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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/07/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2572 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/12/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BOVE MARTINA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SORTI SIMONETTA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12/01/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 24/06/2025; Parte_1
Per ome precisate con nota depositata il 24/06/2025. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27/12/2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Capralba il 27/04/2003 (trascritto presso gli atti Controparte_1
dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 2, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla moglie Per_1 Per_2
con verbale di separazione consensuale del 25/10/2017, omologato con decreto n. 5165/2017 del
28/11/2017, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 04/03/2024, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in atti.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice
Delegato, sentite personalmente le parti, in via temporanea e urgente confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponeva l'ascolto del minore Per_1
Esaurita l'istruzione, il Giudice fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali;
a suddetta udienza, le parti concordavano che la destinazione delle somme erogate a titolo di indennità per il figlio e, eventualmente, per Per_1
, nei limiti e fino a quando effettivamente erogate, e dichiaravano che erano in corso serie Per_2
trattative per la definizione delle questioni pendenti;
i difensori chiedevano pertanto un rinvio.
Alla successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in mancanza di un completo accordo, la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Capralba il 27/04/2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 2, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 25/10/2017, omologato dal Tribunale Ordinario di Cremona con decreto n. 5165/2017 del 28/11/2017.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno concluso per l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
la resistente, nondimeno, ha domandato di riconoscerle il potere esclusivo di adottare decisioni con riferimento a cure sanitarie, attività sportive, corsi di recupero e lezioni private.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita dei minori. In specie, deve darsi atti che è stato disposto l'ascolto di non si ritiene Per_1
invece in alcun modo necessaria l'audizione di , considerate l'età e le sue fragilità, nonché Per_2
tenuto conto che l'ascolto giudiziale, per il quale le parti non hanno insistito, risulta manifestamente superfluo, alla luce delle allegazioni e richieste delle parti.
Tanto premesso il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto dal Giudice delegato. Gli elementi offerti, infatti, pur dando evidenza di una tensione particolarmente elevata tra i coniugi, non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo ai genitori, ritenendosi che la situazione della coppia allo stato, per quanto rappresentato e appurato, non ostacoli l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli.
In particolare, rileva il Tribunale che, dopo la separazione, nel 2023, sono emerse delle criticità nel rapporto tra e il padre;
il ragazzo, infatti, ha manifestato un netto rifiuto nei confronti della Per_1
figura paterna e ha scelto di non frequentarlo continuativamente.
Nella divergenza di opinioni dei genitori, in sede di ascolto, ha specificato di aver avuto Per_1
crescenti dissapori e incomprensioni con il padre, tanto gravi e frequenti da spingerlo a maturare notevole fatica emotiva e conseguente opposizione a ogni incontro al fine di preservare la serenità raggiunta. In tale frangente, egli ha scelto dunque di escludere qualsivoglia contatto con Pt_1
il quale, dal canto suo, non ha saputo dare una effettiva spiegazione alla situazione,
[...]
attualmente in stallo, pur manifestando il desiderio di riprendere i rapporti con il figlio maggiore.
Quanto al ruolo della figura materna nel conflitto, emerge che ha tentato di Controparte_1
agevolare una attenuazione dei contrasti tra padre e figlio, suggerendo una soluzione di compromesso
(così, al riguardo, si è espresso il minore: “Prima di prendere questa decisione, mia mamma mi ha suggerito di trovare un accordo di compromesso con il papà. Ho chiesto a mio papà di andare solo il weekend ma lui ha detto di no. Mi sono arrabbiato e ho tagliato i ponti. Mia mamma ha cercato di spingermi a vedere il papà”).
Dunque, pur rilevate le criticità tuttora esistenti nel rapporto tra e il padre e, per vero, anche Per_1 in ragione delle suddette criticità, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento condiviso, non potendosi accogliere la domanda della resistente di escludere il padre da talune decisioni riguardanti i figli. Tale limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale infatti, del tutto privo di motivazione quanto a - che frequenta assiduamente il padre -, appare inadeguata Per_2
anche per (peraltro prossimo alla maggiore età), in quanto potrebbe avere l'effetto di Per_1
ulteriormente marginalizzare la figura genitoriale paterna, con pregiudizio per i figli minori, la cui relazione con il padre va sostenuta, rafforzata e consolidata, nell'ambito di un progetto di complessivo rasserenamento delle relazioni nel nucleo familiare. Del resto, pur nel clima di alta tensione tra i genitori, caratterizzato soprattutto da recriminazioni di carattere economico del padre, non è emersa una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di quest'ultimo.
In quest'ottica, la conferma dell'affido condiviso risulta la scelta più tutelante per i minori al fine di consentire al resistente quantomeno di poter continuare a prendere parte quotidianamente alla vita non solo di , ma anche di anche se a distanza, condividendo con la ex moglie le Per_2 Per_1
scelte fondamentali della loro crescita. La decisione è ispirata alla salvaguardia del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione (Cass. 28723/2020).
Del resto, deve valutarsi positivamente che le parti non solo al tempo della separazione hanno definito i rapporti in modo consensuale, ma anche nel corso dell'odierno giudizio hanno tentato di avviare un percorso di mediazione per instaurare una fattiva e proficua collaborazione nell'interesse dei figli, pur non riuscendo, ad oggi, a raggiungere l'obiettivo. Tale rilievo persuade il Collegio che entrambi i genitori abbiano adeguate risorse e sufficiente senso di responsabilità nella gestione della prole.
Deve peraltro considerarsi che, come noto, l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, sicché, in difetto di un reale elemento di pregiudizio, il clima di tensione che caratterizza le relazioni tra i genitori non può condurre ad accogliere una richiesta quale quella della resistente, che si tradurrebbe in una ingiustificata limitazione della responsabilità genitoriale, avendo i minori interesse a conservare i rapporti con entrambi i genitori.
Ciò posto, fermo restando che i figli rimarranno a vivere con la madre come richiesto da entrambe le parti, il Collegio nulla disporrà in ordine alla frequentazione tra e il padre;
il ragazzo infatti, Per_1 in procinto di compiere 18 anni, ha scelto di non vedere il padre e la volontà del minore risulta allo stato insuperabile (in punto, Cass. 18846/2016).
Quanto, invece, a le parti hanno formulato conclusioni pressoché congiunte individuando un Per_2
calendario di frequentazione con il padre in sostanziale continuità con l'assetto attuale. Il Tribunale ritiene di disporre come meglio dettagliato in dispositivo, reputando la regolamentazione adeguata all'interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze di stabilità del minore stesso. Sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa.
*
Assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Capralba (CR), Via degli
Artigiani n. 16, in comproprietà tra i coniugi, a che continuerà ad abitarvi Controparte_1
unitamente ai figli ( nato il [...]) e (nato il [...]). La statuizione è Per_1 Per_2
ritenuta necessaria al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli minori dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
Al riguardo, deve rilevarsi che il ricorrente, pur domandando il collocamento dei figli presso la madre, ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale adducendo che la ex moglie ivi avrebbe instaurato una convivenza con l'attuale compagno. Nondimeno, tale affermazione, confutata dalla resistente, è rimasta del tutto priva di riscontro atteso che ciò non risulta dagli estratti anagrafici e nemmeno il minore ha confermato la coabitazione con l'attuale partner della madre. Per_1
In ogni caso, osserva comunque il Collegio che, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 337 sexies c.c. la revoca non è automaticamente collegata alla nuova convivenza o al nuovo matrimonio del coniuge assegnatario restando il provvedimento subordinato a un giudizio di conformità all'interesse della prole (Corte Cost. n. 308/2008). Ebbene, nel caso di specie, appare evidente l'interesse dei due minori a mantenere l'attuale sistemazione abitativa, in cui sono cresciuti, non essendo peraltro esposte ragioni idonee a supportare un provvedimento di revoca che avrebbe l'effetto di privare i figli del punto di riferimento costituito dalla casa familiare, ove abitano da sempre. Più in dettaglio, viste le recriminazioni della parte ricorrente, nel caso di specie la revoca dell'assegnazione parrebbe da ricollegare alla decisione personale del coniuge assegnatario di instaurare una relazione more uxorio, situazione del tutto fisiologica dopo la fine del precedente matrimonio e che non pare determinare alcuna situazione di pregiudizio per i minori;
il provvedimento di revoca, inteso in questi termini, acquisterebbe dunque una impropria valenza sanzionatoria, incompatibile con la funzione dell'istituto ex art. 337 sexies c.c., collegato alla sola tutela dell'interesse della prole alla conservazione delle proprie abitudini di vita.
Parimenti, inconferenti sono le recriminazioni economiche del padre, tanto più che il mutuo sulla casa coniugale è stato estinto;
l'interesse di a ritrarre un guadagno dalla vendita della Parte_1 casa coniugale non può certo prevalere sull'interesse prioritario dei figli, i quali, in ipotesi di trasloco, subirebbero una traumatica modifica del proprio assetto esistenziale. Risulta infatti in atti che i minori sono pienamente inseriti nel contesto relazionale e sociale di Capralba, ove frequenta la Per_2
scuola e gli amici (v. anche verbale di ascolto); nessuna altra sistemazione abitativa Per_1
alternativa è attualmente prospettata.
Resta fermo che l'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI – I
17.12.2015 n. 25420). È opportuno altresì rammentare che quanto ai costi relativi alla casa familiare devono applicarsi i principi di diritto comune: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico in ragione del titolo di proprietà; le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476;
Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
Resta da precisare che sono manifestamente inammissibile le domande proposte dal ricorrente di condannare un terzo ( al versamento di una indennità di occupazione e di disporre Controparte_2
la vendita della casa familiare.
Orbene, in definitiva, deve essere confermata la assegnazione alla madre della casa familiare, immobile che è rimasto nella disponibilità di dall'allontanamento del marito sino Controparte_1
a tutt'oggi. Il provvedimento risulta infatti del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli a conservare le loro consolidate abitudini di vita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
*
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, illustrati i principi di riferimento, osserva il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a valutare le rispettive condizioni economiche e fondare una motivata decisione sulla domanda, tenuto che la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021). In questo contesto, paiono del tutto superflue ed esplorative le richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenendosi sufficienti i dati a disposizione, anche alla luce delle produzioni documentali del ricorrente e delle verbalizzazioni rese.
Tanto premesso, in ordine alle condizioni economiche delle parti devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di lavorare come operaio con stipendio mensile di € 1800/2000. Parte_1
Dalle buste paga in atti si evince che egli è stato assunto il 14/04/1998 presso Same Deutz-Fahr Italia spa;
nel mese di novembre 2023 ha percepito la somma netta di € 1782, nel mese di ottobre 2023 €
2014, nel mese di settembre 2023 € 1784.
Nel 2022 il ricorrente ha maturato un reddito imponibile di € 28037 (imposta netta € 4568, addizionale regionale dovuta € 391, addizionale comunale dovuta € 120; v. Mod. 730/2023); nel 2021 egli ha conseguito reddito di € 27081 (imposta netta € 4859, addizionale regionale dovuta € 375, addizionale comunale dovuta € 81 – mod. 730/2022); nel 2020 risulta un reddito imponibile di € 25234 (imposta netta € 4268, addizionale regionale dovuta € 346, addizionale comunale dovuta € 76 – v. mod.
730/2021). La Certificazione Unica del 2024 riporta un reddito da lavoro dipendente di € 29238,47
(imposta netta € 5265,99). Il compenso mensile netto del resistente dunque corrisponde a circa €
2000, calcolato su 12 mensilità. per vero, ha dichiarato che il datore di lavoro ha avuto accesso alla Cassa Parte_1
Integrazione Guadagni, con impatto sul reddito dei dipendenti. Nondimeno la documentazione prodotta, avulsa da qualsivoglia contesto di riferimento e priva di indicazioni specifiche in ordine alla posizione del ricorrente, non fornisce alcun supporto alla tesi esposta. Unico elemento rilevante è il documento prodotto il 16/01/2025 che, tuttavia, fornisce un quadro del tutto parziale (limitato al mese di dicembre 2024) e comunque non dimostra l'impatto della misura sullo stipendio percepito da
Parte_1 Del resto, la documentazione bancaria non dà evidenza di un continuativo decremento stipendiale rispetto a quanto dichiarato.
Deve infine rilevarsi che bita in immobile di proprietà sito a Vailate, acquistato Parte_1
nel 2018, per il quale il ricorrente ha contratto un mutuo di € 50.000. Dagli estratti conto depositati la rata mensile di mutuo è pari a circa € 315. invece ha dichiarato di essere impiegata nel campo della ristorazione con Controparte_1 stipendio mensile di € 900 calcolato su dodici mensilità.
La Certificazione Unica del 2023 evidenzia che ella è stata assunta nel 2015 e segnala un reddito da lavoro dipendente nel 2022 di € 17349 (imposta netta € 1019,21); nel 2021 la resistente ha maturato un reddito di € 14960,99 (imposta netta 1040,66), come da C.U. 2022; nel 2020 risulta un reddito di
€ 9962,70 (v. C.U. 2021).
L'analisi degli estratti conto, per vero, dà evidenza, nel 2023, di un compenso di € 1300 mensili circa calcolato su 12 mensilità, corrispondente ai redditi risultati dalla documentazione fiscale (detratte le imposte).
I coniugi percepiscono al 50% l'assegno unico e sono comproprietari della casa familiare, ove abita la resistente con i figli.
In sede di separazione consensuale, nel 2017, il ricorrente si è impegnato al versamento di € 680 mensili per il mantenimento dei figli, importo che, nonostante l'adeguamento automatico, non è stato mai aggiornato.
Resta da evidenziare, nel quadro delle risorse economiche della famiglia, che dal 2017 Per_1 percepisce una indennità di € 300 mensili circa che viene accreditata e accantonata su un conto corrente a lui intestato. Le parti, all'udienza del 17/04/2025 hanno raggiunto un accordo in ordine alla gestione della risorsa che, peraltro, potrebbe essere riconosciuta anche a;
il Tribunale Per_2 prenderà atto dell'accordo come raggiunto, vista la richiesta congiunta delle parti.
Nulla dovrà invece il Tribunale disporre in ordine ai libretti postali di risparmio intestati ai figli, la cui amministrazione è demandata ai genitori ex art. 320 c.c.
Orbene, illustrata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, valutata anche la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della prole di € 700,00 mensili (€ 350 per ciascun figlio). La somma appare pienamente sostenibile e proporzionata alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguata alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Al di là delle apodittiche affermazioni di principio, infatti, non sono emersi riscontri di una contrazione reddituale del ricorrente rispetto alla situazione risultante nel 2017 (all'epoca della separazione); inoltre, come noto, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (…) dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 13664/2022; in termini Cass. ord. 11724 del 4/05/2023).
In virtù delle predette considerazioni, valutata l'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al ricorrente per quanto riguarda e tenuto conto dei tempi di permanenza di presso Per_1 Per_2
ciascun genitore, l'importo individuato appare pienamente adeguato.
Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona.
Quanto all'assegno unico, il Tribunale, in difetto di diverso accordo tra i genitori, disporrà che l'erogazione venga ripartita paritariamente tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art.
6. Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto della condotta processuale delle parti e del parziale accordo, valutati il rigetto della domanda di limitazione della responsabilità genitoriale del padre e la soccombenza del ricorrente circa la revoca della assegnazione della casa coniugale, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Capralba il 27/04/2003 (trascritto presso gli atti Parte_1 Controparte_1
dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 2, parte II, serie A);
2) AFFIDA i figli minori ( nato il [...]) e (nato il [...]) in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
3) ASSEGNA a la casa familiare sita in Capralba (CR), Via degli Artigiani Controparte_1
n. 16;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé con i seguenti tempi e modalità: Per_2
due giorni a settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) dalle 18.30 alle 22 in periodo scolastico e sino alle 22.30 in periodo non scolastico (con prelievo e riaccompagnamento presso la residenza della madre); a weekend alternati dalle ore 18.30 del venerdì sino alle 22 della domenica, con prelievo e riaccompagnamento presso la residenza della madre;
durante le festività natalizie una settimana (dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 6/1), da alternare di anno in anno con la madre;
durante le vacanze pasquali metà del periodo con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori, entro il 30 aprile di ciascun anno;
gli altri ponti e festività saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza annuale;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
5) dispone in ordine alla frequentazione tra e il quale avrà CP_3 Parte_1 Per_1
la possibilità di scegliere se e quando vedere il padre, previo accordo con quest'ultimo;
6) PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto dei due figli, Parte_1 il pagamento della somma mensile complessiva di euro 700,00 (€ 350 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in Controparte_1
via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2023 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il
Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 50% dai genitori;
8) DÀ ATTO che le parti si impegnano a destinare le somme erogate a titolo di indennità per e, eventualmente, per , nei limiti e fino a quando saranno effettivamente Per_1 Per_2 erogate, all'acquisto di beni di ausilio allo studio (es. computer, libri) ovvero al pagamento di lezioni private;
laddove l'erogazione assistenziale dovesse cessare ovvero, per quanto riguarda , non essere mai percepita, i genitori si impegnano a sostenere al 50% le Per_2
spese predette, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
9) DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Capralba per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/12/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BOVE MARTINA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SORTI SIMONETTA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12/01/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
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CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 24/06/2025; Parte_1
Per ome precisate con nota depositata il 24/06/2025. Controparte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27/12/2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Capralba il 27/04/2003 (trascritto presso gli atti Controparte_1
dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 2, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla moglie Per_1 Per_2
con verbale di separazione consensuale del 25/10/2017, omologato con decreto n. 5165/2017 del
28/11/2017, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 04/03/2024, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in atti.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice
Delegato, sentite personalmente le parti, in via temporanea e urgente confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponeva l'ascolto del minore Per_1
Esaurita l'istruzione, il Giudice fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali;
a suddetta udienza, le parti concordavano che la destinazione delle somme erogate a titolo di indennità per il figlio e, eventualmente, per Per_1
, nei limiti e fino a quando effettivamente erogate, e dichiaravano che erano in corso serie Per_2
trattative per la definizione delle questioni pendenti;
i difensori chiedevano pertanto un rinvio.
Alla successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in mancanza di un completo accordo, la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
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La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Capralba il 27/04/2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 2, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 25/10/2017, omologato dal Tribunale Ordinario di Cremona con decreto n. 5165/2017 del 28/11/2017.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
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La responsabilità genitoriale
Le parti hanno concluso per l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
la resistente, nondimeno, ha domandato di riconoscerle il potere esclusivo di adottare decisioni con riferimento a cure sanitarie, attività sportive, corsi di recupero e lezioni private.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita dei minori. In specie, deve darsi atti che è stato disposto l'ascolto di non si ritiene Per_1
invece in alcun modo necessaria l'audizione di , considerate l'età e le sue fragilità, nonché Per_2
tenuto conto che l'ascolto giudiziale, per il quale le parti non hanno insistito, risulta manifestamente superfluo, alla luce delle allegazioni e richieste delle parti.
Tanto premesso il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto dal Giudice delegato. Gli elementi offerti, infatti, pur dando evidenza di una tensione particolarmente elevata tra i coniugi, non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo ai genitori, ritenendosi che la situazione della coppia allo stato, per quanto rappresentato e appurato, non ostacoli l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli.
In particolare, rileva il Tribunale che, dopo la separazione, nel 2023, sono emerse delle criticità nel rapporto tra e il padre;
il ragazzo, infatti, ha manifestato un netto rifiuto nei confronti della Per_1
figura paterna e ha scelto di non frequentarlo continuativamente.
Nella divergenza di opinioni dei genitori, in sede di ascolto, ha specificato di aver avuto Per_1
crescenti dissapori e incomprensioni con il padre, tanto gravi e frequenti da spingerlo a maturare notevole fatica emotiva e conseguente opposizione a ogni incontro al fine di preservare la serenità raggiunta. In tale frangente, egli ha scelto dunque di escludere qualsivoglia contatto con Pt_1
il quale, dal canto suo, non ha saputo dare una effettiva spiegazione alla situazione,
[...]
attualmente in stallo, pur manifestando il desiderio di riprendere i rapporti con il figlio maggiore.
Quanto al ruolo della figura materna nel conflitto, emerge che ha tentato di Controparte_1
agevolare una attenuazione dei contrasti tra padre e figlio, suggerendo una soluzione di compromesso
(così, al riguardo, si è espresso il minore: “Prima di prendere questa decisione, mia mamma mi ha suggerito di trovare un accordo di compromesso con il papà. Ho chiesto a mio papà di andare solo il weekend ma lui ha detto di no. Mi sono arrabbiato e ho tagliato i ponti. Mia mamma ha cercato di spingermi a vedere il papà”).
Dunque, pur rilevate le criticità tuttora esistenti nel rapporto tra e il padre e, per vero, anche Per_1 in ragione delle suddette criticità, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento condiviso, non potendosi accogliere la domanda della resistente di escludere il padre da talune decisioni riguardanti i figli. Tale limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale infatti, del tutto privo di motivazione quanto a - che frequenta assiduamente il padre -, appare inadeguata Per_2
anche per (peraltro prossimo alla maggiore età), in quanto potrebbe avere l'effetto di Per_1
ulteriormente marginalizzare la figura genitoriale paterna, con pregiudizio per i figli minori, la cui relazione con il padre va sostenuta, rafforzata e consolidata, nell'ambito di un progetto di complessivo rasserenamento delle relazioni nel nucleo familiare. Del resto, pur nel clima di alta tensione tra i genitori, caratterizzato soprattutto da recriminazioni di carattere economico del padre, non è emersa una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di quest'ultimo.
In quest'ottica, la conferma dell'affido condiviso risulta la scelta più tutelante per i minori al fine di consentire al resistente quantomeno di poter continuare a prendere parte quotidianamente alla vita non solo di , ma anche di anche se a distanza, condividendo con la ex moglie le Per_2 Per_1
scelte fondamentali della loro crescita. La decisione è ispirata alla salvaguardia del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione (Cass. 28723/2020).
Del resto, deve valutarsi positivamente che le parti non solo al tempo della separazione hanno definito i rapporti in modo consensuale, ma anche nel corso dell'odierno giudizio hanno tentato di avviare un percorso di mediazione per instaurare una fattiva e proficua collaborazione nell'interesse dei figli, pur non riuscendo, ad oggi, a raggiungere l'obiettivo. Tale rilievo persuade il Collegio che entrambi i genitori abbiano adeguate risorse e sufficiente senso di responsabilità nella gestione della prole.
Deve peraltro considerarsi che, come noto, l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, sicché, in difetto di un reale elemento di pregiudizio, il clima di tensione che caratterizza le relazioni tra i genitori non può condurre ad accogliere una richiesta quale quella della resistente, che si tradurrebbe in una ingiustificata limitazione della responsabilità genitoriale, avendo i minori interesse a conservare i rapporti con entrambi i genitori.
Ciò posto, fermo restando che i figli rimarranno a vivere con la madre come richiesto da entrambe le parti, il Collegio nulla disporrà in ordine alla frequentazione tra e il padre;
il ragazzo infatti, Per_1 in procinto di compiere 18 anni, ha scelto di non vedere il padre e la volontà del minore risulta allo stato insuperabile (in punto, Cass. 18846/2016).
Quanto, invece, a le parti hanno formulato conclusioni pressoché congiunte individuando un Per_2
calendario di frequentazione con il padre in sostanziale continuità con l'assetto attuale. Il Tribunale ritiene di disporre come meglio dettagliato in dispositivo, reputando la regolamentazione adeguata all'interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze di stabilità del minore stesso. Sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa.
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Assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Capralba (CR), Via degli
Artigiani n. 16, in comproprietà tra i coniugi, a che continuerà ad abitarvi Controparte_1
unitamente ai figli ( nato il [...]) e (nato il [...]). La statuizione è Per_1 Per_2
ritenuta necessaria al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli minori dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
Al riguardo, deve rilevarsi che il ricorrente, pur domandando il collocamento dei figli presso la madre, ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale adducendo che la ex moglie ivi avrebbe instaurato una convivenza con l'attuale compagno. Nondimeno, tale affermazione, confutata dalla resistente, è rimasta del tutto priva di riscontro atteso che ciò non risulta dagli estratti anagrafici e nemmeno il minore ha confermato la coabitazione con l'attuale partner della madre. Per_1
In ogni caso, osserva comunque il Collegio che, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 337 sexies c.c. la revoca non è automaticamente collegata alla nuova convivenza o al nuovo matrimonio del coniuge assegnatario restando il provvedimento subordinato a un giudizio di conformità all'interesse della prole (Corte Cost. n. 308/2008). Ebbene, nel caso di specie, appare evidente l'interesse dei due minori a mantenere l'attuale sistemazione abitativa, in cui sono cresciuti, non essendo peraltro esposte ragioni idonee a supportare un provvedimento di revoca che avrebbe l'effetto di privare i figli del punto di riferimento costituito dalla casa familiare, ove abitano da sempre. Più in dettaglio, viste le recriminazioni della parte ricorrente, nel caso di specie la revoca dell'assegnazione parrebbe da ricollegare alla decisione personale del coniuge assegnatario di instaurare una relazione more uxorio, situazione del tutto fisiologica dopo la fine del precedente matrimonio e che non pare determinare alcuna situazione di pregiudizio per i minori;
il provvedimento di revoca, inteso in questi termini, acquisterebbe dunque una impropria valenza sanzionatoria, incompatibile con la funzione dell'istituto ex art. 337 sexies c.c., collegato alla sola tutela dell'interesse della prole alla conservazione delle proprie abitudini di vita.
Parimenti, inconferenti sono le recriminazioni economiche del padre, tanto più che il mutuo sulla casa coniugale è stato estinto;
l'interesse di a ritrarre un guadagno dalla vendita della Parte_1 casa coniugale non può certo prevalere sull'interesse prioritario dei figli, i quali, in ipotesi di trasloco, subirebbero una traumatica modifica del proprio assetto esistenziale. Risulta infatti in atti che i minori sono pienamente inseriti nel contesto relazionale e sociale di Capralba, ove frequenta la Per_2
scuola e gli amici (v. anche verbale di ascolto); nessuna altra sistemazione abitativa Per_1
alternativa è attualmente prospettata.
Resta fermo che l'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI – I
17.12.2015 n. 25420). È opportuno altresì rammentare che quanto ai costi relativi alla casa familiare devono applicarsi i principi di diritto comune: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico in ragione del titolo di proprietà; le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476;
Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
Resta da precisare che sono manifestamente inammissibile le domande proposte dal ricorrente di condannare un terzo ( al versamento di una indennità di occupazione e di disporre Controparte_2
la vendita della casa familiare.
Orbene, in definitiva, deve essere confermata la assegnazione alla madre della casa familiare, immobile che è rimasto nella disponibilità di dall'allontanamento del marito sino Controparte_1
a tutt'oggi. Il provvedimento risulta infatti del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli a conservare le loro consolidate abitudini di vita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
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Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, illustrati i principi di riferimento, osserva il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a valutare le rispettive condizioni economiche e fondare una motivata decisione sulla domanda, tenuto che la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021). In questo contesto, paiono del tutto superflue ed esplorative le richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenendosi sufficienti i dati a disposizione, anche alla luce delle produzioni documentali del ricorrente e delle verbalizzazioni rese.
Tanto premesso, in ordine alle condizioni economiche delle parti devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di lavorare come operaio con stipendio mensile di € 1800/2000. Parte_1
Dalle buste paga in atti si evince che egli è stato assunto il 14/04/1998 presso Same Deutz-Fahr Italia spa;
nel mese di novembre 2023 ha percepito la somma netta di € 1782, nel mese di ottobre 2023 €
2014, nel mese di settembre 2023 € 1784.
Nel 2022 il ricorrente ha maturato un reddito imponibile di € 28037 (imposta netta € 4568, addizionale regionale dovuta € 391, addizionale comunale dovuta € 120; v. Mod. 730/2023); nel 2021 egli ha conseguito reddito di € 27081 (imposta netta € 4859, addizionale regionale dovuta € 375, addizionale comunale dovuta € 81 – mod. 730/2022); nel 2020 risulta un reddito imponibile di € 25234 (imposta netta € 4268, addizionale regionale dovuta € 346, addizionale comunale dovuta € 76 – v. mod.
730/2021). La Certificazione Unica del 2024 riporta un reddito da lavoro dipendente di € 29238,47
(imposta netta € 5265,99). Il compenso mensile netto del resistente dunque corrisponde a circa €
2000, calcolato su 12 mensilità. per vero, ha dichiarato che il datore di lavoro ha avuto accesso alla Cassa Parte_1
Integrazione Guadagni, con impatto sul reddito dei dipendenti. Nondimeno la documentazione prodotta, avulsa da qualsivoglia contesto di riferimento e priva di indicazioni specifiche in ordine alla posizione del ricorrente, non fornisce alcun supporto alla tesi esposta. Unico elemento rilevante è il documento prodotto il 16/01/2025 che, tuttavia, fornisce un quadro del tutto parziale (limitato al mese di dicembre 2024) e comunque non dimostra l'impatto della misura sullo stipendio percepito da
Parte_1 Del resto, la documentazione bancaria non dà evidenza di un continuativo decremento stipendiale rispetto a quanto dichiarato.
Deve infine rilevarsi che bita in immobile di proprietà sito a Vailate, acquistato Parte_1
nel 2018, per il quale il ricorrente ha contratto un mutuo di € 50.000. Dagli estratti conto depositati la rata mensile di mutuo è pari a circa € 315. invece ha dichiarato di essere impiegata nel campo della ristorazione con Controparte_1 stipendio mensile di € 900 calcolato su dodici mensilità.
La Certificazione Unica del 2023 evidenzia che ella è stata assunta nel 2015 e segnala un reddito da lavoro dipendente nel 2022 di € 17349 (imposta netta € 1019,21); nel 2021 la resistente ha maturato un reddito di € 14960,99 (imposta netta 1040,66), come da C.U. 2022; nel 2020 risulta un reddito di
€ 9962,70 (v. C.U. 2021).
L'analisi degli estratti conto, per vero, dà evidenza, nel 2023, di un compenso di € 1300 mensili circa calcolato su 12 mensilità, corrispondente ai redditi risultati dalla documentazione fiscale (detratte le imposte).
I coniugi percepiscono al 50% l'assegno unico e sono comproprietari della casa familiare, ove abita la resistente con i figli.
In sede di separazione consensuale, nel 2017, il ricorrente si è impegnato al versamento di € 680 mensili per il mantenimento dei figli, importo che, nonostante l'adeguamento automatico, non è stato mai aggiornato.
Resta da evidenziare, nel quadro delle risorse economiche della famiglia, che dal 2017 Per_1 percepisce una indennità di € 300 mensili circa che viene accreditata e accantonata su un conto corrente a lui intestato. Le parti, all'udienza del 17/04/2025 hanno raggiunto un accordo in ordine alla gestione della risorsa che, peraltro, potrebbe essere riconosciuta anche a;
il Tribunale Per_2 prenderà atto dell'accordo come raggiunto, vista la richiesta congiunta delle parti.
Nulla dovrà invece il Tribunale disporre in ordine ai libretti postali di risparmio intestati ai figli, la cui amministrazione è demandata ai genitori ex art. 320 c.c.
Orbene, illustrata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, valutata anche la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della prole di € 700,00 mensili (€ 350 per ciascun figlio). La somma appare pienamente sostenibile e proporzionata alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguata alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Al di là delle apodittiche affermazioni di principio, infatti, non sono emersi riscontri di una contrazione reddituale del ricorrente rispetto alla situazione risultante nel 2017 (all'epoca della separazione); inoltre, come noto, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (…) dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 13664/2022; in termini Cass. ord. 11724 del 4/05/2023).
In virtù delle predette considerazioni, valutata l'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al ricorrente per quanto riguarda e tenuto conto dei tempi di permanenza di presso Per_1 Per_2
ciascun genitore, l'importo individuato appare pienamente adeguato.
Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona.
Quanto all'assegno unico, il Tribunale, in difetto di diverso accordo tra i genitori, disporrà che l'erogazione venga ripartita paritariamente tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art.
6. Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto della condotta processuale delle parti e del parziale accordo, valutati il rigetto della domanda di limitazione della responsabilità genitoriale del padre e la soccombenza del ricorrente circa la revoca della assegnazione della casa coniugale, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Capralba il 27/04/2003 (trascritto presso gli atti Parte_1 Controparte_1
dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 2, parte II, serie A);
2) AFFIDA i figli minori ( nato il [...]) e (nato il [...]) in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
3) ASSEGNA a la casa familiare sita in Capralba (CR), Via degli Artigiani Controparte_1
n. 16;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé con i seguenti tempi e modalità: Per_2
due giorni a settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) dalle 18.30 alle 22 in periodo scolastico e sino alle 22.30 in periodo non scolastico (con prelievo e riaccompagnamento presso la residenza della madre); a weekend alternati dalle ore 18.30 del venerdì sino alle 22 della domenica, con prelievo e riaccompagnamento presso la residenza della madre;
durante le festività natalizie una settimana (dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 6/1), da alternare di anno in anno con la madre;
durante le vacanze pasquali metà del periodo con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori, entro il 30 aprile di ciascun anno;
gli altri ponti e festività saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza annuale;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
5) dispone in ordine alla frequentazione tra e il quale avrà CP_3 Parte_1 Per_1
la possibilità di scegliere se e quando vedere il padre, previo accordo con quest'ultimo;
6) PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto dei due figli, Parte_1 il pagamento della somma mensile complessiva di euro 700,00 (€ 350 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in Controparte_1
via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2023 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il
Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 50% dai genitori;
8) DÀ ATTO che le parti si impegnano a destinare le somme erogate a titolo di indennità per e, eventualmente, per , nei limiti e fino a quando saranno effettivamente Per_1 Per_2 erogate, all'acquisto di beni di ausilio allo studio (es. computer, libri) ovvero al pagamento di lezioni private;
laddove l'erogazione assistenziale dovesse cessare ovvero, per quanto riguarda , non essere mai percepita, i genitori si impegnano a sostenere al 50% le Per_2
spese predette, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
9) DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Capralba per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato