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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott . Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 430/2024 promossa da: con gli Avv.ti ALESSIO CENTANARO e LUCA Parte_1
PERDOMI PARTE APPELLANTE
contro con l'Avv.to TOSO ENRICO Controparte_1
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
***** DISCUSSIONE ORALE IN DATA 19/11/2025 FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato e notificato in data 17.05.2019 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Genova di condannare al pagamento, in suo Parte_1 favore, della somma di € 35.746,00 IVA inclusa, o di quella maggiore o minore determinata in corso di causa, in via equitativa o mediante CTU, quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno dell'immobile sito in Genova, Via Palestro 10R, nonché per la fornitura dei relativi materiali. Il ricorrente esponeva:
• che nel luglio 2014, gli aveva richiesto di eseguire lavori di Parte_1 ristrutturazione “chiavi in mano” all'interno dell'immobile ad uso commerciale sito in Genova, Via Palestro 10R, anche in vista di una eventuale futura locazione;
• che, dopo aver visionato i locali, nell'agosto dello stesso anno proponeva al committente un preventivo (comprensivo dei costi per la fornitura dei materiali) pari a € 27.000,00 oltre IVA, che veniva accettato dal Pt_1
• che, tra settembre e dicembre 2014, venivano eseguiti i lavori di ristrutturazione con l'ausilio di alcuni artigiani, provvedendo anche alla fornitura dei materiali acquistati presso “Emanuelli NC Snc” e ST NC & Figli Srl”;
• che, in conformità agli accordi, realizzava (e faceva realizzare) i lavori, acquistando i materiali necessari;
1 • che i lavori eseguiti erano i seguenti: “− preparazione cantiere con cartellonistica e divieti;
− richiesta allaccio Enel uso cantiere;
− smontaggio e demolizione arredo esistente relativo alla attività cessata "Casa del Formaggio"; − rimozione, trasporto degli arredi e dei materiali di risulta;
− demolizioni di pareti, intonaci e soffitto impregnati di grasso e altro (mq. 170); − realizzazione di crene nelle pareti per posizionamento di canaline per aria condizionata: − realizzazione di crene nelle pareti per insegna esterna;
− realizzazione di crene nelle pareti per spostamento contatore Enel;
− realizzazione di crene nel pavimento per posizionamento di canaline per tubi refrigeranti per impianto di aria condizionata;
− realizzazione di crene per impianto corrente elettrica – telefono - internet;
− demolizione di pareti, e pavimento per ricerca di braga acque nere e bianche del palazzo per realizzare il bagno essendone il locale sprovvisto e renderlo agibile in base alle normative USL e allaccio acque bianche e nere;
− rimozione e trasporto materiale edile demolito, crene, pareti, pavimento;
− realizzazione impianto idraulico bagno, antibagno, lavandino acqua calda fredda, scarico acque bianche e nere;
− posizionamento canaline per passaggio cavi elettrici per impianto luce, per impianto aria condizionata, impianto telefonico, internet ed insegne esterne;
− posizionamento canaline per passaggio tubi refrigeranti per aria condizionata;
− chiusura con idoneo materiale edile delle crene;
− rifacimento pareti (mq 140), stuccatura e livellamento pareti (mq 140), rasatura pareti (mq. 140), rifacimento soffitto (mq. 30), stuccatura e livellamento soffitto (mq. 30) e rasatura soffitto (mq. 30); − acquisto e posizionamento braghettone porta del bagno;
− preparazione e gettata cemento pavimento bagno e antibagno;”( ricorso ex art. 702 bis c.p.c);
• che, alla luce dei maggiori lavori eseguiti, il corrispettivo veniva successivamente quantificato in € 29.300,00 oltre IVA;
• che, nonostante i ripetuti solleciti, il Committente – pur avendo espresso piena soddisfazione per i lavori – non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta. Si costituiva il resistente contestando integralmente la ricostruzione fattuale del ricorrente, in quanto infondata e priva di alcuna evidenza probatoria. In particolare, il resistente negava l'esistenza di un accordo avente ad oggetto l'affidamento di lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile, deducendo la sussistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto i medesimi locali. Il resistente contestava inoltre che avesse effettivamente eseguito gli interventi e le CP_1 lavorazioni strutturali indicate nel preventivo e nel sollecito di pagamento.
Allegava altresì:
- che, anche se i lavori fossero stati eseguiti, questi sarebbero stati comunque abusivi e non autorizzati;
- che dalla visura camerale del ricorrente emergeva come quest'ultimo non potesse qualificarsi come esperto o comunque operativo nel settore edilizio, circostanza dimostrata anche dall'applicazione dell'iva al 22% anziché del 10%;
- che la quantificazione resa dal ricorrente era eccessiva e fuori da ogni logica di mercato;
- che, anche ipotizzando lavori a regola d'arte, il corrispettivo congruo si sarebbe aggirato intorno a € 10.000,00;
- che, quando il locale fu restituito dal nel marzo 2015, e dallo stesso occupato CP_1 illecitamente, esso versava in pessime condizioni, come da documentazione fotografica prodotta sub doc. 5;
2 - che non essendo riuscito a contattare il aveva poi provveduto a proprie spese al CP_1 ripristino del locale.
Eccepiva infine la compensazione tra il corrispettivo richiesto e quanto dovuto a titolo di occupazione indebita del locale da parte del per un importo pari a € 6.000,00. CP_1
Parte resistente concludeva chiedendo in via preliminare, la conversione del rito da sommario in ordinario e la dichiarazione di inammissibilità o illegittimità o improcedibilità della domanda. Nel merito, in via principale, il rigetto integralmente la richiesta di pagamento del corrispettivo e, in via subordinata la riduzione dell' importo in considerazione degli oneri sostenuti per i lavori di ripristino e per i danni da indebita occupazione dell'immobile. La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, nonché mediante CTU. Il Tribunale di Genova con la sentenza impugnata nr. 94/2024 pubblicata il 15/01/2024 così decideva:
“1. In parziale accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1
condanna quest'ultimo a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 9.190.15 oltre IVA, laddove dovuta, e interessi di mora ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo oltre € 1.152,9;
2. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della 1/2 e condanna Parte_1
a rifondere a la restante ½ che liquida nella relativa parte in €
[...] Controparte_1
2.538,50 oltre € 143,00 per esborsi 15% spese generali, IVA e CPA
3. Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di lite, a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello instando Parte_1 per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1. “A pag. 2-3, il passaggio della sentenza dove viene affermato "È però contestato il raggiungimento di un accordo locatizio, sia per il presente sia per il futuro e colui che era onerato della relativa prova, ossia il convenuto, non vi ha adempiuto. Dalle prove, come vedremo a breve, emerge che consegnò le chiavi a (e la circostanza è pacifica), Pt_1 CP_1 che quindi entrò nei locali ed iniziò ad eseguire diversi lavori, sia da solo sia con l'ausilio CP_1 di altre persone, con la piena consapevolezza del proprietario, residente lì vicino, che si presentava con la macchina fotografica durante i lavori, potendo quindi ben vedere come i lavori andavano avanti. Non vi è nessuna prova, invece, del fatto che ebbe il godimento CP_1 dei locali;
"( atto di appello pag. 4)
2. “A pag. 4 nella parte in cui viene affermato: “Dall'istruttoria svolta non è risultato alcun accordo tra le parti per il godimento dell'immobile: non l'ha usato né come abitazione, né come CP_1 locale commerciale, né come deposito, ma fin da subito ha eseguito lavori al suo interno per lo più di predisposizione degli impianti (v. teste per l'impianto di condizionamento, Tes_1 CP_2 per quanto riguarda le crene, per lo sgombero del locale e lo smaltimento del CP_3 materiale di risulta e per i lavori di demolizione, la realizzazione delle crene Controparte_4
e impianto idraulico, rifacimento pareti)” ( atto di appello pag. 5); 3. “A pag. 3 della sentenza: “Nell'eseguire i lavori (vedremo di seguito quali) si è avvalso CP_1 dell'opera di diverse persone e nella piena consapevolezza di ciò che stava accadendo da parte di che infatti era più volte presente in cantiere, tanto da fare delle foto (v. testimonianza Pt_1
3 di , nonché le dichiarazioni della stessa figlia del convenuto che ha dichiarato Controparte_4 in maniera contraddittoria come i lavori di fatto non fossero mai iniziati - quindi implicitamente ammettendo un accordo sul loro inizio - salvo poi dichiarare “so che vi lavoravano la sera dopo le sei perché i lavoratori non erano in regola”)” ( atto di appello cit.) ;
4. Ultime righe pag. 3, pag. 4 e prime righe pag. 5 ( atto di appello cit.);
5. Pag. 5 [“a fronte della non dimostrata tesi difensiva del convenuto e della sua generica contestazione dei lavori svolti (non sono stati dedotti specifici vizi o difetti)” ( atto di appello cit.);
6. Capi della sentenza che considerano provati i lavori dedotti dalla controparte quantificandone arbitrariamente un corrispettivo.
7. Pag. 7 della sentenza: “L'eccezione riconvenzionale avanzata dalla convenuta relativa ai danni causati all'immobile dal e all'indennità per indebita occupazione appare essere invece CP_1 generica. non è riuscito a dimostrare nè che occupò indebitamente l'immobile Pt_1 CP_1
(anzi l'utilizzo che ne fece fu proprio in funzione dei lavori richiesti da nè quali danni Pt_1 causò. Nessuna specifica prova è stata dedotta in tal senso, richiamando il convenuto le foto che però da parte attrice sono state riferite allo stato dell'immobile durante i lavori de quibus (che avevano ad oggetto proprio un totale ripristino dei locali) e non possono quindi costituire prova di alcun danno” ( atto di appello cit.);
8. Capo delle spese di lite e tecniche. Si costituiva parte appellata, deducendo che la controparte aveva proposto appello ribadendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già sviluppate nel giudizio di primo grado. Contestava integralmente l'appello ex adverso proposto, insistendo per il suo rigetto. Chiedeva altresì di respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui quantificava in € 9.190,15 oltre IVA il corrispettivo spettante a e Controparte_1 condannava al pagamento della maggior somma di € 31.149,65, oltre Parte_1 interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., e rivalutazione. Chiedeva altresì la riforma della sentenza nella parte in cui condannava Parte_1 al pagamento del 50% delle spese di lite, delle spese di CTU e di CTP, domandando la condanna dello stesso al pagamento integrale di tali spese. Con ordinanza del 18/12/2024 la Corte accoglieva l'istanza proposta da parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 17/4/2025 ore 12.30 innanzi al Consigliere Istruttore per sentire le parti in ordine ad eventuali soluzioni transattive. Con ordinanza del 01/07/2025, il Consigliere Istruttore fissava udienza al 15/7/2025 per verificare il perfezionamento dell'accordo conciliativo o per la precisazione delle conclusioni. Alla suindicata udienza il Consigliere Istruttore, rilevata l'impossibilità di definire il giudizio con accordo conciliativo, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni e fissava per la discussione orale innanzi al Collegio l'udienza del 19/11/2025, concedendo alle parti termine al 20/10/2025 per il deposito delle note conclusionali. All'udienza del 19/11/2025, terminata la discussione, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
1.Sull'appello principale
4 1.1 Con i primi motivi di appello la parte appellante contesta l'esatta applicazione da parte del Tribunale del principio dell'onere probatorio e della valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti, ed in particolare delle testimonianze. Essi vengono congiuntamente esaminati attesa la stretta connessione. I motivi sono infondati e devono essere respinti. Deve essere premesso che il Tribunale ha qualificato la domanda della parte ricorrente come richiesta del pagamento del corrispettivo di un appalto e che non vi è impugnazione sulla predetta qualificazione. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite “ il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento. Nel caso in esame non è contestato l'inadempimento dell'appaltatore per inesattezza qualitativa e quantitativa della prestazione, ma il titolo in forza del quale le opere sono state eseguite. Deve essere quindi valutata l'esistenza del contratto. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di un contratto di appalto sulla base delle risultanze in atti e in particolare delle testimonianze.
“La stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia…… ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale “(Cass. Sez. 1, 05/08/2016, n. 16530). Quanto alle risultanze testimoniali la parte non ha specificamente dedotto l'inattendibilità dei testi o la sussistenza di contrasti tra le stesse, ma solo alcune incongruenze su circostanze di contorno.
“In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Sentenza n. 7623 del 18/04/2016 ). Nel caso in esame non sussiste alcun contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, né esso è stato dedotto dalla parte appellante, e ciò in ragione della specificità delle allegazioni di cui al ricorso e al contenuto dei capitoli sottoposti ai testi. Si rileva l'intrinseca congruenza
5 di dette singole dichiarazioni e la convergenza di queste con gli altri elementi di prova acquisiti. Non sussiste neppure alcun elemento per escludere la credibilità delle dichiarazioni assunte. In ogni caso avendo il dedotto la sussistenza di un titolo alternativo alla detenzione CP_1 dell'immobile questo era onerato della prova: tale onere non assolto. Quanto alle altre deduzioni della parte appellante si rileva :
- che la CILA prodotta in atti è successiva al compimento delle opere di cui è causa essendo stata depositata il 29.03.2018 ( doc.nr. 8 fascicolo primo grado parte resistente); la perizia allegata dalla parte resistente, è antecedente alle stesse in quanto si riferisce alla stato Per_1 dei locali nell' “anno 2014” ( doc. nr. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado);
- che la perizia di parte di cui sopra ha ad oggetto lo stato dei luoghi al 2014 mentre è pacifico che i lavori oggetto di causa risalgono al marzo 2015, come ammesso dalla stessa parte ricorrente;
- che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.” ( Cass. Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018);
- che nel caso in esame il perito non è stato chiamato a testimoniare e conseguentemente la perizia deve essere valutata come mero indizio, irrilevante nel caso in esame in quanto relativo ad un periodo precedente a quello in esame.
1.2 sulla determinazione del corrispettivo e sull'appello incidentale Parte appellante impugna i capi della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto provati i lavori dedotti dal quantificando arbitrariamente il corrispettivo, secondo le risultanze CP_1 della CTU ( atto di appello pag. 8 e 9).La parte appellante incidentale deduce a sua volta l'erroneità della quantificazione limitata solo ad alcune opere. I motivi sono infondati e devono essere respinti. Deve essere premesso che non vi è alcuna impugnazione del capo della sentenza che ha qualificato il rapporto in essere tra le parti come appalto in luogo della locazione come allegato dalla parte resistente. Il Tribunale ha ritenuto provati i lavori dedotti dal sulla base di quanto acquisito agli atti CP_1 del processo ed in particolare in forza delle testimonianze, di cui si è sopra detto. E' stato demandata al CTU la quantificazione del corrispettivo dovuto per opere di cui è stata provata l'esecuzione, anche attraverso l'acquisizione di materiale fotografico, già allegato dalla parte resistente e come dallo stessa dedotto , nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado pag. 7 e 8, avente ad oggetto la rappresentazione dei luoghi durante l'intervento del ( doc. nr. 5 anno 2015) e nell'anno 2014 ( doc. 6, perizia . CP_1 Per_1
Deve essere osservato che i motivi di critica sulle risultanze della CTU sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP e dal difensore. Il CTU ha puntualmente e diffusamente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed
6 affrontate dagli esperti, come rilevabile alle pagine 11 e 12 dell'elaborato peritale, depositato in data 09.12.2022. Nella CTU depositata in data 09.12.2022 non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione. Al di fuori di tale ambito le censure della parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio. In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU. Il CTU ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi.
Devono quindi essere recepite le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio di cui si condivide completamente il merito. La Suprema Corte ha statuito che “ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”. ( Cass.Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 2012). L'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui limita il corrispettivo spettante all'importo di € 9.190,15, non essendo stata riconosciuta l'esecuzione di parte dei lavori dedotti in ricorso come eseguiti. Deduce che la consulenza tecnica non aveva la finalità di accertare quali lavori fossero stati eseguiti, bensì di quantificare, ai sensi dell'art. 1657 c.c., il compenso dovuto per le opere realizzate e indicate dai testimoni. Contesta l'indicazione della aliquota applicabile ai fini iva da parte del CTU. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Quanto alle deduzioni dell'appellante incidentale, si rileva che:
- il c.t.u. non ha ecceduto il proprio incarico, né ha risposto oltre i limiti del quesito sottopostogli, in quanto si è limitato a quantificare i lavori secondo quanto ritenuto provato dal Tribunale sulla base delle testimonianze e delle fotografie in atti;
- deve essere ribadito che sulla base delle testimonianze non si è raggiunta la prova dell'esecuzione di opere diverse da quelle liquidate rammentandosi che era onere della parte ricorrente di dare piena prova dell'effettuazione di tutti i lavori dedotti in ricorso. Tale onere non è stato assolto. Peraltro la mancanza della pattuizione scritta e il mutamento dei luoghi rendono decisive in ordine al compimento delle opere le testimonianze e il loro contenuto così come correttamente valutato dal Tribunale. Si ribadisce che il quadro probatorio è stato vagliato dal Tribunale alla luce dei principi di diritto sopra indicati con attenta valutazione delle condizioni personali dei testi, dei dati oggettivi risultanti dagli atti, delle concordanza delle stesse: tale ultima circostanza è elemento decisivo del raggiungimento della “ piena prova” o meno dei fatti dedotti.
1.3 sulla liquidazione delle spese . L'appellante deduce l'erroneità della decisione che ha posto a carico della parte resistente le spese del CTP in assenza di prova dell'avvenuto effettivo pagamento.
7 Il motivo è fondato e deve essere accolto.
“In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402). Nel caso in esame la parte non ha dato prova dell'esborso avendo allegato un mero “ CP_1 avviso di parcella”. Pertanto in assenza della quietanza del pagamento la condanna alla rifusione deve essere revocata.
2. SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016) Nel caso in esame attesa la parziale reciproca soccombenza risultano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite dell'intero giudizio. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna trattandosi ai attività utile ad entrambe.
“La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”. (Cass. Sez. 1, 10/06/2020, n. 11068)
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata revoca la condanna nei confronti di della somma di € 1.152,90=a titolo Parte_1 di rimborso spese CTP;
2) spese di lite dell'intero giudizio compensate;
3) pone definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata;
5) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato;
Così deciso addì 19/11/2025. Minuta redatta con la collaborazione della m.o.t. Dott.ssa Ilaria Tori Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
8
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott . Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 430/2024 promossa da: con gli Avv.ti ALESSIO CENTANARO e LUCA Parte_1
PERDOMI PARTE APPELLANTE
contro con l'Avv.to TOSO ENRICO Controparte_1
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
***** DISCUSSIONE ORALE IN DATA 19/11/2025 FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato e notificato in data 17.05.2019 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Genova di condannare al pagamento, in suo Parte_1 favore, della somma di € 35.746,00 IVA inclusa, o di quella maggiore o minore determinata in corso di causa, in via equitativa o mediante CTU, quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno dell'immobile sito in Genova, Via Palestro 10R, nonché per la fornitura dei relativi materiali. Il ricorrente esponeva:
• che nel luglio 2014, gli aveva richiesto di eseguire lavori di Parte_1 ristrutturazione “chiavi in mano” all'interno dell'immobile ad uso commerciale sito in Genova, Via Palestro 10R, anche in vista di una eventuale futura locazione;
• che, dopo aver visionato i locali, nell'agosto dello stesso anno proponeva al committente un preventivo (comprensivo dei costi per la fornitura dei materiali) pari a € 27.000,00 oltre IVA, che veniva accettato dal Pt_1
• che, tra settembre e dicembre 2014, venivano eseguiti i lavori di ristrutturazione con l'ausilio di alcuni artigiani, provvedendo anche alla fornitura dei materiali acquistati presso “Emanuelli NC Snc” e ST NC & Figli Srl”;
• che, in conformità agli accordi, realizzava (e faceva realizzare) i lavori, acquistando i materiali necessari;
1 • che i lavori eseguiti erano i seguenti: “− preparazione cantiere con cartellonistica e divieti;
− richiesta allaccio Enel uso cantiere;
− smontaggio e demolizione arredo esistente relativo alla attività cessata "Casa del Formaggio"; − rimozione, trasporto degli arredi e dei materiali di risulta;
− demolizioni di pareti, intonaci e soffitto impregnati di grasso e altro (mq. 170); − realizzazione di crene nelle pareti per posizionamento di canaline per aria condizionata: − realizzazione di crene nelle pareti per insegna esterna;
− realizzazione di crene nelle pareti per spostamento contatore Enel;
− realizzazione di crene nel pavimento per posizionamento di canaline per tubi refrigeranti per impianto di aria condizionata;
− realizzazione di crene per impianto corrente elettrica – telefono - internet;
− demolizione di pareti, e pavimento per ricerca di braga acque nere e bianche del palazzo per realizzare il bagno essendone il locale sprovvisto e renderlo agibile in base alle normative USL e allaccio acque bianche e nere;
− rimozione e trasporto materiale edile demolito, crene, pareti, pavimento;
− realizzazione impianto idraulico bagno, antibagno, lavandino acqua calda fredda, scarico acque bianche e nere;
− posizionamento canaline per passaggio cavi elettrici per impianto luce, per impianto aria condizionata, impianto telefonico, internet ed insegne esterne;
− posizionamento canaline per passaggio tubi refrigeranti per aria condizionata;
− chiusura con idoneo materiale edile delle crene;
− rifacimento pareti (mq 140), stuccatura e livellamento pareti (mq 140), rasatura pareti (mq. 140), rifacimento soffitto (mq. 30), stuccatura e livellamento soffitto (mq. 30) e rasatura soffitto (mq. 30); − acquisto e posizionamento braghettone porta del bagno;
− preparazione e gettata cemento pavimento bagno e antibagno;”( ricorso ex art. 702 bis c.p.c);
• che, alla luce dei maggiori lavori eseguiti, il corrispettivo veniva successivamente quantificato in € 29.300,00 oltre IVA;
• che, nonostante i ripetuti solleciti, il Committente – pur avendo espresso piena soddisfazione per i lavori – non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta. Si costituiva il resistente contestando integralmente la ricostruzione fattuale del ricorrente, in quanto infondata e priva di alcuna evidenza probatoria. In particolare, il resistente negava l'esistenza di un accordo avente ad oggetto l'affidamento di lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile, deducendo la sussistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto i medesimi locali. Il resistente contestava inoltre che avesse effettivamente eseguito gli interventi e le CP_1 lavorazioni strutturali indicate nel preventivo e nel sollecito di pagamento.
Allegava altresì:
- che, anche se i lavori fossero stati eseguiti, questi sarebbero stati comunque abusivi e non autorizzati;
- che dalla visura camerale del ricorrente emergeva come quest'ultimo non potesse qualificarsi come esperto o comunque operativo nel settore edilizio, circostanza dimostrata anche dall'applicazione dell'iva al 22% anziché del 10%;
- che la quantificazione resa dal ricorrente era eccessiva e fuori da ogni logica di mercato;
- che, anche ipotizzando lavori a regola d'arte, il corrispettivo congruo si sarebbe aggirato intorno a € 10.000,00;
- che, quando il locale fu restituito dal nel marzo 2015, e dallo stesso occupato CP_1 illecitamente, esso versava in pessime condizioni, come da documentazione fotografica prodotta sub doc. 5;
2 - che non essendo riuscito a contattare il aveva poi provveduto a proprie spese al CP_1 ripristino del locale.
Eccepiva infine la compensazione tra il corrispettivo richiesto e quanto dovuto a titolo di occupazione indebita del locale da parte del per un importo pari a € 6.000,00. CP_1
Parte resistente concludeva chiedendo in via preliminare, la conversione del rito da sommario in ordinario e la dichiarazione di inammissibilità o illegittimità o improcedibilità della domanda. Nel merito, in via principale, il rigetto integralmente la richiesta di pagamento del corrispettivo e, in via subordinata la riduzione dell' importo in considerazione degli oneri sostenuti per i lavori di ripristino e per i danni da indebita occupazione dell'immobile. La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, nonché mediante CTU. Il Tribunale di Genova con la sentenza impugnata nr. 94/2024 pubblicata il 15/01/2024 così decideva:
“1. In parziale accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1
condanna quest'ultimo a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 9.190.15 oltre IVA, laddove dovuta, e interessi di mora ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo oltre € 1.152,9;
2. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della 1/2 e condanna Parte_1
a rifondere a la restante ½ che liquida nella relativa parte in €
[...] Controparte_1
2.538,50 oltre € 143,00 per esborsi 15% spese generali, IVA e CPA
3. Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di lite, a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello instando Parte_1 per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1. “A pag. 2-3, il passaggio della sentenza dove viene affermato "È però contestato il raggiungimento di un accordo locatizio, sia per il presente sia per il futuro e colui che era onerato della relativa prova, ossia il convenuto, non vi ha adempiuto. Dalle prove, come vedremo a breve, emerge che consegnò le chiavi a (e la circostanza è pacifica), Pt_1 CP_1 che quindi entrò nei locali ed iniziò ad eseguire diversi lavori, sia da solo sia con l'ausilio CP_1 di altre persone, con la piena consapevolezza del proprietario, residente lì vicino, che si presentava con la macchina fotografica durante i lavori, potendo quindi ben vedere come i lavori andavano avanti. Non vi è nessuna prova, invece, del fatto che ebbe il godimento CP_1 dei locali;
"( atto di appello pag. 4)
2. “A pag. 4 nella parte in cui viene affermato: “Dall'istruttoria svolta non è risultato alcun accordo tra le parti per il godimento dell'immobile: non l'ha usato né come abitazione, né come CP_1 locale commerciale, né come deposito, ma fin da subito ha eseguito lavori al suo interno per lo più di predisposizione degli impianti (v. teste per l'impianto di condizionamento, Tes_1 CP_2 per quanto riguarda le crene, per lo sgombero del locale e lo smaltimento del CP_3 materiale di risulta e per i lavori di demolizione, la realizzazione delle crene Controparte_4
e impianto idraulico, rifacimento pareti)” ( atto di appello pag. 5); 3. “A pag. 3 della sentenza: “Nell'eseguire i lavori (vedremo di seguito quali) si è avvalso CP_1 dell'opera di diverse persone e nella piena consapevolezza di ciò che stava accadendo da parte di che infatti era più volte presente in cantiere, tanto da fare delle foto (v. testimonianza Pt_1
3 di , nonché le dichiarazioni della stessa figlia del convenuto che ha dichiarato Controparte_4 in maniera contraddittoria come i lavori di fatto non fossero mai iniziati - quindi implicitamente ammettendo un accordo sul loro inizio - salvo poi dichiarare “so che vi lavoravano la sera dopo le sei perché i lavoratori non erano in regola”)” ( atto di appello cit.) ;
4. Ultime righe pag. 3, pag. 4 e prime righe pag. 5 ( atto di appello cit.);
5. Pag. 5 [“a fronte della non dimostrata tesi difensiva del convenuto e della sua generica contestazione dei lavori svolti (non sono stati dedotti specifici vizi o difetti)” ( atto di appello cit.);
6. Capi della sentenza che considerano provati i lavori dedotti dalla controparte quantificandone arbitrariamente un corrispettivo.
7. Pag. 7 della sentenza: “L'eccezione riconvenzionale avanzata dalla convenuta relativa ai danni causati all'immobile dal e all'indennità per indebita occupazione appare essere invece CP_1 generica. non è riuscito a dimostrare nè che occupò indebitamente l'immobile Pt_1 CP_1
(anzi l'utilizzo che ne fece fu proprio in funzione dei lavori richiesti da nè quali danni Pt_1 causò. Nessuna specifica prova è stata dedotta in tal senso, richiamando il convenuto le foto che però da parte attrice sono state riferite allo stato dell'immobile durante i lavori de quibus (che avevano ad oggetto proprio un totale ripristino dei locali) e non possono quindi costituire prova di alcun danno” ( atto di appello cit.);
8. Capo delle spese di lite e tecniche. Si costituiva parte appellata, deducendo che la controparte aveva proposto appello ribadendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già sviluppate nel giudizio di primo grado. Contestava integralmente l'appello ex adverso proposto, insistendo per il suo rigetto. Chiedeva altresì di respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui quantificava in € 9.190,15 oltre IVA il corrispettivo spettante a e Controparte_1 condannava al pagamento della maggior somma di € 31.149,65, oltre Parte_1 interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., e rivalutazione. Chiedeva altresì la riforma della sentenza nella parte in cui condannava Parte_1 al pagamento del 50% delle spese di lite, delle spese di CTU e di CTP, domandando la condanna dello stesso al pagamento integrale di tali spese. Con ordinanza del 18/12/2024 la Corte accoglieva l'istanza proposta da parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 17/4/2025 ore 12.30 innanzi al Consigliere Istruttore per sentire le parti in ordine ad eventuali soluzioni transattive. Con ordinanza del 01/07/2025, il Consigliere Istruttore fissava udienza al 15/7/2025 per verificare il perfezionamento dell'accordo conciliativo o per la precisazione delle conclusioni. Alla suindicata udienza il Consigliere Istruttore, rilevata l'impossibilità di definire il giudizio con accordo conciliativo, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni e fissava per la discussione orale innanzi al Collegio l'udienza del 19/11/2025, concedendo alle parti termine al 20/10/2025 per il deposito delle note conclusionali. All'udienza del 19/11/2025, terminata la discussione, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
1.Sull'appello principale
4 1.1 Con i primi motivi di appello la parte appellante contesta l'esatta applicazione da parte del Tribunale del principio dell'onere probatorio e della valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti, ed in particolare delle testimonianze. Essi vengono congiuntamente esaminati attesa la stretta connessione. I motivi sono infondati e devono essere respinti. Deve essere premesso che il Tribunale ha qualificato la domanda della parte ricorrente come richiesta del pagamento del corrispettivo di un appalto e che non vi è impugnazione sulla predetta qualificazione. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite “ il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento. Nel caso in esame non è contestato l'inadempimento dell'appaltatore per inesattezza qualitativa e quantitativa della prestazione, ma il titolo in forza del quale le opere sono state eseguite. Deve essere quindi valutata l'esistenza del contratto. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di un contratto di appalto sulla base delle risultanze in atti e in particolare delle testimonianze.
“La stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia…… ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale “(Cass. Sez. 1, 05/08/2016, n. 16530). Quanto alle risultanze testimoniali la parte non ha specificamente dedotto l'inattendibilità dei testi o la sussistenza di contrasti tra le stesse, ma solo alcune incongruenze su circostanze di contorno.
“In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Sentenza n. 7623 del 18/04/2016 ). Nel caso in esame non sussiste alcun contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, né esso è stato dedotto dalla parte appellante, e ciò in ragione della specificità delle allegazioni di cui al ricorso e al contenuto dei capitoli sottoposti ai testi. Si rileva l'intrinseca congruenza
5 di dette singole dichiarazioni e la convergenza di queste con gli altri elementi di prova acquisiti. Non sussiste neppure alcun elemento per escludere la credibilità delle dichiarazioni assunte. In ogni caso avendo il dedotto la sussistenza di un titolo alternativo alla detenzione CP_1 dell'immobile questo era onerato della prova: tale onere non assolto. Quanto alle altre deduzioni della parte appellante si rileva :
- che la CILA prodotta in atti è successiva al compimento delle opere di cui è causa essendo stata depositata il 29.03.2018 ( doc.nr. 8 fascicolo primo grado parte resistente); la perizia allegata dalla parte resistente, è antecedente alle stesse in quanto si riferisce alla stato Per_1 dei locali nell' “anno 2014” ( doc. nr. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado);
- che la perizia di parte di cui sopra ha ad oggetto lo stato dei luoghi al 2014 mentre è pacifico che i lavori oggetto di causa risalgono al marzo 2015, come ammesso dalla stessa parte ricorrente;
- che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.” ( Cass. Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018);
- che nel caso in esame il perito non è stato chiamato a testimoniare e conseguentemente la perizia deve essere valutata come mero indizio, irrilevante nel caso in esame in quanto relativo ad un periodo precedente a quello in esame.
1.2 sulla determinazione del corrispettivo e sull'appello incidentale Parte appellante impugna i capi della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto provati i lavori dedotti dal quantificando arbitrariamente il corrispettivo, secondo le risultanze CP_1 della CTU ( atto di appello pag. 8 e 9).La parte appellante incidentale deduce a sua volta l'erroneità della quantificazione limitata solo ad alcune opere. I motivi sono infondati e devono essere respinti. Deve essere premesso che non vi è alcuna impugnazione del capo della sentenza che ha qualificato il rapporto in essere tra le parti come appalto in luogo della locazione come allegato dalla parte resistente. Il Tribunale ha ritenuto provati i lavori dedotti dal sulla base di quanto acquisito agli atti CP_1 del processo ed in particolare in forza delle testimonianze, di cui si è sopra detto. E' stato demandata al CTU la quantificazione del corrispettivo dovuto per opere di cui è stata provata l'esecuzione, anche attraverso l'acquisizione di materiale fotografico, già allegato dalla parte resistente e come dallo stessa dedotto , nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado pag. 7 e 8, avente ad oggetto la rappresentazione dei luoghi durante l'intervento del ( doc. nr. 5 anno 2015) e nell'anno 2014 ( doc. 6, perizia . CP_1 Per_1
Deve essere osservato che i motivi di critica sulle risultanze della CTU sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP e dal difensore. Il CTU ha puntualmente e diffusamente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed
6 affrontate dagli esperti, come rilevabile alle pagine 11 e 12 dell'elaborato peritale, depositato in data 09.12.2022. Nella CTU depositata in data 09.12.2022 non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione. Al di fuori di tale ambito le censure della parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio. In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU. Il CTU ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi.
Devono quindi essere recepite le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio di cui si condivide completamente il merito. La Suprema Corte ha statuito che “ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”. ( Cass.Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 2012). L'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui limita il corrispettivo spettante all'importo di € 9.190,15, non essendo stata riconosciuta l'esecuzione di parte dei lavori dedotti in ricorso come eseguiti. Deduce che la consulenza tecnica non aveva la finalità di accertare quali lavori fossero stati eseguiti, bensì di quantificare, ai sensi dell'art. 1657 c.c., il compenso dovuto per le opere realizzate e indicate dai testimoni. Contesta l'indicazione della aliquota applicabile ai fini iva da parte del CTU. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Quanto alle deduzioni dell'appellante incidentale, si rileva che:
- il c.t.u. non ha ecceduto il proprio incarico, né ha risposto oltre i limiti del quesito sottopostogli, in quanto si è limitato a quantificare i lavori secondo quanto ritenuto provato dal Tribunale sulla base delle testimonianze e delle fotografie in atti;
- deve essere ribadito che sulla base delle testimonianze non si è raggiunta la prova dell'esecuzione di opere diverse da quelle liquidate rammentandosi che era onere della parte ricorrente di dare piena prova dell'effettuazione di tutti i lavori dedotti in ricorso. Tale onere non è stato assolto. Peraltro la mancanza della pattuizione scritta e il mutamento dei luoghi rendono decisive in ordine al compimento delle opere le testimonianze e il loro contenuto così come correttamente valutato dal Tribunale. Si ribadisce che il quadro probatorio è stato vagliato dal Tribunale alla luce dei principi di diritto sopra indicati con attenta valutazione delle condizioni personali dei testi, dei dati oggettivi risultanti dagli atti, delle concordanza delle stesse: tale ultima circostanza è elemento decisivo del raggiungimento della “ piena prova” o meno dei fatti dedotti.
1.3 sulla liquidazione delle spese . L'appellante deduce l'erroneità della decisione che ha posto a carico della parte resistente le spese del CTP in assenza di prova dell'avvenuto effettivo pagamento.
7 Il motivo è fondato e deve essere accolto.
“In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402). Nel caso in esame la parte non ha dato prova dell'esborso avendo allegato un mero “ CP_1 avviso di parcella”. Pertanto in assenza della quietanza del pagamento la condanna alla rifusione deve essere revocata.
2. SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016) Nel caso in esame attesa la parziale reciproca soccombenza risultano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite dell'intero giudizio. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna trattandosi ai attività utile ad entrambe.
“La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”. (Cass. Sez. 1, 10/06/2020, n. 11068)
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata revoca la condanna nei confronti di della somma di € 1.152,90=a titolo Parte_1 di rimborso spese CTP;
2) spese di lite dell'intero giudizio compensate;
3) pone definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata;
5) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato;
Così deciso addì 19/11/2025. Minuta redatta con la collaborazione della m.o.t. Dott.ssa Ilaria Tori Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
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