Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
N 165/2025 RG
Dott. Mario Cigna – Presidente
Dott.ssa Viviana Mele – giudice est.
Dott.ssa Caterina Stasi - giudice
Oggetto: reclamo avverso ordinanza ex art. 700 c.p.c.
Udienza di discussione: 21 marzo 2025
Il Tribunale, sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.
Con ricorso depositato in data 02/02/2024, esponeva: Parte_1 di essere proprietario di un immobile sito in Lecce, alla via Benvenuto Cellini n. 8, con erogazione di energia elettrica eseguita da Enel Energia s.p.a.; che da diverso tempo la somministrazione di energia elettrica conosceva improvvisi sbalzi di tensione provenienti dall'impianto esterno;
che già il 18/08/2020 si era verificata una variazione di tensione, come accertato dal perito incaricato dalla compagnia nella Controparte_1 valutazione dei danni derivanti da uno sbalzo elettrico;
che il 19/08/2022 si era verificato un altro episodio, accertato dalla compagnia
, con la quale il ricorrente aveva stipulato un contratto Controparte_2 assicurativo;
che il 21/07/2023 una fortissima scarica di alta tensione penetrava nell'abitazione del ricorrente, provocando l'interruzione dell'erogazione elettrica e il danneggiamento di vari dispositivi, come confermato da personale della ditta
CP_3
1
Il ricorrente lamentava dunque che Enel Energia s.p.a. ed E-Distribuzione s.p.a. non avevano ovviato al problema, avendo omesso di intervenire in maniera strutturale per impedire fenomeni futuri.
Il chiedeva dunque di ordinare a E-Distribuzione s.p.a.: di effettuare i Pt_1 sopralluoghi presso il sito dove insisteva il problema di trasmissione, facente parte della rete esterna che fornisce di energia elettrica l'abitazione del ricorrente, al fine di individuare l'anomalia che generava la variazione di sovratensione;
di intervenire rimuovendo in via definitiva il difetto, affinché la corrente elettrica fosse somministrata garantendone la regolarità e la sicurezza, così da scongiurare il ripetersi di eventi negativi per il futuro.
E-Distribuzione s.p.a. si costituiva con memoria del 02/03/2024, contestando che il fenomeno del 20/08/2022 sia stato determinato da un'interruzione nella somministrazione di energia elettrica e riconoscendo lo sbalzo solo per il
21/07/2023, determinato da un guasto al conduttore del neutro.
La resistente negava la sussistenza di anomalie tecniche o problemi di fornitura dipendenti dalla rete di E-Distribuzione s.p.a. e contestava la sussistenza del requisito del periculum in mora, con richiesta di rigetto dell'avverso ricorso.
Con ordinanza del 18/03/2024, il giudice adito, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris sulla base delle relazioni tecniche di parte e del periculum in mora in ragione del ritardo mantenuto da parte resistente nell'intervenire nonostante il pericoloso ripetersi dei fenomeni, disponeva CTU, nominando l'ing. Per_1
[...]
Espletata la consulenza, il Tribunale adottava ordinanza del 27/12/2024, con cui accoglieva il ricorso e ordinava a E-Distribuzione s.p.a. di eseguire al più presto -
e comunque entro giorni 20 dalla comunicazione dell'ordinanza - una revisione dell'intera linea di alimentazione dell'impianto del ricorrente, onde ripristinare le condizioni di sicurezza e corretto funzionamento, eliminando le criticità rilevate dal consulente.
In data 10/01/2025 E-Distribuzione s.p.a. depositava reclamo, censurando l'ordinanza per carenza di motivazione, atteso il richiamo alle considerazioni
2 formulate nel provvedimento del 18/03/2024, nonché denunciando l'erronea adesione alle conclusioni della CTU, nonostante le censure mosse da parte resistente all'accertamento peritale.
La reclamante riteneva inoltre che non potesse ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora, in quanto l'unico evento riconosciuto è quello del 21/07/2023, rispetto al quale la società era già intervenuta.
Esposto quanto sopra, la resistente chiedeva la revoca dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza reclamata e la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, con vittoria delle spese di lite. si costituiva con propria memoria, resistendo al reclamo e Parte_1 chiedendone il rigetto.
La causa veniva discussa nella camera di consiglio del 21/03/2025 e riservata dal collegio per la decisione.
***
Come premesso, la controversia in esame ha ad oggetto il ricorso ex art. 700 cpc proposto da
contro
E-Distribuzione s.p.a., volto ad ottenere Parte_1 interventi sulla linea di E-Distribuzione s.p.a. dell'energia elettrica, tali da impedire il verificarsi di sbalzi di tensione, che il ricorrente ha indicato come già avvenuti in diverse occasioni.
Espletata CTU, il Tribunale in composizione monocratica ha accolto il ricorso e ordinato l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza della linea.
E-Distribuzione s.p.a. ha censurato l'ordinanza, ritenendo in primo luogo che la stessa sia carente di motivazione in merito ai profili del fumus boni iuris e del periculum in mora, non esaminati nel provvedimento del 27/12/2024.
Al riguardo deve evidenziarsi che l'esame dei presupposti dell'articolo 700 cpc è stato compiuto dal giudice nel provvedimento del 18/03/2024, con il quale è stata disposta la CTU ed è stato nominato l'ing. Il giudice, infatti, ha in tale Per_1 occasione riscontrato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e sulla base di ciò ha disposto un'ulteriore istruzione della causa.
3 Il provvedimento del 27/12/2024 richiama espressamente quello del 18 marzo
2024, con la conseguenza che è chiaramente presente una motivazione per relationem.
Parte reclamante ha poi censurato l'ordinanza, ritenendo che il giudice abbia errato nel fare proprie le conclusioni del CTU, nonostante la parte resistente le avesse contestate.
Al riguardo deve evidenziarsi, in via preliminare, che l'ing. ha esaminato in Per_1 maniera specifica e puntuale le osservazioni proposte da E-distribuzione s.p.a., ritenendole infondate. La contestazione delle osservazioni di parte è stata compiuta dal consulente del Tribunale per mezzo della dettagliata descrizione dello stato dei luoghi, come rilevato nel corso delle operazioni peritali.
La chiarezza della risposta resa dal consulente tecnico d'ufficio ha correttamente indotto il Tribunale a condividerne le conclusioni, avendo ritenuto non appropriate quelle del consulente di parte.
Quanto al fumus boni iuris, inoltre, va rilevato che la correttezza delle allegazioni del ricorso è stata confermata dalle relazioni prodotte da parte ricorrente, provenienti dai diversi soggetti intervenuti di volta in volta per la risoluzione delle problematiche riscontrate e dei danni patiti dagli elettrodomestici.
Il era infatti assicurato per i danni ai beni della propria abitazione e in Pt_1 occasione degli sbalzi e dei relativi danni ha attivato le proprie polizze, sottoponendosi agli accertamenti dei periti assicurativi. Tali periti hanno confermato l'origine dei danni nelle condizioni dell'impianto di distribuzione.
In particolare, in data 14/09/2020 ConsulAss ha riscontrato che il giorno
28/08/2020, tra le 00:00 e le 0,10, sulla rete elettrica a servizio dell'immobile del si verificavano delle anomalie di funzionamento che procuravano un picco Pt_1 di tensione alla rete elettrica degli immobili del con danni agli impianti, poi Pt_1 risarciti da parte dell'assicurazione.
Il 26/09/2022 Les Liguori Gestione sin. ha confermato il danno patito dal ricorrente, evidenziando che si riservava il diritto di rivalsa nei confronti di CP_2
Enel, evidentemente ritenuta responsabile.
ha a sua volta riscontrato notevoli danni diffusi Controparte_4 agli elettrodomestici del e ha rilevato che il fenomeno avrebbe potuto creare Pt_1 conseguenze dannose per le persone, se uno degli elettrodomestici coinvolti fosse
4 stato a contatto con una persona, come nel caso dell'aspirapolvere (letteralmente Contr esploso) o del forno a microonde (cotto dalla tensione). ha anche riscontrato che il 23/12/2023 il contatore ha segnalato un superamento della potenza del 30% per quasi 15 minuti, segnalazione perdurante nonostante il contatore fosse stato staccato dall'impianto, e ha precisato che ciò dimostra che la problematica era stata generata a monte del punto di distribuzione finale.
E-Distribuzione s.p.a. ha ritenuto l'impianto correttamente funzionante, in quanto la società ha riconosciuto uno sbalzo di tensione in un unico episodio del
21/07/2023, non avendo confermato gli altri episodi lamentati da parte ricorrente.
Sotto tale profilo va evidenziato che proprio l'atteggiamento mantenuto dalla resistente, di tendenziale disconoscimento dei problemi patiti dal e Pt_1 confermati dai periti di società terze, ha portato al deposito di un ricorso d'urgenza.
Se la società avesse riconosciuto anche gli altri sbalzi di tensione, infatti, non vi sarebbe stata alcuna problematica della quale discutere.
Va poi rilevato che, come evidenziato nel ricorso e come noto, la distribuzione dell'energia elettrica costituisce attività pericolosa ex art. 2050 c.c.: “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 32498 del 12.12.2019).
La valutazione della sussistenza del periculum in mora, pertanto, non richiede necessariamente un ripetersi e susseguirsi di fenomeni dannosi, essendo sufficiente accertare che le condizioni dell'impianto siano tali da rendere probabili futuri sbalzi di tensione, con il conseguente danneggiamento degli elettrodomestici e il pericolo di incendi. La funzione del ricorso cautelare è infatti quella di prevenire il verificarsi di danni futuri e non di riparare danni già verificatisi, con la conseguenza che le condizioni attuali dell'impianto sono in sé sufficienti a sostanziare il ricorso cautelare, anche ove si faccia riferimento al solo sbalzo del
21/07/2023.
Al riguardo va evidenziato che la documentazione fotografica allegata alla consulenza ha dimostrato che l'impianto in linea aerea è stato mantenuto per mezzo di nastrature con nastro isolante, procedura non a norma e certamente
5 inadeguata, come sarà di seguito evidenziato. La documentazione fotografica ha inoltre dimostrato che in corrispondenza del palo sono in atto dei fenomeni di ossidazione, a conferma della vetustà e dell'inidoneità dell'impianto medesimo.
Tali condizioni sono state riscontrate dal CTU in maniera oggettiva e non sono state superate dalla resistente.
Gli elementi sopra menzionati – condizioni vetuste dell'impianto, ossidazione, riparazione con nastro isolante, ripetuti danneggiamenti agli elettrodomestici, scoppio di un aspirapolvere – sono sufficienti a dimostrare il periculum in mora, anche a prescindere dalla CTU (su cui si tornerà in seguito).
È poi palesemente pretestuosa l'argomentazione di E-Distribuzione s.p.a., secondo cui la sussistenza del periculum in mora sarebbe esclusa dalla durata del procedimento cautelare (8 mesi). La tesi di parte resistente è infatti quella di far dipendere la fondatezza o meno di un ricorso dal tempo impiegato per l'istruttoria del procedimento e per la definizione del medesimo.
Tale argomentazione è all'evidenza infondata, in quanto non sono nel potere del ricorrente la disciplina della durata dell'istruttoria né la complessità della medesima.
Va poi evidenziato che il ricorrente ha introdotto il ricorso dopo aver sollecitato più volte E-Distribuzione s.p.a. a un intervento e dopo aver attivato più volte le proprie polizze private al fine di ottenere la riparazione dei danni che gli sbalzi di tensione avevano provocato. È stato l'atteggiamento della controparte, confermato anche in sede processuale, a rendere necessario il ricorso alla procedura di urgenza, al fine di evitare non solo il replicarsi di fenomeni dannosi sulle apparecchiature elettriche, ma soprattutto nuovi fenomeni potenzialmente pericolosi per gli occupanti dell'abitazione.
Non è neppure corretta l'affermazione secondo la quale, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto fare ricorso a un giudizio di merito. Occorre infatti ribadire che il pericolo riscontrato ha a che fare con la distribuzione dell'energia elettrica ed è pertanto intrinsecamente rischioso, per i gravi danni che può cagionare nei confronti delle persone e delle cose, anche a fronte di un unico fenomeno.
Le considerazioni svolte confermano dunque la correttezza dell'ordinanza reclamata, sulla base dei dati oggettivi e documentali.
6 Per completezza, si esaminano nella presente sede le considerazioni svolte dal CTU, ing. e le risposte che lo stesso ha reso alle osservazioni della reclamante. Per_1
Sulle condizioni dell'impianto e sulle cause degli sbalzi, il CTU ha dichiarato: ...
Linee elettriche in cavo con posa aerea, come quella (l'ultima parte della linea) a servizio dell'immobile del ricorrente. Sui pali di sostegno delle suddette linee sono effettuate le derivazioni per l'alimentazione delle utenze terminali. Le derivazioni sono effettuate in parte entro cassette omologate ENEL ed in parte mediante appositi morsetti fissati a vista sul palo. Da un esame a vista delle derivazioni effettuate si possono notare alcune criticità relative al ripristino dell'isolamento dei cavi in prossimità dei suddetti morsetti che, in diversi casi, risulta essere effettuato mediante semplice nastratura. Si veda allegato 1 e stralcio significativo di seguito riportato in riferimento a quanto sopra riportato.
7 ... Dalla documentazione fornita da ENEL Distribuzione s.p.a. risulta che in data
21.07.2023 sulla parte di impianto di competenza della stessa ENEL, che alimenta
l'utenza del sig. è stato rilevato dagli operatori ENEL un guasto consistente in Pt_1 un falso contatto del conduttore di neutro. Tale falso contatto è stato probabilmente causato da un non adeguato serraggio del conduttore di neutro nel. di derivazione della linea che alimenta l'utenza del sig. falso contatto al neutro presa singola, Pt_1 come riportato nel ticket ENEL). Tale falso contatto, in seguito all'intervento ENEL del
21.07.2023, non può essere attualmente rilevato direttamente da parte del CTU. Si precisa che l'interruzione del conduttore di neutro su una linea trifase, o anche un falso contatto del conduttore di neutro, è causa di sovratensione su un impianto alimentato con sistema trifase quale è quello del sig. La tensione che Pt_1 normalmente dovrebbe essere pari a 230 V, in condizioni di interruzione del neutro può arrivare anche a 400 V, fenomeni questi lamentati dal ricorrente e documentati nell'immediatezza dell'evento per il tramite del proprio impiantista sopraggiunto sul luogo (vedasi rilievo fotografico in atti). La sovratensione in questi casi è tanto più elevata quanto maggiore è lo squilibrio dei carichi elettrici sulle tre fasi del circuito di alimentazione. Il danno sui componenti elettrici che può causare una sovratensione dipende sia dal suo valore che dal tempo per cui questa permane nell'impianto. Per quanto sopra premesso si ritiene che le cause degli sbalzi di tensione lamentati dal sig. in ricorso e nella corrispondenza in atti siano da ricondurre a Parte_1 problemi sulla rete esterna di E-Distribuzione s.p.a. ed in particolare all'interruzione del conduttore di neutro sulla linea trifase, o anche un falso contatto del conduttore di neutro, che ha provocato delle sovratensioni sull'impianto alimentato con sistema trifase quale è quello del sig. Pt_1
8 ... In particolare, la linea oggi presenta le criticità già descritte nel dare risposta al quesito 1) ovvero evidenzia Linee elettriche in cavo con posa aerea. Sui pali di sostegno delle suddette linee sono effettuate delle derivazioni per l'alimentazione delle utenze terminali. Le derivazioni sono effettuate in parte mediante appositi morsetti fissati a vista sul palo e talvolta in maniera precaria lasciati appesi e quindi liberi di muoversi ed oscillare in occasione di vento e pioggia. DA UN ESAME A VISTA
DELLE DERIVAZIONI ESISTENTI SI POSSONO NOTARE ALCUNE CRITICITÀ
RELATIVE AL RIPRISTINO DELL'ISOLAMENTO DEI CAVI IN PROSSIMITÀ DEI
SUDDETTI MORSETTI CHE, IN DIVERSI CASI, RISULTA ESSERE EFFETTUATO
MEDIANTE SEMPLICE NASTRATURA.
A conferma della inidonea situazione dell'impianto aereo, in occasione di eventi meteorici intensi di pioggia e anche di vento, è stato possibile rilevare sul palo presente proprio di fronte all'immobile del ricorrente e quindi a servizio di tale utenza, delle macchie scure tipo bruciature e/o ossidazioni da riferire a dispersioni o scarche elettriche che potrebbero aver avuto un ruolo determinante o comunque aver lasciato un segno degli inconvenienti verificatisi e rilevati in diverse occasioni dal ricorrente oltreché documentati dallo stesso gestore della rete oggi parte del procedimento.
Ove fosse necessario, a conferma di quanto esposto, lo stesso ricorrente riferisce che tali problematiche coincidono con eventi atmosferici intensi ed in particolare anche con situazioni di vento forte, che porta la linea aerea a forti sollecitazioni e oscillazioni, le quali certamente possono mettere in crisi le nastrature (inaccettabili sull'impianto) e la morsettiera esterna delle derivazioni rilevate a bordo palo dei pali di sostegno delle linee aeree e delle relative derivazioni. A questo si aggiunga che
9 l'utenza di cui oggi ci si occupa rappresenta l'ultima rispetto alle altre utenze alimentate dalla linea di E-Distribuzione s.p.a. proveniente dalla cabina elettrica”.
In risposta alle osservazioni di E-Distribuzione s.p.a., il CTU ha così riferito: “Il
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) non solleva obiezioni in merito alla certificazione dei materiali in capo all'ente distributore, attualmente convenuto. Tuttavia, lo stato dei luoghi rilevato solleva dubbi circa la corretta installazione, manutenzione e conservazione dei suddetti materiali e dell'impianto nel suo complesso.
In particolare, poi è opportuno evidenziare che: L'isolamento di parti attive
(conduttori) di un circuito per gli impianti bt 400/230 V mediante nastro isolante non
è un sistema di isolamento previsto dalle norme nemmeno per gli impianti all'interno.
In genere è adottato come sistema provvisorio e tampone per poi procedere ad un isolamento definitivo. È evidente che tale tipo di isolamento per gli impianti all'esterno, come quelli in esame, perde in poco tempo la sua efficacia a causa degli eventi atmosferici a cui può essere sottoposto. la mancanza o riduzione di isolamento tra le fasi o tra fase e neutro può provocare eventi come cortocircuiti franchi che generalmente fanno intervenire le protezioni nella cabina ENEL, ma può provocare anche dei contatti non franchi tra le fasi, le fasi ed il neutro e le fasi o il neutro con il palo metallico di sostegno. Tali contatti non franchi possono essere causati anche dalla presenza di umidità o acqua da pioggia che determinano un notevole abbassamento del valore della rigidità dielettrica del mezzo (aria) interposto tra i conduttori non adeguatamente isolati e posti molto vicino tra loro. In questi casi possono aversi disturbi sulla rete elettrica, quali arco elettrico o fenomeni analoghi non assimilabili a corto circuiti veri e propri tali da attivare le protezioni presenti in cabina e che, quindi, possono perdurare nel tempo senza essere estinti. (pagg. 11-
12)
... La stessa relazione ENEL del 08.11.2023, fornita al CTU, riporta da una attenta lettura che il guasto è da riferire a “Interruzione o degrado della continuità del conduttore di neutro durante il normale esercizio degli impianti" – INOLTRE
ESPRESSAMENTE RIPORTA CHE " Il personale intervenuto sul posto ha riscontrato falso contatto del neutro della presa singola trifase".
Ammettendo, seppur non concedendo, che il segno presente sia attribuibile alla lesione riscontrata sul palo metallico (da cui sarebbe derivata l'ossidazione del medesimo, nonostante la zincatura a caldo), si solleva il seguente quesito: come si
10 può sostenere che un nastro adesivo, seppur isolante, possa garantire resistenza, considerando che il medesimo sfregamento e l'azione degli agenti atmosferici hanno provocato una lesione, successivamente ossidata, sulla superficie del palo metallico?
Tale situazione lascia dubbi anche in merito alla tenuta di materiali adesivi applicati in condizioni analoghe. (pag. 14)
... IL CTU EVIDENZIA: risulta che tale intervento (“ACCURATA MANUTENZIONE
RICOGNITIVA DELL'IMPIANTO AEREO”) sia stato eseguito ripetutamente, presumibilmente nel tentativo di porre rimedio agli inconvenienti verificatisi, senza tuttavia risolvere la problematica oggi oggetto di contestazione. È opportuno rilevare, altresì, che gli stessi tecnici incaricati dell'accertamento per conto di Enel riconoscono la sussistenza del problema, attribuibile alla linea e al suo stato di degrado, caratterizzato da condizioni di evidente vetustà”.
Conclusivamente, la documentazione in atti (relazioni dei periti assicurativi e della Contr ditta relazione di E-Distribuzione s.p.a. per l'evento del 21.07.2023) hanno confermato la presenza di sbalzi di tensione causati dalle condizioni in cui versa la linea elettrica nel punto in esame. La presenza di nastro isolante è inaccettabile, come evidenziato dal CTU e non contestato dalla reclamante, e i rischi connessi anche a un unico episodio sono considerevoli (la presenza di un individuo in prossimità di un elettrodomestico colpito potrebbe portare a conseguenze gravissime sul piano dell'incolumità fisica).
Il ricorrente ha più volte richiesto l'intervento della resistente, senza tuttavia ricevere alcuna soluzione, neppure a seguito dell'introduzione del ricorso.
Il reclamo è pertanto respinto e l'ordinanza confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
P.Q.M.
a) Rigetta il reclamo;
b) Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore di parte reclamata, liquidate in € 1.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
11 c) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Mele dott. Mario Cigna
12