Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 3047/2017 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 13049/2016, resa dal Tribunale di OL nel procedimento n.
25679/2007 in materia di: lesioni personali, promossa da:
, cf. rappresentato e difeso in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso in appello dagli avvocati Luigi Picardi e Milena Portella, presso i quali è
elettivamente domiciliato in Arzano alla via Barone n. 43
APPELLANTE
contro
1
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1
APPELLATA - NON COSTITUITA
e
, già in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Carlo Grasso, presso il quale è elettivamente domiciliata in OL alla via Luca Giordano n. 82
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
nonché
, succeduta per cambio di denominazione sociale alla Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e Controparte_5
difesa in virtù di procura allegata in atti dall'avv. Vincenzo Esposito Corona, presso il quale è
elettivamente domiciliata in OL alla via Orsini n. 46
APPELLATA
e
Controparte_6
in persona del p.t. della Campania,
[...] Controparte_7
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti del 18.06.14 conferita per atto notaio dall'avv. Carlo Maria Liguori, presso il quale è elettivamente domiciliata in OL Per_1
alla via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 13049/2016, depositata il 02.12.2016 - con la quale il Tribunale di
2
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8 OL aveva rigettato le domande proposte da per il risarcimento dei danni Parte_1
conseguenti alle lesioni personali patite in occasione del sinistro avvenuto in Ravenna il
21.01.2004, compensando tra le parti le spese di lite e ponendo a carico dell'attore le spese della ctu medica - ha interposto appello deducendo a sostegno tre motivi. Parte_1
2. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto del Controparte_9
gravame e la vittoria delle spese di lite e proponendo appello incidentale condizionato affidato a due motivi. Si sono costituite in giudizio anche la società e l' Controparte_5 [...]
chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria Controparte_10
delle spese di lite. Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata, la società
CP_1
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 02.12.2016;
b) non è stata notificata;
c) il ricorso in appello è stato depositato il 31.05.2017 e notificato in uno al decreto di fissazione di udienza in data 27.06.2017 alla mediante invio CP_1
di pec all'avv. Giuliano De Gioia, procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
alla società mediante invio di pec agli avvocati Vincenzo Esposito Corona e Mario CP_5
Esposito Corona, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado;
alla società
[...]
mediante invio di pec all'avv. Carlo Grasso ed infine all' mediante Controparte_9 CP_6
invio di pec all'avv. Carlo Maria Liguori, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di un anno, dovendosi
3
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8 applicare nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2007 e dunque in epoca anteriore al
4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con ricorso redatto ai sensi della L. 102/2006 in materia di risarcimenti da incidenti stradali,
depositato in cancelleria il 31.05.2007 e notificato il successivo 27.06.2017 in uno al decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di OL Parte_1
la società presso la quale aveva prestato lavoro e proprietaria del veicolo CP_1
industriale CA tg. P/ACM155 nonché la assicuratrice del predetto Controparte_3
mezzo per i danni da rca, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni, oltre accessori di legge, derivati dall'incidente occorsogli in data 21.01.2004 in
Ravenna.
Nell'indicare la dinamica del sinistro, il ricorrente affermava di essere stato investito il giorno
24.01.2004 in Ravenna dal mezzo CA, condotto da all'interno di una pista CP_11
ciclabile oggetto di lavori di manutenzione stradale;
precisava di essere stato investito a tergo dal suddetto mezzo che, procedendo in retromarcia e proseguendo la manovra in corso senza avvedersi della sua presenza, aveva dapprima provocato la sua caduta e successivamente gli aveva schiacciato la gamba sinistra.
Aggiungeva di essere stato prontamente soccorso dai presenti ed immediatamente trasportato al P.O. di Ravenna, ove gli era stato diagnosticato: “trauma da schiacciamento con frattura
4
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 scomposta terzo medio femore sinistro con frattura dell'astragalo piede sinistro” con una prognosi di 45 giorni s.c..
Trasferito a OL il 22.01.2004 e ricoverato nel reparto di Traumatologia dell'Ospedale
Cardarelli, il successivo 29.01.2004 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi per frattura scomposta al femore, con applicazione di placca e viti. Nei mesi successivi aveva effettuato controlli radiografici, visite specialistiche, sedute di elettrostimolazione ed in data 21.12.2005 si era sottoposto a visita medico-legale del suo CT
di parte dr. il quale gli aveva riconosciuto una invalidità quantificabile nel Persona_2
45% sovrapponibile al danno biologico ed un periodo di invalidità totale di 12 mesi, di cui 10
mesi con invalidità al 100% e 2 mesi con invalidità al 75%.
Tanto ricostruito in fatto, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile in via esclusiva al conducente del veicolo CA che, nel guidare il veicolo, non aveva adoperato la dovuta prudenza, il ricorrente chiedeva al Tribunale di OL la condanna in Parte_1
solido della società datrice di lavoro e della società CP_1 Controparte_3
che ne copriva la responsabilità civile per gli autoveicoli, al risarcimento di tutti danni patiti nel sinistro stradale oggetto di causa e, nel contempo, il versamento in suo favore di una provvisionale di €. 196.556,50.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente - in rito - la prescrizione CP_1
dell'azione, avendo il richiesto il risarcimento danni da circolazione stradale ben Pt_1
oltre due anni dalla verificazione del sinistro;
nel merito, contestava invece la fondatezza delle avverse richieste, chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese. Anche la società assicuratrice si costituiva in giudizio, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva nel CP_3
giudizio sul presupposto che il sinistro oggetto di causa fosse da qualificare come “incidente
5
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 sul lavoro” e non come “incidente stradale”; nel merito, contestava invece il concorso di colpa del danneggiato e l'eccessività delle sue richieste economiche.
Con successiva ordinanza del 27.01.2009 veniva disposta la chiamata in causa anche della società oggi società che copriva i Controparte_5 Controparte_4
sinistri per responsabilità civile della società nonché dell'Istituto Nazionale CP_1
per gli Infortuni sul Lavoro ( ). CP_6
La si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto alla garanzia CP_5
nei confronti della e chiedendo il rigetto delle avverse domande. CP_1
Si costituiva infine anche l'ente assicurativo pubblico che, premettendo di aver già CP_6
versato per il sinistro occorso al la somma di €. 208.086,45 e di avere proposto Pt_1
dinanzi al Giudice del Lavoro, competente ratione materiae, azione di regresso ex art. 10 e 11
T.U. n. 1124/64 nei confronti della società e del conducente del mezzo CP_1 CP_11
responsabili dell'infortunio sul lavoro, chiedeva la riunione dei due procedimenti.
[...]
Disposta la riunione dinanzi al Giudice del Lavoro, quest'ultimo rinviava gli atti al Presidente
del Tribunale, rilevando che i due giudizi fossero diversi per petitum e causa petendi e che, in ogni caso, l'eventuale riunione avrebbe dovuto essere disposta dinanzi al giudice civile,
dinanzi al quale pendeva il giudizio iscritto a ruolo in precedenza.
Il giudizio instaurato dall' dinanzi al Giudice del Lavoro, nel quale medio tempore CP_6
erano state chiamate in garanzia anche la società e la veniva poi CP_2 CP_5
deciso con sentenza n. 6701/2013, nella quale il Tribunale adito rigettava la domanda esercitata iure proprio dell' , ritenendo indimostrata la responsabilità del datore di CP_6
lavoro.
Il giudizio pendente in sede civile proseguiva invece con l'istruttoria, durante la quale si dava
6
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 luogo all'interrogatorio formale del ricorrente e all'audizione dei testimoni;
successivamente,
veniva disposta anche la ctu medico legale sul danneggiato a mezzo del dr. Persona_3
che quantificava la malattia del in 180 gg. di ITT e 120 gg. di al 50%, con postumi Pt_1
permanenti del 35%.
Il giudizio civile veniva infine definito con l'impugnata sentenza, nella quale il Tribunale,
ritenendo il sinistro ascrivibile ad esclusiva responsabilità del danneggiato, rigettava le domande del compensando tra tutte le parti le spese di lite e condannando il Pt_1
ricorrente al pagamento delle spese della ctu medica.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione in sentenza degli artt. 115 e 116
cpc, avendo il giudice di prime cure utilizzato, ai fini del decidere, la prova testimoniale resa dall'operaio nel corso del giudizio n. 45124/07 svoltosi dinanzi al Giudice del CP_12
Lavoro e la sentenza n. 6701/13 resa dal detto giudicante, trattandosi di documenti irritualmente acquisiti nel giudizio civile in assenza di una loro formale produzione o richiesta di ammissione.
La doglianza deve ritenersi superata ed assorbita da quanto si dirà più innanzi nella parte motiva della sentenza.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione in sentenza degli artt. 116 cpc e
2697 cc. - avendo il giudice di prime cure operato una errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale - nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene non provato il nesso di causalità tra l'azione e l'evento dannoso.
8. Con il terzo motivo l'appellante lamenta infine la violazione degli artt. 116 cpc e 2697 cc.
7
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8 avendo il giudice operato un'errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale di
[...]
, nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione della parte della Testimone_1
sentenza nella quale si ritiene che il sinistro sia ascrivibile alla sua condotta imprudente.
9. Le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione
in fatto e diritto, sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Deve premettersi anzitutto che in questa sede sarà esaminato soltanto il profilo civilistico dell'evento dannoso occorso in danno del essendo il profilo infortunistico del Pt_1
medesimo fatto già stato dedotto e vagliato in altra sede giudiziaria.
Dal punto di vista civilistico l'investimento del può essere ricompreso nella Pt_1
categoria dei sinistri stradali;
a sostegno di tale qualificazione giuridica soccorrono una serie di elementi, tra i quali in primo luogo vi è la normativa del Codice della Strada, che contempla tra i veicoli anche le “macchine operatrici”, ovvero le macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, eventualmente anche equipaggiate con speciali attrezzature;
per la loro qualità di veicoli, le macchine operatrici possono infatti circolare su strada, sia per il loro autonomo trasferimento e sia per lo spostamento di oggetti legati al ciclo operativo della macchina stessa e/o del cantiere ove vengono utilizzate, ad esempio trasporto materiali edili, cemento ecc. Il Codice della Strada prescrive pertanto che le macchine operatrici debbano essere munite di targa e che, come tutti gli altri veicoli,
allorquando circolano su strade pubbliche ovvero in luoghi aperti al pubblico, siano obbligatoriamente sottoposte all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile della auto (rca).
Equiparate le macchine operatrici agli altri autoveicoli, ne consegue che se una macchina operatrice subisce un incidente o viene coinvolta in un sinistro, si è in presenza di un sinistro
8
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 stradale, per il quale scatta l'operatività dell'assicurazione per rca e nel quale l'attribuzione della responsabilità del sinistro segue le consuete regole di cui all'art. 2054 cc.
La disciplina e l'operatività delle norme innanzi indicate non muta neppure nei casi in cui il sinistro avvenga all'interno di un cantiere, come nella controversia che ci occupa;
ed infatti il cantiere, pur essendo un'area privata, è equiparato a una strada di uso pubblico e,
dunque, è soggetto alla disciplina del Codice della Strada. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente così affermato: “ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990
del 1969 (applicabili "ratione temporis"), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del
responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene
privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero
indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti ad
una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari
condizioni.” (Cass. 28.06.2018 n. 17017)
Il suindicato principio, affermato in relazione ad un sinistro provocato con mezzi di carico e scarico all'interno di un'area di cantiere di proprietà privata, consente di ritenere oramai pacifico che, ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore,
anche un'area privata aperta ad un numero indeterminato di persone possa essere equiparata ad una strada ad uso pubblico e che la tutela assicurativa possa essere esclusa soltanto nei riguardi di soggetti che si siano introdotti abusivamente in un cantiere.
Infine, in un'ottica di allineamento della giurisprudenza nazionale a quella comunitaria e sovranazionale in materia, il Supremo Collegio ha di recente affermato che, ai fini dell'operatività della garanzia per rca, l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni va interpretato nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni
9
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale
(Cass. Sez. Un. 30.07.2021 n. 21983) e dunque anche quella esercitata su aree private (cortili privati, parcheggio interni ecc).
Ciò detto, si osserva che il principio civilistico sul quale si fonda la disciplina della responsabilità extracontrattuale da circolazione dei veicoli è senza dubbio l'art. 2054 cc. che,
al 1 comma, impone al conducente di un veicolo non munito di rotaie l'obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o a cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo;
la stessa norma, al secondo comma, si occupa invece dei casi in cui il sinistro si sia verificato a seguito di scontro tra veicoli e - fatta salva la prova contraria - contiene la presunzione che ciascuno dei conducenti abbia concorso in eguale misura alla produzione del danno subito dai mezzi coinvolti.
Nel caso di incidente avvenuto tra un veicolo ed un pedone, è dunque applicabile il primo comma dell'art. 2054 cc ovvero la presunzione - salva la prova contraria - di colpa esclusiva del conducente del mezzo nella causazione del sinistro.
E' pertanto consolidato principio di diritto quello secondo cui il conducente di un veicolo che
investe un pedone possa andare esente da responsabilità per l'investimento solo quando la
condotta della vittima configuri, per le sue caratteristiche, una vera e propria causa
eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento; una
circostanza di tal fatta è ravvisabile, ad esempio, nei casi in cui il conducente medesimo, per
motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di
notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti attuati in modo rapido, inatteso
ed imprevedibile.
Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, anche l'art. 141 del codice della Strada,
10
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 nell'indicare i limiti di velocità degli autoveicoli in circolazione, stabilisce che il conducente
debba sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le
manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
per questa ragione la giurisprudenza di legittimità afferma che:
“non vale ad escludere la colposa causalità della condotta la circostanza che la vittima non
abbia rispettato le regole di prudenza su di essa incombenti;
ciò in quanto è patrimonio di
comune esperienza che nella circolazione stradale non può farsi affidamento sulla assoluta
diligenza e rispetto delle regole degli utenti della strada“. (Cass. pen. 06.02.2024 n. 7417)
In ossequio ai principi di diritto che disciplinano la materia si può quindi affermare che il conducente sia in linea di principio sempre responsabile dell'investimento del pedone, salvo che non riesca a dimostrare che quest'ultimo abbia tenuto una condotta “imprevista ed
imprevedibile” da cui sia derivata un'oggettiva impossibilità di avvistarne tempestivamente i movimenti e di porre in essere una manovra di emergenza;
ciò posto, allo scopo di andare indenne da ogni pretesa risarcitoria (ed anche da responsabilità penale, in caso di lesioni riportate dal pedone) il conducente non solo dovrà dimostrare di aver rispettato tutte le norme sulla circolazione stradale, ma dovrà altresì fornire prova della “imprevedibilità” del comportamento del pedone.
In conclusione, si può pacificamente affermare che, nei casi di investimento di pedoni, la responsabilità del conducente possa essere validamente esclusa solo quando sia stata raggiunta la prova di una condotta imprevedibile ed anomala del pedone, tale che l'automobilista si sia trovato nell'impossibilità oggettiva di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti
(così Cass. ord. 13.07.2023 n. 20140).
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie non pare che il giudice di prime cure abbia
11
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto e della conforme giurisprudenza,
avendo rigettato le domande del danneggiato nella convinzione che le prove offerte in giudizio abbiano escluso una condotta imprudente di CP_11
Nulla questio sul fatto che le lesioni occorse al siano conseguenza dell'investimento Pt_1
e dallo schiacciamento dell'arto dell'attore, odierno appellante, con il CA mentre il mezzo
CP_1 d'opera era in movimento e condotto da tale la continuità temporale degli accadimenti e le emergenze documentali, specialmente sanitarie, non consentono in alcun modo di dubitare della cosa. Dal punto di vista probatorio, però, il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni dei testi dell'attore - e - infruttuose e non particolarmente utili Testimone_2 Testimone_3
alla ricostruzione della dinamica del sinistro per aver costoro riferito circostanze relative a momenti successivi all'incidente, per poi dare rilievo e fondare il suo convincimento sulle dichiarazioni testimoniali rese il 25.10.2012 da durante il giudizio di lavoro Testimone_1
n. 45124/2007.
Per vero, pur avendo il prefato testimoniato anche nel presente giudizio, tra i due CP_12
diversi racconti il Tribunale ha valorizzato la deposizione offerta in precedenza nell'altra sede giudiziaria, ritenendo la versione dei fatti ricostruita dinanzi al Giudice del Lavoro più
aderente alla realtà in quanto temporalmente più vicina ai fatti accaduti.
Sul punto non può tuttavia non rilevarsi che le deposizioni testimoniali offerte dal CP_12
nelle due diverse sedi giudiziali divergono tra loro in maniera rilevante;
nel giudizio di lavoro il teste ha infatti dichiarato di non aver direttamente visto l'infortunio ma di essere sopraggiunto dopo qualche minuto, attirato dalle urla, precisando: “ricordo che il CA
aveva in funzione sia il lampeggiatore che il segnalatore acustico;
nel caso specifico si
trattava di un “bip bip” particolarmente fastidioso”
12
Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 Diversamente, in sede civile il teste ha dichiarato di aver assistito al sinistro, ma di non aver avvertito alcun segnale acustico del mezzo in movimento, affermando in particolare: “io mi
trovavo presente quando è successo il fatto…; ho visto il CA mentre era nell'area di
cantiere interrando lo scavo, il sig. gli passò dietro e fu investito dal CA che Pt_1
stava facendo retromarcia. Preciso che il CA quando effettua la manovra di retromarcia
ha un segnale acustico per segnalare la manovra. Preciso che io ero distante per cui non
potevo sentire il suono emesso dal CA”; ed ancora: “io mi trovavo fuori l'escavatore ed
il fatto è successo davanti a me a circa venti metri”; “ero concentrato a fare la manutenzione
al mezzo escavatore ed è per questo che, forse, non ho sentito il segnale acustico del CA.
Preciso altresì che il rispetto al CA era posto di lato e stava attraversando per Pt_1
cui vedevo il CA che veniva a retromarcia”.
Ora, a prescindere dalla pacifica utilizzabilità di prove atipiche all'interno del processo civile in assenza di norme di sbarramento in tal senso, principio sul quale si è profuso il Tribunale
nella sentenza impugnata, resta insuperabile l'evidente contrasto tra le deposizioni offerte dal medesimo teste in differenti sedi giudiziarie in ordine alla dinamica ed alle circostanze del medesimo sinistro;
non depone, infatti, a favore dell'attendibilità del teste l'aver dichiarato inizialmente al Tribunale del Lavoro di essere giunto sul luogo dell'incidente dopo il sinistro e l'aver successivamente dichiarato al Tribunale Civile di avere assistito all'incidente.
Quanto all'attivazione o meno del segnalatore acustico e del lampeggiatore nel corso della manovra di movimento del CA, se il teste ha riferito di non ricordare Testimone_3
nulla sul punto, l'altro teste ha invece dichiarato che il CA non era Testimone_2
dotato di segnalatori e non vi era nessuno che da terra dava indicazioni al conducente,
controllandone i movimenti;
il teste ha invece non soltanto dichiarato al Giudice CP_12
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 del Lavoro di non aver assistito al sinistro, ma ha indirettamente provato la circostanza stessa in sede civile, avendo dichiarato di trovarsi a distanza dal luogo del sinistro, di avere una visibilità limitata del luogo stesso e soprattutto di non avere avuto precisa contezza della dinamica, in quanto particolarmente concentrato ad effettuare la manutenzione del suo automezzo di lavoro.
La complessiva disamina del materiale istruttorio raccolto e, in particolare, delle deposizioni testimoniali innanzi indicate, non consente dunque di affermare che la presunzione di responsabilità del conducente del mezzo CA nella causazione del sinistro sia stata efficacemente vinta dalla dimostrazione di una condotta colposa del che nella Pt_1
dinamica riferita dai testi non appare né imprevedibile, né tanto meno inevitabile.
Ciò posto, come già detto, per valutare correttamente la dinamica dei sinistri stradali tra veicoli e pedoni applicando il 1 comma dell'art. 2054 cc, l'indagine deve necessariamente prendere avvio dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, per poi accertare in concreto la colpa del pedone;
all'esito di detti accertamenti, è poi possibile ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente all'emergere delle circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (ex multis: Cass., ord.
13.07.2023 n. 20137; Cass. 28.01.1029 n. 2241; Cass. 04.04.2017 n. 8663).
Ad ogni buon conto, ove pure sia ipotizzabile un concorso di colpa, l'applicazione del combinato disposto dell'art. 2054 c.c.- che pone una regola nella quale la prevenzione è
prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. - che disciplina invece il fatto colposo del creditore - esige da parte del giudice di merito uno
specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso
in esame (così Cass. ord. 2433 del 25.01.2024); ulteriore conseguenza di quanto innanzi è
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8 infine che, in assenza di prove univoche sulla reale dinamica dei fatti, l'applicazione del principio generale di cui all'art. 2054 cc. non possa che condurre all'affermazione di una responsabilità esclusiva del vettore nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie, partendo dal presupposto della colpa esclusiva del sinistro in capo al conducente del mezzo investitore del pedone, si osserva che nessuno dei testi ha confermato di aver visto il lampeggiatore in azione, di aver avvertito il segnale acustico e di aver visto un soggetto a terra dirigere le manovre eseguite dal conducente del CA, sicché non può dirsi raggiunta la prova certa dell'adozione da parte del conducente del CA di tutte le cautele necessarie ad evitare danni a terzi;
la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del mezzo in retromarcia, non segnalato e non assistito da terra, non è stata vinta dalla dimostrazione del concorso del danneggiato, cioè dalla prova che quest'ultimo avesse tenuto una condotta tale da costituire una causalità ulteriore, di rilevanza tale da risultare
concorrente o addirittura assorbente dell'intera dinamica del sinistro.
Ed infatti, per consolidata giurisprudenza la responsabilità del pedone può essere riconosciuta soltanto se, operando a carico del conducente una presunzione di colpa esclusiva, essa venga superata dall'accertamento di una condotta del pedone investito, talmente imprevedibile in rapporto a tutte le circostanze nel cui contesto accade l'investimento, da “sconnettere” in toto il sinistro dalla serie causale rapportabile alla condotta del conducente (così Cass. 19.10.2016
n. 21072).
Ad ogni modo, tenuto conto che per legge i conducenti dei veicoli devono tenere un comportamento improntato alla massima prudenza - non costituendo circostanza assolutamente imprevedibile, ma anzi rientrando nella ragionevole prevedibilità, la presenza sulla sede stradale di un pedone, magari distratto - deve concludersi che in tutti i casi in cui il
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8 comportamento del danneggiato, pur concorrente nella causazione del sinistro subito, non si presenti talmente imprevedibile al punto da assurgere a fonte esclusiva del danno, la colpa presunta del conducente del veicolo danneggiante debba essere confermata.
Ciò posto, non risultando accertata nella fattispecie l'adozione da parte del conducente di tutte le cautele necessarie ad evitare danni al pedone - il cui comportamento non è risultato per nulla imprevedibile ed inevitabile - al danneggiato non potrà essere ascritto un neppur minimo concorso di colpa nella causazione del sinistro.
In considerazione degli elementi innanzi indicati, ovvero della necessaria prevedibilità anche di un comportamento disattento del pedone (ma nulla in atti depone nel senso di ritenere che il
CP_1 sia stato realmente incauto e di avere interferito nella manovra del e in assenza Pt_1
di prova certa dell'adozione di tutte le cautele da parte del conducente del veicolo CA, la responsabilità esclusiva del sinistro va posta a carico esclusivo della società CP_1
proprietaria del mezzo investitore e della sua società assicuratrice per
[...]
. Controparte_13
Ergo, avendo il giudice di prime cure deciso la controversia in dispregio dei principi di legge applicabili in subiecta materia, la sentenza impugnata va sicuramente essere riformata nel senso innanzi detto.
10. Va ora esaminato l'appello incidentale condizionato, affidato a due motivi, spiegato dalla società assicuratrice . Controparte_9
Nel costituirsi in sede di gravame, la detta società ha riproposto la sua prospettazione difensiva fondata sull'impossibilità di qualificare come “sinistro stradale” l'evento lesivo occorso al
, eccependo preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio Parte_1
e chiedendo, con il primo motivo, che in caso di riconoscimento di una totale o parziale
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 responsabilità della nella causazione del sinistro, venga disposto il rigetto della CP_1
domanda risarcitoria diretta spiegata dal e della domanda di garanzia spiegata dalla Pt_1
nei suoi riguardi, dovendosi l'evento infausto qualificare sicuramente come CP_1
“infortunio sul lavoro” e non come sinistro stradale.
Le considerazioni in fatto e diritto illustrate nella parte motiva che precede e la riforma della sentenza nel senso innanzi indicato, consentono il sicuro rigetto della doglianza che precede.
11. Con il secondo motivo, articolato in via subordinata, la società Controparte_9
ha chiesto invece che, ove ravvisata una sua responsabilità nel sinistro, la condanna in suo
[...]
danno venga contenuta nei limiti del massimale di polizza pari ad €. 775.000,00, contestando,
in ogni caso, l'ammontare delle somme liquidate dall' in favore del ritenute CP_6 Pt_1
eccessive e non provate.
La doglianza che precede è assorbita, considerato che il danno spettante al danneggiato è - come si vedrà - manifestamente contenuto nel limite del massimale di polizza innanzi indicato.
12. Acclarata la responsabilità “esclusiva” del danneggiante nella causazione del sinistro, è ora necessario provvedere alla rideterminazione del risarcimento dei danni richiesti dall'appellante a titolo di invalidità totale, invalidità parziale, postumi invalidanti, danno biologico differenziale, danno morale, spese di cure mediche e riabilitanti, interessi e svalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, dei quali tuttavia l'appellante non ha offerto alcuna quantificazione, neppure in via di approssimazione.
Invero, al fine di evitare una ingiusta locupletazione in favore del danneggiato attraverso un duplice ristoro dello stesso danno, l'art. 10 T.U. 1124/65 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dispone che l'infortunato possa richiedere al responsabile civile soltanto la parte di danno che eccede le indennità già liquidate in suo favore
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / srl +3 Parte_1 CP_1 in base al medesimo DPR;
ciò posto, nel determinare le ulteriori somme spettanti al Pt_1
dall'intero importo dovranno essere scorporate le somme già percepite da costui a titolo di ristoro ricevuto dall' riconoscendo in suo favore, ove eventualmente dovuto, soltanto il CP_6
danno differenziale.
Ed infatti, considerato che l'indennizzo, seppur in misura più contenuta, ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (così Cass. Sez. Un.
12566/2018), i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale finiscono per ridurre il CP_6
credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, sicché quando l'assicuratore sociale paga l'indennizzo, il credito risarcitorio si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore; a seguito del pagamento dell'indennizzo, il danneggiato perde
quindi la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte già indennizzata ed il credito risarcitorio residuo che il danneggiato (creditore) vanta nei confronti del responsabile è soltanto il danno differenziale, che va calcolato per voci o poste di danno.
Occorre dunque accedere alla liquidazione del danno, per verificare se una parte di esso sia tuttora spettante all'attore ed accertare, nel contempo, quanta altra parte sia invece già stata ristorata in suo favore dall' , con conseguente diritto alla surroga dell'assicuratore CP_6
sociale.
Tanto precisato, si osserva che nel caso di specie, applicando per la liquidazione le tabelle di
Milano 2024 relativamente ad un soggetto di 26 anni alla data del sinistro e con postumi permanenti riconosciuti al 35% e con una ITT di 180 gg ed una ITP di 120 gg., come da consulenza tecnica di ufficio, si raggiunge il risultato di un danno non patrimoniale risarcibile pari ad €. 171.690,00 liquidato all'attualità; detta somma, devalutata alla data del sinistro del
21.01.2004, risulta pari ad €. 118.488,61.
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8 Dalla predetta somma deve detrarsi l'importo di €. 80.120,40, già riconosciuto dall' per CP_6
la medesima causale che, giova precisarlo, è quella riguardante il solo danno biologico;
la relativa voce si evince dal conteggio del 12.03.2009 depositato in atti dall' . CP_6
In definitiva, il residuo danno biologico spettante al è pari ad €. 38.368,21 (€. Pt_1
118,488,61 – 80.120,40) alla data del sinistro;
detta somma, con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro risulta all'attualità pari ad €. 71.745,25 (di cui €. 16.149,71 per interessi ed €.
17.227,33 per rivalutazione).
Per quanto riguarda invece il danno da invalidità temporanea, che esorbita dalle voci su cui interviene l' , composto da 180 gg di ITT, pari ad €. 20.700,00 e da 120 gg. di ITP al CP_6
50% pari ad €. 6.900,00, il complessivo importo di €. 27.600,00 alla data del sinistro, ricalcolato all'attualità con interessi e rivalutazione risulta pari ad €. 51.609,63 (di cui €. 11.617,23 a titolo di interessi ed €. 12.392,40 a titolo di rivalutazione).
In definitiva, il danno differenziale da riconoscere in favore di per il sinistro Parte_1
subito in Ravenna il 21.01.2004 è pari ad ulteriori €. 123.354,88 (danno biologico €. 71.745,25
+ invalidità temporanea €. 51.609,63).
Quanto al danno morale, deve rilevarsi invece l'impossibilità del suo riconoscimento in favore del danneggiato, difettando la prova che, a seguito del sinistro, costui abbia subito una sofferenza psicologica, emotiva o psichica di entità maggiore rispetto a quella patita da altri soggetti con la medesima percentuale di invalidità; circostanza quest'ultima confermata nella ctu medica, dove si legge che: “il livello di sofferenza conseguito alle lesioni subite dal
periziato fu di grado medio.
13. Quantificato come innanzi il danno differenziale ancora spettante a , non Parte_1
dovendo esaminare in questa sede l'azione di regresso - già proposta dall'assicuratore sociale
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 dinanzi ad altra Autorità Giudiziaria e come tale non più scrutinabile in questa sede - resta da esaminare la domanda di surroga, spiegata dall' ai sensi dell'art. 1916 cc e /o degli artt. CP_6
10 e 11 T.U. n. 1125/65.
Premesso che le domande innanzi dette saranno esaminata nei limiti di quanto sottoposto all'attenzione della Corte e di quanto documentato in atti, in ordine alla domanda dell' CP_6
va rammentato anzitutto l'orientamento giurisprudenziale che afferma: “con la surrogazione
ex art. 1916 c.c. l' agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, CP_6
per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il
diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex
artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere
penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del
quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che
origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione
di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre l'inquadramento della stessa
entro l'azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro”.(Cass. ord. n. 29219
del 12.11.2019)
Ora, è evidente che per esercitare la surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. è necessario che la vittima del fatto illecito sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima ed infine che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (ex multis, Cass. 30 agosto
2016, n. 17407); nel caso di specie, la volontà dell' d'esercitare la surroga è presente in CP_6
atti fin dal primo grado del giudizio mentre la prima condizione - ossia l'esistenza di un credito risarcitorio del danneggiato indennizzato dall'assicurazione sociale verso il responsabile civile
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 - è stata accertata dal Collegio con i motivi precedenti.
Vanno dunque individuate le voci per cui va riconosciuto il diritto di surroga;
in proposito,
sicuramente spettano all' le spese sanitarie, che l'assicurazione sociale sopporta e che è CP_6
tenuta ad anticipare ex artt. 86 e ss. d.P.R. n. 1124/65. In aggiunta, indennizza due tipi CP_6
di danno, ovvero il danno biologico sotto forma di rendita, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 23
febbraio 2000, n. 38, e il danno patrimoniale, che viene riconosciuto sotto il duplice profilo della riduzione della capacità di guadagno, presunta nei casi di invalidità biologica superiore al 16%, e della perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia, indennizzata col pagamento d'una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi dell'art. 68,
comma primo, d.P.R. 1124/65.
In ordine alla riduzione della capacità di guadagno - presunta e liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico - può tuttavia accadere che essa venga indennizzata dall' anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia CP_6
dimostrato di avere patito alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
l'incremento della rendita viene infatti erogato dall' CP_6
senza alcun accertamento concreto circa l'esistenza di un danno patrimoniale che, nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale, la legge presume esistente iuris et de iure
quando l'invalidità permanente sia superiore al 16%.
Ciò posto, per l'accoglimento della domanda di surrogazione dell' in relazione agli CP_6
importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale “presunto”, è
necessario accertare sempre che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, con la conseguenza che - in difetto di prova sul punto, come nel caso di specie - nessuna surrogazione può ritenersi possibile in ordine agli importi versati a tale titolo
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8 dall'ente assicuratore pubblico.
Diverso regime si applica invece, come già detto, per le somme pagate dall a titolo di CP_6
indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965 e di anticipazione delle spese mediche ex art. 86 d.P.R. n. 1124/65, giacché con tali importi l'Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali, ovvero il lucro cessante da perdita della retribuzione e il danno emergente rappresentato dalle spese necessarie alla vittima per curarsi.
Riassumendo, qualora in conseguenza di un fatto illecito il danneggiato sia stato costretto ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, il medesimo acquisisce un credito risarcitorio nei confronti del responsabile del danno patito;
credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell' , si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c., con la CP_6
conseguenza che per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. n. 1124
cit.) e di anticipazione di spese di cura (artt. 86 e ss. d.P.R. cit.) l' ha sempre diritto di CP_6
surroga, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti costituenti danni rilevanti in sede civile, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita. Ai fini della surrogazione a nulla rileva, pertanto, che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non alleghi nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile (così Cass. n. 3296/2018).
Per le ulteriori somme già versate o a versarsi a titolo di danno patrimoniale, l' è invece CP_6
tenuto anche alla dimostrazione che al momento del sinistro il danneggiato stesse esercitando un'attività produttiva di reddito che, dopo l'evento infausto, non gli ha più consentito di mantenere una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali;
dimostrazione consentita anche tramite prova presuntiva ed alla quale - in assenza di prova
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 certa del suo ammontare - può conseguire la liquidazione del danno anche con determinazione equitativa, specialmente nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue (così Cass. 27 marzo 2018, n. 7534).
In altri termini, mentre le somme pagate a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche vanno riconosciute in ogni caso in favore dell' - per il riconoscimento CP_6
degli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto è
necessario l'accertamento - e dunque la prova - che la vittima abbia effettivamente patito “un
danno civilistico alla capacità lavorativa” dimostrando lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito ed il successivo venir meno della capacità
generica del danneggiato stesso di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali
(Cass. 10.09.2018 n. 21961).
Tanto precisato, si osserva che a seguito del sinistro stradale occorso al l' ha Pt_1 CP_6
riconosciuto in favore del danneggiato un'indennità temporanea di 388 giorni, costituendo in suo favore una rendita pari al 35% di invalidità a causa delle lesioni permanenti patite;
dall'unico prospetto di calcolo depositato in atti e datato 12.03.2009 si evince che fino a quella data l' ha riconosciuto al un danno biologico di €. 80.120,40 ed un danno CP_6 Pt_1
patrimoniale di € 86.268,50. Il costo posto a carico dell' è risultato complessivamente CP_6
pari ad €. 289.172,78, come da attestato di credito aggiornato alla data del 15.05.2014 e depositato nel giudizio di primo grado nel corso dell'udienza del 10.06.2014.
Applicando ora i principi di diritto innanzi detti al caso di specie, ne consegue che la domanda di surroga esercitata dall' può essere accolta limitatamente al danno biologico anticipato CP_6
al danneggiato, pari ad €. 80.120,40, alle indennità e spese mediche documentate, pari ad €.
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8 22.030,37, per un totale di €. 102.150,77; anche il suddetto detto importo va aggiornato all'attualità; ed infatti, con l'azione di surroga l' , sostituendosi al danneggiato che CP_6
promuove un'azione di risarcimento danno da fatto illecito, vanta un credito che è di valore
(così Cass. Sez. Un. n. 2639/1987; Cass. n. 37798/2022), sul quale vanno quindi riconosciuti gli interessi e la svalutazione monetaria, sicchè la somma da riconoscere in favore dell' CP_6
risulta all'attualità pari a complessivi €. 191.013,15 (di cui €. 45.865,70 rivalutazione ed €.
42.996,68 interessi).
Non può invece essere riconosciuta in favore dell' la surroga per gli ulteriori emolumenti CP_6
già versati o a versarsi a titolo di danno patrimoniale, in difetto di prova in atti della effettiva riduzione della capacità lavorativa del in conseguenza del sinistro patito;
sul punto, Pt_1
anche la consulenza tecnica disposta dall'Ufficio è stata abbastanza vaga, sicchè non è affatto certo che il abbia perso la possibilità d'essere addetto ad altre mansioni confacenti Pt_1
alla sua condizione post sinistro.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché la responsabilità del sinistro stradale oggetto di causa va ascritta in via esclusiva in capo alla società proprietaria del CP_1
veicolo CA, la sentenza impugnata va riformata con la condanna della in CP_1
solido con la che la manleva per rca, al pagamento in favore di Controparte_9
del danno differenziale, pari ad €. 123.354,88 oltre accessori di legge fino al Parte_1
soddisfo; all'accoglimento dell'appello principale consegue anche l'accoglimento, per quanto di ragione, della domanda di surroga spiegata in primo grado dall' , con la condanna della CP_6
al pagamento in favore dell' della somma di €. 191,013,15, Controparte_9 CP_6
oltre accessori di legge fino al soddisfo.
Alla riforma della sentenza consegue una nuova regolamentazione delle spese dell'intero
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 giudizio;
va dunque disposta la condanna in solido della e della CP_1 [...]
al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di;
Controparte_9 Parte_1
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14
e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 260.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del giudizio di primo grado e per le sole fasi studio ed introduttiva del presente grado, non avendo l'appellante depositato comparsa conclusionale e memoria di replica;
l'ulteriore condanna della al pagamento Controparte_9
delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell' , alla luce dei parametri di CP_6
cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 260.000,00 nei valori minimi, stante il parziale accoglimento della domanda, per le fasi studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale del giudizio di primo grado, nonché per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado.
Va inoltre disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e tutte le restanti parti in causa, mentre le spese della ctu medica del primo grado Parte_1
vanno poste definitamente a carico della e della CP_1 Controparte_9
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale condizionato spiegato dalla
[...] Controparte_9
avverso la sentenza n. 13049/2016 del Tribunale di OL, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata condanna e entrambe in persona del legale CP_1 Controparte_9
rappresentante p.t ed in solido tra loro, a pagare in favore di , per le Parte_1
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – / +3 Parte_1 CP_1 causali indicate in narrativa, la somma di €. 123.354,88, oltre accessori di legge dalla presente pronuncia al soddisfo;
2- accoglie per quanto di ragione la domanda di surroga spiegata dall' , come in atti CP_6
rappresentato e, per l'effetto, condanna come in atti Controparte_9
rappresentata, al pagamento in favore dell' di €. 191.013,15 oltre accessori di CP_6
legge dalla presente pronuncia al soddisfo;
3- condanna e entrambe come in atti CP_1 Controparte_9
rappresentate ed in solido tra loro, a pagare in favore di le spese Parte_1
dell'intero giudizio, che liquida per il primo grado in €. 340,00 per spese ed € 14.103,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, e per il presente grado in €. 777,00 per spese ed €. 4.888,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e Cap come per legge, da attribuire agli avvocati Luigi Picardi e Milena Portella, dichiaratisi anticipatari;
4- condanna come in atti rappresentata, a pagare in favore Controparte_9
dell' , come in atti rappresentato, le spese del doppio grado di giudizio, che CP_6
liquida in €. 7.052,00 per compensi professionali del primo grado ed in €. 4.997,00 per compensi professionali del presente grado;
il tutto oltre 15 % spese generali, IVA e Cap
come per legge;
5- compensa le spese di lite dell'intero giudizio tra le restanti parti del giudizio;
6- pone le spese della ctu medica definitivamente a carico di e CP_1 [...]
, entrambe come in atti rappresentate ed in solido tra loro. Controparte_9
Così deciso in OL il 29.01.2025
il giudice ausiliario estensore il presidente
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8 avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di OL, 2^ Sezione Civile, causa n. 3047/2017 R.G. – +3 Controparte_8