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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2279/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025 e presentato dai coniugi con l'avv. ZANON ALESSANDRO, e Parte_1
con l'avv. TASCA YLENIA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/04/2012 a PONTE SAN
NICOLO' (PD). I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del 20.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data
18.06.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2279/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/04/2012 da (C.F. ), n. Parte_1 C.F._1
a VA (PD) il 26/12/1987, e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
n. a MONTEBELLUNA (TV) il 31/03/1984, e trascritto al n. 2, Parte
II, Serie A, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di PONTE SAN NICOLO' (PD) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Disporre l'affido congiunto dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori collocandoli prevalentemente presso l'abitazione famigliare in Villorba (TV), Via Centa n. 169/A che verrà assegnata alla sig.ra compresa del mobilio. Pt_1
2) Pronunciare il diritto di visita del padre, sig. Parte_2
secondo il seguente calendario nel rispetto del principio dell'alternanza: un fine settimana alternato dal venerdì sera alle ore 18:30 al lunedì mattina quando riaccompagnerà i minori a scuola, oltre a trascorre il pomeriggio del mercoledì dalle ore 18:30 alle
21:00 dopo cena quando i minori verranno riaccompagnati dalla madre;
il mercoledì ed il giovedì pomeriggio a settimana alternati, compatibilmente con gli impegni dei minori, dalle 18.30 fino al mattino del giorno successivo quando i minori verranno riaccompagnati a scuola.
3) Pronunciare che durante le ferie natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore 1 settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno la settimana decorrente dal Natale al
Capodanno con la settimana dal Capodanno all'Epifania ed alternando, altresì, la Vigilia di Natale con il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'Epifania.
4) Pronunciare che durante le ferie Pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno.
5) Pronunciare che durante le ferie estive i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel rispetto del principio dell'alternanza e i genitori dovranno comunicarsi per iscritto il piano delle ferie entro il 15 giugno di ogni anno.
6) Il principio dell'alternanza varrà anche per i cosiddetti “ponti” durante l'anno.
7) In considerazione dei maggiori tempi di permanenza dei figli con la madre e delle differenze reddituali/patrimoniali tra i genitori, disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento Parte_2
dei figli di euro 400,00 ciascuno e così per un totale di euro 800,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) L'assegno unico sarà incassato solamente dalla sig.ra
[...]
con l'impegno del sig. di sottoscrivere ogni Pt_1 Parte_2
documentazione/istanza necessaria ed all'uopo finalizzata.
9) Disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per i figli così come individuate e disciplinate dal protocollo del Tribunale di Treviso del 01.12.2016
(spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario, spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori ordinarie e spese straordinarie” obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione), nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
10) Il genitore non anticipatario provvederà al rimborso della propria quota a mezzo bonifico bancario entro il mese successivo all'effettuazione della spesa, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa.
11) I genitori concorderanno volta per volta le future scelte inerenti al percorso scolastico, ricreativo ed il trattamento sanitario dei figli assecondandone l'indole e l'attitudine. Alle riunioni scolastiche o di altra natura concernenti i minori potranno partecipare entrambi i genitori e si premureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente i minori. I genitori si impegnano a rispettare il piano genitoriale indicato in atto introduttivo al presente procedimento o le successive modifiche, nell'interesse esclusivo dei minori.
12) Le detrazioni irpef connesse ad oneri sostenuti saranno detraibili proporzionalmente alle spese sostenute da ciascuno genitore secondo la normativa vigente.
13) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto, nonché al rilascio di quello dei minori di altro documento equipollente valido per l'espatrio. Ogni genitore avviserà
l'altro della partenza per l'estero con almeno un preavviso di 15 giorni.
14) Entrambi i genitori dichiarano di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o causa nascente o connessa al rapporto personale, avendo definito tutti i loro rapporti economico patrimoniali” - dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTE SAN
NICOLO' (PD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi