Versione
14 marzo 1956
14 marzo 1956
Art. 3.
Le disposizioni contenute nell' art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144 , e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione della piccola proprieta' contadina indicate nell' art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 .
Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprieta' contadina le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.
Le disposizioni contenute nell' art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144 , e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione della piccola proprieta' contadina indicate nell' art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 .
Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprieta' contadina le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/02/2009, n. 838Provvedimento: […] La ricorrente ha quindi sostenuto l'illegittimità del provvedimento impugnato perché le baracche avevano una destinazione agricola ed erano state realizzate come opere di miglioramento fondiario (art. 3 della legge n. 53 del 1956) con la conseguente necessità di fare riferimento a normativa diversa da quella contenuta nel T.U. n. 380 del 2001; il provvedimento impugnato non ha tenuto conto dei fatti storici emersi dall'istruttoria (comunque incompleta) compiuta (e quindi anche della destinazione agricola delle vecchie baracche); il Comune non ha tenuto conto della sua posizione oramai consolidata e della mancanza di un interesse pubblico alla rimozione di opere che sono di epoca remota, […]Leggi di più...
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- demolizione opere abusive·
- ripristino stato dei luoghi·
- affidamento legittimo·
- compensazione spese·
- annullamento parziale di provvedimento·
- interesse pubblico·
- sanatoria edilizia·
- permesso di costruire·
- proporzionalità dell'intervento·
- principio di legalità