Ordinanza cautelare 1 agosto 2022
Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 18/06/2025, n. 11963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11963 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08208/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8208 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Fabio Filzi n. 15;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
A) del provvedimento Prot. N.V0361 dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka pronunziato in data 19/04/2022 e notificato al ricorrente in data 19/04/2022 con cui è stata rigettata la richiesta di visto di reingresso in Italia presentata in data 25/11/2021 dal Signor -OMISSIS-;
B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Letta la memoria depositata il 15/06/2025 con la quale la difesa di parte ricorrente riferisce che l’Ambasciata d’Italia a Dhaka, a seguito dell’ordinanza n. 4983/2023 di questa Sezione ha rilasciato il visto di reingresso in data 23/02/2023 e che il ricorrente AL AN è rientrato in Italia il giorno 19/03/2023, ed ha rinnovato il permesso di soggiorno dalla Questura di Mantova in data 18/04/2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese;
Sentite le parti in udienza;
Ritenuto che debba pertanto essere dichiarata la cessata materia del contendere;
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza virtuale ed essere poste in capo all’amministrazione resistente, e sono liquidate forfettariamente in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.