Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza breve 6 febbraio 2026
Ordinanza presidenziale 11 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02446/2026REG.PROV.COLL.
N. 01102/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Mautone, con domicilio dichiarato presso il suo studio in Avellino, piazza della Libertà, n. 11 e domicilio eletto come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, (Sezione Prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza presidenziale 11 febbraio 2026, n. 105;
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. come da verbale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il consigliere EL ON e uditi per le parti l’avvocato Sabrina Mautone e l’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto l’esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale a seguito del giudizio di non idoneità emesso dalla competente Commissione in data 27 novembre 2025, con la seguente motivazione: « presenta un tatuaggio (art. 11, comma 6, lett. c) del bando di concorso in regione braccio sinistro […] visibile con uniforme ».
1.1. Con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza dell’intimata amministrazione, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’interessato sull’assunto che i requisiti psico-fisici vanno accertati al momento della visita, non rilevando gli interventi di rimozione successivamente effettuati e essendo il tatuaggio ubicato « ben al di sotto della fine della t-shirt e appena sopra il gomito, localizzato pertanto in modo tale da essere ben visibile con la t-shirt dell’uniforme ginnica, la quale, ai sensi delle norme tecniche applicabili, deve essere considerata a tutti gli effetti “uniforme in uso” ».
2. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello, con richiesta di misura cautelare, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia, alla stregua di due motivi di gravame. In sintesi, il primo giudice avrebbe travisato i fatti e valutato in maniera illogica le prove, nonché violato l’art. 11, comma 7, lett. c), del bando di concorso, in quanto il tatuaggio in realtà era ubicato sull’avambraccio, e non, come genericamente indicato nel verbale, sul braccio, sì da non essere affatto visibile con la t-shirt costituente parte della divisa ginnica (motivo sub 1, articolato in due distinti paragrafi); sarebbe stato violato il principio di proporzionalità, non essendosi tenuto conto che al momento della visita era stata avviata l’operazione di rimozione con il laser, poi portata a termine (motivo sub 2).
3. Hanno resistito al gravame il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, costituendosi in giudizio con atto di stile.
4. Con ordinanza presidenziale 11 febbraio 2026, n. 105, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dal ricorrente, è stata disposta la notifica per pubblici proclami dell’atto di appello, ritenendola « in astratto » giustificata.
4.1. Con nota di deposito in data 18 febbraio 2026 l’appellante ha comprovato documentalmente l’avvenuta effettuazione di tale notifica.
4.2. Con successiva memoria, versata in atti nell’imminenza della camera di consiglio, ha ribadito la propria prospettazione, precisando, quanto al periculum in mora , l’urgenza di garantire la prosecuzione del concorso che ancora non si è perfezionato, non essendo stata pubblicata la graduatoria finale.
5. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, fissata per la decisione della domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, la causa, dopo la rituale discussione e previo avviso alle parti dell’intenzione del Collegio di decidere la controversia direttamente nel merito, è stata trattenuta in decisione, stante l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria.
6. Il Collegio ritiene l’appello infondato, non meritando la sentenza impugnata le critiche che le sono state mosse.
6.1. Va dunque affermato, in coerenza con il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, dal quale non vi è motivo di discostarsi ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405 e 5 giugno 2023, n. 5464; sez. III, 16 giugno 2023, n. 5964; sez. II, 31 maggio 2023, n. 5345), che la presenza di un tatuaggio in una zona del corpo che lo rende visibile con un qualsiasi capo dell’uniforme è sufficiente fattore inidoneativo, come tale espressamente indicato nel bando di concorso. Nel caso di specie tale visibilità è comprovata dalle foto in atti che rendono perfettamente condivisibile la valutazione espressa dalla Commissione. Del tutto pretestuoso si palesa dunque il tentativo di valorizzare la presunta imprecisione linguistica rappresentata dalla indicata localizzazione del tatuaggio sul “braccio”, genericamente, e non sull’avambraccio, specificamente. Anche a non voler valorizzare il fatto che l’uno comprende l’altro, quale sua parte, sicché non è neppure sbagliato, o impreciso, utilizzare un termine anziché l’altro, quel che conta ed è dirimente ai fini di causa è l’effettiva e inequivoca localizzazione del tatuaggio. Sempre in conformità a quanto unanimemente affermato dalla giurisprudenza in merito, va ricordato che affinché il tatuaggio, visibile anche con un solo capo dell’uniforme in uso, sia irrilevante e non costituisca causa di esclusione dal concorso, non è sufficiente che al momento della visita esso sia in stato di rimozione, essendo al contrario necessario che ne sia stata in toto eliminata la visibilità (per consistenza, dimensione e nitidezza dell’immagine impressa sulla cute), rilevando in definitiva il risultato risolutivo dell’operazione ovvero un tale stadio di avanzamento del processo da aver fatto trasformato il tatuaggio in un mero esito cicatriziale (Cons. Stato, sez. II, 17 gennaio 2023; 23 gennaio 2023, n. 745; id ., 13 aprile 2023, n. 3741; 20 giugno 2023, n. 6060; 3 novembre 2022, n. 9583): caratteri che non si rinvengono nel caso di specie. Ciò rende infine del tutto inconferente il richiamo al principio di proporzionalità, eterogeneo alla misura dell’esclusione da un concorso, necessitata in caso di accertata carenza dei requisiti, per come preventivamente resi noti.
7. Per quanto sopra detto l’appello deve essere respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 2.000/00 (duemila/00), oltre accessori, se dovuti, a favore del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO MI, Presidente
EL ON, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ON | IO MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.