Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1999, n. 6244
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

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La violazione dell'art. 8 comma sesto della legge n. 223/90 disciplinante il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, non costituisce, nella previsione dei primi due commi dell'art. 31 della legge citata, un illecito amministrativo, ma tale essa diviene ai sensi del terzo comma dell'art. 31 cit. in caso di persistenza della condotta vietata (trasmissione di messaggi pubblicitari oltre i limiti temporali consentiti) previa contestazione degli addebiti da parte del Garante delle Radiodiffusioni. Per il disposto del successivo quarto comma dell'art. 31 cit. per le conseguenti sanzioni amministrative si applicano le norme contenute nel capo 1 sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689, e quindi anche l'art. 14 il quale prevede la contestazione immediata o comunque nel termine di 90 o 360 giorni al trasgressore. Nè la contestazione di cui al primo comma dell'art. 31 cit. della legge n.223/90 può surrogare quella disciplinata dall'art. 14 della legge 689/81 perché esse attengono a fatti diversi ancorché tra loro "ex lege" collegati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1999, n. 6244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6244
    Data del deposito : 21 giugno 1999

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