Articolo 3 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 marzo 1956
Art. 3.
Le disposizioni contenute nell' art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144 , e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione della piccola proprieta' contadina indicate nell' art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 .
Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprieta' contadina le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente