CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12509 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello e quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Chieti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia resa in data 2 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Chieti aveva affermato la responsabilità di AT TI per il delitto di tentata violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato il vizio di motivazione in ordine al mancato annullamento, da parte della Corte territoriale, della sentenza di primo grado in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12509 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 19/12/2022 quanto il primo Giudice aveva proceduto in assenza dell'imputato, detenuto per altra causa, come comunicato dalla difesa (tramite messaggio PEC in data 11 gennaio 2020). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito chiariti. 1. Pur non rilevando ex se l'addotto vizio di motivazione in relazione alla decisione in rito qui censurata (cfr. Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01: «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"»; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01»), deve aversi riguardo alla prospettazione difensiva sub specie della violazione di norme processuali poste a pena di nullità. Ebbene, dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere al fine di vagliare la sussiste del denunciato error in procedendo;
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che, nonostante il difensore dell'imputato avesse comunicato (a mezzo di posta elettronica certificata) al Tribunale di Chieti lo stato di detenzione dell'imputato, per altra causa, presso la casa circondariale di Pescara, non ne sia stata disposta la traduzione (nonostante si sia dato atto del ricevimento della comunicazione e dello status detentionis del TI: cfr. verbali dell'udienza del 13 gennaio 2020 e del 2 novembre 2020). È pertanto fondata la censura difensiva (già prospettata con l'atto di appello) poiché al Tribunale constava un impedimento legittimo a comparire dell'imputato che non consentiva di procedere ritualmente senza la sua traduzione (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 - dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01; Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600 - 01). Di conseguenza, devono annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e devono trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso. Così deciso il 19/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello e quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Chieti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia resa in data 2 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Chieti aveva affermato la responsabilità di AT TI per il delitto di tentata violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato il vizio di motivazione in ordine al mancato annullamento, da parte della Corte territoriale, della sentenza di primo grado in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12509 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 19/12/2022 quanto il primo Giudice aveva proceduto in assenza dell'imputato, detenuto per altra causa, come comunicato dalla difesa (tramite messaggio PEC in data 11 gennaio 2020). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito chiariti. 1. Pur non rilevando ex se l'addotto vizio di motivazione in relazione alla decisione in rito qui censurata (cfr. Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01: «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"»; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01»), deve aversi riguardo alla prospettazione difensiva sub specie della violazione di norme processuali poste a pena di nullità. Ebbene, dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere al fine di vagliare la sussiste del denunciato error in procedendo;
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che, nonostante il difensore dell'imputato avesse comunicato (a mezzo di posta elettronica certificata) al Tribunale di Chieti lo stato di detenzione dell'imputato, per altra causa, presso la casa circondariale di Pescara, non ne sia stata disposta la traduzione (nonostante si sia dato atto del ricevimento della comunicazione e dello status detentionis del TI: cfr. verbali dell'udienza del 13 gennaio 2020 e del 2 novembre 2020). È pertanto fondata la censura difensiva (già prospettata con l'atto di appello) poiché al Tribunale constava un impedimento legittimo a comparire dell'imputato che non consentiva di procedere ritualmente senza la sua traduzione (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 - dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01; Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600 - 01). Di conseguenza, devono annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e devono trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso. Così deciso il 19/12/2022.