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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'PE DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. FRANCESCA TRAVERSO Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 943/2022 promossa da:
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(c.f. , rappresentati dagli avv.ti luigi Piscitelli e Eleonora Nastusio per mandato
[...] C.F._3
in atti
APPELLANTI
contro
, in persona del suo Direttore pro tempore (c.f. Controparte_1
1 ), rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale civile di Savona, Sezione Unica
Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Angela Anna Canessa, n. 202/2022, depositata in data 3 marzo 2022, e per l'effetto, anche in ossequio ai principi di diritto enunciati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 23093 dell'11.08.2025, rigettare la domanda formulata in primo grado dall' di dichiarare la nullità dell'atto Controparte_2
unilaterale di rinuncia degli appellanti a rogito notaio di Alassio, rep. 24 135, racc. Persona_1
7879 in data 15 giugno 2018, sottoscritto dai Sig.ri siccome inammissibile, per difetto di Pt_1
legittimazione e di interesse, ed infondata, per le ragioni esposte in atti, dichiarando la validità dell'atto di rinuncia medesimo, anche alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con la richiamata sentenza n. 23093/2025.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».
Per l'Appellata:
Come da comparsa di costituzione: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - respingere l'avverso atto di appello, confermando integralmente, per l'effetto, la pronuncia impugnata. Con vittoria di spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, a seguito della domanda di dichiarazione di nullità dell'atto unilaterale di rinuncia effettuato a rogito notaio n data 15.6.202018 Per_1
da , e in relazione ad alcuni terreni siti in Laigueglia Località Capo Mele, Pt_1 Pt_2 Parte_3
proposta dall' nei confronti dei predetti convenuti, ha così Controparte_3
deciso:
2 “Accoglie la domanda proposta da parte attrice e dichiara nullo l'atto di rinuncia a Controparte_2
rogito notaio di Alassio, rep 24 135, racc. 7879 in data 15 giugno 2018; Persona_1
Compensa tra le parti le spese di lite”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto:
a) che preliminarmente andava respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' attrice in CP_2
quanto la stessa, soggetto con autonoma personalità giuridica, era anche dotata di autonomia patrimoniale ed organizzativa e, avendo l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, aveva altresì l'interesse ad agire per opporsi ad un atto che presupponeva l'acquisto di un bene di cui poi avrebbe avuto la gestione ed i relativi oneri;
b) che nel merito la domanda principale attrice, basata sull'inammissibilità di una rinuncia abdicativa del diritto di proprietà, era fondata, attesa i) l'inesistenza di una regolamentazione generale dell'istituto, salvo che per specifiche e tassative ipotesi (artt.882, 888, 1070 e 1104 c.c.); ii) il contrasto tra la rinuncia ed il carattere perpetuo della proprietà; iii) il fatto che la rinuncia avrebbe comportato una modalità di acquisto in capo allo Stato non contemplata nell'elenco tassativo dei modi di acquisto a titolo originario;
iv) la circostanza che lo Stato ex art.872 c.c. acquistava solo i beni che non sono di proprietà di nessuno, ma nel caso di specie i beni avevano un proprietario;
c) che “per completezza” era fondata anche la domanda subordinata basata sul fatto che l'atto di rinuncia effettuato dai convenuti non perseguiva neppure ragioni lecite, in quanto dalla relazione depositata dai convenuti, da cui si evinceva la situazione -non contestata- di fatto dei luoghi e gli interventi dell'Anas per proteggere la SS1 Aurelia dalle frane, non faceva emergere, però, se gli interventi avessero inciso sulla stabilità, aggravando la situazione con la necessità di interventi manutentivi e se i proprietari avessero richiesto le chiavi del cancello per evitare l'interclusione, ma anzi nella medesima veniva dato atto che i terreni in questione non erano mai stati oggetto di alcuna attività agricola o altro;
d) che, pertanto, il venir meno dell'interesse economico sembrava esclusivamente collegarsi con la diffida, ricevuta dai solo 2 mesi prima dell'atto di rinuncia, ad installare una rete di sicurezza e quindi non era Pt_1
lecita la volontà di liberarsi di un bene, deducendone la sua antieconomicità, solo per sottrarsi agli oneri ed alle responsabilità che derivano dalla proprietà del medesimo;
e) che la novità delle questioni trattate ed il dibattito giurisprudenziale sull'argomento conducevano alla compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 3 ottobre 2022 , e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua riforma. Parte_3
3 Si è ritualmente costituita l' , opponendosi al Controparte_4
gravame.
Con ordinanza del 9 marzo 2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 giugno 2024.
Con ordinanza del 12 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie conclusive.
Quindi con successiva ordinanza del 10 gennaio 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo a seguito di riorganizzazione del ruolo del relatore e poi d'ufficio è stata assegnata dal Presidente a[...] marzo 2025.
Con ordinanza del 10 aprile 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata.
Atteso che “la questione relativa alla nullità della rinuncia abdicativa è stata assegnata dal Primo
Presidente della Corte di Cassazione alle Sezioni Unite per l'enunciazione del principio di diritto
(doc.5) e che l'udienza pubblica dinanzi a quest'ultime è prevista per il 27 maggio 2025”, come appunto da documento allegato alla compara conclusionale”; che dal provvedimento allegato emesso in data 28/2/2024, risulta che è stato dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato in relazione alla questione della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, essendo pacifica la fissazione di udienza la 27/5/2025; che appare opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite”, la Corte con ordinanza del 20 giugno 2025 ha revocato l'assegnazione a sentenza della causa ed ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, fissando l'udienza del 1/10/2025 per precisazione delle conclusioni e, sull'accordo delle parti, per l'eventuale trattenimento in decisione immediata.
Con ordinanza del 10 novembre 2025 l'Istruttore ha rimesso la causa al collegio. Il CI ha riferito della causa al Collegio nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) I MOTIVI D'PE
AUGUSTO, e anno impugnato la sentenza gravata sulla base di quattro motivi Pt_2 Parte_3
ed in particolare
4 1) Sulla ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di primo grado. Violazione degli artt.112,115 e 116 c.p.c.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure effettuato nella ricostruzione del fatto una esatta sintesi delle posizioni delle parti, omettendo però di prendere in considerazione la particolare situazione dei terreni, come avvalorata nella perizia di parte depositata, non contestata dall'Agenzia, e soprattutto minimizzando le allegate circostanze, con una ricostruzione a favore di parte appellata.
2) Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse ad agire dell , sollevata in primo grado dagli appellanti. Controparte_2
Violazione dell'art.81 c.p.c., dell'art.100 c.p.c., dell'art.827 c.c.. Difetto di motivazione. Difetto di legittimazione e di interesse dell' . Controparte_2
Gli appellanti rilevano di aver eccepito in primo grado il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_4
a far valere il diritto di diniego all'acquisto dei beni vacanti ex art.827 c.c., senza avere le relative attribuzioni in quanto la stessa ha unicamente il compito di amministrare i beni immobili e non le loro modalità di acquisto, mentre solo allo Stato spetterebbe il potere di agire in giudizio per far valere la nullità. Inoltre,
l' attrice non avrebbe dimostrato il suo interesse concreto ad agire per far dichiarare la nullità della CP_2
rinuncia, se non lamentando un generico danno all'Erario, che di fatto non avrebbe dimostrato, atteso che tra la dismissione da parte degli appellanti e l'acquisizione da parte dello Stato esisterebbe evidentemente una frattura e quest'ultimo sarebbe tenuto per legge ad acquisire i beni vacanti, a prescindere dalla loro utilità o meno. D'altra parte, neppure potrebbe ritenersi che l'acquisizione di quei beni non potrebbe portare in assoluto un vantaggio per lo Stato.
3) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo la domanda dell' , Controparte_2
ha dichiarato nullo l'atto di rinuncia al diritto di proprietà immobiliare sottoscritto dai sig.ri Pt_1
ritenendo non ammissibile nel nostro ordinamento l'istituto della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà di un bene immobile. Omessa disamina e considerazione delle argomentazioni dedotte in primo grado dai sig.ri Difetto di motivazione. Infondatezza della domanda di nullità. Pt_1
Gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo alla tesi contraria a quella sostenuta dai convenuti, non ha considerato i precedenti giurisprudenziali offerti da quest'ultimi.
In particolare non si sarebbe tenuto che a) il proprietario può disporre del proprio diritto tramite rinuncia, come confermato da diverse norme;
b) la legge attribuisce al proprietario la pienezza del diritto e quindi anche la facoltà di abbandonarlo. Pur non essendo prevista una norma specifica che disciplini la rinuncia, una conferma testuale sarebbe rinvenibile i) nell'art.1350, 1 comma n.5 c.c. che prevede la forma scritta per “gli atti di rinuncia ai diritti indicati ai numeri precedenti” (tra cui il diritto di proprietà sui beni immobili); ii) nell'art.2643, 1 comma n.5 c.c. che prescrive la trascrizione degli atti di rinuncia a diritti reali su beni immobili;
5 iii) nell'art.1118, 2 comma c.c. che vieta la rinuncia del singolo condomino alla proprietà delle parti comuni dell'edificio, da cui si ricaverebbe implicitamente l'opposta possibilità di rinunciarvi, atteso che altrimenti la norma sarebbe superflua.
Le norme, che il giudice di prime cure definisce come casi di rinuncia tassativa, in realtà confermerebbero la compatibilità della rinuncia, specificandola in capo ad un soggetto diverso rispetto allo Stato.
Il diritto di proprietà è pieno e quindi concede al proprietario facoltà illimitate, per cui non dovrebbe essere cercata la norma che concede la facoltà di rinunciare, ma solo quella che lo vieta. In sua mancanza, la rinuncia sarebbe legittima.
Sarebbe altresì errata l'affermazione in base alla quale l'art.827 c.c. avrebbe lo scopo di evitare che vi siano immobili privi di proprietario, in quanto le previsioni regionali smentiscono questo assunto, attribuendo alle
Regioni i beni immobili quali res nullius.
Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa a favore dell'ammissibilità di una rinuncia abdicativa.
4) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, pronunciandosi sulla domanda subordinata dell' , ha affermato che l'atto di dismissione sottoscritto dai sig.ri sarebbe nullo Controparte_2 Pt_1
per illiceità della causa. Violazione dell'art.112 c.p.c.. Omessa considerazione delle argomentazioni dedotte in primo grado dai convenuti. Difetto di motivazione. Infondatezza della domanda.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata per essersi il Tribunale pronunciato, dopo aver accolto la domanda principale, anche sulla questione formulata in via subordinata dall'Agenzia attrice relativa alla nullità dell'atto per illiceità della causa.
In primo luogo rilevano che il giudice di prime cure avrebbe violato l'art.112 c.p.c., incorrendo in vizio di ultrapetizione e quindi la sentenza in relazione a questa parte andrebbe annullata.
In ogni caso la decisione sul punto sarebbe errata in quanto non sarebbe corretto indagare la causa in concreto dell'atto di rinuncia al fine di valutare la sua meritevolezza per essere quella una facoltà che non ha una causa propria, ma solo lo scopo di dismettere il diritto, di cui un soggetto ha la disponibilità. Nell'ambito della autonomia contrattuale non è richiesta la dimostrazione che un determinato contratto sia meritevole di tutela, ma deve essere solo provato che sia illecito.
Secondo la pronuncia impugnata l'atto sarebbe illecito perché avrebbe riversato sullo Stato e quindi sulla collettività i costi del bene, quando i) il motivo della rinuncia non rileva sulla causa del negozio;
ii) la causa della rinuncia ha una finalità dismissiva ed è una conseguenza estranea all'autonomia negoziale;
iii) la volontà di liberarsi di un immobile perché oneroso non è illecita in quanto oltretutto è prevista da diverse norme.
In ogni caso la tesi dell'attrice sarebbe rimasta del tutto indimostrata, anche in considerazione del fatto che
6 la relazione depositata da parte convenuta e non contestata farebbe emergere una realtà diversa, visto che nella medesima è stato proprio messo in evidenza a) che i lavori pubblici svolti negli anni avevano impedito l'utilizzo del bene da parte dei proprietari, essendo il medesimo rimasto di fatto asservito a dette opere;
b) che le opere pubbliche realizzate ne avevano compromesso la stabilità; c) che le chiavi d'accesso non erano mai state messe nella disponibilità degli appellanti.
B) LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte rileva che devono essere esaminati con priorità il terzo ed il quarto motivo, con i quali si contesta nel merito la decisione impugnata.
La Corte evidenzia:
- che con la sentenza n.23093/2025 depositata in data 11 agosto 2025 la Cassazione a Sezioni Unite ha fornito una soluzione interpretativa alle questioni giuridiche riguardanti l'eventuale ammissibilità in primo luogo della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà sui beni immobili ed in secondo luogo, in caso di risposta affermativa sulla prima questione, del sindacato giudiziale dell'atto di rinuncia, che sono state entrambe oggetto di interpretazioni contrapposte in dottrina e giurisprudenza e costituiscono altresì l'oggetto del presente giudizio;
- che nella citata sentenza la Suprema Corte, rammentando che il tema della rinuncia alla proprietà dei beni immobili era già stato affrontato da tempo nella giurisprudenza di legittimità seppure in forma incidentale ed era sempre stato considerato ammissibile purchè avvenisse con la forma scritta (c.f.r. Cass. 28.5.1996
n.4945: “la rinuncia agli effetti positivi del decorso del tempo da parte del possessore di un bene immobile altrui non equivale alla rinuncia al diritto di proprietà già acquisito – che renderebbe l'immobile vacante (e, come tale, spettante al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 827 cod. civ.)…. art. 1350, n. 5, cod. civ. che impone l'osservanza della forma scritta a pena di nullità per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili, poiché (…) tale disposizione si limita a prescrivere i requisiti formali che deve osservare il negozio unilaterale abdicativo con il quale si rinuncia ad un diritto reale già acquistato col rispetto delle forme prescritte dalla legge (atto scritto o sentenza trascritta agli effetti dell'opponibilità a terzi)”), ha pronunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.
Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche
7 riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un ‹‹altro contraente››;
2. Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”;
- che per pervenire all'enunciazione di detti principi di diritto le S.U. sono partite nell'esaminare la portata dell'art.832 c.c. che, nell'indicare il contenuto del diritto di proprietà , stabilisce che “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico” e quindi nel ricercare se nel nostro ordinamento il legislatore abbia posto un “limite” alla possibilità di rinunciare alla titolarità del bene immobile, secondo il disposto del 2° comma dell'art.42 della Costituzione (“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti”), atteso che la facoltà di “disporre” è prevista non solo nel codice civile, ma anche all'art.17 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e non prevede necessariamente lo scambio con un corrispettivo (vedi la donazione e c.f.r. Cass. S.U. 15.11.2022 nn. 33645 e 33659, da cui si ricava come il diritto di disporre costituisca il profilo più inteso del diritto di godere);
- che considerato che la stessa Corte Costituzionale, nella norma citata, ha demandato alla legge di riconoscere e garantire la proprietà privata, individuando i modi di acquisto e di godimento, nonché i limiti per assicurarne la funzione sociale, senza per questo trasformare la proprietà privata in una funzione pubblica e cioè mantenendo il suo carattere di diritto soggettivo (c.f.r. Corte Cost 28.7.1983 n.252), la Suprema Corte
a SU, nella citata sentenza, ha sancito che “Se la “funzione sociale” «esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel che si sostanzia la nozione stessa del diritto di proprietà come viene modernamente intesa e come è stata recepita dalla nostra Costituzione» (Corte cost. 23 aprile 1986, n. 108; Corte cost. 30 aprile 2015, n. 71), non vi è, comunque, un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale» legati alla affermazione della responsabilità per l'uso dannoso del bene. Dalla cornice ordinamentale non emerge,
8 dunque, un generale potere-dovere del proprietario di esercitare i suoi poteri in maniera ‹‹funzionale›› al sistema socio-economico: il godimento del bene resta forma di esercizio del diritto di proprietà appartenente al titolare per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale da lui disponibile. Il minimo costituzionale del diritto di proprietà, pertanto, è dato sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall'apprezzabile valore economico dello stesso. Se le facoltà di godere e disporre della cosa risultano annullate, e non residua alcuna utilità patrimoniale per il dominus, viene meno la medesima proprietà, non potendosi riqualificare il titolare come gestore nell'interesse collettivo”;
- che ammessa la possibilità di una rinuncia al diritto di proprietà di un immobile attraverso una dichiarazione resa con atto pubblico o scrittura privata, regolarmente trascritta per renderla opponibile ai terzi, la medesima non ha efficacia costitutiva, ma produce il conseguente acquisto dello Stato a titolo originario ex art.827 c.c., come effetto riflesso, mantenendo inalterati tutti i diritti reali di godimento o di garanzia e le eventuali trascrizioni e/o iscrizioni preesistenti, senza che possa essere richiesta l'attuazione delle disposizioni in materia di nullità urbanistiche, conformità catastali e prestazione energetica;
- che, pertanto, non può trovare fondamento la tesi che vuole vedere il diritto di proprietà come “disponibile” ed al tempo stesso “irrinunciabile” in quanto altrimenti se l'irrinunciabilità si considerasse collegata al rispetto dei doveri ed obblighi a tutela di un interesse collettivo, ciò verrebbe ad incidere su quello del suo titolare, per il quale a quel punto la proprietà diventerebbe un'imposizione;
- che d'altra parte coloro che contestano la possibilità di una rinuncia abdicativa errano nel “ricercare nella legge non un esplicito divieto di rinunciare alla proprietà delle cose, o di alcune cose, quanto, al contrario, una positiva affermazione che la proprietà possa essere rinunciata”, in quanto spetta al legislatore adottare una restrizione o imporre addirittura una esclusione della facoltà di rinunciare, senza, però, tramutarsi in un sacrificio illimitato (“La irrinunciabilità della proprietà non può, del resto, tramutarsi in un sacrificio illimitato
e perpetuo del potere di realizzare il valore del bene e di attuare l'interesse patrimoniale a sceglierne la destinazione economica, allo scopo esclusivo di vincolare il proprietario a continuare a sostenerne i costi di gestione altrimenti gravanti sulla collettività, così trasformando la proprietà privata in una funzione pubblica.
Un limite ragionevole e temporaneo di liceità delle rinunce alla proprietà degli immobili diseconomici, attenendo al regime di appartenenza e a quello di godimento di determinati beni, nonché alla rilevanza che i medesimi rivelino rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione, dovrebbe, pertanto, essere in ogni caso conclamato da una legge che renda oggettivamente identificabili a priori tali immobili per contrassegni intrinseci e che sia rivolta alla generalità dei soggetti i cui beni si trovino nelle accennate situazioni”);
- che la Suprema Corte a S.U., con motivazione che questa Corte condivide, in risposta alla contrapposta difesa erariale, che anche in questa sede viene formulata e sostanzialmente basata sul fatto che l'immobile oggetto di rinuncia non rimarrebbe vacante, ma passerebbe senza soluzione di continuità allo Stato, che non
9 avrebbe la possibilità di rifiutarlo, anche se pericolante e/o abusivo e comportante una serie di oneri che ricadrebbero sulla collettività, ha altresì rilevato che, una volta ammessa la rinuncia abdicativa alla proprietà come espressione di una modalità di attuazione dei poteri domenicali di utilizzazione e di scelta della destinazione del bene, non è possibile porre dei limiti per la tutela di interessi altrui o per la salvaguardia di scopi generali di varia natura e che non è nell'atto di rinuncia, ma nell'effetto riflesso essenziale che esso provoca trova poi causa l'art.827 c.c., in base al quale i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato;
- che più dettagliatamente la Cassazione spiega che “mentre l'art. 586 cod. civ., prescrivendo l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato, in mancanza di successibili, è una disposizione inevitabile, imposta dalla morte e dalla necessità di dare seguito ai rapporti giuridici già facenti capo al de cuius, la rinuncia abdicativa alla proprietà è atto volontario. Deriva, tuttavia, da un'opzione anche il regime di acquisto pubblico creato nell'art. 827 cod. civ., avendo l'ordinamento esplicitato mediante esso una funzione sovrana dello Stato sul territorio, ispirata da un ravvisato interesse pubblico a che gli immobili vacanti non diventino res nullius liberamente occupabili dai privati. È il legislatore che, per i beni immobili, a differenza di quanto stabilito dall'art. 923 cod. civ. per le cose mobili abbandonate (ove l'acquisto a titolo originario postula un comportamento apprensivo che si sostanzia nell'occupazione), fa seguire alla rinuncia alla proprietà ed al suo effetto dismissivo del diritto la condizione dell'acquisizione legale a titolo originario in favore dello Stato, senza che quest'ultimo sia chiamato a svolgere alcuna attività positiva di accettazione o di impossessamento”;
- che la stessa Suprema Corte precisa che dovrebbe spettare al legislatore in futuro una rimodulazione dell'art.827 c.c. “in modo da trovare un diverso assetto di equilibrio nei rapporti tra pubblico e privato, operando una riforma di sistema in ordine al regime dei beni immobili vacanti e del correlato acquisto al patrimonio dello Stato e scegliendo i mezzi che riterrà così più idonei a realizzare la tutela dei fini costituzionalmente necessari nella composizione della pluralità degli interessi in gioco”, in quanto sulla base dell'attuale normativa l'acquisizione al patrimonio pubblico deve considerarsi come espressione della sovranità dello Stato;
- che poi, costituendo la rinuncia una forma di espressione del potere dispositivo del proprietario, e cioè trovando la predetta causa in se stessa e non nell'altro contraente, neppure può farsi valere una nullità virtuale, atteso che l'art.42 della Cost. fa un riferimento ad una espressa riserva di legge, che sul punto non
è stata promulgata (“Per ricostruire altrimenti la nullità della rinuncia ad immobili “dannosi” come dipendente dalla impossibilità giuridica del suo oggetto, fa comunque difetto la base legale che ostacoli in modo assoluto il risultato cui essa è diretta”);
10 - che in forza di queste autorevoli statuizioni va accolto l'appello avverso la sentenza impugnata e conseguentemente va respinta la domanda di nullità dell'atto di rinuncia a rogito notaio di Persona_1
Alassio del 15.6.2018.
Per il principio della ragione più liquida, l'esame dei primi due motivi del gravame rimane assorbito.
C) LE SPESE DI GIUDIZIO
La Corte, atteso che la controversia è stata decisa solo a seguito dell'intervento -in merito alla specifica questione giuridica trattata- della Suprema Corte a Sezioni Unite, ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di liti di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
1) in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza respinge la domanda di nullità dell'atto unilaterale di rinuncia degli appellanti a rogito notaio di Alassio, rep. 24 135, racc. Persona_1
7879 in data 15 giugno 2018, proposta da nei Parte_5
confronti di , e;
Controparte_5 Controparte_6 CP_7
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 13/11/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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