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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 946/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 946/2023 R.G.; promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Caterina Soricetti (pec: , Email_1 elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Mazzini n. 148 nello studio del predetto difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ; Parte_2 C.F._4
(C.F. ); Parte_3 C.F._5
pagina 1 di 8 (C.F. Parte_4
); P.IVA_2
(C.F. ; Controparte_4 C.F._6
(C.F. ); CP_5 P.IVA_3
Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1198/2023, emessa dal Tribunale di
Ancona nel giudizio iscritto al n. 3786/2020 R.G., pubblicata in data 27.9.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1198/2023, emessa in data 26 settembre 2023 e pubblicata il successivo 27 settembre 2023 al n. di repertorio 2854/2023 dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona, seconda Sezione civile, nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n. 3786/2020, promossa dalle Sig.re e contro il CP_1 Controparte_2 Controparte_7
accogliere integralmente lo spiegato appello e per l'effetto:
[...]
- in via principale: accogliere la citazione in appello datata 9/11/2023 per le ragioni tutte ivi indicate e, per l'effetto, parzialmente riformando la sentenza ivi impugnata, rigettare in toto l'opposizione avversaria in quanto del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, per le ragioni indicate tramite atto di citazione in appello;
accertare e dichiarare, per le ragioni espresse nell'atto di citazione in appello richiamato, la responsabilità aggravata in capo alle Sig.re e CP_1
condannando le citate convenute, in solido tra loro, ex art. 96 Controparte_2 comma 3 c.p.c., rispettivamente al pagamento di una sanzione pecuniaria da “lite temeraria” cagionata al Dott. , per l'importo che verrà Parte_1 determinato nel corso dell'espletanda istruttoria, ovvero comunque liquidato
d'ufficio in via equitativa, ovvero in ogni caso ed infine da ritenersi equivalente alla somma determinata per la refusione delle spese di lite e compenso professionale di Avvocato.
In ogni caso con piena vittoria di spese di lite e compenso professionale di
Avvocato per entrambi i gradi di giudizio (ovviamente in primo grado si tratterà di
pagina 2 di 8 condanna in favore del Condominio opposto, mentre in questo giudizio di appello
a ristoro direttamente dell'odierno appellante Dott. ).” Pt_1
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex artt. 615, comma 2, e 616
c.p.c., e convenivano in giudizio il Controparte_1 Controparte_2 [...]
, unitamente a , nonché Controparte_8 Parte_5 Parte_3 la , Parte_4 Controparte_4 CP_5
e per ottenere la sospensione inaudita altera
[...] Controparte_6 parte della procedura esecutiva immobiliare instaurata dinanzi al Tribunale di
Ancona, rubricata al N. 114/2016 R.G. Es. Imm., sostenendo l'assenza di titoli esecutivi nei loro confronti.
Nel merito, le opponenti chiedevano che venisse dichiarata l'inefficacia del pignoramento e che ne venisse conseguentemente disposta la cancellazione, in considerazione degli atti di rinuncia dei creditori - procedenti ed intervenuti - nell'ambito della menzionata procedura esecutiva immobiliare.
Il ritualmente costituitosi, chiedeva Controparte_7
l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria, stante la palese inammissibilità - per tardività - dell'opposizione endo-esecutiva ex adverso proposta.
Il , inoltre, eccepiva - nel merito - l'integrale infondatezza del ricorso CP_7 avversario, considerato che lo stesso codice di rito - all'art. 599 - prevede l'ipotesi di espropriazione di beni indivisi, nel caso in cui vi siano degli esecutati comproprietari del medesimo bene immobile e che, pur essendo intervenuta una trnsazione tra le parti opponenti e il convenuto, permaneva un CP_7 efficace e valido titolo esecutivo in capo alla creditrice intervenuta
[...]
Parte_4
Si costituiva anche la che Parte_4 ribadiva il proprio diritto a procedere esecutivamente sui beni immobili oggetto della procedura, in forza di due contratti di mutuo stipulati da Parte_3
(mutuatario), il cui adempimento risultava garantito da due ipoteche volontarie iscritte - rispettivamente in data 20 novembre 2009 e in data 11 marzo 2011 - sugli immobili in comproprietà tra il mutuatario, (titolare della Parte_3
pagina 3 di 8 quota di 2/9); (titolare della quota di 3/9); e Parte_2 Controparte_1
(titolari della quota di 2/9 ciascuna). Controparte_2
Pertanto, la Banca creditrice affermava il proprio diritto di procedere esecutivamente sui ridetti beni immobili, atteso che tali garanzie erano state volontariamente costituite - con ipoteca volontaria concessa da e CP_1
- a copertura delle obbligazioni assunte da Controparte_2 Parte_3
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva anche
[...]
- in qualità di mandataria di (facente parte Controparte_6 Controparte_9 del ), in qualità di cessionaria della Controparte_10 [...]
- facendo propria la posizione processuale Controparte_11 della cedente nonché tutte le Controparte_11 domande, deduzioni ed istanze di quest'ultima e chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate dalla Banca cedente nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione proposta nei confronti della (cessionaria della Controparte_9 [...]
, ritenendo che la stessa avesse fornito la Controparte_11 prova del potere di provocare l'espropriazione attraverso il deposito dei due contratti di mutuo fondiario che vedevano le opponenti come terze garanti.
Al contrario, il giudicante accoglieva l'opposizione proposta nei confronti del di Ancona, che aveva ammesso di non avere (più) un Controparte_3 titolo diretto né per provocare la vendita, né per chiedere l'espropriazione delle quote delle opponenti, dichiarandone pertanto la soccombenza, con condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo la Parte_1 parziale riforma della pronuncia di primo grado.
Nel dettaglio, la difesa dell'appellante lamenta la nullità della sentenza per aver il
Giudice di prime cure accolto - nei confronti del solo - Controparte_3
l'opposizione proposta da e quando in realtà le CP_1 Controparte_2 opponenti non avevano proposto alcuna domanda nei confronti del Condominio.
Infine, l'appellante censura la pronuncia gravata per avere il Tribunale di merito pagina 4 di 8 erroneamente condannato per responsabilità aggravata - ex art. 96, III comma,
c.p.c. - il che, al contrario, non potrebbe in alcun modo Controparte_7 essere ritenuto soccombente, dal momento che nessuna domanda era stata proposta dalle opponenti contro il , né alcuna domanda di queste CP_7 ultime era stata accolta.
Tutti gli appellati ( , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_12
, Parte_5 Parte_3 Parte_4
, e , pur
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci.
In data 29.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dal solo appellante e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'interposto gravame è inammissibile.
Ed invero, il condomino appellante è privo della legittimazione ad Parte_1 agire per le ragioni seguito esposte.
Com'è noto, l'impugnazione è un atto di esercizio dell'azione, avente la specifica funzione introduttiva di una nuova fase/grado di giudizio.
Le condizioni dell'azione si presentano in modo peculiare in quanto l'interesse ad agire diviene interesse ad impugnare - da intendersi come l'insoddisfazione che spinge ad ottenere una nuova pronuncia sul medesimo rapporto giuridico già oggetto del precedente giudizio - insoddisfazione che coincide, di regola, con la soccombenza.
In generale, la giurisprudenza afferma l'applicabilità dell'art. 100 c.p.c. anche al giudizio d'appello (v. Cass. civ. 17957/2008 e Cass. civ. 5133/2007), precisando - però - che l'interesse deve desumersi dall'utilità giuridica connessa all'eventuale accoglimento del gravame (così: Cass. civ. 692/2022; Cass. civ. 6546/2004).
Di conseguenza, legittimazione ad agire diviene - nelle impugnazioni - legittimazione ad impugnare, la quale sussiste solo in capo a quei soggetti che sono stati parti - non rileva se costituite o contumaci - del giudizio che si è concluso con la sentenza oggetto di gravame.
pagina 5 di 8 Si tratta di una condizione che, lungi dall'essere meramente affermata, come accade per la legittimazione ad agire in primo grado, deve essere realmente esistente ed accertata in via preliminare dal giudice.
Legittimate a proporre impugnazione sono le parti originarie del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (Cass. civ. 20789/2014), tenuto conto della motivazione e del dispositivo della stessa, a prescindere dalla correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali, nonché alla titolarità del rapporto sostanziale.
Non è legittimato a proporre impugnazione l'interveniente adesivo dipendente, che subisce questa limitazione perché partecipa al processo instaurato per un rapporto altrui.
La giurisprudenza è costante nel ritenere ammissibile l'impugnazione proposta da chi sia stato parte del precedente grado di giudizio e, parallelamente, inammissibile l'impugnazione proposta da chi non sia stato parte del grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, o la cui qualità di parte sia stata esclusa (Cass. civ. 1752/1997).
Chi non è stato parte nel giudizio di primo grado non può neanche spiegare intervento adesivo dipendente in appello.
In proposito, la S.C. ha affermato che l'impugnazione proposta contro chi non è stato parte del precedente grado di giudizio è inammissibile, senza possibilità di sanatoria per mezzo della successiva integrazione del contraddittorio (così: Cass.,
SS.UU. 15145/2001).
Venendo, poi, alla questione dei rapporti tra i singoli condomini e l'amministratore relativamente alle azioni che coinvolgono - dal lato attivo o passivo - il condominio, si rileva in giurisprudenza la tendenza a riconoscere che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, qual è l'amministratore del condominio, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti - esclusivi e/o comuni - inerenti all'edificio condominiale, in quanto tali poteri (autonomi) di azione non interferiscono, ma semplicemente si aggiungono alla legittimazione processuale che spetta ex lege all'amministratore.
Si viene, in tal modo, a configurare una legittimazione per così dire pagina 6 di 8 “concorrente” dell'amministratore e del singolo condomino, in quanto l'attribuzione all'amministratore della legittimazione ad agire in nome del non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei propri CP_7 diritti esclusivi o di diritti comuni (in questi termini: Cass., SS.UU., 10934/2019 e, di recente: Cass. civ. 18003/2024).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni - ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale - la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il soccombente. CP_7
In particolare, svariate pronunce della Suprema Corte negano la legittimazione concorrente del singolo condominio ad impugnare la sentenza di accoglimento di un'impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale proposta da altro condomino, in giudizi - quindi - che vedono contrapposto il che agisce CP_7 ai sensi dell'art. 1137 c.c. ed il e - per esso - il suo amministratore CP_7
(ex plurimis Cass. civ. n. 360 del 2024; Cass. civ. 7053 del 2024; Cass. civ.
29748 del 2017; Cass. civ. 19223 del 2011).
Ciò ha indotto a preferire una ricostruzione che riconosca il carattere autonomo ed esclusivo della rappresentanza dell'amministratore quando la pretesa ha ad oggetto un interesse comune, essendo configurabile - in tali ipotesi - unicamente un intervento di carattere meramente adesivo dei singoli condomini.
Facendo buon governo dei principi dettati in subiecta materia dalla S.C. e sopra sinteticamente richiamati, deve pertanto concludersi che l'appellante Pt_1
non è legittimato ad agire - nella presente controversia - in sostituzione
[...] del , poiché ne ha assunto le difese mediante un atto Controparte_3 di appello che costituisce sostanzialmente un intervento adesivo dipendente, sostituendosi - inammissibilmente - all'Amministratore di condominio nella rappresentanza unitaria dell'ente condominiale.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 1198/2023 emessa dal Tribunale di ANCONA
[...] nel giudizio iscritto al n. 3786/2020 R.G., pubblicata in data 27.9.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 946/2023 R.G.; promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Caterina Soricetti (pec: , Email_1 elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Mazzini n. 148 nello studio del predetto difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ; Parte_2 C.F._4
(C.F. ); Parte_3 C.F._5
pagina 1 di 8 (C.F. Parte_4
); P.IVA_2
(C.F. ; Controparte_4 C.F._6
(C.F. ); CP_5 P.IVA_3
Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1198/2023, emessa dal Tribunale di
Ancona nel giudizio iscritto al n. 3786/2020 R.G., pubblicata in data 27.9.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1198/2023, emessa in data 26 settembre 2023 e pubblicata il successivo 27 settembre 2023 al n. di repertorio 2854/2023 dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona, seconda Sezione civile, nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n. 3786/2020, promossa dalle Sig.re e contro il CP_1 Controparte_2 Controparte_7
accogliere integralmente lo spiegato appello e per l'effetto:
[...]
- in via principale: accogliere la citazione in appello datata 9/11/2023 per le ragioni tutte ivi indicate e, per l'effetto, parzialmente riformando la sentenza ivi impugnata, rigettare in toto l'opposizione avversaria in quanto del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, per le ragioni indicate tramite atto di citazione in appello;
accertare e dichiarare, per le ragioni espresse nell'atto di citazione in appello richiamato, la responsabilità aggravata in capo alle Sig.re e CP_1
condannando le citate convenute, in solido tra loro, ex art. 96 Controparte_2 comma 3 c.p.c., rispettivamente al pagamento di una sanzione pecuniaria da “lite temeraria” cagionata al Dott. , per l'importo che verrà Parte_1 determinato nel corso dell'espletanda istruttoria, ovvero comunque liquidato
d'ufficio in via equitativa, ovvero in ogni caso ed infine da ritenersi equivalente alla somma determinata per la refusione delle spese di lite e compenso professionale di Avvocato.
In ogni caso con piena vittoria di spese di lite e compenso professionale di
Avvocato per entrambi i gradi di giudizio (ovviamente in primo grado si tratterà di
pagina 2 di 8 condanna in favore del Condominio opposto, mentre in questo giudizio di appello
a ristoro direttamente dell'odierno appellante Dott. ).” Pt_1
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex artt. 615, comma 2, e 616
c.p.c., e convenivano in giudizio il Controparte_1 Controparte_2 [...]
, unitamente a , nonché Controparte_8 Parte_5 Parte_3 la , Parte_4 Controparte_4 CP_5
e per ottenere la sospensione inaudita altera
[...] Controparte_6 parte della procedura esecutiva immobiliare instaurata dinanzi al Tribunale di
Ancona, rubricata al N. 114/2016 R.G. Es. Imm., sostenendo l'assenza di titoli esecutivi nei loro confronti.
Nel merito, le opponenti chiedevano che venisse dichiarata l'inefficacia del pignoramento e che ne venisse conseguentemente disposta la cancellazione, in considerazione degli atti di rinuncia dei creditori - procedenti ed intervenuti - nell'ambito della menzionata procedura esecutiva immobiliare.
Il ritualmente costituitosi, chiedeva Controparte_7
l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria, stante la palese inammissibilità - per tardività - dell'opposizione endo-esecutiva ex adverso proposta.
Il , inoltre, eccepiva - nel merito - l'integrale infondatezza del ricorso CP_7 avversario, considerato che lo stesso codice di rito - all'art. 599 - prevede l'ipotesi di espropriazione di beni indivisi, nel caso in cui vi siano degli esecutati comproprietari del medesimo bene immobile e che, pur essendo intervenuta una trnsazione tra le parti opponenti e il convenuto, permaneva un CP_7 efficace e valido titolo esecutivo in capo alla creditrice intervenuta
[...]
Parte_4
Si costituiva anche la che Parte_4 ribadiva il proprio diritto a procedere esecutivamente sui beni immobili oggetto della procedura, in forza di due contratti di mutuo stipulati da Parte_3
(mutuatario), il cui adempimento risultava garantito da due ipoteche volontarie iscritte - rispettivamente in data 20 novembre 2009 e in data 11 marzo 2011 - sugli immobili in comproprietà tra il mutuatario, (titolare della Parte_3
pagina 3 di 8 quota di 2/9); (titolare della quota di 3/9); e Parte_2 Controparte_1
(titolari della quota di 2/9 ciascuna). Controparte_2
Pertanto, la Banca creditrice affermava il proprio diritto di procedere esecutivamente sui ridetti beni immobili, atteso che tali garanzie erano state volontariamente costituite - con ipoteca volontaria concessa da e CP_1
- a copertura delle obbligazioni assunte da Controparte_2 Parte_3
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva anche
[...]
- in qualità di mandataria di (facente parte Controparte_6 Controparte_9 del ), in qualità di cessionaria della Controparte_10 [...]
- facendo propria la posizione processuale Controparte_11 della cedente nonché tutte le Controparte_11 domande, deduzioni ed istanze di quest'ultima e chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate dalla Banca cedente nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione proposta nei confronti della (cessionaria della Controparte_9 [...]
, ritenendo che la stessa avesse fornito la Controparte_11 prova del potere di provocare l'espropriazione attraverso il deposito dei due contratti di mutuo fondiario che vedevano le opponenti come terze garanti.
Al contrario, il giudicante accoglieva l'opposizione proposta nei confronti del di Ancona, che aveva ammesso di non avere (più) un Controparte_3 titolo diretto né per provocare la vendita, né per chiedere l'espropriazione delle quote delle opponenti, dichiarandone pertanto la soccombenza, con condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo la Parte_1 parziale riforma della pronuncia di primo grado.
Nel dettaglio, la difesa dell'appellante lamenta la nullità della sentenza per aver il
Giudice di prime cure accolto - nei confronti del solo - Controparte_3
l'opposizione proposta da e quando in realtà le CP_1 Controparte_2 opponenti non avevano proposto alcuna domanda nei confronti del Condominio.
Infine, l'appellante censura la pronuncia gravata per avere il Tribunale di merito pagina 4 di 8 erroneamente condannato per responsabilità aggravata - ex art. 96, III comma,
c.p.c. - il che, al contrario, non potrebbe in alcun modo Controparte_7 essere ritenuto soccombente, dal momento che nessuna domanda era stata proposta dalle opponenti contro il , né alcuna domanda di queste CP_7 ultime era stata accolta.
Tutti gli appellati ( , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_12
, Parte_5 Parte_3 Parte_4
, e , pur
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci.
In data 29.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dal solo appellante e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'interposto gravame è inammissibile.
Ed invero, il condomino appellante è privo della legittimazione ad Parte_1 agire per le ragioni seguito esposte.
Com'è noto, l'impugnazione è un atto di esercizio dell'azione, avente la specifica funzione introduttiva di una nuova fase/grado di giudizio.
Le condizioni dell'azione si presentano in modo peculiare in quanto l'interesse ad agire diviene interesse ad impugnare - da intendersi come l'insoddisfazione che spinge ad ottenere una nuova pronuncia sul medesimo rapporto giuridico già oggetto del precedente giudizio - insoddisfazione che coincide, di regola, con la soccombenza.
In generale, la giurisprudenza afferma l'applicabilità dell'art. 100 c.p.c. anche al giudizio d'appello (v. Cass. civ. 17957/2008 e Cass. civ. 5133/2007), precisando - però - che l'interesse deve desumersi dall'utilità giuridica connessa all'eventuale accoglimento del gravame (così: Cass. civ. 692/2022; Cass. civ. 6546/2004).
Di conseguenza, legittimazione ad agire diviene - nelle impugnazioni - legittimazione ad impugnare, la quale sussiste solo in capo a quei soggetti che sono stati parti - non rileva se costituite o contumaci - del giudizio che si è concluso con la sentenza oggetto di gravame.
pagina 5 di 8 Si tratta di una condizione che, lungi dall'essere meramente affermata, come accade per la legittimazione ad agire in primo grado, deve essere realmente esistente ed accertata in via preliminare dal giudice.
Legittimate a proporre impugnazione sono le parti originarie del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (Cass. civ. 20789/2014), tenuto conto della motivazione e del dispositivo della stessa, a prescindere dalla correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali, nonché alla titolarità del rapporto sostanziale.
Non è legittimato a proporre impugnazione l'interveniente adesivo dipendente, che subisce questa limitazione perché partecipa al processo instaurato per un rapporto altrui.
La giurisprudenza è costante nel ritenere ammissibile l'impugnazione proposta da chi sia stato parte del precedente grado di giudizio e, parallelamente, inammissibile l'impugnazione proposta da chi non sia stato parte del grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, o la cui qualità di parte sia stata esclusa (Cass. civ. 1752/1997).
Chi non è stato parte nel giudizio di primo grado non può neanche spiegare intervento adesivo dipendente in appello.
In proposito, la S.C. ha affermato che l'impugnazione proposta contro chi non è stato parte del precedente grado di giudizio è inammissibile, senza possibilità di sanatoria per mezzo della successiva integrazione del contraddittorio (così: Cass.,
SS.UU. 15145/2001).
Venendo, poi, alla questione dei rapporti tra i singoli condomini e l'amministratore relativamente alle azioni che coinvolgono - dal lato attivo o passivo - il condominio, si rileva in giurisprudenza la tendenza a riconoscere che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, qual è l'amministratore del condominio, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti - esclusivi e/o comuni - inerenti all'edificio condominiale, in quanto tali poteri (autonomi) di azione non interferiscono, ma semplicemente si aggiungono alla legittimazione processuale che spetta ex lege all'amministratore.
Si viene, in tal modo, a configurare una legittimazione per così dire pagina 6 di 8 “concorrente” dell'amministratore e del singolo condomino, in quanto l'attribuzione all'amministratore della legittimazione ad agire in nome del non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei propri CP_7 diritti esclusivi o di diritti comuni (in questi termini: Cass., SS.UU., 10934/2019 e, di recente: Cass. civ. 18003/2024).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni - ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale - la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il soccombente. CP_7
In particolare, svariate pronunce della Suprema Corte negano la legittimazione concorrente del singolo condominio ad impugnare la sentenza di accoglimento di un'impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale proposta da altro condomino, in giudizi - quindi - che vedono contrapposto il che agisce CP_7 ai sensi dell'art. 1137 c.c. ed il e - per esso - il suo amministratore CP_7
(ex plurimis Cass. civ. n. 360 del 2024; Cass. civ. 7053 del 2024; Cass. civ.
29748 del 2017; Cass. civ. 19223 del 2011).
Ciò ha indotto a preferire una ricostruzione che riconosca il carattere autonomo ed esclusivo della rappresentanza dell'amministratore quando la pretesa ha ad oggetto un interesse comune, essendo configurabile - in tali ipotesi - unicamente un intervento di carattere meramente adesivo dei singoli condomini.
Facendo buon governo dei principi dettati in subiecta materia dalla S.C. e sopra sinteticamente richiamati, deve pertanto concludersi che l'appellante Pt_1
non è legittimato ad agire - nella presente controversia - in sostituzione
[...] del , poiché ne ha assunto le difese mediante un atto Controparte_3 di appello che costituisce sostanzialmente un intervento adesivo dipendente, sostituendosi - inammissibilmente - all'Amministratore di condominio nella rappresentanza unitaria dell'ente condominiale.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 1198/2023 emessa dal Tribunale di ANCONA
[...] nel giudizio iscritto al n. 3786/2020 R.G., pubblicata in data 27.9.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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