Art. 3.
Le disposizioni contenute nell' art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144 , e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione della piccola proprieta' contadina indicate nell' art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 .
Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprieta' contadina le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.
Le disposizioni contenute nell' art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144 , e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione della piccola proprieta' contadina indicate nell' art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 .
Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprieta' contadina le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.