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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3408/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti CALENZO Parte_1 C.F._1
BARBARA e VALENTI MARCELLO
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PRAMPOLINI Controparte_1 C.F._2
ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 17.03.2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 771/2021 del 24.03.2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Formigine (MO), con atto trascritto al n. 55, parte 2 serie A, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007;
2) Stante la maggiore età del di loro figlio lo stesso disciplinerà in maniera Persona_1
autonoma la frequentazione con entrambi i genitori;
3) Il Sig. per accordo delle parti corrisponderà direttamente al figlio a titolo Pt_1 Persona_1
di contributo al mantenimento per lo stesso, la somma di euro 573,81 mensile, impegnandosi ad effettuare il versamento entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta all'aumento annuale ISTAT.
4) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario, secondo lo schema cui il Tribunale di Modena;
5) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano Pt_1 CP_1
reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia assegno di mantenimento.
6) Spese legali compensate”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in pagina 2 di 3 GI (MO) il 20/10/2007 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 55 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 8.01.2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3408/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti CALENZO Parte_1 C.F._1
BARBARA e VALENTI MARCELLO
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PRAMPOLINI Controparte_1 C.F._2
ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 17.03.2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 771/2021 del 24.03.2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Formigine (MO), con atto trascritto al n. 55, parte 2 serie A, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007;
2) Stante la maggiore età del di loro figlio lo stesso disciplinerà in maniera Persona_1
autonoma la frequentazione con entrambi i genitori;
3) Il Sig. per accordo delle parti corrisponderà direttamente al figlio a titolo Pt_1 Persona_1
di contributo al mantenimento per lo stesso, la somma di euro 573,81 mensile, impegnandosi ad effettuare il versamento entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta all'aumento annuale ISTAT.
4) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario, secondo lo schema cui il Tribunale di Modena;
5) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano Pt_1 CP_1
reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia assegno di mantenimento.
6) Spese legali compensate”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in pagina 2 di 3 GI (MO) il 20/10/2007 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 55 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 8.01.2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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