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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Natalino Sapone - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende – Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 776/2019 R.G., posta in decisione all'udienza dell'1.07. 2024, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Reggio CodiceFiscale_2
Calabria, via Ciccarello n. 22/C, presso lo studio dell'avv. Bruno Sofia che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
–appellanti-
E
(C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. CodiceFiscale_4 Controparte_3 [...]
), elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, via D. Tripepi C.F._5
n. 92, presso lo studio dell'avv. Domenico Doldo che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellate- oggetto: servitù - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 407/2019, pubblicata il 13.03.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
28.06.2024, il procuratore degli appellanti così precisava le conclusioni:
“piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria stanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri a Parte_3 mantenere le finestre prospicenti lo spazio libero degli appellati, libere da qualunque grata, con ante apribili e in particolare: accertare e dichiarare che la finestra più grande e posta più in basso è tale fin dalla sua creazione originaria da parte dell'Ente costruttore
IACP; dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale del diritto alla sua apertura – con ante apribili – ed esistenza della finestra più piccola e posta più in alto, così come esercitato, per ricevere luce ed area nell'immobile . In subordine dichiarare Parte_1 che i sig.ri hanno diritto a mantenere la finestra più piccola e posta Parte_3 più in alto con le stesse dimensioni e con ante apribili, per poter fare entrare liberamente l'aria, chiusa da inferriate in alluminio, al pari della finestra posta nella cucina. - intimare alle sig.re di sgombrare tempestivamente l'area che insiste sul muro Parte_4 della cucina dal materiale ivi accumulato, stante fondati motivi di Parte_3 pericolo e ragioni di igiene;
conseguentemente condannarli a ripristinare i luoghi e a restaurare in corrispondenza l'alloggio di proprietà , il tutto a loro Parte_3 cura e spese;
accertare lo stato di antistatica della porzione di immobile ostruita sulla solettina del vano-cucina di proprietà e per l'effetto condannare i Parte_3 signori ad effettuare i lavori necessari per mettere in sicurezza Parte_4
l'appartamento dei sig.ri o, in alternativa, alla demolizione, a cura e Parte_3 spese dei coniugi , della porzione di alloggio che sarà accertata Parte_5 pericolosa per l'alloggio sottostante. Condannare le sig.re , in solido Parte_4 fra loro, al risarcimento del danno patito per le lesioni subite dalla struttura della casa, come documentate e provate, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno morale, da valutarsi in via equitativa, provocato per aver esposto ad un grave pericolo il signor e la sua famiglia. - condannare le sig.re a Parte_1 Parte_4 rimuovere il collegamento del loro scarico di acque reflue al nuovo allaccio alla reta comunale realizzato a cura e spese del signor , il cui pozzetto è sito nel Parte_1 giardino di proprietà esclusiva , essendo costoro proprietari di un Parte_3 altro autonomo ed esclusivo allaccio. Accertare la proprietà esclusiva dei sig.ri del terrazzino lato mare (est) e il loro diritto ad uso esclusivo e per Parte_3
l'effetto condannare le sig.re a chiudere le finestre insistenti sulla Parte_5 proprietà ; limitare l'affaccio sulla proprietà dal Parte_3 Parte_3 terrazzino lato monte realizzato dagli appellati , anche mediante l'elevazione, a Parte_5 spese degli stessi, di un muro all'altezza di legge, che impedisca la veduta e l'affaccio, idoneo a garantire la sicurezza e riservatezza. Con vittoria di spese, competenze e onorari pag. 2/15 di entrambi i gradi di giudizio e riliquidazione delle spese di CTU sulla base del principio di soccombenza in giudizio e/o, in subordine, in ragione del 50%”.
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente
15.05.2024, il procuratore delle appellate così precisava le conclusioni: “voglia l'On. le Corte di Appello di Reggio Calabria, rigettata ogni contraria istanza, richiesta e difesa, che tutte s'impugnano e contestano, rigettare l'appello proposto da Parte_1
e per essere inammissibile, improcedibile, improponibile e,
[...] Parte_2 comunque, infondato in fatto e diritto;
condannare gli appellanti alle spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge”.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.07.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_6 CP_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
per sentire “accettare e dichiarare che il Sig. Parte_1 Parte_1 non possiede alcun diritto di veduta diretta, laterale ed obliqua sulla proprietà dei Sig.ri
, dunque, negare allo stesso la possibilità di inspicere stilla proprietà degli Parte_5 istanti;
accertare che le aperture di cui in premessa, sul muro comune delle due proprietà degli istanti e di parte convenuta, sono luci e/o quantomeno luci irregolari e di conseguenza dichiarare che le stesse siano munite di una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
dichiarare ed imporre a parte convenuta il ripristino della situazione quo ante o la regolarizzazione di quella attuale a sensi e per gli effetti di legge;
condannare il Sig al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Parte_1 oltre IVA e CAP come per legge”.
Esponevano gli attori:
-di essere proprietari di un appartamento con annesso cortile pertinenziale, sito nel Comune di Villa S. Giovanni, via Costabile 17, posto al primo piano della Palazzina R n. 1 del fabbricato VIII, gruppo I, distinto con il numero
C, contraddistinto in Catasto Urbano del medesimo Comune al n. 261, foglio di mappa 1 sezione A, sub. 3;
-che detto appartamento confinava con altro, facente parte del medesimo stabile, di proprietà di;
Parte_1
pag. 3/15 -che sul muro divisorio delle due proprietà erano presenti due aperture munite di grate in ferro, poste sul lato ovest ed est del fabbricato, costituenti luci che permettevano al di beneficiare del passaggio di area e Parte_1 luce per la propria abitazione;
-che nei primi mesi dell'anno 2006, l'apertura posta sul lato ovest era stata modificata sostituendo il vetro fisso con l'installazione di un telaio finestrato in alluminio a due ante con vetri chiari ed apribili, lasciando inalterata la grata esterna fissa;
mentre l'apertura lato est era stata modificata rimuovendo il vecchio telaio ed installando una nuova grata esterna, non più fissa ma amovibile;
-che, in data 28.05.2006, il aveva rimosso la grata esterna in Parte_1 alluminio dell'apertura lato est così esercitando, illegittimamente, una veduta con possibilità non solo di guardare e sporgersi ma, altresì, ledendo il diritto degli istanti alla loro sicurezza ed incolumità personale;
-che nessun effetto aveva sortito la diffida, inviata in data 9.06.2006, a ripristinare lo stato dei luoghi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto contestando l'avversa domanda, con richiesta di integrale rigetto, in quanto la finestra più bassa e più grande era tale fin dall'origine mentre la finestrella posta più in alto, sopra la cucina, era stata realizzata nel 1982 ed il , senza il suo Parte_5 consenso e durante un periodo di assenza, aveva apposto delle grate che, inizialmente, aveva accettato per mantenere rapporti di buon vicinato e, successivamente, durante i lavori di manutenzione per il rifacimento dell'intonaco e dei cornicioni delle facciate esterne, aveva rimosso con il consenso dell'attore. Precisava, altresì, che i , occupanti Parte_5
l'immobile sovrastante il suo alloggio, senza alcuna autorizzazione, avevano costruito due vani in cemento armato utilizzando la solettina di copertura del suo alleggio come piano di calpestio e, che tale costruzione, costituiva fonte di preoccupazione per l'evidente inidoneità della struttura reggente a sorreggerne il gravoso peso e che, nell'anno 2005, gli attori avevano intrapreso nuovi lavori edili nei due vani sovrastanti la sua cucina, anche in questo caso, senza, le necessarie autorizzazioni amministrative ed in mancanza di preventivi calcoli statici. Adduceva, altresì, che gli attori avevano cominciato ad accumulare materiale di diverso genere in prossimità delle sue finestre fino ad ostruirle quasi completamente ed avevano, altresì, montato delle lunghe mensole, poggiate su staffe di metallo sul relativo muro, che pag. 4/15 venivano utilizzate per l'appoggio di legname, utensili di lavoro e materiale di diverso genere e che tali ripiani, aggravavano la situazione già precaria dello stabile, e concorrevano a creare un ambiente insalubre. Specificava che, con lettera del 21.03.2005, prot. 208, il Medico di Igiene e Sanità Pubblica, dell'
di Reggio Calabria, aveva intimato ai Sig.ri , CP_4 Parte_5
, e , di chiudere un pozzo nero, sito nel giardino Parte_1 CP_5 Per_1 del , sul quale insistevano ed avevano sbocco gli scarichi fognari Parte_1 dei quattro nuclei familiari diffidati e che, mentre il gli altri avevano provveduto a regolarizzare la loro posizione i , dopo aver chiesto Parte_5 ai un allaccio temporaneo in attesa di poter realizzare un Parte_7 autonomo e più consono allaccio esclusivo, poi però non avevano mai, in effetti, provveduto al distacco. Infine, rilevava che gli attori, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione effettuati, avevano aperto due nuove finestre con veduta sul terrazzo di sua proprietà esclusiva ed avevano realizzato un nuovo terrazzo sovrastante la loro proprietà con affaccio anche sul suo cortile con violazione del diritto alla privacy.
Chiedeva, quindi, di “rigettare la domanda attrice, dichiarando il diritto del a mantenere le finestre libere da qualunque grata, con ante apribili, Parte_1 accertando che la finestra più grande e più in basso era tale fin dalla sua creazione originaria mentre per quella più piccola era intervenuta usucapione ventennale del diritto alla sua apertura, con ante apribili;
in subordine, di dichiarare che il aveva Parte_1 diritto a mantenere le stesse con le stesse modalità e dimensioni e con ante apribili per poter fare entrare liberamente l'aria, chiuse da inferriate in alluminio, al pari della finestra posta nella cucina dello stesso” e, in via riconvenzionale “ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di intimare ai di sgombrare l'area che insisteva sul muro della cucina del Parte_5
dal materiale ivi accumulato e di rimuovere le mensole ivi montate, stante i
Parte_1 fondati motivi di pericolo e le ragioni di igiene esposte;
nel merito, condannarli ad eliminare le mensole ed i sostegni infissi nel muro di proprietà del ed a
Parte_1 ripristinare i luoghi c a loro cura e spese” nonché di “a) condannare gli attori ad effettuare i necessari lavori per mettere in sicurezza l'appartamento del o, in
Parte_1 alternativa, alla demolizione, a cura e spese degli attori, della porzione di alloggio, accertata pericolosa per l'alloggio sottostante;
b) condannare gli attori, in solido fra loro, al risarcimento del danno ed al ripristino dello stato dei luoghi ed altresì al risarcimento del danno morale, da valutarsi in via equitativa;
c) condannare, infine, gli attori a rimuovere il collegamento del loro scarico di acque reflue al nuovo allaccio alla rete comunale realizzato a cura e spese de , essendo costoro proprietari di altro autonomo ed
Parte_1 esclusivo allaccio o, alternativamente, condannare gli attori ad indennizzare il
Parte_1 per le spese sostenute e per l'uso di detto allaccio di sua esclusiva proprietà, costituendo il collegamento un peso che doveva esser indennizzato;
d) condannare gli attori a chiudere le finestre insistenti sul terrazzino de ed a limitare l'affaccio sulla proprietà del
Parte_1
pag. 5/15 convenuto dal terrazzino realizzato dagli attori, anche mediante l'elevazione, a spese degli stessi, di un muro dell'altezza di legge, che impedisse la veduta e l'affaccio, con vittoria di spese e competenze del giudizio e rimborso forfettario”. Nelle more, il Giudice Istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coniuge del convenuto in regime di Parte_2 comunione legale dei beni, che, di seguito, si costituiva riportandosi interamente alle conclusioni esposte dal . Parte_1
In data 21.05.2013, parte attrice comunicava l'avvenuto decesso di sicché si costituivano gli eredi coniuge Persona_2 CP_1 superstite, e le figlie e . Controparte_2 Controparte_3
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 28.06.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di all'art. 190
c.p.c..
Con sentenza 407/2019, pubblicata il 13.03.2019, il Tribunale di Reggio
Calabria così statuiva: “accoglie parzialmente la domanda degli attori e Parte_5
e per l'effetto condanna i a regolarizzare la finestra “A” CP_1 Controparte_6 secondo il dettato dell'art 901 cc;
ed a ripristinare le sbarre esterne della finestra “B” come nella sua originaria consistenza;
rigettando nel resto;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti – , e per l'effetto Parte_1 Pt_2 ordina a di alzare il muretto basso con soprastante ringhiera in ferro Parte_5 battuto verde fino alla altezza di due metri, al fine di impedire l'affaccio e sul sottostante immobile , così eliminando la servitù di veduta esercitabile dalla suddetta Parte_1 veranda sull'immobile di controparte;
rigetta tutte le altre domande riconvenzionali;
compensa interamente fra le parti le spese di lite, comprese quelle delle CTU già liquidate con i provvedimenti in atti”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponevano appello e Parte_1 Parte_2 chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, ritualmente, gli appellati, rilevando infondatezza del gravame con richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.07.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 6/15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve evidenziarsi che i motivi addotti dagli appellanti soffrono, in larga parte, di carenza di specificità, in quanto consistenti in una ripetizione caotica delle difese già svolte in primo grado, non supportate da elementi di fatto e ragioni di diritto idonee a confutare le argomentazioni del
Tribunale e, pertanto, l'appello proposto è ai limiti dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c..
In ogni caso, lo stesso non può essere accolto per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, gli appellanti affermano che il Tribunale avrebbe, erroneamente, interpretato le risultanze istruttorie con riferimento
“alla veduta sub A” in quanto trattandosi di luce su muro in comune e di confine doveva trovare applicazione l'art. 903 c.c. - e non gli artt. 901 e 902
c.c. – riconoscendo e dichiarando “l'intervenuta usucapione ventennale del diritto alla sua apertura – con ante apribili verso l'interno – ed esistenza, così come sempre esercitato, al fine di ricevere luce ed aria”.
La doglianza deve essere disattesa.
Deve premettersi che il Giudice di prime cure qualificava, correttamente, “la finestra sub A” come luce irregolare e non come veduta “la finestra sub A”, ovvero quella soprastante, dal lato interno, la “cucina componibile” di casa Parte_7 non è una “veduta” ex art 900 c.c., non consentendo – per la posizione e l'altezza dal pavimento interno- alcuna possibilità di “inspicere” nel fondo del vicino… le aperture cessano di essere “luci irregolari” (soggette solo a regolarizzazione) e diventano “vedute” (capaci di costituire servitù anche per usucapione) solo quando la loro altezza dal piano di calpestio dell'immobile “dominante” consente di esercitare la comoda visuale all'esterno, in condizioni “normali” e senza sollevarsi artificiosamente”.
A tale conclusione addiveniva sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che, all'esito del sopraluogo sui luoghi di causa, aveva accertato “… allo stato attuale l'apertura (A) ha una larghezza di cm 115 ed una altezza di cm 77, e la sua soglia dista cm 192 dal pavimento dalla parte sud posta sotto il porticato di proprietà di parte attrice e cm 183 dal pavimento della parte nord interna alla cucina di proprietà di parte convenuta (vedi all. 13). A ciò vi è da aggiungere che nel corso del sopralluogo, si è avuto modo di accertare che all'interno del vano di propriet , Parte_1 proprio al di sotto della detta finestra, è collocata una cucina componibile (pressoché inamovibile), la quale rende abbastanza difficoltosa non solo l'apertura delle due ante dell'infisso soprastante, ma anche la prospettazione e l'esercizio della veduta diretta. E' quindi legittimo affermare che l'apertura, nelle condizioni in cui oggi si trova, non possiede i requisiti giuridici che la possano annoverare tra quelle classificate quali “luci”, ma solo di “luci irregolari” in quanto la sua soglia è posta a cm 183 dal pavimento, e quindi inferiore ai cm 250 indicati dalle norme, ma nel contempo non consente né l'affaccio sulla proprietà confinante né la veduta laterale, mentre la presenza della cucina pag. 7/15 componibile inamovibile, posta proprio al di sotto, rende difficoltoso il comodo esercizio della veduta diretta, senza l'utilizzo di un rialzo”.
Tanto premesso, come chiarito, di recente dalla Suprema Corte
(n.19976/2025) “va ribadito, sul punto, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'apertura effettuata nel muro della propria casa rientra nella categoria delle cosiddette luci di tolleranza, quando la stessa non è conforme ai requisiti dell'art 901 c.c. in tal caso, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione. Il possesso, di tale apertura, in quanto sprovvisto di titoli e fondato sulla tolleranza del vicino, non può condurre alla usucapione di una servitù di luce, difforme dal tipo ammesso dalla legge" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1407 del 08/06/1962, Rv. 252252; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1781 del
07/07/1962, Rv. 252825; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 843 del 24/03/1971, Rv.
350700; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3019 del 07/05/1980, Rv. 406779; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4084 del 09/07/1982, Rv. 422058; Cass. Sez. U, Sentenza
n. 10285 del 21/11/1996, Rv. 500704; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4404 del
17/05/1997, Rv. 504467; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 71 del 04/01/2002, Rv.
551391; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11343 del 17/06/2004, Rv. 573685; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 34824 del 17/11/2021, Rv. 662867).
Né consegue l'infondatezza della censura.
-Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della circostanza che il Giudice di prime cure li abbia condannati “a ripristinare le sbarre esterne della finestra “B” come nella sua originaria consistenza” sostenendo che, a seguito dell'istruttoria di primo grado, sarebbe emerso che tale apertura “è coeva all'originaria costruzione, ha avuto sempre le medesime dimensioni, è stata sempre dotata di infissi apribili verso l'interno (quindi proprietà ) e senza grata Parte_3 alcuna, e che sin dall'origine è stata utilizzata in funzione dell'ingresso di aria e luce nel vano ripostiglio”.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Sul punto, deve preliminarmente evidenziarsi che il Giudice di prime cure definiva, correttamente, “l'apertura” in questione come “una veduta” anche se con visione limitata in quanto la presenza delle grate non consentiva, originariamente, di affacciarsi, precisando, altresì, che “la modifica del convenuto, che aveva eliminato le grate, consentendosi l'affaccio deve quindi considerarsi un “aggravamento” non consentito della servitù per il fondo servente”.
Le eseguite modifiche, d'altra parte, trovavano conferma nelle risultanze della consulenza tecnica in atti “… il riferimento del CTU all'originaria impostazione costruttiva del è evidentemente oggettivo, ricavabile dalla conformazione degli altri Pt_8
pag. 8/15 immobili vicini e realizzati con analoghe caratteristiche rimaste tali negli anni” oltre che dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori che attesta lo stato di fatto dell'apertura de quo nei primi mesi del 2006 (prima delle modifiche apportate). Elementi, questi, ritenuti dal Tribunale – e anche da questa Corte
- più affidabili rispetto dichiarazioni rese dai testi escussi che si rivelavano
“imprecise e non sempre attendibili”.
D'altra parte, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente “al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6785).
-Il terzo motivo con il quale gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale relativamente “alla veduta D” è inammissibile per difetto di “specificità” risolvendosi nella riproposizione di argomentazioni già spese in primo grado, senza specifiche argomentazioni critiche che, partendo dalla motivazione della decisione impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico e giuridico.
Sul punto, basti richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte “le doglianze mosse avverso la sentenza oggetto di appello, devono “dialogare” con quest'ultima, ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e confrontandosi in modo conferente con il contenuto delle stesse e, qualora difetti tale caratteristica, il gravame va dichiarato inammissibile e ciò a prescindere dalla mancata osservanza di modalità vincolanti sul piano formale” (Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza 02/10/2019, N. 24585 ).
-Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale con riferimento al terrazzino “lato monte o est” sostenendo che il Giudice di prime cure lo avrebbe confuso con il
“terrazzino posto lato mare”. Adducono che “il terrazzino cui ci si riferisce in domanda riconvenzionale ) è quello lato monte o est individuato e Parte_1 Pt_2 descritto dal Ctu nell'elaborato peritale a pag. 45 “ ed insistono, affinché questa
Corte, in riforma della sentenza di primo grado, “limiti l'affaccio sulla proprietà
dal terrazzino lato monte realizzato dagli appellat , anche Parte_3 Parte_5 mediante l'elevazione, a spese degli stessi, di un muro all'altezza di legge, che impedisca la veduta e l'affaccio, idoneo a garantire la sicurezza e riservatezza”.
La doglianza è palesemente infondata.
pag. 9/15 Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, a seguito di sopraluogo sui luoghi di causa “i terrazzi cui fa riferimento il quesito sono due: a) il primo di proprietà
, posto nella parte antistante (più prossima alla via Costabile) ed il secondo di Parte_5 propriet posto nella parte retrostante a confine con la ferrovia… il primo (lato Parte_1 sud est è delimitato lungo tre lati da un muretto in muratura alto circa cm 37 sormontato da una ringhiera in ferro battuto di colore verde avente un'altezza di cm 58 (per un complessivo di cm 95 ), tale da consentire l'affaccio dai tre lati e l'esercizio della servitù di veduta diretta, obliqua e laterale verso nord, dove insiste la proprietà , in Parte_1 quanto collocata oltre il confine di proprietà. Lungo il lato nord (vedi foto che precede) è innegabile che venga esercitata una servitù di veduta e di affaccio, diretto, laterale ed obliquo a carico dell'area sottostante di proprietà esclusiva dei coniugi Per Parte_9 quanto attiene invece il secondo terrazzo esso è posto nella parte retrostante, su area di proprietà esclusiva dei coniugi , e più esattamente sull'area pertinenziale Parte_1 compresa fra il fabbricato principale e la proprietà dell'Ente Ferrovie dello Stato, il quale su richiesta dei ha rilasciato il proprio Nulla - Osta in relazione a tale Parte_1 costruzione, a condizione però che venisse realizzato sul confine di proprietà un muro alto almeno 2.00 m (al momento mancante), probabilmente per non dare origine a possibili servitù di veduta . Quest'ultima considerazione viene riportata solo per completezza di informazione e per fornire al Magistrato un'ampia panoramica dei luoghi oggetti di causa, ma la stessa esula dall'oggetto del presente giudizio ed alcuna domanda in merito è stata avanzata dalle parti”.
Sulla scorta di tali accertamenti, il Giudice di prime cure, proprio con riferimento al “terrazzino posto a lato monte”, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, ordinava “ai Parte_5 di alzare il muretto basso con soprastante ringhiera in ferro battuto verde fino alla
[...] altezza di due metri, al fine di impedire l'affaccio e sul sottostante immobile , Parte_1 così eliminando la servitù di veduta esercitabile dalla suddetta veranda sull'immobile di controparte” sicché del tutto incomprensibili sono le lamentele oggi espresse, sul punto, dagli appellanti.
-Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della circostanza che il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda riconvenzionale di rimozione del collegamento dello scarico delle acque reflue aderendo, in toto, alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Sostengono che, al contrario “gli odierni appellati non hanno titolo alcuno e/o diritto a continuare a scaricare le proprie acque reflue attraverso l'abitazione dei sig.ri , Parte_3 atteso che non è mai esistita una servitù né tantomeno è stata mai formalmente costituita” insistendo affinché, questa Corte, in riforma della gravata sentenza “condanni le sig.re a rimuovere il collegamento del loro scarico di acque reflue Parte_4 al nuovo allaccio alla reta comunale realizzato a cura e spese del signor , il cui Parte_1
pag. 10/15 pozzetto è sito nel giardino di proprietà esclusiva , essendo costoro Parte_3 proprietari di un altro autonomo ed esclusivo allacci”.
Anche tale doglianza è del tutto destituita di fondamento.
Preliminarmente sul punto giova ricordare che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Tanto premesso, nella specie, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio “… tutte le unità abitative, allorché realizzate dal nel lontano 1960, sono Pt_8 state dotate di condotta fognaria che recapitava i propri reflui verosimilmente in un Pe normale pozzetto e non in “pozzo nero”, ubicato nell'area pertinenziale a , venduta nell'anno 2001 ai coniugi . Ne consegue che anche l'alloggio degli odierni Parte_1 attori era dotato di una condotta fognaria, o colonna di scarico verticale esclusiva, la quale dopo aver attraversato verticalmente il bagno oggi di proprietà , recapitava Parte_1 regolarmente nel così detto “pozzo nero” da dove i reflui venivano inviati alla rete comunale. Tale condizione sarebbe stata creata nel lontano 1960 e mantenuta inalterata sino al 2001, allorché le unità abitative sono state alienate dal nello stato di fatto CP_7
e di diritto in cui esse si trovavano, con tutte le servitù attive e passive esistenti per le quali non è stata prevista o richiesta alcuna modificazione…” e, peraltro, supportato dalla documentazione acquisita nel corso dell'accertamento peritale “… la “corte” a servizio e pertinenza della casa de era stata acquistata gravata da una servitù di Parte_7 acquedotto o scarico fognario a favore delle altre abitazioni che originariamente in esso- e nel pozzetto esistente - convogliavano le proprie condotte, servitù che era stata realizzata dall' che aveva così realizzato gli immobili, acquistati dai in tale stato di Pt_8 Parte_1 fatto e di diritto”.
Sicché del tutto correttamente e con motivazione esente da censure, il
Tribunale – preso atto della circostanza che “l'esistenza di una condotta di scarico che sin dalla realizzazione dell'alloggio da parte dell'unico proprietari aveva creato Pt_8 la servitù a favore del soprastante immobile dei e a carico del sottostante Parte_5 immobile , attraverso il quale passava la condotta che scaricava nel pozzetto Parte_1 collocato nel cortile poi acquistato da , configura certamente la costituzione di Parte_1 una servitù a favore di un immobile ed a carico di altro, che è rimasta dopo la cessione a soggetti diversi dei due appartamenti“ rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti “avendo tutte le parti acquistato tali immobili nella situazione di fatto e di diritto esistente, quindi con i reciproci rapporti di servitù originariamente pag. 11/15 imposti dall'unico costruttore-proprietario, la pretesa dei di escludere i Parte_1
dall'utilizzo della servitù di scarico facente parte originariamente Parte_5 dell'immobile dagli stessi acquistato, imposta a favore di quello ed a carico dell'immobile
”. Parte_1
-Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della circostanza che il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda riconvenzionale concernente “l'accertamento dello stato di antistaticità della porzione di immobile costruita sulla solettina del vano-cucina di propriet con Parte_1 conseguente condanna di questi ultimi ad effettuare i lavori necessari per mettere in sicurezza l'appartamento del sig oltre risarcimento danni”. Parte_9
Anche tale ultima doglianza non coglie nel segno.
Deve, in merito, precisarsi che il consulente tecnico d'ufficio “pur riscontrando l'esistenza di certificati di “idoneità statica” delle opere in ampliamento ed originariamente abusive, sottoscritti dall'Architetto per l'immobile di Testimone_1
; e dell'architetto per i ” dichiarava Parte_1 Persona_4 Parte_5
“di non poter rispondere senza approfonditi e costosi accertamenti da effettuarsi tramite un ausiliare”. A Tali accertamenti si opponevano gli attuali appellanti, costretti ad anticiparne i costi, salvo poi cambiare idea in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Di tale comportamento processuale così si motiva in sentenza “la minuziosa ricognizione di come siano trascorsi gli ultimi sette mesi ( dal novembre 2017 all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.6.2018) di un processo ormai ultradecennale , iniziato nel 2006, rende conto della impossibilità di procrastinare ulteriormente le attività istruttorie, che non sono riuscite a completarsi in ordine all'accertamento della affermata
“pericolosità” della costruzione abusiva soprastante l'ampliamento Parte_5
, per i ritardi, le inadempienze, gli ostacoli di fatto frapposti anche e soprattutto Parte_1 da coloro che avevano l'interesse all'accertamento, che rispondeva alla loro domanda risarcitoria, ma che dopo contestazioni , ritardi di vario genere e da ultimo il rifiuto di corrispondere le spese necessarie per le attività di laboratorio , nonostante i chiarimenti e le proroghe accordate dal giudicante, si sono risolti a dichiarare “disponibilità” solo all'ultima udienza, quando ormai tutti i termini, anche prorogati, erano scaduti, il tempo inutilmente trascorso, e l'accertamento non effettuato. Come si vede dalle comunicazioni depositate dal CTU e dal suo “coadiutore”, ing. specialista in indagini strutturali, Per_5 non è stato di ostacolo all'indagine il mero rifiuto di corrispondere l'anticipo necessario agli accertamenti, ma anche le reiterate richieste di proroghe ed i ritardi e differimenti delle operazioni, richieste sempre in vista di accordi e definizioni bonarie, innumerevoli volte prospettate ed in realtà ormai non più seriamente praticabili. Tale condotta sostanzialmente omissiva se non ostruzionistica della parte che chiede l'accertamento, senza però porre in essere le condizioni per consentirlo, anzi chiedendo “sospensioni” di lavori, per poi richiedere la ripresa solo dopo mesi, deve essere inteso correttamente ed pag. 12/15 obiettivamente come una sostanziale rinunzia/rifiuto di dare corso all'accertamento disposto dal giudice;
e poiché tale accertamento era stato ritenuto indispensabile per poter decidere la domanda proposta dalla stessa parte che ne ha poi ostacolato l'esecuzione, deve intendersi come una vera e propria rinunzia alla domanda , peraltro adottata con modalità scorrette, senza esprimere direttamente tale rinunzia , ma continuamente causando rinvii, proponendo opposizioni, rifiuti e offerte fuori termine le attività programmate, facendo trascorrere il tempo senza realizzare alcun risultato, nell'intento di procrastinare la definizione del processo . Non si tratta quindi della mera ipotesi di rifiuto del pagamento di un acconto sul compenso, che imporrebbe al CTU di procedere ugualmente nelle operazioni;
ma di corrispondere le spese per un accertamento di laboratorio, che non può imporsi al CTU di anticipare laddove la parte interessata all'accertamento rifiuti di corrispondere il dovuto per mesi e di fatto ostacoli l'indagine richiesta. Deve invece trarsi dalla suddetta condotta la sostanziale rinunzia del alla domanda risarcitoria, attraverso gli ostacoli ed i ritardi frapposti Parte_1 all'indagine; ciò comporta che tale domanda deve essere rigettata, poiché non vi è prova allo stato del danno lamentato dagli attori in riconvenzionale”. Alla luce delle motivazioni sopra esposte e considerato che dagli elementi istruttori acquisiti – ovvero l'esistenza di certificati attestanti l'idoneità statica dell'immobile rilasciata dai tecnici delle parti architetto per l'immobile di Testimone_1
e dell'architetto per i – non vi Parte_1 Persona_4 Parte_5 erano elementi per “presumere l'insufficienza statica”, il Tribunale, anche in questo caso del tutto correttamente, rigettava la domanda in questione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione,
pag. 13/15 dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio €. 921,00
Fase trattazione €. 922.00
Fase decisoria €. 1.911,00
Totale compenso tabellare €. 4.888,00 Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori medi – ad eccezione della fase di trattazione liquidata ai minimi della tariffa in assenza di istruttoria - delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 407/2019, pubblicata il
13.03.2019, così decide:
- dichiara inammissibile il terzo motivo di gravame e rigetta gli altri motivi, confermando la sentenza di primo grado;
- condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese legali del presente grado, in favore degli appellati, quantificate in
€.4.888,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
pag. 14/15 - dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr. Natalino Sapone)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Natalino Sapone - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende – Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 776/2019 R.G., posta in decisione all'udienza dell'1.07. 2024, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Reggio CodiceFiscale_2
Calabria, via Ciccarello n. 22/C, presso lo studio dell'avv. Bruno Sofia che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
–appellanti-
E
(C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. CodiceFiscale_4 Controparte_3 [...]
), elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, via D. Tripepi C.F._5
n. 92, presso lo studio dell'avv. Domenico Doldo che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellate- oggetto: servitù - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 407/2019, pubblicata il 13.03.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
28.06.2024, il procuratore degli appellanti così precisava le conclusioni:
“piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria stanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri a Parte_3 mantenere le finestre prospicenti lo spazio libero degli appellati, libere da qualunque grata, con ante apribili e in particolare: accertare e dichiarare che la finestra più grande e posta più in basso è tale fin dalla sua creazione originaria da parte dell'Ente costruttore
IACP; dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale del diritto alla sua apertura – con ante apribili – ed esistenza della finestra più piccola e posta più in alto, così come esercitato, per ricevere luce ed area nell'immobile . In subordine dichiarare Parte_1 che i sig.ri hanno diritto a mantenere la finestra più piccola e posta Parte_3 più in alto con le stesse dimensioni e con ante apribili, per poter fare entrare liberamente l'aria, chiusa da inferriate in alluminio, al pari della finestra posta nella cucina. - intimare alle sig.re di sgombrare tempestivamente l'area che insiste sul muro Parte_4 della cucina dal materiale ivi accumulato, stante fondati motivi di Parte_3 pericolo e ragioni di igiene;
conseguentemente condannarli a ripristinare i luoghi e a restaurare in corrispondenza l'alloggio di proprietà , il tutto a loro Parte_3 cura e spese;
accertare lo stato di antistatica della porzione di immobile ostruita sulla solettina del vano-cucina di proprietà e per l'effetto condannare i Parte_3 signori ad effettuare i lavori necessari per mettere in sicurezza Parte_4
l'appartamento dei sig.ri o, in alternativa, alla demolizione, a cura e Parte_3 spese dei coniugi , della porzione di alloggio che sarà accertata Parte_5 pericolosa per l'alloggio sottostante. Condannare le sig.re , in solido Parte_4 fra loro, al risarcimento del danno patito per le lesioni subite dalla struttura della casa, come documentate e provate, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno morale, da valutarsi in via equitativa, provocato per aver esposto ad un grave pericolo il signor e la sua famiglia. - condannare le sig.re a Parte_1 Parte_4 rimuovere il collegamento del loro scarico di acque reflue al nuovo allaccio alla reta comunale realizzato a cura e spese del signor , il cui pozzetto è sito nel Parte_1 giardino di proprietà esclusiva , essendo costoro proprietari di un Parte_3 altro autonomo ed esclusivo allaccio. Accertare la proprietà esclusiva dei sig.ri del terrazzino lato mare (est) e il loro diritto ad uso esclusivo e per Parte_3
l'effetto condannare le sig.re a chiudere le finestre insistenti sulla Parte_5 proprietà ; limitare l'affaccio sulla proprietà dal Parte_3 Parte_3 terrazzino lato monte realizzato dagli appellati , anche mediante l'elevazione, a Parte_5 spese degli stessi, di un muro all'altezza di legge, che impedisca la veduta e l'affaccio, idoneo a garantire la sicurezza e riservatezza. Con vittoria di spese, competenze e onorari pag. 2/15 di entrambi i gradi di giudizio e riliquidazione delle spese di CTU sulla base del principio di soccombenza in giudizio e/o, in subordine, in ragione del 50%”.
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente
15.05.2024, il procuratore delle appellate così precisava le conclusioni: “voglia l'On. le Corte di Appello di Reggio Calabria, rigettata ogni contraria istanza, richiesta e difesa, che tutte s'impugnano e contestano, rigettare l'appello proposto da Parte_1
e per essere inammissibile, improcedibile, improponibile e,
[...] Parte_2 comunque, infondato in fatto e diritto;
condannare gli appellanti alle spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge”.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.07.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_6 CP_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
per sentire “accettare e dichiarare che il Sig. Parte_1 Parte_1 non possiede alcun diritto di veduta diretta, laterale ed obliqua sulla proprietà dei Sig.ri
, dunque, negare allo stesso la possibilità di inspicere stilla proprietà degli Parte_5 istanti;
accertare che le aperture di cui in premessa, sul muro comune delle due proprietà degli istanti e di parte convenuta, sono luci e/o quantomeno luci irregolari e di conseguenza dichiarare che le stesse siano munite di una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
dichiarare ed imporre a parte convenuta il ripristino della situazione quo ante o la regolarizzazione di quella attuale a sensi e per gli effetti di legge;
condannare il Sig al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Parte_1 oltre IVA e CAP come per legge”.
Esponevano gli attori:
-di essere proprietari di un appartamento con annesso cortile pertinenziale, sito nel Comune di Villa S. Giovanni, via Costabile 17, posto al primo piano della Palazzina R n. 1 del fabbricato VIII, gruppo I, distinto con il numero
C, contraddistinto in Catasto Urbano del medesimo Comune al n. 261, foglio di mappa 1 sezione A, sub. 3;
-che detto appartamento confinava con altro, facente parte del medesimo stabile, di proprietà di;
Parte_1
pag. 3/15 -che sul muro divisorio delle due proprietà erano presenti due aperture munite di grate in ferro, poste sul lato ovest ed est del fabbricato, costituenti luci che permettevano al di beneficiare del passaggio di area e Parte_1 luce per la propria abitazione;
-che nei primi mesi dell'anno 2006, l'apertura posta sul lato ovest era stata modificata sostituendo il vetro fisso con l'installazione di un telaio finestrato in alluminio a due ante con vetri chiari ed apribili, lasciando inalterata la grata esterna fissa;
mentre l'apertura lato est era stata modificata rimuovendo il vecchio telaio ed installando una nuova grata esterna, non più fissa ma amovibile;
-che, in data 28.05.2006, il aveva rimosso la grata esterna in Parte_1 alluminio dell'apertura lato est così esercitando, illegittimamente, una veduta con possibilità non solo di guardare e sporgersi ma, altresì, ledendo il diritto degli istanti alla loro sicurezza ed incolumità personale;
-che nessun effetto aveva sortito la diffida, inviata in data 9.06.2006, a ripristinare lo stato dei luoghi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto contestando l'avversa domanda, con richiesta di integrale rigetto, in quanto la finestra più bassa e più grande era tale fin dall'origine mentre la finestrella posta più in alto, sopra la cucina, era stata realizzata nel 1982 ed il , senza il suo Parte_5 consenso e durante un periodo di assenza, aveva apposto delle grate che, inizialmente, aveva accettato per mantenere rapporti di buon vicinato e, successivamente, durante i lavori di manutenzione per il rifacimento dell'intonaco e dei cornicioni delle facciate esterne, aveva rimosso con il consenso dell'attore. Precisava, altresì, che i , occupanti Parte_5
l'immobile sovrastante il suo alloggio, senza alcuna autorizzazione, avevano costruito due vani in cemento armato utilizzando la solettina di copertura del suo alleggio come piano di calpestio e, che tale costruzione, costituiva fonte di preoccupazione per l'evidente inidoneità della struttura reggente a sorreggerne il gravoso peso e che, nell'anno 2005, gli attori avevano intrapreso nuovi lavori edili nei due vani sovrastanti la sua cucina, anche in questo caso, senza, le necessarie autorizzazioni amministrative ed in mancanza di preventivi calcoli statici. Adduceva, altresì, che gli attori avevano cominciato ad accumulare materiale di diverso genere in prossimità delle sue finestre fino ad ostruirle quasi completamente ed avevano, altresì, montato delle lunghe mensole, poggiate su staffe di metallo sul relativo muro, che pag. 4/15 venivano utilizzate per l'appoggio di legname, utensili di lavoro e materiale di diverso genere e che tali ripiani, aggravavano la situazione già precaria dello stabile, e concorrevano a creare un ambiente insalubre. Specificava che, con lettera del 21.03.2005, prot. 208, il Medico di Igiene e Sanità Pubblica, dell'
di Reggio Calabria, aveva intimato ai Sig.ri , CP_4 Parte_5
, e , di chiudere un pozzo nero, sito nel giardino Parte_1 CP_5 Per_1 del , sul quale insistevano ed avevano sbocco gli scarichi fognari Parte_1 dei quattro nuclei familiari diffidati e che, mentre il gli altri avevano provveduto a regolarizzare la loro posizione i , dopo aver chiesto Parte_5 ai un allaccio temporaneo in attesa di poter realizzare un Parte_7 autonomo e più consono allaccio esclusivo, poi però non avevano mai, in effetti, provveduto al distacco. Infine, rilevava che gli attori, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione effettuati, avevano aperto due nuove finestre con veduta sul terrazzo di sua proprietà esclusiva ed avevano realizzato un nuovo terrazzo sovrastante la loro proprietà con affaccio anche sul suo cortile con violazione del diritto alla privacy.
Chiedeva, quindi, di “rigettare la domanda attrice, dichiarando il diritto del a mantenere le finestre libere da qualunque grata, con ante apribili, Parte_1 accertando che la finestra più grande e più in basso era tale fin dalla sua creazione originaria mentre per quella più piccola era intervenuta usucapione ventennale del diritto alla sua apertura, con ante apribili;
in subordine, di dichiarare che il aveva Parte_1 diritto a mantenere le stesse con le stesse modalità e dimensioni e con ante apribili per poter fare entrare liberamente l'aria, chiuse da inferriate in alluminio, al pari della finestra posta nella cucina dello stesso” e, in via riconvenzionale “ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di intimare ai di sgombrare l'area che insisteva sul muro della cucina del Parte_5
dal materiale ivi accumulato e di rimuovere le mensole ivi montate, stante i
Parte_1 fondati motivi di pericolo e le ragioni di igiene esposte;
nel merito, condannarli ad eliminare le mensole ed i sostegni infissi nel muro di proprietà del ed a
Parte_1 ripristinare i luoghi c a loro cura e spese” nonché di “a) condannare gli attori ad effettuare i necessari lavori per mettere in sicurezza l'appartamento del o, in
Parte_1 alternativa, alla demolizione, a cura e spese degli attori, della porzione di alloggio, accertata pericolosa per l'alloggio sottostante;
b) condannare gli attori, in solido fra loro, al risarcimento del danno ed al ripristino dello stato dei luoghi ed altresì al risarcimento del danno morale, da valutarsi in via equitativa;
c) condannare, infine, gli attori a rimuovere il collegamento del loro scarico di acque reflue al nuovo allaccio alla rete comunale realizzato a cura e spese de , essendo costoro proprietari di altro autonomo ed
Parte_1 esclusivo allaccio o, alternativamente, condannare gli attori ad indennizzare il
Parte_1 per le spese sostenute e per l'uso di detto allaccio di sua esclusiva proprietà, costituendo il collegamento un peso che doveva esser indennizzato;
d) condannare gli attori a chiudere le finestre insistenti sul terrazzino de ed a limitare l'affaccio sulla proprietà del
Parte_1
pag. 5/15 convenuto dal terrazzino realizzato dagli attori, anche mediante l'elevazione, a spese degli stessi, di un muro dell'altezza di legge, che impedisse la veduta e l'affaccio, con vittoria di spese e competenze del giudizio e rimborso forfettario”. Nelle more, il Giudice Istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coniuge del convenuto in regime di Parte_2 comunione legale dei beni, che, di seguito, si costituiva riportandosi interamente alle conclusioni esposte dal . Parte_1
In data 21.05.2013, parte attrice comunicava l'avvenuto decesso di sicché si costituivano gli eredi coniuge Persona_2 CP_1 superstite, e le figlie e . Controparte_2 Controparte_3
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 28.06.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di all'art. 190
c.p.c..
Con sentenza 407/2019, pubblicata il 13.03.2019, il Tribunale di Reggio
Calabria così statuiva: “accoglie parzialmente la domanda degli attori e Parte_5
e per l'effetto condanna i a regolarizzare la finestra “A” CP_1 Controparte_6 secondo il dettato dell'art 901 cc;
ed a ripristinare le sbarre esterne della finestra “B” come nella sua originaria consistenza;
rigettando nel resto;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti – , e per l'effetto Parte_1 Pt_2 ordina a di alzare il muretto basso con soprastante ringhiera in ferro Parte_5 battuto verde fino alla altezza di due metri, al fine di impedire l'affaccio e sul sottostante immobile , così eliminando la servitù di veduta esercitabile dalla suddetta Parte_1 veranda sull'immobile di controparte;
rigetta tutte le altre domande riconvenzionali;
compensa interamente fra le parti le spese di lite, comprese quelle delle CTU già liquidate con i provvedimenti in atti”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponevano appello e Parte_1 Parte_2 chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, ritualmente, gli appellati, rilevando infondatezza del gravame con richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.07.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 6/15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve evidenziarsi che i motivi addotti dagli appellanti soffrono, in larga parte, di carenza di specificità, in quanto consistenti in una ripetizione caotica delle difese già svolte in primo grado, non supportate da elementi di fatto e ragioni di diritto idonee a confutare le argomentazioni del
Tribunale e, pertanto, l'appello proposto è ai limiti dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c..
In ogni caso, lo stesso non può essere accolto per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, gli appellanti affermano che il Tribunale avrebbe, erroneamente, interpretato le risultanze istruttorie con riferimento
“alla veduta sub A” in quanto trattandosi di luce su muro in comune e di confine doveva trovare applicazione l'art. 903 c.c. - e non gli artt. 901 e 902
c.c. – riconoscendo e dichiarando “l'intervenuta usucapione ventennale del diritto alla sua apertura – con ante apribili verso l'interno – ed esistenza, così come sempre esercitato, al fine di ricevere luce ed aria”.
La doglianza deve essere disattesa.
Deve premettersi che il Giudice di prime cure qualificava, correttamente, “la finestra sub A” come luce irregolare e non come veduta “la finestra sub A”, ovvero quella soprastante, dal lato interno, la “cucina componibile” di casa Parte_7 non è una “veduta” ex art 900 c.c., non consentendo – per la posizione e l'altezza dal pavimento interno- alcuna possibilità di “inspicere” nel fondo del vicino… le aperture cessano di essere “luci irregolari” (soggette solo a regolarizzazione) e diventano “vedute” (capaci di costituire servitù anche per usucapione) solo quando la loro altezza dal piano di calpestio dell'immobile “dominante” consente di esercitare la comoda visuale all'esterno, in condizioni “normali” e senza sollevarsi artificiosamente”.
A tale conclusione addiveniva sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che, all'esito del sopraluogo sui luoghi di causa, aveva accertato “… allo stato attuale l'apertura (A) ha una larghezza di cm 115 ed una altezza di cm 77, e la sua soglia dista cm 192 dal pavimento dalla parte sud posta sotto il porticato di proprietà di parte attrice e cm 183 dal pavimento della parte nord interna alla cucina di proprietà di parte convenuta (vedi all. 13). A ciò vi è da aggiungere che nel corso del sopralluogo, si è avuto modo di accertare che all'interno del vano di propriet , Parte_1 proprio al di sotto della detta finestra, è collocata una cucina componibile (pressoché inamovibile), la quale rende abbastanza difficoltosa non solo l'apertura delle due ante dell'infisso soprastante, ma anche la prospettazione e l'esercizio della veduta diretta. E' quindi legittimo affermare che l'apertura, nelle condizioni in cui oggi si trova, non possiede i requisiti giuridici che la possano annoverare tra quelle classificate quali “luci”, ma solo di “luci irregolari” in quanto la sua soglia è posta a cm 183 dal pavimento, e quindi inferiore ai cm 250 indicati dalle norme, ma nel contempo non consente né l'affaccio sulla proprietà confinante né la veduta laterale, mentre la presenza della cucina pag. 7/15 componibile inamovibile, posta proprio al di sotto, rende difficoltoso il comodo esercizio della veduta diretta, senza l'utilizzo di un rialzo”.
Tanto premesso, come chiarito, di recente dalla Suprema Corte
(n.19976/2025) “va ribadito, sul punto, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'apertura effettuata nel muro della propria casa rientra nella categoria delle cosiddette luci di tolleranza, quando la stessa non è conforme ai requisiti dell'art 901 c.c. in tal caso, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione. Il possesso, di tale apertura, in quanto sprovvisto di titoli e fondato sulla tolleranza del vicino, non può condurre alla usucapione di una servitù di luce, difforme dal tipo ammesso dalla legge" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1407 del 08/06/1962, Rv. 252252; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1781 del
07/07/1962, Rv. 252825; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 843 del 24/03/1971, Rv.
350700; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3019 del 07/05/1980, Rv. 406779; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4084 del 09/07/1982, Rv. 422058; Cass. Sez. U, Sentenza
n. 10285 del 21/11/1996, Rv. 500704; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4404 del
17/05/1997, Rv. 504467; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 71 del 04/01/2002, Rv.
551391; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11343 del 17/06/2004, Rv. 573685; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 34824 del 17/11/2021, Rv. 662867).
Né consegue l'infondatezza della censura.
-Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della circostanza che il Giudice di prime cure li abbia condannati “a ripristinare le sbarre esterne della finestra “B” come nella sua originaria consistenza” sostenendo che, a seguito dell'istruttoria di primo grado, sarebbe emerso che tale apertura “è coeva all'originaria costruzione, ha avuto sempre le medesime dimensioni, è stata sempre dotata di infissi apribili verso l'interno (quindi proprietà ) e senza grata Parte_3 alcuna, e che sin dall'origine è stata utilizzata in funzione dell'ingresso di aria e luce nel vano ripostiglio”.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Sul punto, deve preliminarmente evidenziarsi che il Giudice di prime cure definiva, correttamente, “l'apertura” in questione come “una veduta” anche se con visione limitata in quanto la presenza delle grate non consentiva, originariamente, di affacciarsi, precisando, altresì, che “la modifica del convenuto, che aveva eliminato le grate, consentendosi l'affaccio deve quindi considerarsi un “aggravamento” non consentito della servitù per il fondo servente”.
Le eseguite modifiche, d'altra parte, trovavano conferma nelle risultanze della consulenza tecnica in atti “… il riferimento del CTU all'originaria impostazione costruttiva del è evidentemente oggettivo, ricavabile dalla conformazione degli altri Pt_8
pag. 8/15 immobili vicini e realizzati con analoghe caratteristiche rimaste tali negli anni” oltre che dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori che attesta lo stato di fatto dell'apertura de quo nei primi mesi del 2006 (prima delle modifiche apportate). Elementi, questi, ritenuti dal Tribunale – e anche da questa Corte
- più affidabili rispetto dichiarazioni rese dai testi escussi che si rivelavano
“imprecise e non sempre attendibili”.
D'altra parte, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente “al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6785).
-Il terzo motivo con il quale gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale relativamente “alla veduta D” è inammissibile per difetto di “specificità” risolvendosi nella riproposizione di argomentazioni già spese in primo grado, senza specifiche argomentazioni critiche che, partendo dalla motivazione della decisione impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico e giuridico.
Sul punto, basti richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte “le doglianze mosse avverso la sentenza oggetto di appello, devono “dialogare” con quest'ultima, ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e confrontandosi in modo conferente con il contenuto delle stesse e, qualora difetti tale caratteristica, il gravame va dichiarato inammissibile e ciò a prescindere dalla mancata osservanza di modalità vincolanti sul piano formale” (Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza 02/10/2019, N. 24585 ).
-Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale con riferimento al terrazzino “lato monte o est” sostenendo che il Giudice di prime cure lo avrebbe confuso con il
“terrazzino posto lato mare”. Adducono che “il terrazzino cui ci si riferisce in domanda riconvenzionale ) è quello lato monte o est individuato e Parte_1 Pt_2 descritto dal Ctu nell'elaborato peritale a pag. 45 “ ed insistono, affinché questa
Corte, in riforma della sentenza di primo grado, “limiti l'affaccio sulla proprietà
dal terrazzino lato monte realizzato dagli appellat , anche Parte_3 Parte_5 mediante l'elevazione, a spese degli stessi, di un muro all'altezza di legge, che impedisca la veduta e l'affaccio, idoneo a garantire la sicurezza e riservatezza”.
La doglianza è palesemente infondata.
pag. 9/15 Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, a seguito di sopraluogo sui luoghi di causa “i terrazzi cui fa riferimento il quesito sono due: a) il primo di proprietà
, posto nella parte antistante (più prossima alla via Costabile) ed il secondo di Parte_5 propriet posto nella parte retrostante a confine con la ferrovia… il primo (lato Parte_1 sud est è delimitato lungo tre lati da un muretto in muratura alto circa cm 37 sormontato da una ringhiera in ferro battuto di colore verde avente un'altezza di cm 58 (per un complessivo di cm 95 ), tale da consentire l'affaccio dai tre lati e l'esercizio della servitù di veduta diretta, obliqua e laterale verso nord, dove insiste la proprietà , in Parte_1 quanto collocata oltre il confine di proprietà. Lungo il lato nord (vedi foto che precede) è innegabile che venga esercitata una servitù di veduta e di affaccio, diretto, laterale ed obliquo a carico dell'area sottostante di proprietà esclusiva dei coniugi Per Parte_9 quanto attiene invece il secondo terrazzo esso è posto nella parte retrostante, su area di proprietà esclusiva dei coniugi , e più esattamente sull'area pertinenziale Parte_1 compresa fra il fabbricato principale e la proprietà dell'Ente Ferrovie dello Stato, il quale su richiesta dei ha rilasciato il proprio Nulla - Osta in relazione a tale Parte_1 costruzione, a condizione però che venisse realizzato sul confine di proprietà un muro alto almeno 2.00 m (al momento mancante), probabilmente per non dare origine a possibili servitù di veduta . Quest'ultima considerazione viene riportata solo per completezza di informazione e per fornire al Magistrato un'ampia panoramica dei luoghi oggetti di causa, ma la stessa esula dall'oggetto del presente giudizio ed alcuna domanda in merito è stata avanzata dalle parti”.
Sulla scorta di tali accertamenti, il Giudice di prime cure, proprio con riferimento al “terrazzino posto a lato monte”, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, ordinava “ai Parte_5 di alzare il muretto basso con soprastante ringhiera in ferro battuto verde fino alla
[...] altezza di due metri, al fine di impedire l'affaccio e sul sottostante immobile , Parte_1 così eliminando la servitù di veduta esercitabile dalla suddetta veranda sull'immobile di controparte” sicché del tutto incomprensibili sono le lamentele oggi espresse, sul punto, dagli appellanti.
-Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della circostanza che il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda riconvenzionale di rimozione del collegamento dello scarico delle acque reflue aderendo, in toto, alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Sostengono che, al contrario “gli odierni appellati non hanno titolo alcuno e/o diritto a continuare a scaricare le proprie acque reflue attraverso l'abitazione dei sig.ri , Parte_3 atteso che non è mai esistita una servitù né tantomeno è stata mai formalmente costituita” insistendo affinché, questa Corte, in riforma della gravata sentenza “condanni le sig.re a rimuovere il collegamento del loro scarico di acque reflue Parte_4 al nuovo allaccio alla reta comunale realizzato a cura e spese del signor , il cui Parte_1
pag. 10/15 pozzetto è sito nel giardino di proprietà esclusiva , essendo costoro Parte_3 proprietari di un altro autonomo ed esclusivo allacci”.
Anche tale doglianza è del tutto destituita di fondamento.
Preliminarmente sul punto giova ricordare che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Tanto premesso, nella specie, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio “… tutte le unità abitative, allorché realizzate dal nel lontano 1960, sono Pt_8 state dotate di condotta fognaria che recapitava i propri reflui verosimilmente in un Pe normale pozzetto e non in “pozzo nero”, ubicato nell'area pertinenziale a , venduta nell'anno 2001 ai coniugi . Ne consegue che anche l'alloggio degli odierni Parte_1 attori era dotato di una condotta fognaria, o colonna di scarico verticale esclusiva, la quale dopo aver attraversato verticalmente il bagno oggi di proprietà , recapitava Parte_1 regolarmente nel così detto “pozzo nero” da dove i reflui venivano inviati alla rete comunale. Tale condizione sarebbe stata creata nel lontano 1960 e mantenuta inalterata sino al 2001, allorché le unità abitative sono state alienate dal nello stato di fatto CP_7
e di diritto in cui esse si trovavano, con tutte le servitù attive e passive esistenti per le quali non è stata prevista o richiesta alcuna modificazione…” e, peraltro, supportato dalla documentazione acquisita nel corso dell'accertamento peritale “… la “corte” a servizio e pertinenza della casa de era stata acquistata gravata da una servitù di Parte_7 acquedotto o scarico fognario a favore delle altre abitazioni che originariamente in esso- e nel pozzetto esistente - convogliavano le proprie condotte, servitù che era stata realizzata dall' che aveva così realizzato gli immobili, acquistati dai in tale stato di Pt_8 Parte_1 fatto e di diritto”.
Sicché del tutto correttamente e con motivazione esente da censure, il
Tribunale – preso atto della circostanza che “l'esistenza di una condotta di scarico che sin dalla realizzazione dell'alloggio da parte dell'unico proprietari aveva creato Pt_8 la servitù a favore del soprastante immobile dei e a carico del sottostante Parte_5 immobile , attraverso il quale passava la condotta che scaricava nel pozzetto Parte_1 collocato nel cortile poi acquistato da , configura certamente la costituzione di Parte_1 una servitù a favore di un immobile ed a carico di altro, che è rimasta dopo la cessione a soggetti diversi dei due appartamenti“ rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti “avendo tutte le parti acquistato tali immobili nella situazione di fatto e di diritto esistente, quindi con i reciproci rapporti di servitù originariamente pag. 11/15 imposti dall'unico costruttore-proprietario, la pretesa dei di escludere i Parte_1
dall'utilizzo della servitù di scarico facente parte originariamente Parte_5 dell'immobile dagli stessi acquistato, imposta a favore di quello ed a carico dell'immobile
”. Parte_1
-Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della circostanza che il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda riconvenzionale concernente “l'accertamento dello stato di antistaticità della porzione di immobile costruita sulla solettina del vano-cucina di propriet con Parte_1 conseguente condanna di questi ultimi ad effettuare i lavori necessari per mettere in sicurezza l'appartamento del sig oltre risarcimento danni”. Parte_9
Anche tale ultima doglianza non coglie nel segno.
Deve, in merito, precisarsi che il consulente tecnico d'ufficio “pur riscontrando l'esistenza di certificati di “idoneità statica” delle opere in ampliamento ed originariamente abusive, sottoscritti dall'Architetto per l'immobile di Testimone_1
; e dell'architetto per i ” dichiarava Parte_1 Persona_4 Parte_5
“di non poter rispondere senza approfonditi e costosi accertamenti da effettuarsi tramite un ausiliare”. A Tali accertamenti si opponevano gli attuali appellanti, costretti ad anticiparne i costi, salvo poi cambiare idea in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Di tale comportamento processuale così si motiva in sentenza “la minuziosa ricognizione di come siano trascorsi gli ultimi sette mesi ( dal novembre 2017 all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.6.2018) di un processo ormai ultradecennale , iniziato nel 2006, rende conto della impossibilità di procrastinare ulteriormente le attività istruttorie, che non sono riuscite a completarsi in ordine all'accertamento della affermata
“pericolosità” della costruzione abusiva soprastante l'ampliamento Parte_5
, per i ritardi, le inadempienze, gli ostacoli di fatto frapposti anche e soprattutto Parte_1 da coloro che avevano l'interesse all'accertamento, che rispondeva alla loro domanda risarcitoria, ma che dopo contestazioni , ritardi di vario genere e da ultimo il rifiuto di corrispondere le spese necessarie per le attività di laboratorio , nonostante i chiarimenti e le proroghe accordate dal giudicante, si sono risolti a dichiarare “disponibilità” solo all'ultima udienza, quando ormai tutti i termini, anche prorogati, erano scaduti, il tempo inutilmente trascorso, e l'accertamento non effettuato. Come si vede dalle comunicazioni depositate dal CTU e dal suo “coadiutore”, ing. specialista in indagini strutturali, Per_5 non è stato di ostacolo all'indagine il mero rifiuto di corrispondere l'anticipo necessario agli accertamenti, ma anche le reiterate richieste di proroghe ed i ritardi e differimenti delle operazioni, richieste sempre in vista di accordi e definizioni bonarie, innumerevoli volte prospettate ed in realtà ormai non più seriamente praticabili. Tale condotta sostanzialmente omissiva se non ostruzionistica della parte che chiede l'accertamento, senza però porre in essere le condizioni per consentirlo, anzi chiedendo “sospensioni” di lavori, per poi richiedere la ripresa solo dopo mesi, deve essere inteso correttamente ed pag. 12/15 obiettivamente come una sostanziale rinunzia/rifiuto di dare corso all'accertamento disposto dal giudice;
e poiché tale accertamento era stato ritenuto indispensabile per poter decidere la domanda proposta dalla stessa parte che ne ha poi ostacolato l'esecuzione, deve intendersi come una vera e propria rinunzia alla domanda , peraltro adottata con modalità scorrette, senza esprimere direttamente tale rinunzia , ma continuamente causando rinvii, proponendo opposizioni, rifiuti e offerte fuori termine le attività programmate, facendo trascorrere il tempo senza realizzare alcun risultato, nell'intento di procrastinare la definizione del processo . Non si tratta quindi della mera ipotesi di rifiuto del pagamento di un acconto sul compenso, che imporrebbe al CTU di procedere ugualmente nelle operazioni;
ma di corrispondere le spese per un accertamento di laboratorio, che non può imporsi al CTU di anticipare laddove la parte interessata all'accertamento rifiuti di corrispondere il dovuto per mesi e di fatto ostacoli l'indagine richiesta. Deve invece trarsi dalla suddetta condotta la sostanziale rinunzia del alla domanda risarcitoria, attraverso gli ostacoli ed i ritardi frapposti Parte_1 all'indagine; ciò comporta che tale domanda deve essere rigettata, poiché non vi è prova allo stato del danno lamentato dagli attori in riconvenzionale”. Alla luce delle motivazioni sopra esposte e considerato che dagli elementi istruttori acquisiti – ovvero l'esistenza di certificati attestanti l'idoneità statica dell'immobile rilasciata dai tecnici delle parti architetto per l'immobile di Testimone_1
e dell'architetto per i – non vi Parte_1 Persona_4 Parte_5 erano elementi per “presumere l'insufficienza statica”, il Tribunale, anche in questo caso del tutto correttamente, rigettava la domanda in questione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione,
pag. 13/15 dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio €. 921,00
Fase trattazione €. 922.00
Fase decisoria €. 1.911,00
Totale compenso tabellare €. 4.888,00 Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori medi – ad eccezione della fase di trattazione liquidata ai minimi della tariffa in assenza di istruttoria - delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 407/2019, pubblicata il
13.03.2019, così decide:
- dichiara inammissibile il terzo motivo di gravame e rigetta gli altri motivi, confermando la sentenza di primo grado;
- condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese legali del presente grado, in favore degli appellati, quantificate in
€.4.888,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
pag. 14/15 - dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr. Natalino Sapone)
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