Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.SA Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.SA Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 60 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Maria Siclari, giusta Parte_1 al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante E
, in persona dei CommiSAri Controparte_1 ppresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'Avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti, elettivamente domiciliati in , presso la sede CP_1 dell'Ente, sita in via Dante Alighieri appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Retribuzione di posizione minima CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <
1. in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare il diritto accertare e dichiarare il diritto della Dott.SA al riconoscimento delle differenze retributive lamentate e Pt_1 per l'effetto condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappres ore della dr.SA della differenza tra la misura della retribuzione di Parte_1 posizione minima unificata prevista per i dirigenti con incarico ai sensi dell'art. 27 lett. c) e la misura di quella prevista per i dirigenti equiparati limitatamente agli ultimi cinque anni di servizio, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c , per un totale di € 6.111.30 oltre interessi legali sulle singole voci del credito dalla maturazione e sino al soddisfo.
2. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. >>; per l'appellata: < motivi indicati, e pertanto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio>>
1
§1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, in data 17.7.2019, premesso che: Parte_1
- presta la propria attività lavorativa presso l'U.O Anestesia e Rianimazione del P.O. di , con la qualifica di Dirigente Medico a tempo indeterminato CP_1
e con r oro esclusivo a far data dal 03.01.1994;
- con delibera prot. N. 154 del 01.08.2002 le è stato conferito un incarico professionale ex art. 27 l.c CCNL 8 GIUGNO 2000 per “Assistenza rianimatoria e anestesiologica in età pediatrica e neonatale in tutte le discipline chirurgiche” prorogato con successiva delibera n. 396/C del 26.10.2007 con specifico incarico di “terapia antalgica post operatoria” (all.1 certificato di servizio);
- in particolare, oltre a possedere la qualifica di dirigente di I livello equiparato, è risultata titolare di un incarico di alta specialità pacificamente inquadrabile tra quelli contemplati alla lettera c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 (all. 2 delibera);
- l'incarico conferito nel 2002 è stato di fatto svolto sino al 2007 allorquando è stato prorogato in altra specializzazione ed è ceSAto in data 14.01.2019 in quanto intervenuto un incarico di responsabile di struttura semplice con sottoscrizione del relativo contratto;
- per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale di alta specialità, con decorrenza dal 01.08.2002, avrebbe dovuto percepire la retribuzione di posizione minima unificata, all'uopo prevista per il dirigente con incarico di alta specialità;
- ciò nonostante, dal 2002 al 2006 ha percepito la minor somma mensile di € 86.08; dal 2007 al 2008 la minor somma di € 197.86, nel 2009 e 2010 la minor somma di € 263.65 e dal 2012 ad oggi la minor somma di € 277.54 con evidente inadempimento dell' e conseguente diritto alla Controparte_1 corresponsione delle aturate rispetto alla qualifica assunta (all. 3 buste paga acquisite a seguito di istanza di accesso agli atti);
- con nota in data 21.02.2019 trasmeSA a mezzo pec, ha diffidato l'azienda alla corresponsione delle differenze retributive maturate fino al 14.01.2019 (all.4 diffida a adempiere), nonché all'adeguamento della retribuzione confacente all'incarico di responsabile di struttura semplice per le mensilità successive, ma senza alcun esito;
ha dedotto l'inadempimento dell' , che ha provveduto al Controparte_1 conferimento dell'incarico ex art. L di categoria solo nel 2002 a fronte di un diritto da lei maturato già nel 1999; ha esposto che:
- a tale inadempimento da ritardo è seguito un ulteriore inadempimento contrattuale in termini di corresponsione della retribuzione di posizione minima unificata in misura inferiore a quella contrattualmente prevista;
- infatti, con delibera prot. N. 154 del 01.08.2002 le è stato conferito un incarico professionale ex art. 27 l .c CCNL 8 GIUGNO 2000 per “Assistenza rianimatoria e anestesiologica in età pediatrica e neonatale in tutte le discipline chirurgiche” prorogato con successiva delibera n. 396/C del 26.10.2007 con specifico
2 incarico di “terapia antologia post operatoria”, incarico svolto sino al 14.01.2019;
- al 2002 l' ha corrisposto somme a titolo di retribuzione di Controparte_1 posizio correlate alla qualifica inferiore di dirigente equiparato sicché ha operato un'ingiusta dequalificazione del rapporto da un punto di vista economico;
- il trattamento economico dei Dirigenti, in base al D.lgs. n. 165/2001, si compone di una retribuzione fiSA, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria collegata alla specificità della prestazione;
- in particolare, l'art. 24 del D.lgs. 165/2001 prevede che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, stabilendo, altresì, che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità;
- si tratta di un trattamento economico in funzione di differenziazione e di flessibilità di tipo incentivante;
- mentre la qualifica dirigenziale – cui corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali (cfr. Cass., sent. n. 23760/04) – proprio per il significato da eSA rivestito nel sinallagma contrattuale, costituisce la ragion d'essere del trattamento economico fondamentale, la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con il conferimento dell'incarico e corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
- la retribuzione di posizione unificata costituisce una voce definita dal contratto nazionale che va interpretato come un minimo salariale che deve essere corrisposto al quinquennio di anzianità di servizio a tempo indeterminato, i cui valori sono fiSAti dalle tabelle dei CCNL per ciascuna tipologia di incarico, indipendentemente dalla graduazione delle funzioni effettuata presso ciascuna Azienda;
- i CCNL adottati per biennio economico hanno previsto l'importo con differenziazione dell'incremento di posizione minima unificata in ragione della sussistenza e tipologia dell'incarico assunto per i dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo;
- facendo riferimento all'incarico da lei assunto, ovvero Dirigente con incarico lett. Cont C) art. 27 CCNL 8 giugno 2000, si palesa l'inadempimento dell' in quanto: sino al 01.01.2005 il CCNL prevedeva la corresponsione di € 6 in luogo della somma effettivamente liquidata per € 86.08; dal 01.02.2005 il CCNL prevedeva la corresponsione di € 279,08 in luogo della somma effettivamente liquidata per € 86.08; dal 31.12.2005 il CCNL prevedeva la corresponsione di € 279.08 in luogo della somma effettivamente liquidata per € 86.08; dal 01.01.2007 il CCNL prevedeva la corresponsione di € 352.97 in luogo della somma effettivamente liquidata per € 197.86; dal 01.01.2009 il CCNL prevedeva la corresponsione di € 378,51 in luogo della somma effettivamente liquidata per
€ 277.54;
3 - limitando l'analisi relativa al vulnus arrecato in termini di differenze retributive negli ultimi cinque anni, la tabella di cui dell'art. 5 comma 1 del CCNL 2008- 2009 stabilisce gli importi della retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici in regime di esclusività;
- il comma 2 dell'art. 5 cit. specifica, inoltre, che “L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica”;
- il comma 7 dell'articolo 37 del CCNL 2002_2005 dispone che: “La retribuzione di posizione è lorda, fiSA e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità”;
- nel suo caso, le è stato conferito nel 2002 un incarico professionale ex art. 27 lett.c) ulteriormente confermato con delibera n. 396/C del 26.10.2007 e proseguito in prorogatio sino all'assunzione del nuovo incarico di responsabile di struttura semplice;
- di conseguenza, avrebbe dovuto percepire la retribuzione di posizione minima unificata a decorrere dal 01.08.2002, data in cui le è stato conferito l'incarico per cui la steSA è prevista, ma in realtà ha sempre e solo percepito la minor somma prevista per la sola qualifica di dirigente medico equiparato;
- la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata è legata esclusivamente all'incarico dirigenziale conferito, sicché ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate negli ultimi cinque anni, pari alla differenza tra la misura della retribuzione di posizione minima unificata prevista per i dirigenti con incarico ai sensi dell'art. 27 lett. c) di € 371.58 prevista dall'art. 5 comma 1 del CCNL e la misura di quella prevista per i dirigenti equiparati di € Cont 277.56 ( somma effettivamente liquidata dall ) per un totale comprensivo di tredicesima mensilità di € 6111.30 come d teggi allegati (all.5 conteggio differenze retributive). Ha concluso chiedendo di Controparte_1
, in persona del legale rappresentan
[...] ella dr.SA della differenza tra la misura della Parte_1 retribuzione di posizi ta prevista per i dirigenti con incarico ai sensi dell'art. 27 lett. c) e la misura di quella prevista per i dirigenti equiparati limitatamente agli ultimi cinque anni di servizio, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c , per un totale di € 6.111.30 oltre interessi legali sulle singole voci del credito dalla maturazione e sino al soddisfo.
2. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio>>.
§2 Con Il Tribunale, nel contraddittorio con l' , rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
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6. La retribuzione di posizione minima contrattuale si compone di una parte fiSA (intuitivamente immodificabile e stabilita dalla contrattazione collettiva) e di una parte variabile (incomprimibile ma incrementabile alla luce della funzione rivestita di volta in volta dal professionista).
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7. Ai sensi dell'art. 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale (parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003) la retribuzione tabellare è stata ristrutturata, mentre giusta il successivo art. 42, II c., l'eventuale residuo della retribuzione di posizione minima contrattuale sono stati coordinati nel valore pari a 2.374,32 euro (ferma restando la retribuzione di posizione variabile aziendale, ove spettante): somma elevata a 3.446,04 euro dall'art. 5, C.C.N.L. del 5 luglio 2006, e confermata dall'art. 27 del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008. 8. La dipendente, dunque, già gode della retribuzione di posizione minima unificata (fiSA e variabile aziendale) quale contemplata dalla contrattazione collettiva in relazione agli incarichi professionali assegnati (a dirigenti medici con esperienza almeno quinquennale) ai sensi dell'art. 27, lett. c), C.C.N.L. 8 giugno 2000, mentre – non essendo un dirigente medico proveniente dall'ex decimo Pt_1 livello – non risultano app i in suo favore le previsioni dell'art. 5, VI c., C.C.N.L. 5 luglio 2006. 9. Per tutto quanto appena chiarito, allora, la domanda va respinta, ma la complessità della normativa sottesa alla vertenza – e della sua conseguente ricostruzione – militano nel senso della compensazione integrale fra le parti delle spese giudiziali. >>
§3 La sentenza è gravata d'appello dalla dr.SA , che ne lamenta l'erroneità Pt_1 per avere il giudicante:
- trascurato il dato fattuale secondo cui l'incarico professionale ex art. 27 l.c CCNL 8 GIUGNO 2000, conferito con Delibera prot. N. 154 del 01.08.2002 “Assistenza rianimatoria e anestesiologica in età pediatrica e neonatale in tutte le discipline chirurgiche” prorogato con successiva delibera n. 396/C del 26.10.2007 con specifico incarico di “terapia antalgica post operatoria”, è stato svolto sino al 2007 allorquando è stato prorogato in altra specializzazione ed è ceSAto in data 14.01.2019;
- omesso di considerare che ella ha limitato la domanda agli ultimi cinque anni e, conseguentemente, il contesto normativo e contrattual-collettivo di riferimento non era e non è il CCNL 2002-2005, tantomeno i citati art. 41 e 42, ma, piuttosto, il CCNL 2008/2009 e il disposto di cui all'art. 5 comma 1 richiamato in ricorso, in considerazione dell'incarico di alta specialità conferitole.
§4 Costituitasi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fiSAta udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto. L'art. 5 comma uno del CCNL DIRIGENZA MEDICA 2008-2009 (ccnl 5.7.2006), che, secondo l'appellante, rappresenta la fonte del diritto azionato, stabilisce, a ben vedere, gli incrementi della retribuzione di posizione minima unificata dei
5 dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 20 comma 1 ccnl del 17 ottobre 2008 - nel senso che la incrementa nei valori indicati in tabella rispetto alle previsioni della tabella dell'art. 20 comma 1 ccnl 17.10.2008; a sua volta, l'art. 20 comma 1 ccnl 17.10.2008 ridetermina, secondo i valori indicati in tabella, a decorrere dall'1 gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 3, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006; l'art. 3, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006, infine, prevede gli incrementi dell'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell'art. 13 del CCNL medesimo. Insomma, difformemente da come afferma l'appellante, la norma invocata non stabilisce i presupposti per il godimento della retribuzione di posizione minima che la ricorrente lamenta esserle stata erogata in misura inferiore al dovuto;
l'art. 5 comma uno ccnl 2008-2009, in un gioco di richiami alle disposizioni precedenti in materia di quantum, si limita a stabilire gli incrementi della suddetta voce retributiva;
i presupposti normativi, invece, sono altrove, ossia nello stesso art. 5 cit. ma nei commi successivi (5 e 6): articolo 5 ccnl dirigenza medica 5 luglio 2006, commi 5^ e 6^:
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5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fiSA € 4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (divenuta di € 2.374,32 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000>>. In sostanza, l'art. 5, ai commi 5 e 6 sopra riportati, stabilisce quali sono i destinatari degli incrementi qui invocati dalla ricorrente;
in pratica, si tratta dei dirigenti medici che erano già destinatari di incarichi ex lett c) di art. 27 ccnl 8.6.2000 alla data del 31.12.2001; nel caso di specie, invece, alla dr.SA , Pt_1 per sua steSA ammissione, il suddetto incarico viene conferito solo a decorrere dal 2002, sicché non rientra nel novero dei destinatari degli incrementi di cui all'art. 5 comma uno cit.
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 15 gennaio 2024, avverso la senten Parte_1
6 Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 589/2023, resa in data 17 luglio 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 2906,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 11/02/2025 Il Consigliere estensore Dr.SA Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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