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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 642/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. LAZZARI NICOLETTA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. COLLIDA' ENRICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i IGg.ri e Parte_1
hanno esposto: Parte_2
pagina 1 di 5 di aver contratto matrimonio concordatario in CUNEO il 17/04/2004, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte
II, Serie A, dell'anno 2004 ; che dal matrimonio sono nati a Cuneo il 7.4.2006, a Cuneo il 20.9.2010 e Per_1 Per_2
, a Cuneo il 20.9.2010; Per_3
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 21.12.2023,
che sin dalla data separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di ConIGlio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
17/04/2004 in CUNEO da , nata a [...] Parte_1
il 01/12/1980, e da , nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
pagina 2 di 5 trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 8, parte II Serie
A, anno 2004, alle seguenti
CONDIZIONI
1) La ex casa coniugale sita in Cuneo, Via Serafino Arnaud n.6, in comproprietà tra le parti, viene assegnata alla IG.ra che continuerà ad occuparla insieme con i tre figli presso di lei Parte_1
collocati e precisamente oggi di anni 18, studentessa e non autonoma economicamente ed Per_1
ed , entrambi di anni 14. Per_2 Per_3
2) I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo i princìpi Per_2 Per_3 dell'affido condiviso ed avranno residenza anagrafica e prevalente domiciliarità presso la casa materna.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli minori ed , relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed Per_2 Per_3
alla residenza de-gli stessi saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Limitata-mente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
Le parti confermano altresì quanto già indicato nel piano genitoriale relativo ai figli minori, allegato al ricorso per separazione consensuale e che qui nuovamente si produce (doc. n.13).
4) Salvo diversi accordi tra i genitori, nonché tenuto conto dell'età della figlia oggi di anni Per_1
18 e dell'età dei gemelli, oggi di anni 14, il papà terrà con sè i figli:
- tutte le settimane dal venerdì sera fino alla domenica sera ore 17:00/18:00 (cena con la mamma) nonché
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nel periodo che verrà comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- metà delle vacanze natalizie: con l'alternanza di anno in anno delle maggiori festività quali il Natale ed il Capodanno, prevedendo alternativamente i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio, nonché
- metà delle vacanze pasquali: con l'alternanza di anno in anno delle maggiori festività quali la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a mezzo bonifico Parte_2 Parte_1
bancario entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, quale assegno per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 150,00 per ciascun figlio, così per complessivi € 450,00 (euro quattro- centocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, fino alla raggiunta autonomia economica degli stessi.
pagina 3 di 5 6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno in favore dei figli le spese extra-assegno secondo le linee guida indicate dal Protocollo C.N.F. 29/11/2017 che si produce (doc. n.14), nonché sosterranno nella misura del 50% le spese relative al vestiario nonché alle calzature necessarie per i figli, curando il IG. il rimborso di dette spese alla IG.ra , se Parte_2 Parte_1 da quest'ultima anticipate.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito per intero dalla IG.ra
. Parte_1
8) I coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano richiesta reciproca di assegno divorzile.
9) I coniugi concordano che la rata del mutuo sulla casa coniugale, acceso presso la BCC di Boves - filiale di Madonna dell'Olmo (CN), pari ad € 1.108,74 circa mensili, verrà sostenuta da entrambe le parti nella mi-sura del 50% ciascuna, con la seguente modalità: l'importo complessivo verrà corrisposto alla Banca da parte della IG.ra alla quale il IG. rimborserà Parte_1 Parte_2 mensilmente la quota a suo carico, pari ad € 554,37 circa, contestualmente il versamento dell'assegno di mantenimento per i figli.
10) I coniugi concordano altresì che la rata del finanziamento acceso dalle parti presso la CP_1
– filiale di Madonna dell'Olmo (CN), pari ad € 440,00 mensili, verrà sostenuta da entrambe le
[...]
parti nella misura del 50% ciascuno, con la seguente modalità: l'importo complessivo verrà corrisposto alla Banca da parte della IG.ra alla quale il IG. rimborserà Parte_1 Parte_2 mensilmente la quota a suo carico, pari ad € 220,00, contestualmente il versamento dell'asse-gno di mantenimento per i figli.
11) Il IG. si impegna a corrispondere, ogni anno, fino all'estinzione del credito Parte_2
(dieci anni) alla IG.ra la somma di € 2.000,00 circa pari al 50% del rimborso fiscale Parte_1
di cui egli beneficia, derivante dai costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile casa coniugale
(Modello 730).
Altrettanto farà la IG.ra , bonificando al marito il 50%, pari ad € 1.215,00 circa, del Parte_1
rimborso fiscale di cui la stessa beneficerà, derivante dalla redazione e presentazione all'Agenzia delle
Entrate del Modello Unico.
12) I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra di loro.
13) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra il 50% Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 5 degli onorari dell'Avv. Nicoletta Lazzari relativi al presente procedimento di divorzio.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 16/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 642/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. LAZZARI NICOLETTA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. COLLIDA' ENRICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i IGg.ri e Parte_1
hanno esposto: Parte_2
pagina 1 di 5 di aver contratto matrimonio concordatario in CUNEO il 17/04/2004, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte
II, Serie A, dell'anno 2004 ; che dal matrimonio sono nati a Cuneo il 7.4.2006, a Cuneo il 20.9.2010 e Per_1 Per_2
, a Cuneo il 20.9.2010; Per_3
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 21.12.2023,
che sin dalla data separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di ConIGlio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
17/04/2004 in CUNEO da , nata a [...] Parte_1
il 01/12/1980, e da , nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
pagina 2 di 5 trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 8, parte II Serie
A, anno 2004, alle seguenti
CONDIZIONI
1) La ex casa coniugale sita in Cuneo, Via Serafino Arnaud n.6, in comproprietà tra le parti, viene assegnata alla IG.ra che continuerà ad occuparla insieme con i tre figli presso di lei Parte_1
collocati e precisamente oggi di anni 18, studentessa e non autonoma economicamente ed Per_1
ed , entrambi di anni 14. Per_2 Per_3
2) I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo i princìpi Per_2 Per_3 dell'affido condiviso ed avranno residenza anagrafica e prevalente domiciliarità presso la casa materna.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli minori ed , relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed Per_2 Per_3
alla residenza de-gli stessi saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Limitata-mente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
Le parti confermano altresì quanto già indicato nel piano genitoriale relativo ai figli minori, allegato al ricorso per separazione consensuale e che qui nuovamente si produce (doc. n.13).
4) Salvo diversi accordi tra i genitori, nonché tenuto conto dell'età della figlia oggi di anni Per_1
18 e dell'età dei gemelli, oggi di anni 14, il papà terrà con sè i figli:
- tutte le settimane dal venerdì sera fino alla domenica sera ore 17:00/18:00 (cena con la mamma) nonché
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nel periodo che verrà comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- metà delle vacanze natalizie: con l'alternanza di anno in anno delle maggiori festività quali il Natale ed il Capodanno, prevedendo alternativamente i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio, nonché
- metà delle vacanze pasquali: con l'alternanza di anno in anno delle maggiori festività quali la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a mezzo bonifico Parte_2 Parte_1
bancario entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, quale assegno per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 150,00 per ciascun figlio, così per complessivi € 450,00 (euro quattro- centocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, fino alla raggiunta autonomia economica degli stessi.
pagina 3 di 5 6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno in favore dei figli le spese extra-assegno secondo le linee guida indicate dal Protocollo C.N.F. 29/11/2017 che si produce (doc. n.14), nonché sosterranno nella misura del 50% le spese relative al vestiario nonché alle calzature necessarie per i figli, curando il IG. il rimborso di dette spese alla IG.ra , se Parte_2 Parte_1 da quest'ultima anticipate.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito per intero dalla IG.ra
. Parte_1
8) I coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano richiesta reciproca di assegno divorzile.
9) I coniugi concordano che la rata del mutuo sulla casa coniugale, acceso presso la BCC di Boves - filiale di Madonna dell'Olmo (CN), pari ad € 1.108,74 circa mensili, verrà sostenuta da entrambe le parti nella mi-sura del 50% ciascuna, con la seguente modalità: l'importo complessivo verrà corrisposto alla Banca da parte della IG.ra alla quale il IG. rimborserà Parte_1 Parte_2 mensilmente la quota a suo carico, pari ad € 554,37 circa, contestualmente il versamento dell'assegno di mantenimento per i figli.
10) I coniugi concordano altresì che la rata del finanziamento acceso dalle parti presso la CP_1
– filiale di Madonna dell'Olmo (CN), pari ad € 440,00 mensili, verrà sostenuta da entrambe le
[...]
parti nella misura del 50% ciascuno, con la seguente modalità: l'importo complessivo verrà corrisposto alla Banca da parte della IG.ra alla quale il IG. rimborserà Parte_1 Parte_2 mensilmente la quota a suo carico, pari ad € 220,00, contestualmente il versamento dell'asse-gno di mantenimento per i figli.
11) Il IG. si impegna a corrispondere, ogni anno, fino all'estinzione del credito Parte_2
(dieci anni) alla IG.ra la somma di € 2.000,00 circa pari al 50% del rimborso fiscale Parte_1
di cui egli beneficia, derivante dai costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile casa coniugale
(Modello 730).
Altrettanto farà la IG.ra , bonificando al marito il 50%, pari ad € 1.215,00 circa, del Parte_1
rimborso fiscale di cui la stessa beneficerà, derivante dalla redazione e presentazione all'Agenzia delle
Entrate del Modello Unico.
12) I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra di loro.
13) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra il 50% Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 5 degli onorari dell'Avv. Nicoletta Lazzari relativi al presente procedimento di divorzio.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 16/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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