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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/07/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2264/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.
Pietro Sommella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2264/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo dagli avv.ti Luigi Lombardi ed Eugenio
Galzarano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cosenza, al Viale degli Alimena n.
108.
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Damiano Bua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corigliano, alla via De Pugliesi (Pal. Roma).
- CONVENUTA –
NONCHÉ'
in p.l.r.p.t., e, per essa rappresentata da Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto Controparte_4 di intervento, dall'avv. Giovanni Muzi
-INTERVENUTA -
Oggetto: bancari.
Fatto e diritto
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha premesso: -di avere intrattenuto Parte_1 un rapporto di conto corrente bancario (n. 3141, dal 1995 al 1999, n. 534, dal 1999 al 2008, e n. 9007, dal 2008 al 2012, anno in cui è stato chiuso) con la Banca Carical di Rogliano, poi divenuta Banca
Carime, poi Ubi Banca Carime e, da ultimo, ; Controparte_1 pagina 1 di 10 -che il quadro normativo di riferimento era da individuarsi in quello antecedente l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, del TUB e della legge 108/96;
-che, in assenza di qualsivoglia pattuizione e/o giustificazione causale, sin dall'apertura del conto corrente, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., l'Istituto di credito ha illegittimamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicando diversi tassi di interesse, e la capitalizzazione composta trimestrale di oneri, spese e commissioni;
-che la CTP, redatta dal dott. commercialista , ha evidenziato come il saldo corretto al Persona_1
30/06/2012 del conto corrente fosse pari ad € 11.620,00 e differisse da quello riportato sull'estratto conto bancario, pari ad € -12.964,67. L'attore ha, quindi, chiesto la rettifica del saldo del conto corrente e la contestuale restituzione dell'indebito contabilizzato negli anni dalla convenuta. Ha dato atto di avere infruttuosamente esperito, in data 20/05/2021, il tentativo di conciliazione innanzi all'organismo di mediazione istituito presso il
Tribunale di Cosenza.
Su tali basi, ha chiesto dichiararsi la nullità ed inefficacia del contratto bancario Parte_1
534, nella parte relativa ai criteri di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per violazione del divieto di anatocismo, con conseguente declaratoria dell'inefficacia degli addebiti in conto corrente effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
per l'effetto e previa rettifica del saldo contabile, di accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi senza capitalizzazione;
per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione all'attore delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, quantificate in € 11.620,64, oltre interessi legali decorrenti dalla costituzione in mora. Con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, con distrazione.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 13/10/2021, si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo la prescrizione dell'azione di indebito per capitalizzazione trimestrale, c.m.s. ed
[...] interessi ultrasoglia delle spese e delle valute, sia di natura ultralegale che infralegale, per avere il correntista sistematicamente approvato, pur se tacitamente, gli estratti conto inviati e prodotti in atti;
in particolare, la convenuta ha evidenziato che risultavano prescritte tutte le operazioni compiute dall'inizio del rapporto sino al 24/6/11, data del decennio a ritroso rispetto alla data di deposito della istanza di mediazione e/o comunicazione dell'avvio di mediazione del 12/5/2021. Ha pure eccepito la prescrizione ex art. 2946 c.c. e rilevato che il rapporto poteva essere esaminato esclusivamente con riguardo al periodo 23/7/11 – 18/10/2013, ovvero nel periodo anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di interruzione della prescrizione. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza e pretestuosità delle eccezioni formulate da parte attrice e relativa all'usurarietà dei tassi ultralegali applicati, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle c.m.s., delle valute etc, per essere state ex adverso regolarmente sottoscritte tutte le pattuizioni relative alle condizioni economiche da applicare al rapporto e per essersi l'Istituto di credito sempre uniformato ai principi di trasparenza bancaria e buona fede contrattuale (senza mai inserire le CMS nel calcolo del TEG), oltre che alle circolari della Banca
d'Italia, ai Decreti Ministeriali vigenti all'epoca ed alla giurisprudenza di merito. La convenuta ha, quindi, chiesto “1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto ed applicazione degli interessi oltre i limiti previsti ex lege 108/96 eventualmente applicata sul conto corrente n.534 sino al
22.06.11 quale data dell'unico atto interruttivo alla prescrizione;
2) accertare e dichiarare che tutte le pagina 2 di 10 competenze addebitate sul c/c n. 534 nel periodo compreso dal 23 .03 .1999 al 22. 0 6.2011 sono state pagate mediante “rimesse di natura solutoria e, per l'effetto, rigettare la domanda di ripetizione dell'indebito promossa da di ”; 3) in subordine, nella denegata Parte_2 Parte_1 ipotesi di ammissione della CTU contenere domanda principale proposta dalla società attrice nei limiti che saranno accertati, se dovuti, dalla CTU tecnico – contabile;
4). in ogni caso, rigettare tutte le domande attrici, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate;
5) condannare l'attore alle spese processuali di giudizio da liquidare in favore della banca costituita;
con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite”.
2.1 Con atto del 15/10/2021 è intervenuta in giudizio ex art. 105 c.p.c. la e, per essa, CP_2 deducendo di essere divenuta titolare pro soluto, a seguito di Controparte_4 un'operazione di cartolarizzazione (di cui è stato dato avviso in GU n. 86, parte II, del 26/7/2018), di un portafoglio di crediti pecuniari di tra i quali rientrava quello originariamente Controparte_5 vantato da Banca Carical S.p.A. nei confronti dell'attore, derivante dal saldo di conto corrente n. 99007
(precedentemente n. 534). La predetta società ha pure narrato di avere conferito, con atto del 6/8/2018 per NO (rep. 70501, racc. 9608) procura speciale alla Persona_2 Controparte_3 per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare e che questa aveva sub-delegato a lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, Controparte_4 la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi. L'interveniente ha chiesto al
Tribunale, in via preliminare, di ingiungere al , con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., il Parte_1 pagamento in favore di di € 16.105,55, oltre interessi dal 1° gennaio 2014, come Controparte_2 attestato dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B., quale saldo debitorio del conto corrente n. 99007
(precedentemente n. 534); nel merito, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 30/11/2021, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 27/5/2022. All'udienza de qua, tenutasi con modalità cartolare, il giudice ha ordinano ex art. 210 cpc a
[...]
la produzione del contratto di apertura di conto corrente per cui è causa (originariamente CP_1 contrassegnato col n. 3141, poi modificato in n. 534 e successivamente in n. 9007), rinviando all'udienza del 28/10/2022.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di CTU contabile a firma del dott. (depositata in data 29/12/2023 ed Persona_3 integrata in data 3/1/2024), il quale ha pure infruttuosamente tentato la conciliazione delle parti. In data
21/7/2023, è mutato il giudice nella persona fisica;
all'udienza dell'8/04/2024, ritenendo la causa matura per la decisione, il Tribunale la ha trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui esse hanno tempestivamente provveduto. Rilevata la necessità di una integrazione istruttoria, la causa veniva rimessa sul ruolo e demandato al
CTU un nuovo ricalcolo dell'andamento del c/c, come da quesiti posti nell'ordinanza del 15.12.2024.
Espletato tale nuovo ricalcolo, il CTU depositava il suo elaborato e la causa veniva poi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 28.04.2025, con rinuncia delle parti al deposito di nuovi scritti conclusionali.
4. La causa è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
pagina 3 di 10 4.1. Privo di pregio è il rilievo della inammissibilità della azione per essere stata esercitata in costanza di rapporto, atteso che il noto principio introdotto dalla S.C. nella arcinota sentenza 24418/2010 impedisce l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme indebite, nascente dalla effettiva dazione coincidente con la chiusura del conto ma non, ovviamente l'azione di accertamento delle nullità perpetrate e del corretto dare avere tra le parti.
Preliminarmente, occorre infatti precisare che se l'azione di ripetizione può essere esperita solo per il recupero di somme effettivamente corrisposte indebitamente, e quindi presuppone necessariamente la chiusura del conto corrente e il pagamento non dovuto nei confronti della Banca, nel caso de quo, invece, il rapporto di conto corrente era è ancora in essere, per cui l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento del saldo del conto corrente. La domanda di accertamento, oltre ad essere stata espressamente avanzata da parte attrice, tra l'altro, costituisce un minus, rispetto all'azione di ripetizione e potrebbe comunque essere oggetto di giudizio anche in caso di proposizione di domanda di ripetizione, dovendo in tal caso il giudice pronunciarsi esclusivamente sulla reale consistenza del saldo, senza alcuna pronuncia ad effetto restitutorio.
Giova in ogni caso rilevare che il terzo intervenuto ha dedotto in giudizio di essere succeduto per effetto di operazione di cartolarizzazione nel credito rinveniente dal rapporto oggetto di giudizio che, pertanto, deve ritenersi chiuso per passaggio a sofferenza, come da recesso dal rapporto di conto corrente datato 13.06.2013, prodotto dal terzo intervenuto.
4.2 Non coglie neppure nel segno la richiesta inammissibilità della domanda per carenza probatoria non avendo parte attrice prodotto i contratti di conto corrente, poi comunque prodotti dal terzo intervenuto.
È infatti ovviamente pacifico tra le parti che è stato intrattenuto tra le stessi il rapporto bancario di conto corrente. In merito al periodo temporale oggetto di giudizio, inoltre, tale rapporto trova riscontro documentale negli estratti conto prodotti.
Parte attrice ha dedotto la nullità degli addebiti effettuati in spregio all'art. 1283 c.c. senza allegare il contratto e senza dedurre la nullità dalla clausola giustificante tali addebiti, deducendone pertanto la inesistenza.
Le parti hanno poi dedotto che il rapporto in esame è stato aperto sin dal 23.03.1999, pertanto in vigenza dell'art. 117 TUB, che prescrive l'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, ma prima dell'entrata in vigore del portato emergente dal combinato disposto dell'art. 120 TUB e della Delibera
CICR 09.02.2000 che, nel periodo temporale oggetto della domanda avrebbe consentito la legittimità dell'operato della Banca qualora fossero stati rispettati i termini imposti da tale norma, in primis il disposto dell'art. 6 della citata delibera imponente che "clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto" oltre che l'obbligo di prevedere la pari periodicità della liquidazione degli interessi.
4.2. Deve essere preliminarmente rigettata eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza che se il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e, dunque, per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione dell'azione è decennale. Parimenti, può ritenersi ormai consolidato, alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite della cassazione, che detto termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (cfr. cass., sez. un., n. 24418/2010) e comunque dalla data del versamento del cliente se e in quanto questo abbia funzione solutoria. E tale orientamento il tribunale ritiene di conformarsi, tenuto conto che l'interpretazione dell'art. 2935 c.c. introdotta dal comma 61 dell'art. 2 del d.l. n. 225 del 2010 pagina 4 di 10 convertito nella legge n. 10 del 2011 non vincola affatto il giudicante, stante la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'intero comma 61 ad opera della Corte costituzionale.
Nel caso di specie, il CTU, nella relazione integrativa demandatagli, ha correttamente verificato la presenza di eventuali rimesse solutorie rispetto al saldo epurato dagli effetti delle nullità dedotte e accertate e verrà quindi validata la ricostruzione del saldo secondo tale metodologia, conformemente all'ormai consolidato orientamento della S.C. (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n.
2602), e pertanto viene validata tale ricostruzione.
4.4. Stante la contestazione della legittimazione attiva del terzo intervenuto – formulante a differenza della convenuta una specifica domanda riconvenzionale rispetto all'eventuale saldo negativo del rapporto cedutogli - operata dalla parte attrice (cfr. memoria illustrativa ex art. 183 VI comma Cpc previgente), si deve osservare quanto segue.
L'eccezione è fondata.
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(Cass. S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio – in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c..
Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass.
Civ., Sez. III, 31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass.
Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno pagina 5 di 10 di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III - 10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, il presunto credito azionato in via riconvenzionale trarrebbe origine, per come dedotto dal terzo intervenuto, proprio dal rapporto di conto corrente oggetto della domanda principale.
L'attore ha contestato la prova della titolarità del presunto credito in capo alla supposta cessionaria in forza alle operazioni di cartolarizzazione.
Preliminarmente, giova rilevare che il terzo, oltre alla citata lettera di recesso dal rapporto e il saldaconto, ha prodotto in giudizio, con riferimento alla cartolarizzazione, solo la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in cui il dedotto contratto di cessione sarebbe stato pubblicato ai fini della conoscibilità legale.
Tanto sul presupposto narrato di una operazione di cartolarizzazione di cui, però, non veniva data prova mediante la produzione del contratto di cessione e della documentazione attestante che il predetto credito faceva parte delle “categorie” di rapporti ceduti.
La mancata produzione del contratto integrale con gli allegati relativo alla dedotta operazione di cartolarizzazione non consente di verificare il contenuto dello stesso.
Tale lacuna non veniva colmata neppure nell'alveo della memoria istruttoria.
Rilevato pertanto che non risulta comprovata la titolarità in capo a della posizione CP_2 ceduta, l'eccezione, come detto, va accolta con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal terzo.
5. Quanto al merito della controversia, va osservato che parte attrice, sulla quale incombeva l'onere di produrre tutta la documentazione a sostegno della propria domanda, relativamente al periodo temporale oggetto di accertamento, ha versato in atti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente (nelle varie denominazioni succedutesi. È poi in atti la documentazione contrattuale per come prodotta dal terzo intervenuto.
Sulla base delle superiori premesse, ai fini del computo delle somme illegittimamente incamerate dalla banca convenuta, occorre osservare che dalla documentazione prodotta in atti dalle parti (per come ricostruita anche dal CTU), si evince che “In atti sono presenti un contratto di conto corrente
(incompleto) stipulato in data 23 marzo 1999 da di con la Banca Parte_2 Parte_1
Carime SpA contraddistinto con il numero 52/534/79 (di seguito anche semplicemente “534”) e gli estratti conto a partire da quello al 31 marzo 1999 (relativo alle operazioni successive al 23 marzo – giorno di apertura del rapporto - con saldo iniziale pari a zero) fino all'estratto conto al 30 giugno
2008 che chiude con un saldo a debito per il Correntista pari a € 3.928,72. L'estratto conto successivo, quello al 30 settembre 2008, apre con il medesimo saldo (€ 3.928,729) ma evidenzia il numero di conto corrente “000000099007” differente dal precedente (000052000534). Gli estratti conto successivi mantengono la nuova numerazione (“000000099007) fino a quello al 21 ottobre 2013, quello di estinzione del rapporto. Alla data del 18 ottobre 2013 (con data valuta al giorno precedente) evidenzia, infatti, l'operazione di “ESTINZIONE IN LINEA CAPITALE ED INTERESSI DEL CONTO CORRENTE PER PASSAGGIO A SOFFERENZA” per un importo di € 15.741,35”
5.1 Tanto premesso, quanto al previsto criterio trimestrale di capitalizzazione dei numeri debitori relativamente al predetto conto, circostanza dedotta da parte attrice e non contestata dalla banca convenuta (se non con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR
9.02.2020), certamente si profila per questo verso un'ipotesi di nullità parziale della convenzione. E ciò pagina 6 di 10 sulla scia delle consolidate pronunce giurisprudenziali della suprema corte che hanno affermato la nullità del regime di un rapporto bancario che preveda la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basato su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, come tale inidoneo ad operare automaticamente con effetto integrativo del contratto in deroga all'art. 1283
c.c. (cfr. cass. n. 2374/1999, cass. n. 3096/1999, cass. n. 12507/1999, cass., sez. un., n. 21095/2004). Le ragioni a sostegno di tale orientamento - che ha sottoposto a revisione critica l'indirizzo precedente - si incentrano sulla esatta considerazione del contenuto dell'art. 1283 c.c. che ammette l'anatocismo a determinate condizioni.
La disposizione, pacificamente ritenuta di carattere imperativo e di natura eccezionale, contiene due norme: con la prima si limita la possibilità che interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi alla sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre, mentre con la seconda la produzione di ulteriori interessi è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale (che ne determina anche la decorrenza) ovvero al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. La norma ammette la possibilità di deroga da parte di usi contrari, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (artt. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340
c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c.). In materia non hanno, quindi, rilievo le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana - ABI), in quanto esse non hanno natura normativa, ma soltanto pattizia, trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate. Il giudicante condivide tale orientamento ed intende uniformarvisi. La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve essere pertanto ritenuta nulla, perché, trascurando le limitazioni fissate dall'art. 1283 c.c., viene a porsi in contrasto con tale norma imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, senza la copertura di un uso normativo. Infine, va ricordato che l'art 25, comma 3, del d.l. n. 342 del 1999 che aveva previsto la validità ed efficacia della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, ove contenuta in un contratto bancario stipulato in epoca anteriore alla delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9/2/2000 (come pacificamente sono quelli qui considerati), è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000. E la nullità della clausola in questione è rilevabile anche d'ufficio. Per effetto di detta nullità le posizioni attive via via quantificate dalla banca in suo favore sono inferiori a quelle riportate negli estratti conto e contabilizzate alla chiusura del rapporto con il cliente, in quanto vanno depurate della c.d. capitalizzazione trimestrale.
Su tale specifico punto occorre richiamare l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo il quale sarebbe arbitrario applicare la conversione degli interessi passivi da trimestrale ad annuale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi a debito devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (cfr. cass., sez. un., n. 24418/2010).
La banca convenuta ha poi eccepito che dal 1° luglio 2000 sarebbe stato applicato nei rapporti in esame il principio di reciprocità alla stregua della delibera CICR del 9 febbraio 2000, come da delibera della banca stessa del 28 giugno 2000, ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR, pubblicata nella G.U. del 29 giugno 2000, n. 150; di qui la richiesta di validare il ricalcolo del conto prevedendo la capitalizzazione trimestrale dal 2000 in poi.
pagina 7 di 10 Orbene il richiamato art.7 non ritiene sufficiente la pubblicazione sulla GU dell'adeguamento ma pone la specifica condizione dell'approvazione delle nuove condizioni da parte della clientela, ove le stesse siano peggiorative delle precedenti.
Sicché, pare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza
(per effetto del combinato disposto degli artt. 1283, 1418, 1343 e 1325 cod. civ.) è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione
(sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) deve, dunque, considerarsi peggiorativa;
pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso di specie non
è avvenuta.
Con impegno di sintesi, l'introduzione della pari periodicità rispetto alle condizioni di legge precedenti è senz'altro peggiorativa di quest'ultime, con la conseguenza che la banca avrebbe dovuto procurarsi una approvazione specifica, essendo insufficiente la pubblicazione in G.U. ed anche l'eventuale comunicazione al cliente.
5.2. Quanto poi alla CMS, attesa la presenza di pattuizione scritta in forma generica e data la non determinabilità delle modalità di calcolo della stessa per come emergenti dal contratto di conto corrente e dagli estratti conto, si deve escludere sia che la stessa abbia giustificazione causale e che, soprattutto, abbia i requisiti della determinatezza necessaria. Da cui discende in ogni caso la nullità ex art. 1418 II comma c.c.
Nel contratto e negli estratti conto in atti la CMS veniva indicata con una generica percentuale.
Giova innanzitutto osservare che il rapporto di conto corrente oggetto di causa è sorto prima delle modifiche normative apportate dal decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e che la commissione di massimo scoperto prima del predetto intervento normativo non aveva una definizione legislativa né, comunque, era ben delineata nei contratti e nelle norme uniformi bancarie che la prevedevano.
Nell'ambito del dibattito dottrinale e delle diverse interpretazioni della giurisprudenza di merito relative alla natura e determinabilità della CMS è intervenuta la Suprema Corte, chiarendo che tali commissioni possono essere assimilate, per un verso, ad un onere accessorio che si aggiunge agli interessi passivi (come potrebbe inferirsi dall'essere conteggiate, nella prassi bancaria, in una percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, solitamente trimestrale, come per gli interessi passivi) e, per altro verso, ad un onere remunerativo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr., in proposito, Cass. n. 11772/2002; nonché Cass. n. 870/2006, la quale, nell'avallare la qualificazione dell'istituto da ultimo riportata, ha ribadito che la commissione di massimo scoperto ha la funzione di
“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, confermandone, pertanto, la validità sotto il profilo causale (così, in termini Tribunale di Paola, G.I. Caroleo, sentenza n. 834/2017). pagina 8 di 10 Se pertanto, in astratto può ritenersi che l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per l'apertura di credito, oltre gli interessi pattuiti, parrebbe sorretta da una causa lecita, in quanto correlata alla remunerazione dell'obbligo assunto dalla banca di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato o, comunque, correlata al rischio crescente assunto dalla stessa banca in proporzione al massimo ammontare dell'utilizzo del predetto credito da parte del cliente, è stato costantemente affermato che tali clausole devono, in ogni caso, avere un oggetto determinato o, quantomeno determinabile, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1346 c.c.
A tanto consegue che, come nel caso di specie, in assenza di precisi ed univoci criteri di determinazione dell'importo dovuto dal cliente a titolo di commissione di massimo scoperto la relativa pattuizione è da ritenersi nulla.
A tale nullità consegue, poi, la mancanza di giustificazione causale della Commissione Disponibilità
Fondi omnicomprensiva atteso che pur avendo la stessa fondamento normativo necessitava in ogni caso di una nuova valida pattuizione scritta non potendo ritenersi meramente sostitutiva di una clausola valida, anche in ragione della correttamente eccepita natura recettizia delle comunicazioni ex art. 118
TUB non avendo la Banca, onerata in tal senso, provato di averle tempestivamente comunicate al correntista.
5.3. Ciò posto, dalle risultanze della consulenza contabile (cfr. relazione integrativa depositata in data
01/4/2025), che il giudicante fa proprie in quanto logiche, coerenti ed esaustive, è dato rilevare che il
C.T.U. ha in primo luogo ricostruito il saldo del c.c. oggetto di lite, utilizzando gli estratti conto dall'apertura del rapporto e sino alla sua estinzione per passaggio in sofferenza del 18.10.2013.
Sulla base di quanto esposto, dei conteggi effettuati in via alternativa nei vari elaborati dal CT.U. vengono recepiti e fatti propri dal giudicante quelli nei quali il calcolo del saldo degli interessi in dare e avere è stato effettuato applicando il tasso di interessi risultante dagli estratti conto (non essendovi stata contestazione in merito alla misura del tasso applicato con esclusione di ogni capitalizzazione (secondo il già richiamato orientamento espresso dalle sezioni unite della corte di cassazione nella sentenza n.
24418/2010) ed escluso la c.m.s. per le motivazioni sopra indicati. Sulla base del predetto conteggio, il
C.T.U. ha quantificato il saldo a debito del correntista all'atto del passaggio a sofferenza in euro
5.605,68.
Va pertanto pronuncia di accertamento del saldo in siffatta misura.
5. Le spese (ivi comprese quelle di c.t.u. già liquidate con separato decreto) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (indebito accertato).
Le stesse si liquidano in € 264,00 per esborsi e nella complessiva somma di 5.077,00 (di cui € 919,00 per studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale) per competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando tra e Parte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. con l'intervento del terzo CP_6 Controparte_2 in p.l.r.p.t., e, per essa rappresentata da Controparte_3 [...] nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, Controparte_4
- in accoglimento della domanda proposta dall'attore, accerta che in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante p.t., ha addebitato all'attore la somma di € 10,135,67 (15741,35-
pagina 9 di 10 5605,68) sul rapporto bancario di cui è causa e che il saldo del c/c n. 9007, alla data del 18.10.2013 era pari a – 5.605,68 euro;
- per l'effetto, condanna , alla rettifica del saldo del predetto conto Controparte_6 corrente, nei termini accertati;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva del terzo in p.l.r.p.t., e, per essa Controparte_2 rappresentata da e Controparte_3 Controparte_4 per l'effetto rigetta la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso;
- condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., e del terzo Controparte_6
in p.l.r.p.t., e, per essa rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Controparte_4 Pt_3
, delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario,
[...] avv. VINCENZO ALESSIO, o, che si liquidano in € 264,00 per esborsi e nella complessiva somma di
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante p.t., e del terzo in p.l.r.p.t., e, per essa Controparte_2 [...] rappresentata da in solido, le spese di Controparte_3 Controparte_4
CTU.
Cosenza, 31/07/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.
Pietro Sommella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2264/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo dagli avv.ti Luigi Lombardi ed Eugenio
Galzarano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cosenza, al Viale degli Alimena n.
108.
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Damiano Bua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corigliano, alla via De Pugliesi (Pal. Roma).
- CONVENUTA –
NONCHÉ'
in p.l.r.p.t., e, per essa rappresentata da Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto Controparte_4 di intervento, dall'avv. Giovanni Muzi
-INTERVENUTA -
Oggetto: bancari.
Fatto e diritto
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha premesso: -di avere intrattenuto Parte_1 un rapporto di conto corrente bancario (n. 3141, dal 1995 al 1999, n. 534, dal 1999 al 2008, e n. 9007, dal 2008 al 2012, anno in cui è stato chiuso) con la Banca Carical di Rogliano, poi divenuta Banca
Carime, poi Ubi Banca Carime e, da ultimo, ; Controparte_1 pagina 1 di 10 -che il quadro normativo di riferimento era da individuarsi in quello antecedente l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, del TUB e della legge 108/96;
-che, in assenza di qualsivoglia pattuizione e/o giustificazione causale, sin dall'apertura del conto corrente, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., l'Istituto di credito ha illegittimamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicando diversi tassi di interesse, e la capitalizzazione composta trimestrale di oneri, spese e commissioni;
-che la CTP, redatta dal dott. commercialista , ha evidenziato come il saldo corretto al Persona_1
30/06/2012 del conto corrente fosse pari ad € 11.620,00 e differisse da quello riportato sull'estratto conto bancario, pari ad € -12.964,67. L'attore ha, quindi, chiesto la rettifica del saldo del conto corrente e la contestuale restituzione dell'indebito contabilizzato negli anni dalla convenuta. Ha dato atto di avere infruttuosamente esperito, in data 20/05/2021, il tentativo di conciliazione innanzi all'organismo di mediazione istituito presso il
Tribunale di Cosenza.
Su tali basi, ha chiesto dichiararsi la nullità ed inefficacia del contratto bancario Parte_1
534, nella parte relativa ai criteri di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per violazione del divieto di anatocismo, con conseguente declaratoria dell'inefficacia degli addebiti in conto corrente effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
per l'effetto e previa rettifica del saldo contabile, di accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi senza capitalizzazione;
per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione all'attore delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, quantificate in € 11.620,64, oltre interessi legali decorrenti dalla costituzione in mora. Con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, con distrazione.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 13/10/2021, si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo la prescrizione dell'azione di indebito per capitalizzazione trimestrale, c.m.s. ed
[...] interessi ultrasoglia delle spese e delle valute, sia di natura ultralegale che infralegale, per avere il correntista sistematicamente approvato, pur se tacitamente, gli estratti conto inviati e prodotti in atti;
in particolare, la convenuta ha evidenziato che risultavano prescritte tutte le operazioni compiute dall'inizio del rapporto sino al 24/6/11, data del decennio a ritroso rispetto alla data di deposito della istanza di mediazione e/o comunicazione dell'avvio di mediazione del 12/5/2021. Ha pure eccepito la prescrizione ex art. 2946 c.c. e rilevato che il rapporto poteva essere esaminato esclusivamente con riguardo al periodo 23/7/11 – 18/10/2013, ovvero nel periodo anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di interruzione della prescrizione. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza e pretestuosità delle eccezioni formulate da parte attrice e relativa all'usurarietà dei tassi ultralegali applicati, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle c.m.s., delle valute etc, per essere state ex adverso regolarmente sottoscritte tutte le pattuizioni relative alle condizioni economiche da applicare al rapporto e per essersi l'Istituto di credito sempre uniformato ai principi di trasparenza bancaria e buona fede contrattuale (senza mai inserire le CMS nel calcolo del TEG), oltre che alle circolari della Banca
d'Italia, ai Decreti Ministeriali vigenti all'epoca ed alla giurisprudenza di merito. La convenuta ha, quindi, chiesto “1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto ed applicazione degli interessi oltre i limiti previsti ex lege 108/96 eventualmente applicata sul conto corrente n.534 sino al
22.06.11 quale data dell'unico atto interruttivo alla prescrizione;
2) accertare e dichiarare che tutte le pagina 2 di 10 competenze addebitate sul c/c n. 534 nel periodo compreso dal 23 .03 .1999 al 22. 0 6.2011 sono state pagate mediante “rimesse di natura solutoria e, per l'effetto, rigettare la domanda di ripetizione dell'indebito promossa da di ”; 3) in subordine, nella denegata Parte_2 Parte_1 ipotesi di ammissione della CTU contenere domanda principale proposta dalla società attrice nei limiti che saranno accertati, se dovuti, dalla CTU tecnico – contabile;
4). in ogni caso, rigettare tutte le domande attrici, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate;
5) condannare l'attore alle spese processuali di giudizio da liquidare in favore della banca costituita;
con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite”.
2.1 Con atto del 15/10/2021 è intervenuta in giudizio ex art. 105 c.p.c. la e, per essa, CP_2 deducendo di essere divenuta titolare pro soluto, a seguito di Controparte_4 un'operazione di cartolarizzazione (di cui è stato dato avviso in GU n. 86, parte II, del 26/7/2018), di un portafoglio di crediti pecuniari di tra i quali rientrava quello originariamente Controparte_5 vantato da Banca Carical S.p.A. nei confronti dell'attore, derivante dal saldo di conto corrente n. 99007
(precedentemente n. 534). La predetta società ha pure narrato di avere conferito, con atto del 6/8/2018 per NO (rep. 70501, racc. 9608) procura speciale alla Persona_2 Controparte_3 per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare e che questa aveva sub-delegato a lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, Controparte_4 la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi. L'interveniente ha chiesto al
Tribunale, in via preliminare, di ingiungere al , con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., il Parte_1 pagamento in favore di di € 16.105,55, oltre interessi dal 1° gennaio 2014, come Controparte_2 attestato dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B., quale saldo debitorio del conto corrente n. 99007
(precedentemente n. 534); nel merito, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 30/11/2021, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 27/5/2022. All'udienza de qua, tenutasi con modalità cartolare, il giudice ha ordinano ex art. 210 cpc a
[...]
la produzione del contratto di apertura di conto corrente per cui è causa (originariamente CP_1 contrassegnato col n. 3141, poi modificato in n. 534 e successivamente in n. 9007), rinviando all'udienza del 28/10/2022.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di CTU contabile a firma del dott. (depositata in data 29/12/2023 ed Persona_3 integrata in data 3/1/2024), il quale ha pure infruttuosamente tentato la conciliazione delle parti. In data
21/7/2023, è mutato il giudice nella persona fisica;
all'udienza dell'8/04/2024, ritenendo la causa matura per la decisione, il Tribunale la ha trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui esse hanno tempestivamente provveduto. Rilevata la necessità di una integrazione istruttoria, la causa veniva rimessa sul ruolo e demandato al
CTU un nuovo ricalcolo dell'andamento del c/c, come da quesiti posti nell'ordinanza del 15.12.2024.
Espletato tale nuovo ricalcolo, il CTU depositava il suo elaborato e la causa veniva poi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 28.04.2025, con rinuncia delle parti al deposito di nuovi scritti conclusionali.
4. La causa è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
pagina 3 di 10 4.1. Privo di pregio è il rilievo della inammissibilità della azione per essere stata esercitata in costanza di rapporto, atteso che il noto principio introdotto dalla S.C. nella arcinota sentenza 24418/2010 impedisce l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme indebite, nascente dalla effettiva dazione coincidente con la chiusura del conto ma non, ovviamente l'azione di accertamento delle nullità perpetrate e del corretto dare avere tra le parti.
Preliminarmente, occorre infatti precisare che se l'azione di ripetizione può essere esperita solo per il recupero di somme effettivamente corrisposte indebitamente, e quindi presuppone necessariamente la chiusura del conto corrente e il pagamento non dovuto nei confronti della Banca, nel caso de quo, invece, il rapporto di conto corrente era è ancora in essere, per cui l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento del saldo del conto corrente. La domanda di accertamento, oltre ad essere stata espressamente avanzata da parte attrice, tra l'altro, costituisce un minus, rispetto all'azione di ripetizione e potrebbe comunque essere oggetto di giudizio anche in caso di proposizione di domanda di ripetizione, dovendo in tal caso il giudice pronunciarsi esclusivamente sulla reale consistenza del saldo, senza alcuna pronuncia ad effetto restitutorio.
Giova in ogni caso rilevare che il terzo intervenuto ha dedotto in giudizio di essere succeduto per effetto di operazione di cartolarizzazione nel credito rinveniente dal rapporto oggetto di giudizio che, pertanto, deve ritenersi chiuso per passaggio a sofferenza, come da recesso dal rapporto di conto corrente datato 13.06.2013, prodotto dal terzo intervenuto.
4.2 Non coglie neppure nel segno la richiesta inammissibilità della domanda per carenza probatoria non avendo parte attrice prodotto i contratti di conto corrente, poi comunque prodotti dal terzo intervenuto.
È infatti ovviamente pacifico tra le parti che è stato intrattenuto tra le stessi il rapporto bancario di conto corrente. In merito al periodo temporale oggetto di giudizio, inoltre, tale rapporto trova riscontro documentale negli estratti conto prodotti.
Parte attrice ha dedotto la nullità degli addebiti effettuati in spregio all'art. 1283 c.c. senza allegare il contratto e senza dedurre la nullità dalla clausola giustificante tali addebiti, deducendone pertanto la inesistenza.
Le parti hanno poi dedotto che il rapporto in esame è stato aperto sin dal 23.03.1999, pertanto in vigenza dell'art. 117 TUB, che prescrive l'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, ma prima dell'entrata in vigore del portato emergente dal combinato disposto dell'art. 120 TUB e della Delibera
CICR 09.02.2000 che, nel periodo temporale oggetto della domanda avrebbe consentito la legittimità dell'operato della Banca qualora fossero stati rispettati i termini imposti da tale norma, in primis il disposto dell'art. 6 della citata delibera imponente che "clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto" oltre che l'obbligo di prevedere la pari periodicità della liquidazione degli interessi.
4.2. Deve essere preliminarmente rigettata eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza che se il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e, dunque, per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione dell'azione è decennale. Parimenti, può ritenersi ormai consolidato, alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite della cassazione, che detto termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (cfr. cass., sez. un., n. 24418/2010) e comunque dalla data del versamento del cliente se e in quanto questo abbia funzione solutoria. E tale orientamento il tribunale ritiene di conformarsi, tenuto conto che l'interpretazione dell'art. 2935 c.c. introdotta dal comma 61 dell'art. 2 del d.l. n. 225 del 2010 pagina 4 di 10 convertito nella legge n. 10 del 2011 non vincola affatto il giudicante, stante la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'intero comma 61 ad opera della Corte costituzionale.
Nel caso di specie, il CTU, nella relazione integrativa demandatagli, ha correttamente verificato la presenza di eventuali rimesse solutorie rispetto al saldo epurato dagli effetti delle nullità dedotte e accertate e verrà quindi validata la ricostruzione del saldo secondo tale metodologia, conformemente all'ormai consolidato orientamento della S.C. (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n.
2602), e pertanto viene validata tale ricostruzione.
4.4. Stante la contestazione della legittimazione attiva del terzo intervenuto – formulante a differenza della convenuta una specifica domanda riconvenzionale rispetto all'eventuale saldo negativo del rapporto cedutogli - operata dalla parte attrice (cfr. memoria illustrativa ex art. 183 VI comma Cpc previgente), si deve osservare quanto segue.
L'eccezione è fondata.
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(Cass. S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio – in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c..
Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass.
Civ., Sez. III, 31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass.
Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno pagina 5 di 10 di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III - 10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, il presunto credito azionato in via riconvenzionale trarrebbe origine, per come dedotto dal terzo intervenuto, proprio dal rapporto di conto corrente oggetto della domanda principale.
L'attore ha contestato la prova della titolarità del presunto credito in capo alla supposta cessionaria in forza alle operazioni di cartolarizzazione.
Preliminarmente, giova rilevare che il terzo, oltre alla citata lettera di recesso dal rapporto e il saldaconto, ha prodotto in giudizio, con riferimento alla cartolarizzazione, solo la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in cui il dedotto contratto di cessione sarebbe stato pubblicato ai fini della conoscibilità legale.
Tanto sul presupposto narrato di una operazione di cartolarizzazione di cui, però, non veniva data prova mediante la produzione del contratto di cessione e della documentazione attestante che il predetto credito faceva parte delle “categorie” di rapporti ceduti.
La mancata produzione del contratto integrale con gli allegati relativo alla dedotta operazione di cartolarizzazione non consente di verificare il contenuto dello stesso.
Tale lacuna non veniva colmata neppure nell'alveo della memoria istruttoria.
Rilevato pertanto che non risulta comprovata la titolarità in capo a della posizione CP_2 ceduta, l'eccezione, come detto, va accolta con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal terzo.
5. Quanto al merito della controversia, va osservato che parte attrice, sulla quale incombeva l'onere di produrre tutta la documentazione a sostegno della propria domanda, relativamente al periodo temporale oggetto di accertamento, ha versato in atti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente (nelle varie denominazioni succedutesi. È poi in atti la documentazione contrattuale per come prodotta dal terzo intervenuto.
Sulla base delle superiori premesse, ai fini del computo delle somme illegittimamente incamerate dalla banca convenuta, occorre osservare che dalla documentazione prodotta in atti dalle parti (per come ricostruita anche dal CTU), si evince che “In atti sono presenti un contratto di conto corrente
(incompleto) stipulato in data 23 marzo 1999 da di con la Banca Parte_2 Parte_1
Carime SpA contraddistinto con il numero 52/534/79 (di seguito anche semplicemente “534”) e gli estratti conto a partire da quello al 31 marzo 1999 (relativo alle operazioni successive al 23 marzo – giorno di apertura del rapporto - con saldo iniziale pari a zero) fino all'estratto conto al 30 giugno
2008 che chiude con un saldo a debito per il Correntista pari a € 3.928,72. L'estratto conto successivo, quello al 30 settembre 2008, apre con il medesimo saldo (€ 3.928,729) ma evidenzia il numero di conto corrente “000000099007” differente dal precedente (000052000534). Gli estratti conto successivi mantengono la nuova numerazione (“000000099007) fino a quello al 21 ottobre 2013, quello di estinzione del rapporto. Alla data del 18 ottobre 2013 (con data valuta al giorno precedente) evidenzia, infatti, l'operazione di “ESTINZIONE IN LINEA CAPITALE ED INTERESSI DEL CONTO CORRENTE PER PASSAGGIO A SOFFERENZA” per un importo di € 15.741,35”
5.1 Tanto premesso, quanto al previsto criterio trimestrale di capitalizzazione dei numeri debitori relativamente al predetto conto, circostanza dedotta da parte attrice e non contestata dalla banca convenuta (se non con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR
9.02.2020), certamente si profila per questo verso un'ipotesi di nullità parziale della convenzione. E ciò pagina 6 di 10 sulla scia delle consolidate pronunce giurisprudenziali della suprema corte che hanno affermato la nullità del regime di un rapporto bancario che preveda la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basato su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, come tale inidoneo ad operare automaticamente con effetto integrativo del contratto in deroga all'art. 1283
c.c. (cfr. cass. n. 2374/1999, cass. n. 3096/1999, cass. n. 12507/1999, cass., sez. un., n. 21095/2004). Le ragioni a sostegno di tale orientamento - che ha sottoposto a revisione critica l'indirizzo precedente - si incentrano sulla esatta considerazione del contenuto dell'art. 1283 c.c. che ammette l'anatocismo a determinate condizioni.
La disposizione, pacificamente ritenuta di carattere imperativo e di natura eccezionale, contiene due norme: con la prima si limita la possibilità che interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi alla sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre, mentre con la seconda la produzione di ulteriori interessi è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale (che ne determina anche la decorrenza) ovvero al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. La norma ammette la possibilità di deroga da parte di usi contrari, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (artt. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340
c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c.). In materia non hanno, quindi, rilievo le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana - ABI), in quanto esse non hanno natura normativa, ma soltanto pattizia, trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate. Il giudicante condivide tale orientamento ed intende uniformarvisi. La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve essere pertanto ritenuta nulla, perché, trascurando le limitazioni fissate dall'art. 1283 c.c., viene a porsi in contrasto con tale norma imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, senza la copertura di un uso normativo. Infine, va ricordato che l'art 25, comma 3, del d.l. n. 342 del 1999 che aveva previsto la validità ed efficacia della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, ove contenuta in un contratto bancario stipulato in epoca anteriore alla delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9/2/2000 (come pacificamente sono quelli qui considerati), è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000. E la nullità della clausola in questione è rilevabile anche d'ufficio. Per effetto di detta nullità le posizioni attive via via quantificate dalla banca in suo favore sono inferiori a quelle riportate negli estratti conto e contabilizzate alla chiusura del rapporto con il cliente, in quanto vanno depurate della c.d. capitalizzazione trimestrale.
Su tale specifico punto occorre richiamare l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo il quale sarebbe arbitrario applicare la conversione degli interessi passivi da trimestrale ad annuale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi a debito devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (cfr. cass., sez. un., n. 24418/2010).
La banca convenuta ha poi eccepito che dal 1° luglio 2000 sarebbe stato applicato nei rapporti in esame il principio di reciprocità alla stregua della delibera CICR del 9 febbraio 2000, come da delibera della banca stessa del 28 giugno 2000, ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR, pubblicata nella G.U. del 29 giugno 2000, n. 150; di qui la richiesta di validare il ricalcolo del conto prevedendo la capitalizzazione trimestrale dal 2000 in poi.
pagina 7 di 10 Orbene il richiamato art.7 non ritiene sufficiente la pubblicazione sulla GU dell'adeguamento ma pone la specifica condizione dell'approvazione delle nuove condizioni da parte della clientela, ove le stesse siano peggiorative delle precedenti.
Sicché, pare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza
(per effetto del combinato disposto degli artt. 1283, 1418, 1343 e 1325 cod. civ.) è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione
(sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) deve, dunque, considerarsi peggiorativa;
pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso di specie non
è avvenuta.
Con impegno di sintesi, l'introduzione della pari periodicità rispetto alle condizioni di legge precedenti è senz'altro peggiorativa di quest'ultime, con la conseguenza che la banca avrebbe dovuto procurarsi una approvazione specifica, essendo insufficiente la pubblicazione in G.U. ed anche l'eventuale comunicazione al cliente.
5.2. Quanto poi alla CMS, attesa la presenza di pattuizione scritta in forma generica e data la non determinabilità delle modalità di calcolo della stessa per come emergenti dal contratto di conto corrente e dagli estratti conto, si deve escludere sia che la stessa abbia giustificazione causale e che, soprattutto, abbia i requisiti della determinatezza necessaria. Da cui discende in ogni caso la nullità ex art. 1418 II comma c.c.
Nel contratto e negli estratti conto in atti la CMS veniva indicata con una generica percentuale.
Giova innanzitutto osservare che il rapporto di conto corrente oggetto di causa è sorto prima delle modifiche normative apportate dal decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e che la commissione di massimo scoperto prima del predetto intervento normativo non aveva una definizione legislativa né, comunque, era ben delineata nei contratti e nelle norme uniformi bancarie che la prevedevano.
Nell'ambito del dibattito dottrinale e delle diverse interpretazioni della giurisprudenza di merito relative alla natura e determinabilità della CMS è intervenuta la Suprema Corte, chiarendo che tali commissioni possono essere assimilate, per un verso, ad un onere accessorio che si aggiunge agli interessi passivi (come potrebbe inferirsi dall'essere conteggiate, nella prassi bancaria, in una percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, solitamente trimestrale, come per gli interessi passivi) e, per altro verso, ad un onere remunerativo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr., in proposito, Cass. n. 11772/2002; nonché Cass. n. 870/2006, la quale, nell'avallare la qualificazione dell'istituto da ultimo riportata, ha ribadito che la commissione di massimo scoperto ha la funzione di
“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, confermandone, pertanto, la validità sotto il profilo causale (così, in termini Tribunale di Paola, G.I. Caroleo, sentenza n. 834/2017). pagina 8 di 10 Se pertanto, in astratto può ritenersi che l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per l'apertura di credito, oltre gli interessi pattuiti, parrebbe sorretta da una causa lecita, in quanto correlata alla remunerazione dell'obbligo assunto dalla banca di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato o, comunque, correlata al rischio crescente assunto dalla stessa banca in proporzione al massimo ammontare dell'utilizzo del predetto credito da parte del cliente, è stato costantemente affermato che tali clausole devono, in ogni caso, avere un oggetto determinato o, quantomeno determinabile, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1346 c.c.
A tanto consegue che, come nel caso di specie, in assenza di precisi ed univoci criteri di determinazione dell'importo dovuto dal cliente a titolo di commissione di massimo scoperto la relativa pattuizione è da ritenersi nulla.
A tale nullità consegue, poi, la mancanza di giustificazione causale della Commissione Disponibilità
Fondi omnicomprensiva atteso che pur avendo la stessa fondamento normativo necessitava in ogni caso di una nuova valida pattuizione scritta non potendo ritenersi meramente sostitutiva di una clausola valida, anche in ragione della correttamente eccepita natura recettizia delle comunicazioni ex art. 118
TUB non avendo la Banca, onerata in tal senso, provato di averle tempestivamente comunicate al correntista.
5.3. Ciò posto, dalle risultanze della consulenza contabile (cfr. relazione integrativa depositata in data
01/4/2025), che il giudicante fa proprie in quanto logiche, coerenti ed esaustive, è dato rilevare che il
C.T.U. ha in primo luogo ricostruito il saldo del c.c. oggetto di lite, utilizzando gli estratti conto dall'apertura del rapporto e sino alla sua estinzione per passaggio in sofferenza del 18.10.2013.
Sulla base di quanto esposto, dei conteggi effettuati in via alternativa nei vari elaborati dal CT.U. vengono recepiti e fatti propri dal giudicante quelli nei quali il calcolo del saldo degli interessi in dare e avere è stato effettuato applicando il tasso di interessi risultante dagli estratti conto (non essendovi stata contestazione in merito alla misura del tasso applicato con esclusione di ogni capitalizzazione (secondo il già richiamato orientamento espresso dalle sezioni unite della corte di cassazione nella sentenza n.
24418/2010) ed escluso la c.m.s. per le motivazioni sopra indicati. Sulla base del predetto conteggio, il
C.T.U. ha quantificato il saldo a debito del correntista all'atto del passaggio a sofferenza in euro
5.605,68.
Va pertanto pronuncia di accertamento del saldo in siffatta misura.
5. Le spese (ivi comprese quelle di c.t.u. già liquidate con separato decreto) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (indebito accertato).
Le stesse si liquidano in € 264,00 per esborsi e nella complessiva somma di 5.077,00 (di cui € 919,00 per studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale) per competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando tra e Parte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. con l'intervento del terzo CP_6 Controparte_2 in p.l.r.p.t., e, per essa rappresentata da Controparte_3 [...] nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, Controparte_4
- in accoglimento della domanda proposta dall'attore, accerta che in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante p.t., ha addebitato all'attore la somma di € 10,135,67 (15741,35-
pagina 9 di 10 5605,68) sul rapporto bancario di cui è causa e che il saldo del c/c n. 9007, alla data del 18.10.2013 era pari a – 5.605,68 euro;
- per l'effetto, condanna , alla rettifica del saldo del predetto conto Controparte_6 corrente, nei termini accertati;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva del terzo in p.l.r.p.t., e, per essa Controparte_2 rappresentata da e Controparte_3 Controparte_4 per l'effetto rigetta la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso;
- condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., e del terzo Controparte_6
in p.l.r.p.t., e, per essa rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Controparte_4 Pt_3
, delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario,
[...] avv. VINCENZO ALESSIO, o, che si liquidano in € 264,00 per esborsi e nella complessiva somma di
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante p.t., e del terzo in p.l.r.p.t., e, per essa Controparte_2 [...] rappresentata da in solido, le spese di Controparte_3 Controparte_4
CTU.
Cosenza, 31/07/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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