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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.: 20.5.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2262/2022 R.G., avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
, (c.f. indicato , in qualità di liquidatore Parte_1 C.F._1 della Società “ ” rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dagli avv.ti Fernando Pietro De Gisi ed Elisabetta Pagano ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Francesco Guarini, n. 77 (indirizzi pec indicati:
; Email_1 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
C.F. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.07.2022, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n.
OI-000298446, notificata in data 29.06.2022 con cui l' gli aveva ingiunto il CP_2 pagamento di euro 22.006,6 a titolo di sanzione ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv.
1 con mod. da L. 638/1983 e spese per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'atto di accertamento prot.n. 0800.26/06/2017.0146042 CP_2 del 29/09/2017 relativo al periodo marzo 2011, ascrittagli quale legale rappresentante/responsabile della società (c.f.: Controparte_1
). P.IVA_2
A fondamento dell'opposizione eccepiva: a) il difetto di legittimazione passiva, perchè
l'omissione contestata risultava maturata in data 16 aprile 2011, dunque in epoca precedente alla sua nomina di liquidatore della società, avvenuta in data 18.11.2011: a conferma dell'assunto predetto si poneva la circostanza che l' aveva notificato CP_2 ordinanza-ingiunzione per la medesima inadempienza pure a , quale legale CP_1 rappresentante/responsabile della società nel periodo in oggetto;
b) la nullità della notificazione del provvedimento impugnato stante la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 18.7.2020; c) la nullità dell'ordinanza- ingiunzione per contraddittorietà degli atti, facendo la stessa riferimento a violazioni accertate in relazione all'annualità 2012 nel mentre l'atto di accertamento, ivi richiamato, aveva ad oggetto una omissione relativa al periodo marzo 2011; d) la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica al legale rappresentante di pari poteri, sig. e) la prescrizione quinquennale del credito, poichè “tra Parte_2 la scadenza del termine ultimo di pagamento (i.e. 16 aprile 2011) e la notifica dell'avviso di accertamento (i.e. 29 settembre 2017) sono trascorsi oltre sei anni”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' non si costituiva sebbene CP_2 ritualmente convenuto in giudizio.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate in atti, il Tribunale, nella persona dello scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi CP_2 sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifiche eseguite via pec in data
8.8.2022).
Sempre in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 14.7.2022, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data
29.6.2022.
2
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni, di carattere assorbente, che di seguito si esporranno.
5. Vale premettere che l'ordinanza ingiunzione di cui si discute, notificata dall' in CP_2 data 29.6.2022, riguarda il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa applicata a , nella sua qualità di legale Parte_1 rappresentante/responsabile della società “ , per Controparte_1 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, in considerazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (di importo pari ad euro 473,91) in relazione al mese di marzo 2011.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo
3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2, al comma 1-bis, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro
10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
3 6. E se è vero che l'omessa contribuzione di cui si tratta costituiva reato, poi depenalizzato giusta il citato D. lgs. n.8 del 15.01.2016, tale comportamento omissivo rappresenta pur sempre un illecito (appunto amministrativo) che, come tale, ricade sotto la disciplina della legge 689/1981 (v. art 6 d. lgs cit.).
In virtù di tale disciplina rimane dunque incardinata la responsabilità personale del soggetto che ha commesso un fatto sanzionabile come illecito amministrativo, dovendosi altresì tener ben presente che in questa sede si disquisisce di sanzioni connesse all'omesso versamento e non al credito previdenziale e contributivo in sé.
Il principio della natura personale di questa responsabilità è ricavabile dall'art. 3 della legge 689/1981 e a tal fine ribadito dalla S.C. secondo cui “Nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Più specificamente, nel sistema introdotto dalla legge n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2020, n. 14361; v., altresì, Sez.
II, 9 gennaio 2019, n. 302, che ha precisato che il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della citata legge, il quale, richiedendo che l'Illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente; cfr., ancora, Sez. VI, 28 settembre
2018, n. 23663, che ha stabilito che la sanzione pecuniaria prevista per l'inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da
4 un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente).
7. Ciò premesso, con l'odierno ricorso l'opponente assume di non dover rispondere della violazione contestata in considerazione della circostanza che l'omissione è maturata in data 16 aprile 2011, in epoca precedente alla sua nomina di liquidatore della società.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che il ricorrente è stato nominato liquidatore della società in data 18.11.2011 ed è cessato dalla suddetta carica il 18.7.2020, data di cancellazione della società da Registro delle Imprese;
non risulta poi che Pt_1
abbia rivestito alcun ruolo nella società in data antecedente al 18.11.2011,
[...]
(vedasi la visura camerale della società e l'atto di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società in nome collettivo del 18.11.2011, autenticato nelle firme per atto del Notaio di Avellino, reg. il 7.12.2011 al n. 3707 IT, iscritto nel Registro Per_1 delle Imprese di Avellino il 20.12.2011, allegati sub 3 e sub 4 in produzione di parte opponente).
Se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, il ricorrente non può ritenersi legittimo destinatario dell'ordinanza ingiunzione opposta e della relativa sanzione.
Difatti egli non può essere considerato quale autore materiale della violazione, dovendosi al riguardo evidenziare che l'omesso versamento integra un illecito omissivo istantaneo e si consuma alla scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto esser effettuato dal soggetto che riveste la qualifica formale di datore di lavoro, termine questo che, nel caso di specie, va individuato nel 16 aprile 2011 (cfr. Cass. pen. Sez. 3,
n. 26732 del 05/03/2015),
8. Nemmeno l'opponente può essere chiamato a rispondere della violazione ex art. 6,
3° co. L. 689/1981, in quanto ha rivestito la qualifica di liquidatore finché nel 2020 la società è stata estinta e cancellata dal registro delle imprese.
Per tale ragione, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione effettuata nei confronti di questi nel 2022 è errata, non avendo più l'odierno opponente la legittimazione passiva per rispondere e stare in giudizio per conto e a nome della società estinta [cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non
5 si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva”].
9. In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, l'opposizione è accolta e l'ordinanza-ingiunzione annullata, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione, evidenziandosi al riguardo che l'opponente non ha dimostrato di aver segnalato all'ente, a seguito della notifica, in data 29 settembre 2017, dell'atto di accertamento e prima della irrogazione della snazione, la propria estraneità ratione temporis rispetto all'omissione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) in accoglimento ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000298446;
3) Compensa le spese di lite.
6 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 21.5.2025
7
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.: 20.5.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2262/2022 R.G., avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
, (c.f. indicato , in qualità di liquidatore Parte_1 C.F._1 della Società “ ” rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dagli avv.ti Fernando Pietro De Gisi ed Elisabetta Pagano ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Francesco Guarini, n. 77 (indirizzi pec indicati:
; Email_1 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
C.F. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.07.2022, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n.
OI-000298446, notificata in data 29.06.2022 con cui l' gli aveva ingiunto il CP_2 pagamento di euro 22.006,6 a titolo di sanzione ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv.
1 con mod. da L. 638/1983 e spese per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'atto di accertamento prot.n. 0800.26/06/2017.0146042 CP_2 del 29/09/2017 relativo al periodo marzo 2011, ascrittagli quale legale rappresentante/responsabile della società (c.f.: Controparte_1
). P.IVA_2
A fondamento dell'opposizione eccepiva: a) il difetto di legittimazione passiva, perchè
l'omissione contestata risultava maturata in data 16 aprile 2011, dunque in epoca precedente alla sua nomina di liquidatore della società, avvenuta in data 18.11.2011: a conferma dell'assunto predetto si poneva la circostanza che l' aveva notificato CP_2 ordinanza-ingiunzione per la medesima inadempienza pure a , quale legale CP_1 rappresentante/responsabile della società nel periodo in oggetto;
b) la nullità della notificazione del provvedimento impugnato stante la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 18.7.2020; c) la nullità dell'ordinanza- ingiunzione per contraddittorietà degli atti, facendo la stessa riferimento a violazioni accertate in relazione all'annualità 2012 nel mentre l'atto di accertamento, ivi richiamato, aveva ad oggetto una omissione relativa al periodo marzo 2011; d) la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica al legale rappresentante di pari poteri, sig. e) la prescrizione quinquennale del credito, poichè “tra Parte_2 la scadenza del termine ultimo di pagamento (i.e. 16 aprile 2011) e la notifica dell'avviso di accertamento (i.e. 29 settembre 2017) sono trascorsi oltre sei anni”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' non si costituiva sebbene CP_2 ritualmente convenuto in giudizio.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate in atti, il Tribunale, nella persona dello scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi CP_2 sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifiche eseguite via pec in data
8.8.2022).
Sempre in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 14.7.2022, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data
29.6.2022.
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4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni, di carattere assorbente, che di seguito si esporranno.
5. Vale premettere che l'ordinanza ingiunzione di cui si discute, notificata dall' in CP_2 data 29.6.2022, riguarda il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa applicata a , nella sua qualità di legale Parte_1 rappresentante/responsabile della società “ , per Controparte_1 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, in considerazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (di importo pari ad euro 473,91) in relazione al mese di marzo 2011.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo
3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2, al comma 1-bis, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro
10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
3 6. E se è vero che l'omessa contribuzione di cui si tratta costituiva reato, poi depenalizzato giusta il citato D. lgs. n.8 del 15.01.2016, tale comportamento omissivo rappresenta pur sempre un illecito (appunto amministrativo) che, come tale, ricade sotto la disciplina della legge 689/1981 (v. art 6 d. lgs cit.).
In virtù di tale disciplina rimane dunque incardinata la responsabilità personale del soggetto che ha commesso un fatto sanzionabile come illecito amministrativo, dovendosi altresì tener ben presente che in questa sede si disquisisce di sanzioni connesse all'omesso versamento e non al credito previdenziale e contributivo in sé.
Il principio della natura personale di questa responsabilità è ricavabile dall'art. 3 della legge 689/1981 e a tal fine ribadito dalla S.C. secondo cui “Nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Più specificamente, nel sistema introdotto dalla legge n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2020, n. 14361; v., altresì, Sez.
II, 9 gennaio 2019, n. 302, che ha precisato che il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della citata legge, il quale, richiedendo che l'Illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente; cfr., ancora, Sez. VI, 28 settembre
2018, n. 23663, che ha stabilito che la sanzione pecuniaria prevista per l'inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da
4 un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente).
7. Ciò premesso, con l'odierno ricorso l'opponente assume di non dover rispondere della violazione contestata in considerazione della circostanza che l'omissione è maturata in data 16 aprile 2011, in epoca precedente alla sua nomina di liquidatore della società.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che il ricorrente è stato nominato liquidatore della società in data 18.11.2011 ed è cessato dalla suddetta carica il 18.7.2020, data di cancellazione della società da Registro delle Imprese;
non risulta poi che Pt_1
abbia rivestito alcun ruolo nella società in data antecedente al 18.11.2011,
[...]
(vedasi la visura camerale della società e l'atto di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società in nome collettivo del 18.11.2011, autenticato nelle firme per atto del Notaio di Avellino, reg. il 7.12.2011 al n. 3707 IT, iscritto nel Registro Per_1 delle Imprese di Avellino il 20.12.2011, allegati sub 3 e sub 4 in produzione di parte opponente).
Se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, il ricorrente non può ritenersi legittimo destinatario dell'ordinanza ingiunzione opposta e della relativa sanzione.
Difatti egli non può essere considerato quale autore materiale della violazione, dovendosi al riguardo evidenziare che l'omesso versamento integra un illecito omissivo istantaneo e si consuma alla scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto esser effettuato dal soggetto che riveste la qualifica formale di datore di lavoro, termine questo che, nel caso di specie, va individuato nel 16 aprile 2011 (cfr. Cass. pen. Sez. 3,
n. 26732 del 05/03/2015),
8. Nemmeno l'opponente può essere chiamato a rispondere della violazione ex art. 6,
3° co. L. 689/1981, in quanto ha rivestito la qualifica di liquidatore finché nel 2020 la società è stata estinta e cancellata dal registro delle imprese.
Per tale ragione, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione effettuata nei confronti di questi nel 2022 è errata, non avendo più l'odierno opponente la legittimazione passiva per rispondere e stare in giudizio per conto e a nome della società estinta [cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non
5 si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva”].
9. In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, l'opposizione è accolta e l'ordinanza-ingiunzione annullata, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione, evidenziandosi al riguardo che l'opponente non ha dimostrato di aver segnalato all'ente, a seguito della notifica, in data 29 settembre 2017, dell'atto di accertamento e prima della irrogazione della snazione, la propria estraneità ratione temporis rispetto all'omissione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) in accoglimento ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000298446;
3) Compensa le spese di lite.
6 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 21.5.2025
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Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)