.07.2024, comunicato il 15.07.2024, con il quale il Giudice dell'Esecuzione, dopo aver accolto l'istanza di proroga, depositata dal creditore procedente in data 06.05.2024, aveva ratificato il deposito della documentazione ipocatastale, effettuato il 09.06.2024.
II.6-È, invece, inammissibile il motivo di gravame, formulato per la prima volta, nelle “note aggiuntive al reclamo”, depositate il 20.12.2024, con le quali i reclamanti hanno eccepito, come da attestazione, rilasciata dall'esperto stimatore, nominato dal
Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 30.07.2024, che la documentazione ipocatastale inerisce ad immobili differenti, rispetto a quelli pignorati.
II.
7-Orbene, prescindendo dalla considerazione che tale doglianza, formulata, soltanto nelle predette note, non rispetta il termine perentorio di venti giorni, stabilito dall'art. 630, comma terzo c.p.c., deve, in ogni caso, osservarsi che la stessa è inammissibile, in quanto, non essendo stata formulata nell'istanza di estinzione, non è stata sottoposta al preventivo vaglio del Giudice dell'esecuzione.
II.
8-In definitiva, il reclamo, essendo infondato, deve essere rigettato.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo la parte reclamata rimasta contumace.
IV.
1- Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», non può non trovare applicazione anche ai reclami. Del resto, proprio ai fini della disciplina del
Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ.
Min. 31 luglio 2002, n. 5).
In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit., “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 29.11.2024, da e , nei Parte_1 Parte_2 confronti di , avverso l'ordinanza, emessa in data 09.11.2024, nella CP_1
procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 154/2024 R.G.E., comunicata alle parti il
12.11.2024, con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, presentata dai reclamanti, con istanza depositata il
05.11.2024, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA il reclamo;
sulle spese;
CP_3
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico dei reclamanti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì
10.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Antonio Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marina Cavallo Giudice dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore letti gli atti;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art. 630 c.p.c., iscritto al n. 12638/2024 R.G., promosso da
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dagli avv.ti Publio Valerio e Alessandro Loizzi, giusta procura in atti;
-parte reclamante-
contro
; CP_1
-parte reclamata contumace-
AVVERSO
l'ordinanza, emessa in data 09.11.2024, nella procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 154/2024 R.G.E., comunicata alle parti il 12.11.2024, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, depositata dai reclamanti in data 05.11.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 29.11.2024, e Parte_1
debitori esecutati nella procedura esecutiva immobiliare (N. Parte_2
153/2024 R.G.E.), intrapresa a loro carico da , hanno impugnato CP_1
l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, presentata dai debitori.
I.
2-I reclamanti, dopo aver eccepito che, non essendovi, per un verso, i presupposti per la proroga del termine perentorio, previsto dal combinato disposto degli artt. 497 e 567, comma 2, c.p.c., ed avendo, per altro verso, il creditore procedente depositato la documentazione ipocatastale, allorquando il termine originario era definitivamente maturato, il primo Giudice aveva errato nel rigettare l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, hanno insistito, in riforma dell'ordinanza gravata, nella declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
, nonostante la regolare comunicazione del ricorso e del Controparte_2
decreto, emesso ex art. 178, ultimo comma c.p.c., è rimasto contumace.
II.
1-Tanto premesso, il reclamo, essendo infondato, deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
II.
2-Nel caso di specie è pacifico, oltre che comprovato dagli atti della procedura esecutiva, che:
1) con istanza, ex art. 686 c.p.c., depositata in data 02.04.2024,
[...]
dopo aver allegato che il Tribunale di Bari con sentenza CP_1
n.1580, pubblicata il 28.03.2024, aveva “condannato Parte_1
e , in solido tra loro, a restituire all'attore l'importo Parte_2 di € 1.030.000,00, pari al controvalore dei titoli ricevuti in esecuzione della donazione di cui sopra, ritenuta nulla, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.4.2019) sino al soddisfo, oltre ai 2/6 delle spese di lite liquidate in € 1.713,00 di contributo unificato ed €
30.000,00 per onorari, oltre accessori di legge”, ha chiesto la conversione del sequestro conservativo, autorizzato dal Tribunale con ordinanza del 09.12.2022, sui beni immobili, mobili e crediti di e fino alla concorrenza del credito Parte_1 Parte_2 vantato da di € 1.041.957,88; CP_1
2) con istanza, depositata in data 02.05.2024, il creditore procedente ha chiesto la vendita del compendio immobiliare pignorato;
3) con istanza, depositata in data 06.05.2024, ha chiesto al CP_1
Giudice dell'esecuzione, una proroga di quarantacinque giorni per il deposito della documentazione ipocatastale;
4) in data 09.06.2024 il creditore procedente ha depositato la documentazione, prevista dall'art. 567 c.p.c.;
5) con decreto, emesso in data 11.07.2024, comunicato il 15.07.2024, il
Giudice dell'esecuzione, dopo aver prorogato il termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. di ulteriori quarantacinque giorni, rispetto alla scadenza del termine originario, ha ratificato il deposito documentale, medio tempore, effettuato dal creditore procedente.
II.
3-Ciò posto, i reclamanti hanno eccepito che, non essendovi, per un verso, i presupposti per la proroga del termine perentorio, previsto dall'art.567, comma 2 c.p.c., ed avendo, per altro verso, il creditore procedente depositato la documentazione ipocatastale soltanto in data 09.06.2024, allorquando il termine perentorio, previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c., era definitivamente maturato il 12.05.2024, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva.
II.
4-L'eccezione è infondata.
II.
5-Deve, in particolare, evidenziarsi che la contestazione dei presupposti, previsti dall'art. 567, comma 3, c.p.c. per la proroga del termine, prevista dal comma precedente, si sarebbe dovuta, al più, eccepire previa opposizione, nel termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c., avverso il decreto, emesso in data 11.07.2024, comunicato il 15.07.2024, con il quale il Giudice dell'Esecuzione, dopo aver accolto l'istanza di proroga, depositata dal creditore procedente in data 06.05.2024, aveva ratificato il deposito della documentazione ipocatastale, effettuato il 09.06.2024.
II.6-È, invece, inammissibile il motivo di gravame, formulato per la prima volta, nelle “note aggiuntive al reclamo”, depositate il 20.12.2024, con le quali i reclamanti hanno eccepito, come da attestazione, rilasciata dall'esperto stimatore, nominato dal
Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 30.07.2024, che la documentazione ipocatastale inerisce ad immobili differenti, rispetto a quelli pignorati.
II.
7-Orbene, prescindendo dalla considerazione che tale doglianza, formulata, soltanto nelle predette note, non rispetta il termine perentorio di venti giorni, stabilito dall'art. 630, comma terzo c.p.c., deve, in ogni caso, osservarsi che la stessa è inammissibile, in quanto, non essendo stata formulata nell'istanza di estinzione, non è stata sottoposta al preventivo vaglio del Giudice dell'esecuzione.
II.
8-In definitiva, il reclamo, essendo infondato, deve essere rigettato.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo la parte reclamata rimasta contumace.
IV.
1- Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», non può non trovare applicazione anche ai reclami. Del resto, proprio ai fini della disciplina del
Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ.
Min. 31 luglio 2002, n. 5).
In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit., “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 29.11.2024, da e , nei Parte_1 Parte_2 confronti di , avverso l'ordinanza, emessa in data 09.11.2024, nella CP_1
procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 154/2024 R.G.E., comunicata alle parti il
12.11.2024, con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, presentata dai reclamanti, con istanza depositata il
05.11.2024, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA il reclamo;
sulle spese;
CP_3
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico dei reclamanti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì
10.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Antonio Ruffino