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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG 60 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa rg n.60/2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 22 marzo 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mantovani del foro di Trento
- appellante - contro
(C.F.: ) rappresentata/o e CP_1 C.F._2
difesa/o dall'Avv. Tamara Lorenzi del foro di Trento
- appellata -
Oggetto: Indebito oggettivo
In punto: riforma dell'ordinanza pubblicata in data 20.2.2024 del
Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.3.2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'Appellante : Parte_1
“1.in riforma della ordinanza n.1296/24 del Tribunale di Trento, condannare al pagamento in favore di ai CP_1 Parte_1
sensi dell'art. 2033 cod.civ. della somma di € 25.000, più gli interessi legali dal giorno del pagamento e dal giorno della domanda al tasso di cui all'art.1284/4 cod.civ., nonché il maggior danno ex art.1224/2 cod. civ.;
2.con vittoria di spese, anche generali, e compenso d'avvocato, Iva e
Cnpa.” per l'Appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento adita, respingere l'appello proposto dal sig. , con conferma della pronuncia di Parte_1
cui all'ordinanza emessa nel proc. n. 604/23 RG – n. cron. 1296/24 del
21/02/21 – rep. n.353/2024 del 04/03/24.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 , con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato Parte_2
in data 28.2.2023, adiva il Tribunale di Trento per sentir condannare al pagamento in suo favore, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della CP_1
somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dal giorno del pagamento, nonché del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..
Riferiva che nel 2017 era stato instaurato un procedimento penale a suo carico per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei CP_1
figli minori. In data 13.3.2018, in vista dell'udienza dinanzi al GIP, egli aveva versato alla moglie l'importo di €25.000,00 a mezzo assegno bancario;
la aveva reso, a quietanza, dichiarazione di essere stata CP_1
integralmente risarcita di tutti danni discendenti dia fatti di cui al procedimento penale.
2 Esponeva che egli, condannato in prime cure, era stato invece assolto in appello, con formula piena “perché il fatto non sussiste” con sentenza n.
38/2020 della Corte di Appello di Trento, divenuta irrevocabile.
Affermava che, a fronte dell'assoluzione, era venuta meno la causa del pagamento, poiché il diritto al risarcimento del danno postulava un fatto illecito di cui era stata accertata l'insussistenza, e chiedeva pertanto la ripetizione dell'indebito.
1.2 PA si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda.
Rilevava che la sentenza di assoluzione non poteva aver alcuna efficacia nel presente giudizio, posto che ella non aveva partecipato al procedimento penale e che, in ogni caso, l'assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p..
Deduceva, inoltre, che il pagamento era stato effettuato in adempimento di un accordo transattivo concluso tra le parti, che prevedeva, appunto, il versamento di detta somma a titolo di risarcimento del danno, a fronte della rinuncia della sig.ra a costituirsi parte civile. Pertanto, la CP_1
transazione non poteva essere impugnata e integrava valida causa giustificatrice del pagamento.
1.3 –Con ordinanza pubblicata in data 20.2.2024, il Tribunale di Trento rigettava la domanda dell'attore, condannandolo alle spese.
Il primo Giudice riteneva che il titolo del pagamento effettuato dal dovesse rinvenirsi nell'accordo intervenuto tra le parti in Parte_1
data 13.3.2018; evidenziava che l'accordo non individuava affatto la sussistenza del reato quale presupposto del pagamento, né l'efficacia dello stesso era stata condizionata all'esito del giudizio penale, sicché il titolo doveva ritenersi ancora valido ed efficace. Qualificava detto accordo come transazione, avente la finalità di prevenire una lite tra le parti ed in particolare la costituzione di parte civile della nel CP_1
giudizio penale.
3 Ravvisava nel documento dd. 13.3.2018 (doc. 2 e doc. b Parte_1
, la transazione, affermando che sebbene vi fosse sottoscrizione CP_1
dalla sola , la accettazione del risultava per facta CP_1 Parte_1
concludentia, avendovi dato pacifica esecuzione mediante pagamento dell'importo pattuito .
2. –Per la riforma di tale ordinanza propone appello , Parte_1
con atto di citazione notificato in data 22.3.2024.
Con un unico articolato motivo, censura la decisione per aver ritenuto che l'intesa tra le parti avesse contenuto transattivo.
Obietta che la transazione richiede la forma scritta ad probationem, sicché la sua conclusione non può essere accertata mediante ricorso alle presunzioni.
Deduce, in ogni caso, che il documento prodotto dalla sig.ra sub CP_1
all. b), valorizzato dal Tribunale, integrava una mera quietanza di pagamento, che non poteva avere natura di accordo transattivo , poiché mancavano le reciproche concessioni non avendo il Parte_1
rinunciato a nulla;
inoltre esso aveva ad oggetto anche diritti dei figli minori dell'appellata, di cui la stessa non poteva disporre in assenza di una autorizzazione del Giudice Tutelare, richiesta a pena di nullità.
Evidenzia, ancora, che l'assegno circolare di cui al documento sub all. 2, dimesso in prime cure dall'odierno appellante, era stato pagato prima della quietanza, sicché non potrebbe in ogni caso integrare una tacita accettazione della asserita offerta transattiva, essendo antecedente alla stessa.
Conclude affermando che aveva versato la somma a titolo di risarcimento dei danni, senza però rinunciare alla ripetizione dell'indebito laddove fosse stata accertata in giudizio la liceità delle sue azioni.
3. si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
4 Osserva che l'interpretazione accolta dal Tribunale, secondo cui il pagamento effettuato dal era intervenuto all'esito di un Parte_1
accordo transattivo concluso tra le parti, trovava conferma nei documenti in atti: nella dichiarazione dd.13.3.2018 veniva espressamente menzionata la finalità di produrre l'atto nel procedimento penale;
nella sentenza penale di primo grado veniva dato atto del deposito della dichiarazione, nonché da essa emergeva che la non si era CP_1
costituita parte civile.
Precisa che il giudice può individuare l'oggetto della transazione tenendo conto di qualsiasi elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, anche se non espressamente richiamato nel documento, senza che ciò comporti una violazione del principio secondo cui la transazione deve essere provata per iscritto.
Contesta l'inammissibilità, per essere stata sollevata per la prima volta in appello, dell'eccezione di nullità della transazione per difetto del potere di disporre dei diritti dei figli.
Nel merito, ne deduce l'infondatezza, sul rilievo che l'autorizzazione è necessaria per i soli atti pregiudizievoli e che, in ogni caso,
l'annullamento sarebbe precluso poiché il ha dato Parte_1
esecuzione alla transazione. Precisa, infine, che, ad ogni modo,
l'annullamento sarebbe solo parziale.
4.– L'appello è infondato e la sentenza di prime cure deve essere confermata, sia pure con le precisazioni che seguono.
È ben vero, come obietta l'appellante, che, ai sensi dell'art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto, sicché la prova del negozio deve essere documentale, mentre non può darsi a mezzo di testimonianza, né per presunzioni semplici (artt. 2725 e 2729 c.c.).
E tuttavia occorre considerare che la forma scritta è richiesta ad probationem tantum, non ad substantiam.
5 Il regime probatorio degli atti è diverso a seconda che la prova documentale sia richiesta a fini di prova o di validità. Quando la forma scritta è richiesta ad substantiam, essa costituisce un elemento essenziale non solo per la validità del contratto, ma anche per la prova dello stesso, sicché l'esistenza del negozio non può che essere dimostrata mediante produzione del documento in cui è stata riversata la volontà contrattuale (id est la vera e propria “scrittura contrattuale”). Nel caso di forma scritta richiesta ad probationem, invece, il requisito formale attiene soltanto alla prova del contratto e non alla sua esistenza giuridica, né alla sua perfezione di tal che la prova del negozio può essere data anche a mezzo di documenti scritti diversi dalla scrittura contrattuale.
Corrisponde a costante insegnamento di legittimità quello per cui il requisito della forma scritta ad probationem “postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto” (Cass. civ., ord. n. 29422/2023; sent. n.
18118/2022; n. 1875/2000). Ne discende che quando la forma scritta è richiesta solo ad probationem l'accordo può essere anche orale, potendo la prova essere fornita a mezzo di documenti scritti diversi da una vera e propria scrittura contrattuale, purchè essi diano conto delle intese raggiunte.
Ebbene, le scritture private prodotte dalla in prime cure sub doc. b) CP_1
sono idonee a costituire prova scritta del contratto di transazione che la convenuta, odierna appellata, ha allegato essere intervenuto tra le parti e in esecuzione del quale è stato versato l'assegno dal . Parte_1
Il doc. b) contiene due atti, rispettivamente intitolati “dichiarazione liberatoria” e “dichiarazione di intervenuto risarcimento del danno in
6 sede penale” (quest'ultima prodotta anche dall'attore, odierno appellato, sub doc. 2): entrambe le dichiarazioni, sottoscritte dalla in data CP_1
13.3.2018, hanno natura di quietanza di pagamento;
tuttavia, esse attestano anche l'esistenza della transazione.
Invero, nel documento è indicata la res litigiosa, presupposto della transazione, laddove si fa riferimento alle “ragioni di credito proprie e dei figli minori, nei confronti di ) con Parte_1
riferimento ai soli fatti di cui al procedimento penale n. RGNR
1398/2017”: il rapporto giuridico avente carattere di incertezza tra le parti è quello relativo al diritto al risarcimento del danno occorso alla e ai figli minori per quei fatti di tal che la avrebbe potuto CP_1 CP_1
costituirsi parte civile nel giudizio penale (ovvero comunque istaurare un giudizio civile) ai fini di veder riconosciuto detto risarcimento che in allora era senz'altro controverso tanto nell'an, che nel quantum.
Che la causa dell'accordo fosse quella di evitare il contenzioso in ordine al risarcimento del danno derivante dai fatti oggetto del procedimento penale in corso trova testuale conferma nella dichiarazione che “la sottoscritta (…) con la sottoscrizione della presente CP_1
dichiarazione conferma l'intervenuto completo risarcimento del danno
(…) e di nulla più avere a pretendere a tale titolo nei confronti di
”, nonché nella precisazione che “la presente Parte_1
dichiarazione viene rilasciata a richiesta di acché Parte_1
possa essere depositata nell'ambito del citato procedimento penale”.
Sono, infine, espressamente individuate le reciproche concessioni: il sig. versava “la somma di € 25.000,00 (…) a mezzo di Parte_1
assegno circolare non trasferibile” a titolo di risarcimento del danno mentre la sig.ra riconosceva di “essere integralmente risarcita sia CP_1
a titolo proprio che quale legale rappresentante dei figlio minori (…) di ogni voce di danno lamentato, subito e comunque connesso ai soli fatti di cui al procedimento penale R.G.N.R. 1398/2017”, confermando
7 “l'intervenuto completo risarcimento (…) e di nulla più avere a pretendere a tale titolo” e rilasciando la dichiarazione “acché possa essere depositata nell'ambito del citato procedimento penale”. Da un lato dunque il ha rinunciato a contestare la sussistenza del Parte_1
diritto risarcitorio o comunque a pretenderne l'accertamento in misura minore, dall'altro la ha rinunciato a far valere la pretesa per un Pt_3
importo maggiore e a costituirsi parte civile.
Che l'accordo inter partes fosse conforme a quanto risultante nel documento scritto sub b), è indubbio posto che il medesimo documento
è stato prodotto in giudizio anche dall'attore, odierno appellante (sub doc. 2); e del resto la sottoscrizione della quietanza e della
“dichiarazione di intervenuto risarcimento del danno in sede penale” sono avvenute proprio su imput della difesa del ( (cfr. doc. Parte_1
3: “abbiamo sentito il NO , pregandolo di portarci Parte_1
l'assegno circolare di € 25.000,00 intestato alla NOa (a saldo CP_1
come già detto delle sole richieste di cui al procedimento penale);
l'assegno verrà portato oggi o, al più tardi, domani. Ti alleghiamo le due dichiarazioni con preghiera di raccogliere la sottoscrizione della così da poter effettuare lo scambio già domani”); si aggiunga che CP_1
sempre il ha prodotto la sentenza penale di condanna in Parte_1
primo grado (doc. 1) e la sentenza di assoluzione in appello (doc. 4), le quali, entrambe, danno atto del documentato integrale risarcimento del danno (cfr., rispettivamente, p. 4 e p. 3) e dalle quali si evince la mancata costituzione di parte civile della CP_1
La prova della transazione risulta dunque fornita per iscritto, a mezzo dei suddetti documenti, e non già a mezzo di presunzioni, dato che il doc. b) non si limita a rappresentare circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, ma, al contrario, da esso emergono in via diretta tanto l'esistenza
8 dell'intesa contrattuale, quanto il suo contenuto di cui il documento palesa tutti gli elementi essenziali.
Ad abundantiam, vale evidenziare che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, poiché per la transazione è richiesta la forma scritta a soli fini di prova, “l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in rapporto all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che esse intendono prevenire
e il giudice del merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, ancorchè non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto” (Cass. civ., sent. n.
12211/2011). Ne deriva che non è necessario che dal documento contenente la transazione risultino puntualmente le reciproche concessioni con analitica descrizione delle originarie contrapposte pretese, ben potendo le stesse essere determinate alla luce del complesso dell'atto, nonché da elementi esterni ad esso (Cass. civ., sent. n.
23385/2020; n. 13389/2007; n. 22395/2006; n. 729/2003). Del resto, il principio costituisce piana applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, alla luce dei quali deve svolgersi l'operazione di ricostruzione della volontà delle parti, e, in particolare, dell'art. 1362
c.c., a mente del quale “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Alla luce di quanto esposto, il versamento della somma di € 25.000,00
a mezzo di assegno bancario integra adempimento dell'accordo
9 transattivo, sicché il pagamento non può dirsi indebito, trovando giustificazione causale nella transazione.
Poiché il rapporto tra le parti trova esclusiva disciplina nell'accordo transattivo, non ha alcuna rilevanza la pronuncia di assoluzione in sede penale ( che, peraltro, non avrebbe neppure efficacia vincolante nel presente giudizio) , essendo preclusa la possibilità di stabilire quale fosse la effettiva situazione giuridica preesistente, fatta eccezione per le speciali ipotesi di invalidità del contratto tassativamente indicate agli artt. 1969 e ss. (ex multis, Cass. civ., sent. n. 18219/2019; n.
11632/2010).
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione di nullità della transazione per carenza di autorizzazione del giudice tutelare. E' assorbente il rilievo che effettivamente ai sensi dell'art. 320 c.c., per stipulare una transazione per i figli minori è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320, comma 3, c.c.); tuttavia, l'art. 322 c.c. sanziona la mancanza dell'autorizzazione richiesta con l'annullabilità, non già con il più grave vizio di nullità.
Conclusivamente la domanda di ripetizione dell'indebito deve essere rigettata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Considerato quindi lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 ed una complessità media, gli onorari si liquidano in complessivi €
5.809,00, di cui € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la fase per la “fase istruttoria e/o di trattazione” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”.
P.Q.M.
10 Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza pubblicata in data 20.2.2024 del Tribunale
[...]
di Trento
1) lo rigetta, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che si liquidano in € 5.809,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
3) sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Deciso in Trento, Camera di consiglio del 25.3 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Guzzo Liliana
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa rg n.60/2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 22 marzo 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mantovani del foro di Trento
- appellante - contro
(C.F.: ) rappresentata/o e CP_1 C.F._2
difesa/o dall'Avv. Tamara Lorenzi del foro di Trento
- appellata -
Oggetto: Indebito oggettivo
In punto: riforma dell'ordinanza pubblicata in data 20.2.2024 del
Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.3.2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'Appellante : Parte_1
“1.in riforma della ordinanza n.1296/24 del Tribunale di Trento, condannare al pagamento in favore di ai CP_1 Parte_1
sensi dell'art. 2033 cod.civ. della somma di € 25.000, più gli interessi legali dal giorno del pagamento e dal giorno della domanda al tasso di cui all'art.1284/4 cod.civ., nonché il maggior danno ex art.1224/2 cod. civ.;
2.con vittoria di spese, anche generali, e compenso d'avvocato, Iva e
Cnpa.” per l'Appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento adita, respingere l'appello proposto dal sig. , con conferma della pronuncia di Parte_1
cui all'ordinanza emessa nel proc. n. 604/23 RG – n. cron. 1296/24 del
21/02/21 – rep. n.353/2024 del 04/03/24.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 , con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato Parte_2
in data 28.2.2023, adiva il Tribunale di Trento per sentir condannare al pagamento in suo favore, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della CP_1
somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dal giorno del pagamento, nonché del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..
Riferiva che nel 2017 era stato instaurato un procedimento penale a suo carico per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei CP_1
figli minori. In data 13.3.2018, in vista dell'udienza dinanzi al GIP, egli aveva versato alla moglie l'importo di €25.000,00 a mezzo assegno bancario;
la aveva reso, a quietanza, dichiarazione di essere stata CP_1
integralmente risarcita di tutti danni discendenti dia fatti di cui al procedimento penale.
2 Esponeva che egli, condannato in prime cure, era stato invece assolto in appello, con formula piena “perché il fatto non sussiste” con sentenza n.
38/2020 della Corte di Appello di Trento, divenuta irrevocabile.
Affermava che, a fronte dell'assoluzione, era venuta meno la causa del pagamento, poiché il diritto al risarcimento del danno postulava un fatto illecito di cui era stata accertata l'insussistenza, e chiedeva pertanto la ripetizione dell'indebito.
1.2 PA si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda.
Rilevava che la sentenza di assoluzione non poteva aver alcuna efficacia nel presente giudizio, posto che ella non aveva partecipato al procedimento penale e che, in ogni caso, l'assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p..
Deduceva, inoltre, che il pagamento era stato effettuato in adempimento di un accordo transattivo concluso tra le parti, che prevedeva, appunto, il versamento di detta somma a titolo di risarcimento del danno, a fronte della rinuncia della sig.ra a costituirsi parte civile. Pertanto, la CP_1
transazione non poteva essere impugnata e integrava valida causa giustificatrice del pagamento.
1.3 –Con ordinanza pubblicata in data 20.2.2024, il Tribunale di Trento rigettava la domanda dell'attore, condannandolo alle spese.
Il primo Giudice riteneva che il titolo del pagamento effettuato dal dovesse rinvenirsi nell'accordo intervenuto tra le parti in Parte_1
data 13.3.2018; evidenziava che l'accordo non individuava affatto la sussistenza del reato quale presupposto del pagamento, né l'efficacia dello stesso era stata condizionata all'esito del giudizio penale, sicché il titolo doveva ritenersi ancora valido ed efficace. Qualificava detto accordo come transazione, avente la finalità di prevenire una lite tra le parti ed in particolare la costituzione di parte civile della nel CP_1
giudizio penale.
3 Ravvisava nel documento dd. 13.3.2018 (doc. 2 e doc. b Parte_1
, la transazione, affermando che sebbene vi fosse sottoscrizione CP_1
dalla sola , la accettazione del risultava per facta CP_1 Parte_1
concludentia, avendovi dato pacifica esecuzione mediante pagamento dell'importo pattuito .
2. –Per la riforma di tale ordinanza propone appello , Parte_1
con atto di citazione notificato in data 22.3.2024.
Con un unico articolato motivo, censura la decisione per aver ritenuto che l'intesa tra le parti avesse contenuto transattivo.
Obietta che la transazione richiede la forma scritta ad probationem, sicché la sua conclusione non può essere accertata mediante ricorso alle presunzioni.
Deduce, in ogni caso, che il documento prodotto dalla sig.ra sub CP_1
all. b), valorizzato dal Tribunale, integrava una mera quietanza di pagamento, che non poteva avere natura di accordo transattivo , poiché mancavano le reciproche concessioni non avendo il Parte_1
rinunciato a nulla;
inoltre esso aveva ad oggetto anche diritti dei figli minori dell'appellata, di cui la stessa non poteva disporre in assenza di una autorizzazione del Giudice Tutelare, richiesta a pena di nullità.
Evidenzia, ancora, che l'assegno circolare di cui al documento sub all. 2, dimesso in prime cure dall'odierno appellante, era stato pagato prima della quietanza, sicché non potrebbe in ogni caso integrare una tacita accettazione della asserita offerta transattiva, essendo antecedente alla stessa.
Conclude affermando che aveva versato la somma a titolo di risarcimento dei danni, senza però rinunciare alla ripetizione dell'indebito laddove fosse stata accertata in giudizio la liceità delle sue azioni.
3. si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
4 Osserva che l'interpretazione accolta dal Tribunale, secondo cui il pagamento effettuato dal era intervenuto all'esito di un Parte_1
accordo transattivo concluso tra le parti, trovava conferma nei documenti in atti: nella dichiarazione dd.13.3.2018 veniva espressamente menzionata la finalità di produrre l'atto nel procedimento penale;
nella sentenza penale di primo grado veniva dato atto del deposito della dichiarazione, nonché da essa emergeva che la non si era CP_1
costituita parte civile.
Precisa che il giudice può individuare l'oggetto della transazione tenendo conto di qualsiasi elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, anche se non espressamente richiamato nel documento, senza che ciò comporti una violazione del principio secondo cui la transazione deve essere provata per iscritto.
Contesta l'inammissibilità, per essere stata sollevata per la prima volta in appello, dell'eccezione di nullità della transazione per difetto del potere di disporre dei diritti dei figli.
Nel merito, ne deduce l'infondatezza, sul rilievo che l'autorizzazione è necessaria per i soli atti pregiudizievoli e che, in ogni caso,
l'annullamento sarebbe precluso poiché il ha dato Parte_1
esecuzione alla transazione. Precisa, infine, che, ad ogni modo,
l'annullamento sarebbe solo parziale.
4.– L'appello è infondato e la sentenza di prime cure deve essere confermata, sia pure con le precisazioni che seguono.
È ben vero, come obietta l'appellante, che, ai sensi dell'art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto, sicché la prova del negozio deve essere documentale, mentre non può darsi a mezzo di testimonianza, né per presunzioni semplici (artt. 2725 e 2729 c.c.).
E tuttavia occorre considerare che la forma scritta è richiesta ad probationem tantum, non ad substantiam.
5 Il regime probatorio degli atti è diverso a seconda che la prova documentale sia richiesta a fini di prova o di validità. Quando la forma scritta è richiesta ad substantiam, essa costituisce un elemento essenziale non solo per la validità del contratto, ma anche per la prova dello stesso, sicché l'esistenza del negozio non può che essere dimostrata mediante produzione del documento in cui è stata riversata la volontà contrattuale (id est la vera e propria “scrittura contrattuale”). Nel caso di forma scritta richiesta ad probationem, invece, il requisito formale attiene soltanto alla prova del contratto e non alla sua esistenza giuridica, né alla sua perfezione di tal che la prova del negozio può essere data anche a mezzo di documenti scritti diversi dalla scrittura contrattuale.
Corrisponde a costante insegnamento di legittimità quello per cui il requisito della forma scritta ad probationem “postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto” (Cass. civ., ord. n. 29422/2023; sent. n.
18118/2022; n. 1875/2000). Ne discende che quando la forma scritta è richiesta solo ad probationem l'accordo può essere anche orale, potendo la prova essere fornita a mezzo di documenti scritti diversi da una vera e propria scrittura contrattuale, purchè essi diano conto delle intese raggiunte.
Ebbene, le scritture private prodotte dalla in prime cure sub doc. b) CP_1
sono idonee a costituire prova scritta del contratto di transazione che la convenuta, odierna appellata, ha allegato essere intervenuto tra le parti e in esecuzione del quale è stato versato l'assegno dal . Parte_1
Il doc. b) contiene due atti, rispettivamente intitolati “dichiarazione liberatoria” e “dichiarazione di intervenuto risarcimento del danno in
6 sede penale” (quest'ultima prodotta anche dall'attore, odierno appellato, sub doc. 2): entrambe le dichiarazioni, sottoscritte dalla in data CP_1
13.3.2018, hanno natura di quietanza di pagamento;
tuttavia, esse attestano anche l'esistenza della transazione.
Invero, nel documento è indicata la res litigiosa, presupposto della transazione, laddove si fa riferimento alle “ragioni di credito proprie e dei figli minori, nei confronti di ) con Parte_1
riferimento ai soli fatti di cui al procedimento penale n. RGNR
1398/2017”: il rapporto giuridico avente carattere di incertezza tra le parti è quello relativo al diritto al risarcimento del danno occorso alla e ai figli minori per quei fatti di tal che la avrebbe potuto CP_1 CP_1
costituirsi parte civile nel giudizio penale (ovvero comunque istaurare un giudizio civile) ai fini di veder riconosciuto detto risarcimento che in allora era senz'altro controverso tanto nell'an, che nel quantum.
Che la causa dell'accordo fosse quella di evitare il contenzioso in ordine al risarcimento del danno derivante dai fatti oggetto del procedimento penale in corso trova testuale conferma nella dichiarazione che “la sottoscritta (…) con la sottoscrizione della presente CP_1
dichiarazione conferma l'intervenuto completo risarcimento del danno
(…) e di nulla più avere a pretendere a tale titolo nei confronti di
”, nonché nella precisazione che “la presente Parte_1
dichiarazione viene rilasciata a richiesta di acché Parte_1
possa essere depositata nell'ambito del citato procedimento penale”.
Sono, infine, espressamente individuate le reciproche concessioni: il sig. versava “la somma di € 25.000,00 (…) a mezzo di Parte_1
assegno circolare non trasferibile” a titolo di risarcimento del danno mentre la sig.ra riconosceva di “essere integralmente risarcita sia CP_1
a titolo proprio che quale legale rappresentante dei figlio minori (…) di ogni voce di danno lamentato, subito e comunque connesso ai soli fatti di cui al procedimento penale R.G.N.R. 1398/2017”, confermando
7 “l'intervenuto completo risarcimento (…) e di nulla più avere a pretendere a tale titolo” e rilasciando la dichiarazione “acché possa essere depositata nell'ambito del citato procedimento penale”. Da un lato dunque il ha rinunciato a contestare la sussistenza del Parte_1
diritto risarcitorio o comunque a pretenderne l'accertamento in misura minore, dall'altro la ha rinunciato a far valere la pretesa per un Pt_3
importo maggiore e a costituirsi parte civile.
Che l'accordo inter partes fosse conforme a quanto risultante nel documento scritto sub b), è indubbio posto che il medesimo documento
è stato prodotto in giudizio anche dall'attore, odierno appellante (sub doc. 2); e del resto la sottoscrizione della quietanza e della
“dichiarazione di intervenuto risarcimento del danno in sede penale” sono avvenute proprio su imput della difesa del ( (cfr. doc. Parte_1
3: “abbiamo sentito il NO , pregandolo di portarci Parte_1
l'assegno circolare di € 25.000,00 intestato alla NOa (a saldo CP_1
come già detto delle sole richieste di cui al procedimento penale);
l'assegno verrà portato oggi o, al più tardi, domani. Ti alleghiamo le due dichiarazioni con preghiera di raccogliere la sottoscrizione della così da poter effettuare lo scambio già domani”); si aggiunga che CP_1
sempre il ha prodotto la sentenza penale di condanna in Parte_1
primo grado (doc. 1) e la sentenza di assoluzione in appello (doc. 4), le quali, entrambe, danno atto del documentato integrale risarcimento del danno (cfr., rispettivamente, p. 4 e p. 3) e dalle quali si evince la mancata costituzione di parte civile della CP_1
La prova della transazione risulta dunque fornita per iscritto, a mezzo dei suddetti documenti, e non già a mezzo di presunzioni, dato che il doc. b) non si limita a rappresentare circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, ma, al contrario, da esso emergono in via diretta tanto l'esistenza
8 dell'intesa contrattuale, quanto il suo contenuto di cui il documento palesa tutti gli elementi essenziali.
Ad abundantiam, vale evidenziare che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, poiché per la transazione è richiesta la forma scritta a soli fini di prova, “l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in rapporto all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che esse intendono prevenire
e il giudice del merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, ancorchè non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto” (Cass. civ., sent. n.
12211/2011). Ne deriva che non è necessario che dal documento contenente la transazione risultino puntualmente le reciproche concessioni con analitica descrizione delle originarie contrapposte pretese, ben potendo le stesse essere determinate alla luce del complesso dell'atto, nonché da elementi esterni ad esso (Cass. civ., sent. n.
23385/2020; n. 13389/2007; n. 22395/2006; n. 729/2003). Del resto, il principio costituisce piana applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, alla luce dei quali deve svolgersi l'operazione di ricostruzione della volontà delle parti, e, in particolare, dell'art. 1362
c.c., a mente del quale “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Alla luce di quanto esposto, il versamento della somma di € 25.000,00
a mezzo di assegno bancario integra adempimento dell'accordo
9 transattivo, sicché il pagamento non può dirsi indebito, trovando giustificazione causale nella transazione.
Poiché il rapporto tra le parti trova esclusiva disciplina nell'accordo transattivo, non ha alcuna rilevanza la pronuncia di assoluzione in sede penale ( che, peraltro, non avrebbe neppure efficacia vincolante nel presente giudizio) , essendo preclusa la possibilità di stabilire quale fosse la effettiva situazione giuridica preesistente, fatta eccezione per le speciali ipotesi di invalidità del contratto tassativamente indicate agli artt. 1969 e ss. (ex multis, Cass. civ., sent. n. 18219/2019; n.
11632/2010).
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione di nullità della transazione per carenza di autorizzazione del giudice tutelare. E' assorbente il rilievo che effettivamente ai sensi dell'art. 320 c.c., per stipulare una transazione per i figli minori è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320, comma 3, c.c.); tuttavia, l'art. 322 c.c. sanziona la mancanza dell'autorizzazione richiesta con l'annullabilità, non già con il più grave vizio di nullità.
Conclusivamente la domanda di ripetizione dell'indebito deve essere rigettata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Considerato quindi lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 ed una complessità media, gli onorari si liquidano in complessivi €
5.809,00, di cui € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la fase per la “fase istruttoria e/o di trattazione” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”.
P.Q.M.
10 Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza pubblicata in data 20.2.2024 del Tribunale
[...]
di Trento
1) lo rigetta, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che si liquidano in € 5.809,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
3) sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Deciso in Trento, Camera di consiglio del 25.3 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Guzzo Liliana
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