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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15865/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN IN Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. AN ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 15865/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BEGHELLI ROBERTO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. BEGHELLI ROBERTO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 23/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) La figlia minore , congiuntamente affidata ai genitori, Per_1 manterrà la propria residenza presso l'abitazione della madre, sua collocataria, in Chiari (BS), viale M.
Mellini Trav. I n. 11;
2) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno Per_1 mensile dell'importo di €. 300,00, rivalutabile Istat, mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese;
3) Le spese extra assegno relative alla figlia saranno regolate in conformità al Protocollo d'intesa tra
Tribunale di Brescia e Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 e quindi:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche press strutture pubbliche;
Ill) trattamenti sanitari erogati o reno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curare e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) specie mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) specie scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) specie scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) specie extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese ce non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in case di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su canto corrente il codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
4) Quanto alla gestione della minore, esso sarà regolato dal preminente interesse della minore e, comunque, secondo il seguente piano:
La figlia minore starà con il padre: Per_1
- la prima settimana, almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 18.30 alle ore 20.30 nonché dal venerdì alle 18.30 sino al sabato alle 12.00;
- la seconda settimana, almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 18.30 alle ore 20.30 nonché dal sabato alle 18.30 sino alla domenica alle 12.00;
- giorni e orari potranno subire minime variazioni a seconda degli impegni lavorativi dei genitori.
- Vacanze estive e festività: due settimane consecutive con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio;
Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): una settimana ciascuno con i genitori, da alternarsi di anno in anno, così come da alternarsi saranno i giorni 24 e 25 dicembre;
Pasqua: alternata di anno in anno tra i genitori;
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: alternati di anno in anno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (22/2/2019) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN IN AN ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN IN Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. AN ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 15865/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BEGHELLI ROBERTO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. BEGHELLI ROBERTO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 23/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) La figlia minore , congiuntamente affidata ai genitori, Per_1 manterrà la propria residenza presso l'abitazione della madre, sua collocataria, in Chiari (BS), viale M.
Mellini Trav. I n. 11;
2) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno Per_1 mensile dell'importo di €. 300,00, rivalutabile Istat, mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese;
3) Le spese extra assegno relative alla figlia saranno regolate in conformità al Protocollo d'intesa tra
Tribunale di Brescia e Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 e quindi:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche press strutture pubbliche;
Ill) trattamenti sanitari erogati o reno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curare e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) specie mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) specie scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) specie scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) specie extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese ce non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in case di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su canto corrente il codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
4) Quanto alla gestione della minore, esso sarà regolato dal preminente interesse della minore e, comunque, secondo il seguente piano:
La figlia minore starà con il padre: Per_1
- la prima settimana, almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 18.30 alle ore 20.30 nonché dal venerdì alle 18.30 sino al sabato alle 12.00;
- la seconda settimana, almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 18.30 alle ore 20.30 nonché dal sabato alle 18.30 sino alla domenica alle 12.00;
- giorni e orari potranno subire minime variazioni a seconda degli impegni lavorativi dei genitori.
- Vacanze estive e festività: due settimane consecutive con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio;
Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): una settimana ciascuno con i genitori, da alternarsi di anno in anno, così come da alternarsi saranno i giorni 24 e 25 dicembre;
Pasqua: alternata di anno in anno tra i genitori;
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: alternati di anno in anno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (22/2/2019) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN IN AN ES