Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA sezione c i v i l e
Ruolo famiglie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia - riunito in Camera di Consiglio - nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente ( rel\est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 87\2020 riservata in decisione ex art 127 ter cpc dal 15.1.2025 avente ad oggetto: Separazione giudicale
TRA
.a OP (VV), il 16.11.1960 e res.te in Ricadi- fraz S. Domenica Parte_1 alla Via S. Anna n. 21 - - rappresentato, difeso ed elett.te dom.to C.F._1 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Vecchio e dell'avv.ta Giulia Russo -giusta procura in atti -;
ricorrente E
n. a Vibo Valentia il 28.08.1972 res.te in OP (VV) alla Via Controparte_1
Annunziata - - rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta presso lo C.F._2 studio dell' avv.ta Aurora Sangermano - giusta procura in atti - resistente
NONCHE' P.M. - sede- intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Pag. 1 a 5
che dall'unione nascevano tre figli: ( 14.02.2000) e Persona_1 Per_2
(17.07.2001) – oggi maggiorenni e studenti universitari fuori sede ( Catanzaro e
[...]
Cosenza) e la terzogenita (08.07.2013) - chiedeva, la separazione con Persona_3 addebito alla moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà segnatamente per aver Per_ intrattenuto una relazione extraconiugale (da cui sarebbe anche nata la figlia oltre le statuizioni accessorie in ordine ai rapporti personali ed economici con la prole segnatamente affido condiviso della prole minorenne;
assegnazione a sé della casa familiare già lasciata dalla moglie dal settembre 2019; alcun mantenimento alla moglie e alla figlia accollo totale a suo carico del mantenimento dei figli maggiorenni;
Per_4 calendario di visita paterno alla minore oltre domande divisorie di beni.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda principale - contestando tuttavia la versione attorea circa le cause della crisi, imputandola semmai alla condizione di sottomissione cui l'ha ridotta il marito, ai suoi atteggiamenti minacciosi e violenti, all'intromissione della suocera – e chiedendo l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé; disporsi l'assegnazione della casa familiare al ricorrente facendovi capo i figli maggiorenni;
condannarlo al contributo di mantenimento per sé e la minore oltre alla restituzione di beni.
Infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale emetteva ordinanza interinale dep. il 19.11.2020 con la quale autorizzava i coniugi a vivere Per_ separatamente;
disponeva l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre;
regolamentava il calendario di visita paterno;
stabiliva la misura del mantenimento in favore della minore in € 200,00 mensili oltre accessori, indi rimetteva le parti dinanzi al GI.
Dichiarata preliminarmente l'improponibilità delle domande divisoria del ricorrente e restitutoria della resistente - per i motivi di cui all'ord. del 18.5.2021 che il Collegio conferma - la causa veniva istruita documentalmente e con prove testimoniali, indi trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc dal 13.3.2024 e rimessa sul ruolo per l'acquisizione della sentenza definitiva conclusivo del giudizio di disconoscimento di paternità nelle more intentato dal Pt_1
All'udienza cartolare del 14.1.25 le parti si riportavano alle comparse conclusionali già depositate e la causa era trattenuta in decisione senza termini dal 15.1.12025.
Motivi della decisione
1. Sullo status
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze in atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto implicante una separazione di fatto con distinta sistemazione abitativa già in tempo anteriore alla proposizione del presente ricorso, inequivocabile indice della intollerabilità della loro convivenza ciò integrando le condizioni per
Pag. 2 a 5 pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la gravità delle reciproche accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. sull' addebito alla resistente
Il ricorrente ha dedotto un rapporto duraturo e stabile sebbene caratterizzato negli ultimi tempi da una certa disaffezione e trascuratezza della moglie per la casa e per la famiglia, cui si aggiungeva la scoperta del fatto che la moglie inviava messaggi ad un altro uomo al quale addirittura inviava le foto della bambina così come apprendeva che la moglie da Per_3 Per_ anni intratteneva una relazione extraconiugale con tale e che la piccola , Persona_5 nata nel 2013, non era sua figlia ma presumibilmente del , il quale pubblicava del tutto Per_5 arbitrariamente, sul proprio profilo Facebook, le foto della minore anche in tenera età scrivendo commenti rimandanti alla propria paternità ed iniziando ad intervenire nella vita della figlia (pagamento festa di compleanno) .
Un indizio ricavava dalla non compatibilità genetica del gruppo sanguigno della minore (A Rh positivo) che non poteva risultare dalla combinazione di quello dei genitori entrambi 0 Rh positivo. Richiesta ripetutamente, la aveva sempre rifiutato l'esame del DNA CP_1 ed infine, nel settembre 2019, improvvisamente abbandonava la casa familiare portando con se la minore ed abbandonando gli altri due figli. Per_3
Il ricorrente ha prodotto le menzionate foto recanti commenti molto affettuosi rispetto ad una destinataria astrattamente estranea e il teste - titolare della Testimone_1
“Trattoria Pizzeria Costa Marittima - ha confermato la circostanza per la quale in occasione del compleanno della bambina nel 2018 ricevette sulla piattaforma Messenger un messaggio da ( conosciuto in quanto suo ex dipendente) in cui quest'ultimo Persona_5 chiedeva di poter pagare il conto della festa di compleanno organizzato per la piccola
[...]
sostenendo che la medesima fosse sua figlia (ud. 5.7.22) e che, non credendogli, Per_3 accettò il pagamento dal . Pt_1
Il teste ( figlio della copia) ha affermato di conoscere della relazione Persona_1 della madre dal 2017\2018; di averli visti insieme nelle videochiamate alle quali gli era capitato di assistere perché incuriosito dal fatto che la madre facesse presenziare;
che Per_3 gli atteggiamenti tra i due erano affettuosi, confidenziali, una volta 'intimi' e di aver memorizzato bene il viso dell'interlocutore della madre che riconosceva nella persona che nel paese si mormorava;
che aveva visto le foto che il aveva pubblicato sul proprio Per_5 profilo FB il 31/12/2018, l'1/01/2019 e del 2/01/2019 e raffiguranti la sorellina, con commenti del seguente tenore “ ecco mia figlia”, riferendolo al padre, così come aveva visto E\C Postepay della madre da cui risultava un versamento di € 500,00 effettuato con causale: “compleanno mia figlia Per_3
Ha descritto poi la madre come una donna autonoma, con piena libertà gestionale 1 e di movimento senza intralci, anzi con la massima disponibilità del padre, il che trova conferma anche nella deposizione della teste della resistente (cugina; ud. 5.7.22) la quale ha riferito che capitava che la non potesse uscire perché aveva commissioni da sbrigare ma CP_1 mai aveva riferito che ciò fosse per imposizione del marito.
Tanto ricostruito in fatto, in punto di diritto giova premettere che il presupposto dell'addebito è rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficientedi situazione di intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risultai comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (ex multis Cass. Sez. I, sent. n. 25560 del 17.12.2010; Cass. Sez. 1, Sent. n. 14840 del 27/06/2006) spettando all'altro coniuge l'onere di superare tale presunzione provando l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla propria infedeltà (Cass. Sez. VI, 19.6.2017n.15079; Sez. I, 15.7.2014 n. 16172; Sez. I, 19.12.2012 n.23426).
Le risultanze in atti, a parere del Collegio, smentiscono totalmente la versione della resistente circa l'origine della crisi coniugale (marito opprimente, violento) e provano, di contro, la prospettazione attorea che vuole, a sconvolgere gli ordinari equilibri di un tipico ménage coniugale, la scoperta nel luglio 2019 (per come già sospettata da ricorrente per voci di paese e confermata dal figlio) dell'infedeltà della moglie che si pone dunque come causa unica, efficiente ed irreversibile della crisi coniugale e della intollerabilità della convivenza.
La separazione va dunque pronunciata con addebito alla resistente conseguendone ex art .156 co 1 cc l'esclusione in radice del diritto al mantenimento.
3. sulle domande relative alla prole
Analogamente, dall'accertamento definitivo della non paternità biologica del ricorrente rispetto alla minore consegue che egli non è giuridicamente destinatario di obblighi Per_3 né titolare di diritti di qualsivoglia natura verso la minore (cfr. sentenza dell'intestato Tribunale n. 313 pubbl. il 12.6.2024 in produzione ricorrente dep. il 9.1.25)
La maggiore età dei due primi figli della coppia esime dal disciplinare il regime dell'affido, collocamento e visita mentre il Collegio ritiene di poter recepire le domande non contestate confluenti in un sostanziale accordo delle parti circa il regime del mantenimento della prole maggiorenne e non autonoma (universitari fuori sede) ovvero l'accollo totale da parte del padre presso il quale i ragazzi continuano a fare capo, motivo per il quale la casa familiare va assegnata al ricorrente.
4. spese
L'adesione alla domanda principale, la riduzione della materia del contendere riguardo
anomalia circolatoria Capo d) vero, la famiglia disponeva di una sola autovettura e mia madre era libera di usarla quasi tutti i giorni per farci la spesa, accompagnarci a scuola, vedere conoscenti, a cena con le amiche e;
ricordo che la prendeva la mattina presto ore 8.30 circa e rientrava alle 13 \14 .
Pag. 4 a 5 alla prole e la pronuncia in rito, deponogno per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co 2° c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito alla resistente ;
[...] Controparte_1
b) Assegna la casa familiare al ricorrente c) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire totalmente ed esclusivamente al mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni ma non autonomi Persona_1
e
[...] Persona_2
d) Rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente e) Dichiara improponibili \ rigetta nel resto
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ricadi (V.V.) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) ( RAM dell'anno
1998, numero 2 Parte II^ e serie C Ufficio)
g) compensa le spese
Così deciso nella CC telematica del 12.2.2025
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 a 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 è vero, era libera di effettuare le spese utilizzando il bancomat intestato a mio padre.
Capo b) vero;
notammo i lividi ravvicinati sulle gambe di mia madre sia io (all'epoca più o meno sedicenne) che mio padre che eravamo insieme e mia madre rispose di esserseli procurati facendo le faccende di casa;
è capitato una sola volta. In ogni caso dagli accertamenti clinici che mio padre le fece fare non uscì alcuna
Pag. 3 a 5