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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4439 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. BELLI FRANCESCA
ROMANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.12.2021, bracciante Parte_1 agricola, ha adito questo Tribunale esponendo di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta per l'anno 2016 e della ditta Controparte_2
UR MA ST per l'anno 2017, per complessive 51 giornate annue, risultando regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28.04.2020, con il CP_1 quale l' le ha comunicato un indebito di € 1.113,93, relativo alla CP_3 prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2017 (prestazione n.
2018772903215), motivato con la “revoca disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura”, chiedendone l'annullamento, il riconoscimento del rapporto di lavoro e, per l'effetto, della spettanza della prestazione e dell'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2017.
L' si è costituito eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_1 legittimazione processuale del lavoratore in ordine al rapporto di lavoro sottostante, l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del datore di lavoro quale litisconsorte necessario, la nullità del ricorso ex art. 414
c.p.c. per asserita genericità delle allegazioni sul rapporto di lavoro e l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 D.L.
3.2.1970 n. 7, in relazione alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Nel merito ha difeso la legittimità dell'esercizio del potere di autotutela e del provvedimento di ripetizione dell'indebito, richiamando il verbale ispettivo del 4.7.2019 relativo all'azienda
UR MA ST.
In corso di causa, la difesa della ricorrente ha depositato la sentenza n.
1867/2022 del Tribunale di Patti – Giudice del lavoro dott.ssa Amato – resa nel procedimento R.G. 2337/2020 tra le medesime parti, con oggetto “iscrizione elenchi anagrafici agricoltura”, avente ad oggetto l'anno 2017 e il rapporto di lavoro con la ditta UR MA ST, conclusasi con l'accoglimento della domanda della lavoratrice e con la declaratoria del diritto all'iscrizione per
51 giornate, nonché con condanna dell' ad effettuare la relativa iscrizione. CP_1
L' , con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha ribadito integralmente le CP_1 eccezioni e difese svolte nella memoria di costituzione, opponendosi a nuove allegazioni e richieste istruttorie di controparte e insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti scritti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
La sentenza n. 1867/2022 del Tribunale di Patti ha accertato che, nell'anno
2017, ha effettivamente lavorato alle dipendenze della ditta Parte_1
UR MA ST, quale bracciante agricola, per 51 giornate, dichiarando il relativo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura e condannando l' ad effettuare tale iscrizione. CP_1 Non risultano allegati, dall' , né provvedimenti di sospensione CP_1 dell'efficacia di detta sentenza né una sua riforma in grado d'impugnazione; in difetto di contrarie deduzioni, la pronuncia deve ritenersi munita dell'efficacia di giudicato di cui all'art. 2909 c.c., quale giudicato esterno rilevabile anche d'ufficio.
Tale giudicato verte sul medesimo rapporto di lavoro agricolo (anno 2017, ditta UR MA ST) e tra le stesse parti odierne;
esso statuisce, in modo irrevocabile, circa l'effettività della prestazione lavorativa per 51 giornate e la conseguente spettanza dell'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2017.
Ne discende che:
è coperta da giudicato la questione relativa all'esistenza, natura subordinata e durata del rapporto di lavoro agricolo 2017;
è coperta da giudicato la spettanza dell'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli per detto anno;
sono, dunque, precluse nel presente giudizio la riproposizione e la delibazione delle contrarie deduzioni dell' circa la pretesa fittizietà del CP_1 rapporto di lavoro e l'asserita legittimità della cancellazione dagli elenchi.
Ne deriva che le eccezioni dell' fondate sull'insussistenza del CP_3 rapporto di lavoro – ivi compresa la ricostruzione offerta sulla base del verbale ispettivo – restano assorbite dal giudicato esterno e non possono più essere esaminate.
L'eccezione di carenza di legittimazione processuale della ricorrente non è fondata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento CP_1 di ripetizione di una prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione agricola) e le questioni inerenti al diritto all'iscrizione negli elenchi e alla spettanza della prestazione medesima. Si tratta di controversia in materia previdenziale tra assicurato e ente previdenziale, nella quale il rapporto previdenziale – autonomo rispetto a quello di lavoro – si instaura direttamente tra il lavoratore e l' ; ne consegue la piena legittimazione attiva del lavoratore ad CP_1 agire nei confronti dell' , senza necessità di evocare in giudizio il datore di CP_3 lavoro. Per le medesime ragioni deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, non configurandosi un litisconsorzio necessario: le contestazioni relative al rapporto di lavoro sono state già oggetto del distinto giudizio conclusosi con la sentenza n. 1867/2022 e, comunque, non impediscono la decisione tra le sole parti del rapporto previdenziale.
L' ha dedotto la nullità dell'atto introduttivo per pretesa mancanza di CP_1 una puntuale esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
L'eccezione non può essere accolta.
Il ricorso di espone in modo chiaro: Parte_1
i dati essenziali del rapporto di lavoro (datore, anni, giornate lavorate); il contenuto del provvedimento del 28.04.2020 e l'indicazione CP_1 dell'indebito richiesto;
le ragioni di censura dell'atto (indeterminatezza delle somme, contestazione della revoca della prestazione e della cancellazione dalle liste, dedotta intervenuta prescrizione, nonché insussistenza dei presupposti dell'indebito); così da consentire pienamente all'ente convenuto di difendersi. La successiva produzione della sentenza n. 1867/2022 integra ulteriormente il quadro fattuale e giuridico, senza comportare mutamenti della causa petendi.
In tale contesto, non ricorrono i presupposti di nullità di cui agli artt. 414 e
164 c.p.c., sicché l'eccezione va rigettata.
L' ha eccepito l'intervenuta decadenza della ricorrente dall'azione CP_1 giudiziaria avverso la cancellazione dagli elenchi, ai sensi dell'art. 22, comma 1,
D.L.
3.2.1970 n. 7, richiamando il termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento definitivo (provvedimento che, nella prospettiva dell'ente, si sarebbe perfezionato con la pubblicazione del terzo elenco trimestrale di variazione sul sito dell'Istituto).
Va ricordato che la norma invocata configura un termine di decadenza sostanziale, volto a delimitare temporalmente l'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi relativi all'iscrizione o cancellazione dagli elenchi. La giurisprudenza costituzionale ne ha ribadito la natura perentoria, collegando il dies a quo alla conoscenza legale del provvedimento di cancellazione, anche tramite pubblicazione telematica, ferma restando la necessità di verificare in concreto la reale conoscibilità da parte del lavoratore.
Nel caso di specie, tuttavia, la questione della tempestività dell'azione giudiziaria avverso la cancellazione è già stata esaminata e decisa nella sentenza n. 1867/2022, la quale – espressamente – “non pone problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi” e accoglie la domanda del lavoratore relativa all'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2017.
Tale pronuncia, passata in giudicato, preclude la riproposizione della medesima eccezione di decadenza nel presente giudizio, pena violazione dell'efficacia vincolante del giudicato esterno.
In ogni caso, anche sotto il profilo oggettivo, la presente causa ha ad oggetto un atto di ripetizione di indebito adottato dall' nel 2020, sicché il CP_1 tema decisivo non è la diretta impugnazione della cancellazione, bensì la sussistenza, o meno, del diritto dell'ente alla restituzione di quanto percepito a titolo di disoccupazione agricola.
L'eccezione di decadenza va, pertanto, disattesa.
È pacifico che l' , in forza del generale potere di autotutela CP_1 riconosciuto alla pubblica amministrazione e della specifica normativa in materia di elenchi agricoli (D.Lgs. n. 375/1993, D.P.R. n. 476/2001), possa procedere, anche d'ufficio, alla verifica e rettifica di situazioni già accertate, nonché alla revoca di prestazioni erogate in difetto dei relativi presupposti.
Tuttavia, una volta che, tra le stesse parti, sia intervenuto un giudicato sul rapporto giuridico presupposto – nella specie, l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato e il diritto all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2017 –
l'esercizio dell'autotutela non può porsi in contrasto con tale giudicato, pena violazione dell'art. 2909 c.c. e del principio di certezza delle situazioni giuridiche.
In altri termini, l'ente previdenziale non può fondare un provvedimento di ripetizione dell'indebito su una pretesa inesistenza del rapporto di lavoro che è stata già definitivamente smentita in sede giurisdizionale.
In tema di indebito previdenziale, la Suprema Corte – con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18046/2010 – ha chiarito che, nel giudizio instaurato dal beneficiario che miri all'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione, grava su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto alla prestazione o l'esistenza di un titolo idoneo a qualificare come adempimento quanto corrisposto dall'ente.
Tale onere, nel caso in esame, risulta pienamente assolto dalla ricorrente, la quale: ha allegato e provato, anche mediante produzione documentale (buste paga, estratto contributivo), l'attività lavorativa svolta nel 2017 e la correlata iscrizione negli elenchi;
ha prodotto la sentenza n. 1867/2022 che, in via definitiva, ha accertato l'effettività del rapporto di lavoro agricolo per 51 giornate e il correlato diritto all'iscrizione negli elenchi per l'anno in contestazione.
Una volta accertato giudizialmente che la lavoratrice, nell'anno 2017, era a tutti gli effetti bracciante agricola iscritta negli elenchi per le giornate in questione, viene meno il presupposto stesso dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., ossia l'assenza della causa debendi della prestazione di disoccupazione agricola.
L'atto di ripetizione adottato dall' , fondato sulla cancellazione e sul CP_1 verbale ispettivo, risulta quindi privo di base giuridica, perché contraddetto da un giudicato che accerta l'effettività del rapporto lavorativo e la legittimità dell'iscrizione.
La ricorrente afferma, in ricorso, che le somme indicate dall' CP_1 potrebbero non essere mai state effettivamente corrisposte;
l'ente, a sua volta, deduce di averle erogate e di aver avviato la procedura di recupero.
La questione, tuttavia, non incide sul nucleo della controversia.
Per quanto precede, deve ritenersi che, alla luce dell'accertamento irrevocabile del rapporto di lavoro agricolo e dell'iscrizione negli elenchi, la prestazione di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017 era, in astratto, dovuta alla ricorrente, sicché non sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo: se l' ha effettivamente erogato la prestazione, essa non è ripetibile in CP_1 quanto sorretta da valida causa debendi;
se, invece, l'ente avesse solo avviato la procedura di recupero e disposto trattenute su ulteriori prestazioni o somme spettanti alla ricorrente, tali trattenute devono essere eliminate e le somme restituite, in quanto prive di fondamento.
Deve, quindi, essere accertato che non è tenuta alla Parte_1 restituzione dell'importo di € 1.113,93 richiesto dall' con il provvedimento CP_1 del 28.04.2020, con conseguente annullamento, nei rapporti tra le parti, di tale atto e ordine di restituzione di quanto eventualmente già trattenuto in esecuzione di esso.
L' risulta integralmente soccombente. CP_1
Non sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, avuto riguardo alla natura della controversia, alla chiarezza del precedente giudicato favorevole alla ricorrente e alla ingiustificata persistenza dell'ente nella pretesa restitutoria nonostante tale decisione.
Le spese seguono, pertanto, la soccombenza e vanno poste a carico dell' , con distrazione a favore del procuratore antistatario, come da richiesta. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_4 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara che non è tenuta alla restituzione della Parte_1 somma di € 1.113,93 (euro millecentotredici/93) richiesta dall' con il CP_1 provvedimento del 28.04.2020, relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2017;
2. per l'effetto, dichiara inefficace nei rapporti tra le parti il suddetto provvedimento di ripetizione di indebito e condanna l' , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a restituire a le Parte_1 somme eventualmente già trattenute in esecuzione del medesimo provvedimento, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al saldo;
3. conferma, per quanto occorra, il diritto di all'iscrizione Parte_1 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 per 51 giornate lavorative, come già accertato dalla sentenza n. 1867/2022 del
Tribunale di Patti;
4. condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 860,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo