Articolo 888 del Codice civile
Articolo 887Articolo 889
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19 aprile 1942
Art. 888.

(Esonero dal contributo nelle spese).

Il vicino si puo' esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la meta' del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro e' di proprieta' di colui che l'ha costruito, salva la facolta' del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo pero' di pagare la meta' del valore del suolo su cui il muro e' stato costruito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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