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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di IR Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 23.1.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 235/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Marco Siviero contro
NTroparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato - appellante incidentale -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 964/2023 del Tribunale di IR, giudice del lavoro, pubblicata l'8.11.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La prof. , dipendente del Parte_1 NTroparte_1
, inserita nel ruolo dei dirigenti scolastici dal 2012, impugna
[...] davanti a questa Corte la sentenza 8.11.2023 del Tribunale di IR, che ha respinto il ricorso con cui la parte privata aveva chiesto la condanna dell'amministrazione a riassegnarla all' di CP_2
IR, cui era stata destinata, con incarico del 31.8.2019 e da cui era stata allontanata per incompatibilità ambientale nel febbraio 2021, per essere trasferita dapprima all'I.C. Pertini di Vernio (in provincia di Prato), quindi all'I.C. DI di IR, destinazione quest'ultima che era stata confermata da ultimo con decreto del 18.11.2021.
2. Più specificamente la complessa vicenda di fatto all'origine della controversia può riassumersi come segue: a) la prof. aveva Pt_1 ricevuto l'incarico di dirigente scolastico presso l' di IR CP_2
a decorrere dal 1.9.2019, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato del 31.8.2019; b) con decreto n. 88 del 17.2.2021 era stata trasferita per incompatibilità ambientale presso l'I.C. Pertini di Vernio;
c) con ordinanza cautelare del Tribunale di Prato n.1522/2021 del
17.8.2021 il decreto era stato dichiarato illegittimo per ragioni procedurali (relative in specie alla mancata informazione della lavoratrice circa l'avvio del procedimento) e il era stato NTroparte_1 condannato a ricollocare la prof. presso l' di IR;
Pt_1 CP_2
d) nelle more del reclamo contro il provvedimento cautelare, con decreto n.777 del 31.8.2021, il aveva assegnato in via provvisoria alla CP_1 prof. l'incarico di dirigente scolastico presso l'I.C. DI di IR, Pt_1 risolutivamente condizionato all'esito del reclamo;
e) respinto il reclamo, con decreto n. 883 del 18.11.2021, il aveva confermato CP_1
l'assegnazione di quale dirigente presso l'I.C. DI di IR, Pt_1 dando atto nel decreto di avere compiuto una nuova valutazione e di avere accertato l'attualità della situazione di incompatibilità ambientale dell'odierna appellante presso la scuola;
f) nel frattempo la prof. CP_2
aveva proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. al Tribunale di Pt_1
Prato, chiedendo di essere ricollocata nella sede di provenienza in attuazione dell'ordinanza cautelare, ricorso che il Tribunale aveva dichiarato improcedibile, in ragione dei provvedimenti (i decreti di assegnazione all'I.C. DI) medio tempore adottati dall'amministrazione scolastica;
g) avverso i decreti n. 777/2021 e n. 883/2021 la prof. Pt_1 aveva agito ex art.414 c.p.c., con ricorso depositato il 27.2.2022, davanti al Tribunale di Prato, che si era dichiarato incompetente per territorio e
2 la causa era stata riassunta, il 17.3.2023, con il ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la decisione impugnata, dinanzi al Tribunale di
IR, al quale la dirigente scolastica aveva nuovamente chiesto di essere di riassegnata all' , spiegando le seguenti conclusioni: CP_2
“Accertarsi e dichiararsi la nullità, illegittimità, inefficacia e, comunque,
l'annullamento oltre l'eventuale disapplicazione anche di tutti gli atti o provvedimenti anche prodromici e/o presupposti, del Decreto del Direttore
Generale dell' n. 777 del NTroparte_3
31.08.2021 e del Decreto del Direttore Generale dell'
[...]
n. 883 del 18.11.2021, come meglio precisato in NTroparte_3 narrativa;
b) Per l'effetto, ordinarsi e disporsi l'immediata riassegnazione della prof.ssa presso il precedente Istituto Scolastico di Parte_1 appartenenza, ossia presso l' di IR (avente Codice NTroparte_2
Meccanografico ), con le medesime funzioni e attribuzioni di C.F._1
Dirigente Scolastico ivi ricoperte di cui era titolare o, in via subordinata, adottarsi quei diversi provvedimenti di giustizia da emettersi sempre in favore di essa ricorrente”.
3. E' pacifico infine che, a decorrere dal 1.9.2022, il abbia CP_1 attribuito a l'incarico di dirigente scolastico presso l'I.C. Piero della Pt_1
Francesca.
4. Ciò detto, nel primo grado del presente giudizio, la ricorrente aveva contestato il conferimento dell'incarico presso l'istituto DI, in quanto il provvedimento n. 883/2021 non le sarebbe mai stato comunicato, né le sarebbe stato fatto sottoscrivere il relativo contratto di lavoro.
5. In ogni caso, secondo le difese della lavoratrice, entrambi i decreti n.
777/2021 e n. 883/2021, sarebbero stati illegittimi in quanto adottati in violazione del divieto di bis in idem e in violazione del giudicato cautelare, formatosi sull'ordinanza 1522/2021 del Tribunale del Lavoro di Prato, che avrebbe obbligato l'amministrazione a riassegnare all' Pt_1 [...]
CP_2
3 6. Il decreto n. 883/2021 sarebbe stato poi viziato, in quanto avrebbe fatto riferimento a una relazione ispettiva che già il giudice della prima cautela avrebbe valutato come illegittima e nel merito avrebbe assunto una conflittualità in realtà inesistente all'interno dell'istituto CP_2
7. Il si era costituito davanti la Tribunale di IR con memoria CP_1 del 1.10.2023, eccependo in via preliminare l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e, comunque, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, per essersi ormai compiuto il triennio dell'originario incarico di presso la scuola ed Pt_1 CP_2 essendo stata destinata la lavoratrice ad altra sede (l'I.C. Piero della
Francesca), con le medesime mansioni di dirigente scolastico. Nel merito l'amministrazione aveva argomentato l'infondatezza delle domande, di cui aveva chiesto il rigetto, con condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.
8. Il Tribunale, respinta l'eccezione di tardiva riassunzione (sulla quale non merita soffermarsi perché non coltivata in questo grado), ha ritenuto l'attualità dell'interesse ad agire della lavoratrice, in quanto, nonostante l'assegnazione a un diverso incarico, sarebbe “ancora sussistente la pretesa al bene della vita sotteso alle domande del ricorso – ottenere
l'assegnazione quale dirigente scolastica dell' di IR” (così CP_2 testualmente la decisione impugnata).
9. Nel merito tuttavia, secondo il primo giudice, la pretesa di sarebbe Pt_1 infondata, in quanto la sua definitiva assegnazione all'I.C. DI sarebbe avvenuta per effetto di determinazioni datoriali (i due decreti 777/2021 e n. 883/2021, contestati nel presente giudizio dalla lavoratrice), che avrebbero rappresentato “vicende giuridiche diverse e nuove da quella oggetto del Decreto Direttoriale n. 88 del 17 febbraio 2021”, con cui Pt_1 era stata allontanata dalla scuola e assegnata a Vernio. In forza CP_2 di tali determinazioni all'attrice sarebbe stato attribuito un nuovo incarico dirigenziale, a fronte di una nuova e diversa valutazione, sulla base di
4 fatti sopravvenuti, circa l'attuale esistenza di una sua situazione di incompatibilità ambientale presso l' . Un'incompatibilità di CP_2 cui il avrebbe dato prova, depositando note ed email di genitori CP_1 degli alunni dell'istituto e verbale dell'assemblea sindacale dei CP_2 lavoratori del medesimo istituto, con cui era stata espressa (dopo il decreto direttoriale 88/2021, con cui era stata assegnata a Vernio, Pt_1
e prima dell'adozione del decreto 883/2021, oggetto di causa) “forte preoccupazione per il ritorno della dott.ssa presso quell'Istituto, in Pt_1 quanto foriero di nuove tensioni e preoccupazioni” (così ancora la decisione impugnata).
10. D'altro canto, trovando il trasferimento per incompatibilità ambientale la sua ragione in uno stato oggettivo di disorganizzazione/disfunzione dell'unità produttiva, indipendentemente da una valutazione di rimproverabilità nei confronti del lavoratore coinvolto, secondo il Tribunale, neppure sarebbe stato necessario per il
Ministero avviare preventivamente, nei confronti di , un Pt_1 procedimento disciplinare, con le relative garanzie.
11. Quanto poi all'assunta omissione della notifica alla lavoratrice del decreto n. 883/2021, essa sarebbe stata in effetti irrilevante, in quanto prevista, a pena, non di invalidità, ma di inefficacia dell'atto, di cui tuttavia l'interessata aveva avuto certamente conoscenza, dato che l'aveva depositato nel giudizio ex art. 669-duodecies c.p.c. davanti al
Tribunale di Prato.
12. Infine il Tribunale ha rilevato come, in nessun caso, il giudizio avrebbe potuto chiudersi con la richiesta condanna del alla CP_1 riassegnazione della dirigente scolastica presso l' di NTroparte_2
IR. Secondo il primo giudice, infatti, sarebbe “dirimente la circostanza per cui i provvedimenti n. 777/21 e n. 883/21 non costituiscono atto datoriale di trasferimento della dipendente, quanto piuttosto un provvedimento di nuova assegnazione e di conferimento
5 dell'incarico dirigenziale adottato ex novo e del tutto scisso dalla precedente vicenda di cui al decreto direttoriale n. 88/2021, che della odierna vicenda costituisce mero presupposto storico-fattuale e non, invece, presupposto causale”. Con la conseguenza che il Tribunale sarebbe
“risultato radicalmente sfornito del potere di condannare l'amministrazione convenuta a tenere la condotta pretesa dalla ricorrente – ossia il CP_ ritrasferimento all' “ di IR – in quanto ciò si sarebbe CP_2 tradotto in un'indebita ingerenza nell'alveo di una potestà discrezionale che spetta al datore di lavoro esercitare quale precipuo aspetto del potere organizzativo di cui è titolare” (entrambe le citazioni sono dalla decisione impugnata).
13. Infine il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata dal , e compensato le CP_1 spese del grado.
14. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte, con ricorso depositato il 5.5.2024, e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a un solo, articolato motivo, con cui, ripercorsa l'intera vicenda processuale, ripropone le difese assunte davanti al Tribunale e che il primo giudice aveva respinto, con un percorso argomentativo, secondo l'appellante, del tutto insufficiente, conclusosi con l'affermazione, che sarebbe stata errata, della natura di nuovo incarico di quello assegnato a presso l'I.C. DI. Pt_1
15. In contrario, secondo l'attrice, con le determinazioni n. 777/2021 e n. 883/2021, l'amministrazione avrebbe in effetti violato il principio del ne bis idem, eludendo il giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza del
Tribunale di Prato che aveva ordinato la riassegnazione di all Pt_1 [...]
(secondo la sua difesa, all'esito di una valutazione anche di CP_2 merito del decreto, che ne aveva disposto l'allontanamento per incompatibilità ambientale e l'assegnazione a Vernio).
16. A fronte del diritto affermato in quella decisione giudiziale (che
6 sarebbe divenuta definitiva, per non avere l'amministrazione introdotto il giudizio di merito), il non aveva mai adempiuto al CP_1
NT corrispondente obbligo. Al contrario, secondo la difesa attrice, il avrebbe in effetti reiterato la determinazione già accertata come illegittima dal giudice del lavoro di Prato, disponendo l'assegnazione della lavoratrice all'I.C. DI (dove era peraltro già era in servizio un dirigente scolastico così che a non sarebbe stato effettivamente attribuito alcun Pt_1 incarico dirigenziale), con nuove e, a suo dire, pretestuose ragioni, a fronte di una situazione di fatto che sarebbe rimasta immutata (come sarebbe stato desumibile anche dai richiami, contenuti nei decreti
777/2021 e 883/2021, al precedente provvedimento di trasferimento di a Vernio) Pt_1
17. La lavoratrice aveva reiterato anche le difese relative alla mancata notifica del decreto 883/2021 e all'inconsistenza degli argomenti addotti dall'amministrazione per sostenere l'esistenza, presso la scuola CP_2 di una condizione di sua incompatibilità e svolto le conclusioni già assunte in primo grado.
18. Il si è costituito per resistere e chiedere il rigetto CP_1 dell'impugnazione avversaria;
ripropone inoltre, in via preliminare, con appello incidentale, l'eccezione di difetto di interesse della controparte ad agire, per essersi compiuto il 31.8.2022 il triennio di durata dell'incarico dirigenziale originariamente attribuito a presso l' . Ne Pt_1 CP_2 deriverebbe, secondo la prospettazione dell'appellato, che, anche ove fossero disapplicati i provvedimenti impugnati in questa sede dell'agosto
2021 e del novembre 2021, in ogni caso non potrebbe essere disposta dal giudice la richiesta riassegnazione dell'attrice alla scuola , CP_2 poiché l'incarico che, a suo dire, le avrebbe attribuito il diritto rivendicato si era ormai concluso, tanto che la lavoratrice aveva firmato un nuovo contratto per l'assunzione dell'incarico di dirigente scolastico dell'Istituto
“Piero della Francesca” di IR sino all'a.s. 2024/2025.
7 19. Il contesta inoltre, con appello incidentale, il capo della CP_1 decisione di primo grado che ha respinto la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e disposto l'integrale compensazione delle spese.
NT Conclude come segue: “in accoglimento dell'appello incidentale del , dichiarare il difetto di interesse di parte attrice a ricorrere e dunque rigettare il ricorso di primo grado e l'appello principale;
In subordine, anche
NT in accoglimento dell'appello incidentale del , respingere, nel merito, il ricorso ex adverso proposto e l'appello principale;
in accoglimento
NT dell'appello incidentale del , condannare la parte ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. ovvero al pagamento della somma di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c., da determinarsi in via equitativa;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale del
NT
, condannare la parte ricorrente al pagamento a proprio favore delle spese legali del primo grado. Con vittoria di spese”.
20. Così riassunta la presente vicenda processuale, la Corte ritiene fondata, nei limiti che subito si diranno, l'eccezione di difetto di interesse dell'attrice ad agire, riproposta in questo grado con appello incidentale dal CP_1
21. In proposito deve rammentarsi in fatto come la prof. fosse Pt_1 stata assegnata come dirigente scolastico all' , dal 1.9.2019, CP_2 con contratto del 31.8.2019, che è pacifico avesse durata triennale, venendo quindi alla sua naturale scadenza il 31.8.2022.
22. Ancora è un fatto che la lavoratrice avesse originariamente radicato, davanti al Tribunale di Prato, il giudizio avverso la sua assegnazione all'I.C. DI con ricorso del febbraio 2022.
23. Dopo la declaratoria di incompetenza per territorio del giudice del lavoro di Prato, il giudizio è stato riassunto davanti al Tribunale di IR con ricorso depositato il 17.3.2023 e non è più in discussione che la riassunzione sia stata tempestiva. E' certo quindi che il processo introdotto davanti al Tribunale di Prato sia proseguito davanti al giudice
8 fiorentino.
24. Assunti questi fatti, pare allora alla Corte indubitabile che, alla data di introduzione del giudizio di primo grado (che deve identificarsi, per la ragione appena detta, con il deposito del ricorso introduttivo presso il
Tribunale di Prato), sussistesse un interesse della lavoratrice all'azione intrapresa, inteso l'interesse ad agire come condizione dell'azione consistente “nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice”, da valutarsi “ex ante e prescindere da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (così la corrente definizione giurisprudenziale espressa, tra le altre, da Cass.
16457/2024). A quella data, infatti, ove le sue ragioni fossero state accolte, avrebbe potuto ottenere dal giudizio il bene della vita cui Pt_1 aspirava, cioè la ripresa della sua attività presso la scuola che CP_2 in ipotesi il giudice avrebbe potuto disporre in forza dell'originario incarico triennale, nel febbraio 2022 non ancora scaduto.
25. Costituisce tuttavia jus receptum l'affermazione secondo cui
“l'interesse ad agire, e quindi quello ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che l'interesse va valutato” (cfr. tra le più recenti Cass. 9201/2021; Cass. 7870/2025).
26. Facendo applicazione di tali principi nella specie, deve di necessità ritenersi che un tale interesse fosse venuto meno nel corso del giudizio di primo grado, alla scadenza dell'incarico, avvenuta il 31.8.2022, poiché
comunque, e quindi indipendentemente dalla sua vicenda Pt_1 giudiziaria, non avrebbe avuto alcun diritto a proseguire nello svolgimento dell'incarico presso l' oltre il triennio dal CP_2
31.8.2019. Ne consegue che, oltre la data del 31.8.2022, anche ove fosse stato ritenuto illegittimo l'uso che dei poteri datoriali aveva fatto
9 l'amministrazione con i decreti 777/2021 e 883/2021, la ripresa dell'attività della lavoratrice presso la scuola oggetto delle CP_2 domande attrici, non sarebbe stata comunque possibile, per essere venuto meno altrimenti, cioè per effetto della naturale scadenza, il titolo negoziale in forza del quale quell'attività avrebbe dovuto essere prestata.
27. E' poi del tutto infondato l'argomento, sostenuto dalla difesa attrice nel corso della discussione orale davanti al collegio, secondo cui la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto avrebbe determinato la Pt_1 sospensione (e quindi il prolungamento della durata) dell'incarico, dato che un simile istituto non è previsto da alcuna norma (e infatti neppure la difesa attrice ne indica alcuna). Al più al termine del triennio, all'ipotetica illegittimità degli atti di gestione del rapporto, riferibili all'amministrazione, avrebbero potuto seguire unicamente conseguenze risarcitorie, per il caso l'attrice avesse dedotto e provato di avere subito un danno dalla propria assegnazione all'I.C. DI. Un tema questa che non è necessario approfondire, in quanto del tutto estraneo al petitum di causa.
28. Deve allora concludersi che, secondo un'obiettiva valutazione ex ante, del tutto indipendente dalle ragioni di merito del giudizio, alla data della decisione di primo grado, l'attrice non potesse più attendersi dal processo il risultato utile oggetto della sua domanda, dato che in nessun caso avrebbe potuto riprendere la sua attività presso la scuola CP_2 in forza dell'incarico attribuitole il 31.8.2019 e ormai scaduto.
29. Ella non aveva di conseguenza alcun giuridico interesse a impugnare la sentenza di rigetto del Tribunale, dato che la rimozione di quel decisum comunque non avrebbe potuto consentirle di ottenere il bene della vita cui aspirava.
30. L'impugnazione da lei proposta deve pertanto dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
31. La declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, in parziale
10 accoglimento del primo e pregiudiziale motivo di appello incidentale del
, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi dell'appello CP_1 incidentale, proposti espressamente in subordine, che restano di conseguenza assorbiti.
32. Le spese del grado, come infra liquidate, seguono la soccombenza dell'appellante principale.
33. Deve infine dichiararsi che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l'appello per difetto sopravvenuto di interesse e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado, che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in IR nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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