Articolo 55 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 54Articolo 56
Versione
27 settembre 1941
Art. 55.

Nei casi di cui al precedente art. 54, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di predenza ivi indicati siano state gia' corrisposte l'indennita' o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non puo' essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto di servizio non sia fatta pervenire, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura, dichiarazione di rinunziare al godimento della pensione gia' conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennita' o la pensione, le somme da quste corrisposte con i relativi interessi composti al saggio di interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennita', in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata, e degli eventuali accessori.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941