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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1831/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
523, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Migliaccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catanzaro, in viale Isonzo n. 16/B
RICORRENTI
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I IG.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 10/09/2001 contraevano matrimonio concordatario in TO NT (CE);
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di TO NT
(CE), al n. 61, serie A parte II, Ufficio 1, anno 2001; - che dalla loro unione nascevano le figlie nata a [...], il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...], il [...];
[...]
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, con ricorso del 18/08/2018, i ricorrenti congiuntamente si rivolgevano all'intestato Tribunale affinché venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
- che con decreto del 26/07/2018, depositato in cancelleria in data 20/08/2018, il Tribunale di
Catanzaro omologava l'accordo di separazione;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, per come di seguito riportate:
Condizioni
“a) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e continuerà a coabitare con Per_2 la madre nell'immobile di via Magna Grecia 195/b di Catanzaro;
b) il padre eserciterà il diritto/dovere di visita nei confronti della figlia maggiorenne
[...]
previo accordi diretti con la stessa e con la figlia minore a weekend Per_1 Per_2
alternati. In caso di necessità il weekend potrà essere spostato, previo accordo con la IG.ra
; Parte_1
c) il padre concorderà direttamente con la figlia maggiorenne la possibilità di Persona_1
trascorrere insieme le ferie estive, quelle natalizie e/o pasquali e comunque ogni festività ritenuta tra di loro fruibile, mentre, relativamente alla figlia minore trascorrerà due settimane Per_2
nel periodo estivo e una settimana durante le feste natalizie e pasquali ad anni alterni;
d) il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie (allo Parte_2 Persona_1 stato non economicamente autosufficiente) e la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili Per_2 ciascuna e alla IG.ra , la somma di € 200,00 (duecento/00), rivalutabili, Parte_1
annualmente, secondo gli indici ISTAT;
e) il IG. provvederà anche per le spese straordinarie, scolastiche e mediche delle Parte_2
figlie e che saranno concordate tra i genitori preventivamente, Persona_1 Per_2 quando possibile”. Fissata l'udienza in Camera di ConIGlio per il 05/03/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'accordo di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve considerarsi interrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi della figlia minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TO NT (CE), in data 10/09/2001, tra e , registrato negli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio, al n. 61, serie A, parte II, Ufficio 1, anno 2001, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO NT (CE), di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 05/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1831/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
523, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Migliaccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catanzaro, in viale Isonzo n. 16/B
RICORRENTI
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I IG.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 10/09/2001 contraevano matrimonio concordatario in TO NT (CE);
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di TO NT
(CE), al n. 61, serie A parte II, Ufficio 1, anno 2001; - che dalla loro unione nascevano le figlie nata a [...], il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...], il [...];
[...]
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, con ricorso del 18/08/2018, i ricorrenti congiuntamente si rivolgevano all'intestato Tribunale affinché venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
- che con decreto del 26/07/2018, depositato in cancelleria in data 20/08/2018, il Tribunale di
Catanzaro omologava l'accordo di separazione;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, per come di seguito riportate:
Condizioni
“a) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e continuerà a coabitare con Per_2 la madre nell'immobile di via Magna Grecia 195/b di Catanzaro;
b) il padre eserciterà il diritto/dovere di visita nei confronti della figlia maggiorenne
[...]
previo accordi diretti con la stessa e con la figlia minore a weekend Per_1 Per_2
alternati. In caso di necessità il weekend potrà essere spostato, previo accordo con la IG.ra
; Parte_1
c) il padre concorderà direttamente con la figlia maggiorenne la possibilità di Persona_1
trascorrere insieme le ferie estive, quelle natalizie e/o pasquali e comunque ogni festività ritenuta tra di loro fruibile, mentre, relativamente alla figlia minore trascorrerà due settimane Per_2
nel periodo estivo e una settimana durante le feste natalizie e pasquali ad anni alterni;
d) il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie (allo Parte_2 Persona_1 stato non economicamente autosufficiente) e la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili Per_2 ciascuna e alla IG.ra , la somma di € 200,00 (duecento/00), rivalutabili, Parte_1
annualmente, secondo gli indici ISTAT;
e) il IG. provvederà anche per le spese straordinarie, scolastiche e mediche delle Parte_2
figlie e che saranno concordate tra i genitori preventivamente, Persona_1 Per_2 quando possibile”. Fissata l'udienza in Camera di ConIGlio per il 05/03/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'accordo di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve considerarsi interrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi della figlia minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TO NT (CE), in data 10/09/2001, tra e , registrato negli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio, al n. 61, serie A, parte II, Ufficio 1, anno 2001, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO NT (CE), di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 05/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo