CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2025
N. R.G. 967/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3784/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, est. dott.ssa Julie Martini, pubblicata in data 02/08/2024, promossa da:
(già ) con l'avv. ANTONIO DE CAPOA, elettivamente Parte_1 Pt_2
domiciliata presso il suo studio in Bologna via Francesco Petrarca n.2 contro contumace Controparte_1
, con l'avv. IRENE ADELAIDE Controparte_2
CARUSO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Tito Vignoli n. 42
, con l'avv. TOMMASO FRANCESCO Controparte_3
MARIA CIVITELLI e elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via San
Barnaba n°30
, con l'avv DAVIDE DARIO BONSIGNORIO e l'avv.TERESA Parte_3
PILEGGI elettivamente domiciliato ai fini della presente causa presso lo studio dell'avv.
PILEGGI in Milano, via L. Cicognara 7;
Pagina 1 I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE : Pt_1
In via preliminare:
- sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. – in via immediata o, in subordine, a seguito di fissazione di udienza di comparizione delle parti – l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 3784/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. lavoro – pubblicata in data
02.08.2024 e notificata via p.e.c. alla in data 07.08.2024 Controparte_4
Nel merito
- in ogni caso, revocare e riformare – per i motivi esposti in narrativa – la sentenza n.
3784/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, pubblicata in data 02.08.2024 e notificata via p.e.c. alla in data 07.08.2024 – resa all'esito del Controparte_4
procedimento R.G. n. 141/2023 e, per l'effetto, rigettare integralmente le pretese e domande di controparte svolte nei confronti di così come accolte con i capi e Controparte_5
punti della Sentenza oggetto di gravame.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, nonché condanna del Sig. al risarcimento dei danni, da Parte_3 determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per Controparte_2
In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi Pt_1
esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese, e compensi del giudizio
Per Controparte_3
• Rigettare il ricorso in appello con conseguente conferma della sentenza n. 3784/2024 del
Tribunale del Lavoro di Milano – sezione lavoro – dr.ssa Julie Martini – RG. 141/23.
Per Parte_3
A. in via pregiudiziale:
A.
1. dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e degli effetti della sentenza d primo grado;
Pagina 2 A.
2. dichiarare l'inammissibilità dell'avversario ricorso in appello;
B. nel merito: respinte tutte le domande avversarie, nonché tutte le nuove eccezioni deduzioni e prove, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza n. 3784/2024 del Tribunale di
Milano, ovvero comunque:
- accertare e dichiarare che le convenute Controparte_1 Controparte_2
[... e costituiscono un unico centro di imputazione di interessi ed accertare e Parte_1 dichiarare la sussistenza fin dall'1.2.2001, ovvero da quell'altra data che risulterà di giustizia, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e
[...]
e quali contitolari in via solidale del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
rapporto di lavoro, anche al fine del computo del numero dei dipendenti;
Firmato Da: Davide Dario Bonsignorio Emesso Da: Controparte_6
CA 3 Serial#: 16ba03e
48
- Accertare e dichiarare l'inefficacia ovvero la nullità del licenziamento verbale intimato al ricorrente in data 1.6.2022 o in quell'altra data che sarà accertata in corso di causa, e conseguentemente dichiarare tenute e condannare Controparte_1 [...]
e solidalmente tra loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, CP_2 Parte_1
ovvero in subordine la sola a (i) reintegrare in servizio il Controparte_1 ricorrente ed a (ii) corrispondergli l''indennità prevista dall'art. 18 comma 2 Stat. Lav., dal momento del licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio, nonché - per il medesimo periodo – (iii) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed a (iv) ripristinare il monte ferie spettantegli, nella misura di n. 227,99 ore;
- In subordine, annullare ovvero dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente ai sensi dell'art. 18, comma 7, Stat. Lav, e conseguentemente dichiarare tenute e condannare le convenute, solidalmente tra loro, ovvero ciascuna per quanto di ragione, ovvero in subordine la sola a (i) reintegrare in servizio il ricorrente e a Controparte_1
(ii) corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione mensile globale lorda di fatto nella misura massima di 12 mensilità, nonché (iii) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, ovvero in quell'altra che sarà ritenuta di giustizia ed a (iv) ripristinare il monte ferie spettantegli, nella misura di n. 227,99 ore;
il tutto al tallone retributivo di Euro 7.337,88;
-
Pagina 3 In ulteriore subordine, dichiarare tenute e conseguentemente condannare
[...]
e solidalmente tra loro, ovvero Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
ciascuna per quanto di ragione, ovvero in subordine la sola a Controparte_1
corrispondere al ricorrente (i) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, l'importo di lordi
Euro 14.675,76, ovvero il diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, nonché, (ii) la relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto, pari al lordi Euro 1.087,09 ovvero il diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia;
-
In ogni caso, dichiarare tenute e conseguentemente condannare Controparte_1
e solidalmente tra loro, ovvero ciascuna per quanto di Controparte_2 Parte_1
ragione, ovvero in subordine la sola a corrispondere al Controparte_1 ricorrente l'importo di lordi Euro 8.535,66 a titolo di ferie non godute.
Con rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Sentenza esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3784/2024, ha così deciso:
- ha accertato la sussistenza tra e Controparte_1 Controparte_2 [...] di un unico centro di imputazione di interessi fin dall'assunzione del ricorrente in data Pt_2
1.2.2001;
- ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato da a Controparte_7
e, per l'effetto, ha condannato ai sensi dell'art. 18, primo comma, L. n. Parte_3
300/1970 e in via tra Controparte_7 Controparte_2 Parte_2
loro solidale, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al versamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari ad euro 7.337,88 lordi, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative ed al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
- ha condannato e in via Controparte_7 Controparte_2 Parte_2
tra loro solidale, a ripristinare il monte ferie spettante a nella misura di n. Parte_3
227,99 ore;
Pagina 4 - ha rigettato nel resto il ricorso;
- ha condannato e in via Controparte_7 Controparte_2 Parte_2 tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in € Pt_3
11.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensava tra le altre parti le ulteriori spese processuali.
In particolare, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la e la Controparte_1
per mancanza di prova della esistenza di un ramo d'azienda Controparte_3
dotato di autonomia funzionale tra Coop OM e coop Adriatica rilevando che “non appare sufficiente il passaggio di alcuni impiegati amministrativi dalla CP_1
all'Adriatica, tale aspetto non è di per sé indicativo di una cessione di ramo in assenza di prova che quantomeno quegli stessi dipendenti fossero dotati di un particolare know how e cioè di un comune bagaglio di conoscenze esperienze e capacità tecniche tale che proprio in virtù di esso è possibile fornire lo stesso servizio”. Ha osservato che tali aspetti non erano emersi nel corso dell'istruttoria considerato che i testimoni nemmeno avevano saputo riferire in merito alle mansioni e alle attività svolte dai tre impiegati trasferiti e che era invece emerso che la cooperativa presunta cessionaria aveva appalti completamente diversi da quelli di
, infine, ha ritenuto irrilevante la circostanza che taluni strumenti di lavoro quali CP_1
arredi computer linee telefoniche fax fossero passati da ad CP_1 CP_3
All'esito dell'istruttoria testimoniale il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza di un unico centro di imputazione tra e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 fin dall'1.2.2001, rilevando che era emerso:
-che , e talune cooperative aderenti al , tra cui CP_2 Parte_2 CP_2
avevano “per diverso tempo operato presso gli stessi spazi, è incontestato ed i CP_1
testi hanno confermato che dal 2004 al 2021 e hanno condiviso la CP_2 CP_2
sede operativa di Milano Via Livinallongo n. 3, presso lo stesso stabile e gli stessi locali”
-che i dipendenti di operavano indistintamente per ed anche per le CP_2 CP_2 cooperative consorziate, tra cui “con modalità che non possono ricondursi ad un CP_1 ordinario e lecito coordinamento infragruppo”:
- che era stata dimostrata l'utilizzazione contemporanea e promiscua della prestazione lavorativa trasversale (testi , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
, );
[...] Testimone_5
Pagina 5 - che era stato provato un coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tra
[...]
e il , ma coinvolgente anche le cooperative, tra cui tale Pt_2 CP_2 CP_1
da individuare un unico soggetto direttivo, nella persona di e Persona_1 Per_2
(di come pure di (di ), che faceva
[...] Parte_2 Persona_3 CP_2
confluire le diverse attività delle singole imprese e cooperative verso uno scopo comune, nonché la condivisione da parte di alcune delle società della stessa sede ed uffici, e la presenza degli stessi soggetti nella compagine societaria.
Con riferimento alla impugnazione del licenziamento, il Giudice di prime cure ha rilevato che le risultanze testimoniali (teste ) avevano provato la comunicazione orale del Tes_4
recesso in data 1/06/2022.
In particolare, il Giudice ha evidenziato che era emerso che al ricorrente era stata consegnata il giorno 1.6.2022 la comunicazione di cessazione del rapporto inviata da al CP_1 centro per l'impiego il giorno il 31/05/2022 e ciò dimostrava che alla data della comunicazione di licenziamento il rapporto era già stato risolto, senza che il lavoratore ne avesse avuto preventiva notizia.
In mancanza di prova circa la comunicazione scritta del licenziamento, il giudice lo ha dichiarato nullo, con applicazione della tutela di cui al co 1 dell'art 18 L 300/70 e ha condannato e in via tra loro solidale Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
ed in quanto unico centro di imputazione di interessi, al ripristino effettivo del rapporto di lavoro (di conseguenza ritenendo invece inammissibili le domande relative alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR), ed al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, pari alla retribuzione globale di fatto indicata in ricorso in euro 7.337,88 maturata dalla data del licenziamento (1.6.2022) e fino all'effettiva reintegra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza fino al soddisfo;
altresì la predetta società va condannata al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro. Quanto alla retribuzione globale di fatto il ricorrente l'ha determinata nell'importo lordo di euro 7.337,88 come da buste paga depositate in atti da gennaio a maggio 2022.
Da ultimo, il giudice ha ritenuto fondata la domanda di reintegrazione del monte ore ferie nella misura di 227,99 ore esponendo che dalla documentazione in atti emergeva che: nella busta paga di aprile 2022 sono indicate n 156,6666 ore di ferie residue e n 58,6666 giorni di ferie maturati nel corso del 2022 e che la retribuzione mensile era riferita a 168 ore
Pagina 6 lavorate mensili su 5 giorni la settimana, nella busta paga di maggio 2022 figurano come godute nello stesso mese n 227,99 ore di ferie pari a 28,37 giorni, nella colonna competenze viene riportato l'importo di € 8.535,33 come ferie godute e nella colonna trattenuta € 8.535,33 per recupero competenze, con l'effetto di azzeramento di tale importo.
Non avendo la cooperativa fornito spiegazione di detta operazione, il giudice ha ritenuto che abbia omesso di versare al ricorrente alla cessazione del rapporto l'indennità CP_1
sostitutiva della ferie nella misura di € 8.535,33 e considerato che il lavoratore veniva reintegrato nel rapporto di lavoro, rilevava che non doveva essere liquidata l'indennità ma doveva essere ricostituito il monte ferie di 227,99 ore.
Con atto del 6/06/2024, (già ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza indicata.
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un unico centro di imputazione fin dall'1/02/2001 tra di essa, la Controparte_1
e Controparte_2
Deduce la società appellante che il Giudice di primo grado:
- aveva errato nel non ritenere dirimente, rispetto all'accertata indistinta utilizzazione delle prestazioni del sig. da parte di e , la Pt_3 CP_1 CP_2 CP_2
portata dei contratti di ATI tempo per tempo sottoscritti tra e il CP_2 CP_2
“ai fini dello svolgimento delle opere di SMISTAMENTO, FACCHINAGGIO e
MOVIMENTAZIONE MERCE” nell'ambito di appalti di servizi da parte di talune aziende clienti;
- aveva fondato il proprio accertamento sulle risultanze istruttorie, delle quali lamenta la lacunosità e inattendibilità, anziché sui documenti prodotti in giudizio dalle parti, da cui risultava che il sig. era stato formalmente assunto, pagato e licenziato dalla sola Pt_3
CP_1
Infatti, secondo la ricostruzione di parte appellante, in virtù della natura e del contenuto dei contratti che, di volta in volta, l'ATI concludeva, ed alla luce della regolamentazione dei rapporti interni, aveva avuto l'incarico di assicurarsi l'aggiudicazione della commessa, CP_2
mentre la gestione dei rapporti interni intercorrenti tra le Cooperative aderenti al CP_2
ed il stesso era stata demandata esclusivamente a quest'ultimo. (art 7 dei
[...] CP_2
contratti ATI allegati)
Secondo la tesi dell'appellante il provvedeva sia all'affidamento delle singole CP_2
commesse alle diverse Cooperative, sia alla gestione amministrativa dei rapporti, restando del
Pagina 7 tutto estranea al sistema la la quale non era “materialmente in grado di Controparte_4 poter interferire nella gestione interna dei rapporti”.
L'appellante contesta, inoltre, la sussistenza nella fattispecie dei requisiti dell'utilizzo contemporaneo e promiscuo del personale e delle sedi, a prova dell'insussistenza di un coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario da parte di , adducendo a sostegno CP_2
della propria censura i documenti contrattuali (lettere di assunzione dei lavoratori rilasciate e firmate esclusivamente dalla Coop. OM e non recanti la firma di , le buste Parte_1 paga e l'ATI; ciò, in particolare, per sottolineare che non aveva alcun coinvolgimento CP_2
operativo o funzionale, non esercitava alcuna interferenza nella gestione delle attività di e degli altri soggetti giuridici coinvolti nell'esecuzione dei vari appalti CP_1
commissionati dalle committenti, che erano ad avviso di parte appellante autonomi e non sottoposti ad alcun controllo od esercizio di governance
Deduce, quindi, che non sussistendo un centro unico di imputazione, viene necessariamente meno l'esistenza di un rapporto diretto di subordinazione tra la e , Pt_1 Parte_3
essendo il dipendente della Coop. OM, e successivamente della Coop. Pt_3
Adriatica; infine, sottolinea che dalle buste paga era evidente che l'appellato Pt_3
riceveva la retribuzione esclusivamente da e che l'orario di lavoro era concordato CP_1 nelle lettere di assunzione sottoscritte unicamente da quest'ultima, senza mai recare la firma di UCSA.
Rileva anche che dalle dichiarazioni assunte in sede di istruttoria “non veritiere e confusionarie” non risulta chiaro quale era la natura delle direttive e che non vi è alcun effettivo riscontro con le risultanze documentali .
Con il secondo motivo critica la sentenza impugnata per l'erronea valutazione del CP_2
materiale probatorio, sostenendo che le dichiarazioni assunte erano confusionarie e contraddittorie , che i testi erano privi di terzietà, neutralità e avevano un interesse diretto nella vertenza: e erano dipendenti dal Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
; durante lo svolgimento del processo aveva poi assunto la carica CP_2 Tes_3
di consigliere della dal 13-01-2022 al 08-11-2023 e del Controparte_1 CP_2
dal 24-05-2024 al 18-07-2024; era ex dipendente della
[...] Tes_4 CP_1
ed attuale dipendente della , aveva assunto la carica di
[...] Controparte_3
Presidente della dal 2008 al 2017 , di Consigliere del Controparte_1 CP_2
dal 05-04-2023 al 24-05-2024.
[...]
Pagina 8 Con il terzo motivo censura l'accertamento della nullità del licenziamento adducendo l'omessa presa visione da parte del Giudice di prime cure della documentazione prodotta in primo grado, dalla quale – a dire dell'appellante- risultava che il recesso dal rapporto di lavoro era stato comunicato al dalla in data 21/05/2022. Rileva anche Pt_3 CP_1
che le dichiarazioni rese in sede testimoniale erano prive di alcun riscontro documentale e smentite dalla stessa documentazione prodotta da in atti. CP_1
rileva inoltre che, anche nell'ipotesi in cui fosse risultato che all'1/06/2022 il Parte_1
fosse già stato licenziato senza che ne avesse avuto preventiva notizia, era Pt_3
comunque pacifico che dal mese di marzo 2022 si era interrotto ogni rapporto di collaborazione tra (ora ed il lavoratore (a sostegno di tal tesi, Pt_2 Pt_1
l'appellante eccepisce che aveva inizialmente impugnato il licenziamento solo nei Pt_3
confronti di senza coinvolgere CP_1 Parte_1
Infine, la società appellante sostiene che il Giudice di prime cure, con specifico riferimento all'impugnazione del licenziamento, aveva omesso di pronunciarsi sulla posizione di
[...]
“confermando le deduzioni avanzate dall'odierna appellante ed avvallando la tesi della Pt_1 risoluzione consensuale e valida del rapporto a partire dal mese di marzo 2022”
Con il quarto motivo di appello lamenta “di essere vittima di un piano diabolico Parte_1
ordito per estrometterla dal mercato della logistica integrata, mercato che, se da un lato in questi ultimi anni ha visto una crescita tumultuosa, dall'altro lato ha visto anche l'aumento esponenziale degli operatori, spesso sin troppo disinvolti”
A sostegno della tesi del complotto, l'appellante adduceil contenuto di “documenti e di atti giudiziari, di cui purtroppo, essa è venuta da poco nella condizione materiale di acquisizione”; in particolare, menziona di aver nel 2022 presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, paventando l'esistenza di un “piano criminoso, piano articolato e complesso, che evidentemente prevedeva il compimento di più azioni, separate e distinte, ma che erano tese a porre sotto attacco economico in modo tale che essa non fosse materialmente in grado CP_2 di far fronte a questo vero e proprio “diluvio” di intimazione di pagamento”.
Inoltre, evidenzia che le indagini della procura erano in corso per individuare i CP_2 responsabili dell'incendio dell'autovettura di un'ex dipendente della (sig.ra ), CP_2 Tes_5 escussa come teste nel primo grado, che era stata “bruciata dolosamente”
Infine, la società appellante rappresenta che alcune cooperative facenti parte del CP_2
avevano emesso nel 2022 “fatture per decine di milioni di euro a fronte di prestazioni
[...] inesistenti”, e che era ricorsa all'Autorità giudiziaria anche civile, che aveva CP_2
Pagina 9 riconosciuto la falsità delle fatture. Secondo parte appellante, in ciò troverebbe giustificazione il deposito tardivo della documentazione (sentenze del Tribunale che avevano dichiarato la falsità dei documenti), tenuto conto che le sentenze erano state emesse all'esito di procedimenti instaurati da altri legali di e di cui la difesa di primo grado dell'odierna CP_2
appellante sosteneva di non poter essere a conoscenza.
Alla luce di quanto esposto l'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art 283 cpc, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande svolte da con il ricorso di primo grado Pt_3
si è costituito in appello e ha chiesto preliminarmente di dichiarare Pt_3
“l'inammissibilità ovvero comunque rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e degli effetti della sentenza ex art. 283 c.p.c
Nel merito, sempre in via preliminare ha chiesto il rigetto in limine dell'avversario ricorso in appello per carenza dei motivi”.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in appello di mancanza CP_8
dei requisiti richiesti dall'art. 434 c.p.c.,
L'appellante aveva infatti omesso: di indicare i capi della sentenza impugnati;
di operare riferimenti alla rilevanza delle violazioni di legge denunciate;
di trattare il tema di cui ai titoli dei motivi per concentrarsi sul criticare l'accertamento della effettiva sussistenza di un unico centro imputazione di interessi tra due delle originarie convenute ed;
di trattare il tema CP_2
delle presunte dichiarazioni rese da in primo grado e asseritamente disattese dal CP_2
Giudice, incentrando la propria trattazione sulla contestazione dell'attendibilità dei testi escussi, mai eccepita in primo grado;
di indicare le norme di legge che assumeva violate.
“IN SUBORDINE, NEL MERITO, ha eccepito che, con il ricorso in appello, Pt_3
per la prima volta aveva tentato di introdurre, senza neppure dedurle a prova, CP_2
circostanze nuove e quindi inammissibili, in particolare:
- che “il decise di assumere una denominazione sociale simile alla soc. UCSA s.p.a CP_2
per sfruttarne la notorietà e quindi per fini meramente commerciali e nulla più;
- che “nessun socio né membro del C.d.A. del ha mai ricoperto cariche di CP_2 qualsivoglia tipo all'interno del Consorzio omonimo né delle Cooperative facentine parte”;
- che “nessun dipendente o dirigente di è mai stato distaccato presso il Parte_2 CP_2
e/o le Cooperative aderenti, e viceversa” che “fu la Coop. OM che – per l'esecuzione degli appalti sub-affidati dal – decise di assumere l'odierno appellato CP_2
Pagina 10 affidandogli il disbrigo delle incombenze rientranti anche nei servizi offerti e gestiti dal stesso”; CP_2
-che “nell'ambito dei rapporti di collaborazione derivanti dalle ATI in essere, e dietro designazione del , l'odierno appellato fu designato come 'persona di contatto' tra CP_2 esso e la con l'incarico di svolgere alcune incombenze di natura CP_2 Parte_2
amministrativa, tra cui il ritiro della corrispondenza presso lo studio del commercialista del
– in base ad accordi intercorsi tra il e le sue consorziate” CP_2 CP_2
-che ritiene di essere vittima di un piano diabolico ordito per estrometterla dal Parte_1 mercato della logistica integrata” . eccepisce altresì l'inammissibilità delle eccezioni, anch'esse proposte per la prima Pt_3
Tes_ in appello, relative all'attendibilità dei testi , e . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_5
Inoltre, ritiene altrettanto inammissibili, in quanto nuove, le produzioni di in appello, CP_2 consistenti in un'ordinanza del GIP di Milano del 30.5.2024 e in tre sentenze rese nel 2024 dal Tribunale Civile di Milano in controversie relative alla emissione delle fatture su crediti inesistenti.
Nel merito ribadisce l'esistenza di un unico centro di interessi tra le convenute CP_9
e (già e conseguente contitolarità in capo
[...] Controparte_2 Pt_1 Parte_2 alle stesse del rapporto di lavoro dell'appellato, in particolare rilevando che era incontestato il fatto che non non era stato addetto ad alcuno degli appalti o servizi relativi ai Tes_6
contratti ATI, che le sue mansioni svolte nel corso dell'intero rapporto, indifferentemente, per le tre entità, nulla avevano a che vedere con i contratti di ATI (sottoscritti per la gestione degli appalti dei servizi di smistamento, facchinaggio e movimentazione merce).
A tal riguardo, il lavoratore sottolinea che le sue mansioni inerivano all'ordinaria attività amministrativa di , e CP_1 CP_2 CP_2
Sempre in merito all'unicità del centro di interessi, l'appellato sottolinea che i testi aveva riferito univocamente che, dal febbraio 2001 a tutto il 2021, il potere direttivo nei suoi confronti era stato quotidianamente esercitato, indifferentemente, dai sig.ri Per_1
(Presidente di ) e (dirigente di ), quest'ultima
[...] CP_2 Parte_4 CP_2
anche per il tramite di dipendenti sia di che del quali le sigg.re CP_2 CP_2 [...]
e . Pt_5 Persona_4 Testimone_5
Difende la sentenza di primo grado anche in punto nullità del licenziamento, esponendo che il licenziamento (orale) a lui intimato doveva ritenersi nullo/inefficace.
Rilevava che la statuizione del primo giudice si era fondata sulle risultanze delle prove testimoniali (in particolare verbale del 15/05/2024, teste ), dalle quali emergeva la Tes_4
Pagina 11 mancanza di un valido ed efficace atto di recesso scritto dal rapporto di lavoro da parte di ed a tal riguardo, l'appellato precisa che all'accertata Controparte_2 Parte_2
contitolarità del rapporto di lavoro in capo alle due convenute unitamente al datore di lavoro ufficialmente riconosciuto conseguiva che anche tali società avrebbero dovuto intimare al sig. il licenziamento in forma scritta, eventualmente come cofirmatarie assieme a Pt_3
Controparte_1
In via subordinata, nell'ipotesi in cui non non fosse ritenuta provata la prospettazione di contitolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore da parte di , CP_1
e , l'appellato chiede che l'accertamento dell'inefficacia del CP_2 CP_2 licenziamento verbale e l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 18 commi 1
e 2 L. 300/70 nei confronti di , suo datore di lavoro formale. CP_1
In subordine, nel caso in cui la Corte ritenesse soddisfatto il requisito della forma scritta del licenziamento intimatogli, l'appellato eccepisce che il recesso sarebbe da considerarsi comunque annullabile, essendo sorretto da una motivazione (la perdita di appalto) che, anche se fosse stata sussistente, avrebbe rilevanza soltanto relativamente all'organizzazione economica e produttiva del soggetto che l'ha dedotta, ossia Controparte_1
A tal riguardo, il lavoratore specifica inoltre che, a suo avviso, l'eventuale perdita di un appalto sarebbe stata idonea a giustificare il suo licenziamento ai sensi della normativa vigente, dal momento che egli non era adibito agli appalti perduti nel 2022.
Infine, rispetto a e ad l'appellato adduce che il Controparte_2 Parte_2
licenziamento era stato adottato in carenza di qualsiasi giustificazione, dunque che non sussisteva il g.m.o..
Dunque, per il caso in cui la Corte non ritenesse sussistente l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, insiste per l'illegittimità del licenziamento ed il Pt_3 riconoscimento del diritto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 comma 7 L.
300/70 (tutela reale) nei confronti della Controparte_1
In estremo subordine, qualora il licenziamento intimatogli fosse ritenuto legittimo ed il rapporto di lavoro risolto, chiede la condanna di e in via Pt_3 Controparte_1
solidale di e del al pagamento del preavviso, quantificato nella Pt_1 CP_2 somma di € 14.675,76 lordi, come da CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, e del
TFR, quantificato nella somma di € 1.087,09 lordi
Insiste, infine, nella domanda di condanna alla reintegra del monte ferie, ovvero, in caso di ritenuta cessazione del rapporto, al pagamento dell'indennità per ferie non godute” riportandosi alle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata.
Pagina 12 Si è costituita altresì l'appellata deducendo Controparte_10
l'avvenuto “PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL CAPO DELLA SENTENZA
IMPUGNATA ” non essendo stato Controparte_11
proposto appello su tale capo della sentenza, che era divenuto definitiva, essendosi ormai formato il giudicato.
Ha, in ogni caso, rilevato la “ESTRANEITA' DELLA COOPERATIVA ADRIATICA
RISPETTO AI FATTI ACCERTATI DAL GIUDICE DI PRIME CURE”, ribadendo di non poter riferire nulla in merito al reale svolgimento del rapporto di lavoro tra CP_1
e né alle ragioni della cessazione di esso.
[...] Pt_3
L'appellata si è costituita sottolineando la Controparte_2
sua estraneità rispetto ai rapporti intercorrenti fra e , nonché rispetto ai CP_1 CP_2
rapporti fra (che non aveva a suo avviso mai prestato attività lavorativa per il Pt_3
) e CP_2 CP_1
Sulla posizione del in relazione al rapporto di lavoro dedotto dal signor CP_2
il ribadisce di operare da anni nel settore della fornitura Parte_3 CP_2
di servizi di logistica e di magazzino, di provvedere alla funzione di intermediazione e di coordinamento delle cooperative del , di assisterle e di rappresentarle nei rapporti CP_2 con i terzi, che invece l'appellante si occupasse di assumere da aziende Parte_1 autonome, regioni autonome, enti pubblici e da privati, l'appalto di lavori e di servizi di ogni settore (pag. 2 della memoria difensiva di ), e che CP_2 Controparte_1
fosse una delle cooperative facenti parte del , che si occupava prevalentemente di CP_2
attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci.
In merito a queste attività, l'appellata specifica che erano sempre state svolte da CP_1
sotto il diretto controllo di , che di fatto concludeva i contratti di appalto con le CP_2 committenti, per poi affidare i servizi oggetto dei contratti d'appalto della CP_1 tramite quindi un affidamento diretto, senza l'intermediazione del . CP_2
Sul rapporto fra l'appellato e la l'appellato eccepisce che CP_2 Controparte_1
insieme ai rapporti commerciali era cessata anche l'ATI, tra la fine del 2021 e i primi mesi del
2022.
In merito ai rapporti tra e l'appellato espone che il lavoratore non Pt_3 CP_1
aveva mai svolto mansioni di operaio addetto al facchinaggio, come previsto da contratto,
“occupandosi esclusivamente di versare danaro e depositare assegni in banca per la
Pagina 13 e per nonché prelevare contanti presso gli istituti bancari e Controparte_1 CP_2
consegnare la documentazione societaria presso gli studi di consulenza incaricati da queste ultime, attività che impegnavano il lavoratore circa 2 ore al giorno, e non certo 4, come previsto. Il tutto verso la corresponsione di una retribuzione mensile netta media di Euro
4.500,00”.
“Sulla codatorialità e sul ruolo di , l'appellato rappresenta che dall'istruttoria era CP_2 emersa l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa del e di tutti i Pt_3
testi escussi da parte delle varie società titolari delle distinte imprese;
nello specifico, tutti i testi avevano dichiarato di lavorare fino al 2021 in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore di , e CP_2 CP_2 CP_1
Rileva, pertanto, che se, alla luce dell'istruttoria, il Giudice di prime cure aveva ravvisato la sussistenza dell'unico centro di imputazione di interessi fin dall'assunzione del nel Pt_3
2001, ciò valeva anche nei confronti di . CP_2
In particolare, l'appellato ribadisce che dall'istruttoria (testi , Tes_2 Testimone_1
, , pag. 6 e 7 della memoria difensiva del ) era emerso il Testimone_3 Tes_4 CP_2 ruolo “preponderante” di nella gestione degli appalti e di tutte le attività connesse, e CP_2
che sino a quando il sig. ha deciso di non gestire più le cooperative del Persona_1
gruppo, il ruolo del era sempre stato solo quello di coadiuvare le cooperative CP_2
secondo le direttive impartite da . CP_2
Alla luce di tutto ciò, il obietta che il gravame proposto da (volto a CP_2 CP_2 ricondurre la continuità lavorativa dell'appellato esclusivamente al e a Pt_3 CP_2
era un tentativo di sottrarsi al pagamento in via solidale di quanto Controparte_1
preteso dal dunque ne domandava il rigetto Pt_3
All'udienza del 12 febbraio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente, ritiene il collegio che la censura di inammissibilità dell'atto di appello per genericità, essendo state essenzialmente riproposte le tesi di primo grado, alla luce del testo novellato dell'art.434 c.p.c. sia infondata.
Come è noto, la disposizione in esame richiede - nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass.5 febbraio 2015 n.2143) - che nel gravame siano agevoli da individuale, “sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum (...) con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono” così da formulare argomentazioni che propongano uno sviluppo logico giuridico alternativo a quello accolto dal primo giudice tale da determinare le
Pagina 14 modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, contrapponendo ad essi i propri (cfr. esattamente sul punto: Cass. 5 febbraio 2015 nr. 2143 cit.), pur senza necessità di forme particolari.
Tale opzione interpretativa ha ricevuto, poi, conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n.27199) laddove ha statuito che la riforma del
2012 non ha trasformato l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata così che, pur dovendo contenere l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze “ affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” resta tuttavia escluso che ”l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c., dal momento che le parti della sentenza impugnata sono state individuate ed i rilievi critici esposti in modo sufficiente tale da consentire di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame (Corte d'Appello di Milano, est.
Vitali sentenza n. 748/2019)
Deve poi darsi atto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti di in quanto non è stata oggetto di impugnazione la statuizione di rigetto Controparte_3
della domanda di avvenuto trasferimento di azienda da a Controparte_1 CP_12
[...]
L'appello, pur ammissibile, è tuttavia nel merito infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Infondato è il primo motivo di appello con cui ha censurato la sentenza nella parte in CP_2
cui il giudice ha ritenuto provata, con riferimento al rapporto di lavoro di , Parte_3
l'esistenza di un unico centro di imputazione tra e Controparte_2
, da considerarsi quindi unico datore di lavoro. CP_1
Va in proposito ricordato che “la giurisprudenza di legittimità ha indicato, quali presupposti indefettibili per ravvisare l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro,
l'unitarietà della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione fra le attività esercitate,
l'unicità del soggetto direttivo e quindi dello scopo perseguito, nonché la contemporanea
Pagina 15 utilizzazione della prestazione lavorativa da parte delle varie società (v. Cass. 15.5.2006, n.
11107, Cass.
7.9.2007 n. 18843; Cass. 6707/04; Cass. 3136/99, Cass. 12.2.2013, n. 3482;
Cass. 6.6.14, n. 12817; Cass. 20.12.2016, n. 26346; Cass. 31.7.2017, n. 19023).
Come chiarito dal Supremo Collegio, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico- funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa
e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”
(Cass. 19023/17, cit.).
Questa Corte (Corte d'Appello di Milano, est. Pattumelli, sentenza n 423/2020) ha poi osservato che “Secondo quanto precisato dalla successiva giurisprudenza, la codatorialità, nell'ambito del gruppo di imprese, richiede quale indefettibile presupposto l'utilizzazione congiunta e promiscua delle prestazioni del lavoratore ad opera della complessiva organizzazione nella quale il datore di lavoro formale è inserito:
“il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determina ex se l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo, mentre la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo” (Cass. 9.1.2019, n. 267).
Pagina 16 Gli elementi richiesti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, cui il
Collegio aderisce ritenendolo pienamente condivisibile sono stati valutati correttamente dal giudice di prime cure.
Il primo giudice è pervenuto all'accertamento di un unico centro di imputazione sulla base:
- delle dichiarazioni testimoniali (testi , verbale di udienza del Tes_2 Tes_1 Tes_3
Tes_
7.11.23 e e verbale di udienza del 15.5.24); Tes_5
- dell'utilizzo degli stessi spazi ( Milano via Livinallongo 3 ) da parte di e Pt_2
CP_2
- dell'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa non solo di Parte_3
ma anche degli altri dipendenti sentiti come testi
- dell'esistenza di un unico centro direttivo ( e di Persona_1 Testimone_7 Pt_2
e di
[...] Persona_3 CP_2
L'appellante contesta le conclusioni del tribunale:
- richiamando documentazione in atti e in particolare i contratti di ATI;
-eccependo la inattendibilità dei testi in quanto divenuti consiglieri di e del CP_1
e quindi interessati a far ricadere la responsabilità su CP_2 Pt_2
-contestando che sia stata provata l'utilizzazione promiscua del personale da parte delle società del gruppo.
Le censure sono a parere del Collegio infondate.
Con riferimento al valore attribuito ai contratti di ATI, è sufficiente rilevare che si tratta di contratti relativi agli anni 2017-18-19 (doc 3a,3b,3c fascicolo e 2011 (doc8), Pt_3
mentre il periodo oggetto di controversia risale al 2001, data di assunzione di Tes_6
Quanto al valore attribuito alle dichiarazioni testimoniali le dichiarazioni dei testimoni non sono tra loro contraddittorie e , in ogni caso, ad ulteriore conferma dell'esistenza del
“gruppo” ci sono le dichiarazioni delle banche che attestano che operava presso gli Pt_3
istituti per conto di Consorzio Ucsa e Coop OM
8) Comunicazione Credito Valtellinese/CONSORZIO – Prefettura 15.5.2014;
9) Comunicazione Credito Valtellinese – Prefettura 17.6.2015;
10) Comunicazione Credito Valtellinese – Prefettura 6.6.2016;
11) Comunicazione Credito Valtellinese/CONSORZIO – Prefettura 15.6.2017;
12) Comunicazione Credito Valtellinese/CONSORZIO – Prefettura 11.7.2018;
13) Comunicazione BPM/ANDROMEDA – Prefettura 9.8.2021;
14) Bollettino rinnovo licenza porto d'armi A. 9.9.2020; Pt_3
Pagina 17 15) Versamento assegni A.
7.3.2022 c/o Creval ag. 2 Milano;
Parte_6
16) Dichiarazione BPM – 4.2.2020; Pt_3
Infondato è anche il secondo motivo, con il quale viene criticata la sentenza per vere il primo giudice ritenuto che il licenziamento sia stato irrogato a in forma orale. Pt_3
richiama come prova di irrogazione del licenziamento per iscritto la comunicazione di CP_2
cessazione modello unificato (doc 17 del fasc. Monfreda di I grado), CP_13
L'assunto non è condivisibile.
Tale documento ha come destinatario il centro per l'impiego e non è una comunicazione al lavoratore.
Non è stata invece prodotta alcuna comunicazione scritta al lavoratore
Tes_ Il teste ha pi confermato l'avvenuta comunicazione orale del licenziamento, il giorno successivo all'invio della comunicazione di cui sopra. Il terste ha in proposito dichiarato “: Io nell'aprile 2022 facevo l'impiegato per nello specifico risolvevo le CP_1 problematiche dell'ufficio, come gestire il personale sui vari appalti, rapporti con il consulente paghe, pignoramenti stipendi……………………
Gli unici due rimasti ancora assunti a Maggio 2022 per la erano solo CP_1 Pt_3
e la moglie.
[...]
A maggio 2022 non so dire se abbia lavorato, lo sentivo solo per telefono e Parte_3
parlavamo della situazione che era quella che era e che presto o tardi anche lui avrebbe dovuto dimettersi.
Si ricordo che a fine maggio 2022 gli ho detto che gli appalti non c'erano più perché aveva perso tutti gli appalti e che non c'erano più dipendenti, a parte lui e la CP_1
moglie e che quindi restare assunto non aveva più senso e che non era più giustificato il suo stipendio, atteso che non ci sarebbero stati anche volendo neppure i fondi per pagarlo. Già da gennaio 2022 non pagava più gli stipendi e le spettanze di fine rapporto agli CP_1
operai licenziati.
Io ero stato incaricato dal presidente dell'OM Andrea Sciullo di dare questa comunicazione a che non poteva restare più assunto nella cooperativa. Gli ho dato la Pt_3
comunicazione di cessazione del suo rapporto di lavoro con la che il Consulente CP_1 paghe aveva mandato al centro per l'impiego, lo ricordo perché l'ho stampo io e gliel'ho consegnato.”
Corretta è quindi la pronuncia impugnata che ha dichiarato la nullità del licenziamento orale con le conseguenze di cui all'art 18 comma 1 della L 300/70 ratione tempore applicabile.
Pagina 18 Quanto infine alla richiesta di di ammissione di nuovi documenti a supporto della tesi CP_2
che la società sarebbe stata vittima di un piano diabolico per estrometterla dal mercato della logistica integrata ritiene il Collegio che l'istanza sia inammissibile in quanto, come riferito dalla stessa appellante, sono in corso indagini in Procura a seguito di esposto di , al CP_2
momento non sono ancora stati individuati i responsabili né sono stati accertati fatti in danno a . CP_2
La decisione del tribunale resiste quindi alle critiche mosse dalla società appellante e deve essere integralmente confermata risultando assorbito ogni ulteriore profilo in lite dedotto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 3784/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, pubblicata in data 02/08/2024; condanna la società appellante a rimborsare a e Parte_3 Controparte_3
le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 3.500,00 ciascuna oltre
[...]
oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%, compensate le spese di lite tra le altre parti;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 12/02/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 19
N. R.G. 967/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3784/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, est. dott.ssa Julie Martini, pubblicata in data 02/08/2024, promossa da:
(già ) con l'avv. ANTONIO DE CAPOA, elettivamente Parte_1 Pt_2
domiciliata presso il suo studio in Bologna via Francesco Petrarca n.2 contro contumace Controparte_1
, con l'avv. IRENE ADELAIDE Controparte_2
CARUSO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Tito Vignoli n. 42
, con l'avv. TOMMASO FRANCESCO Controparte_3
MARIA CIVITELLI e elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via San
Barnaba n°30
, con l'avv DAVIDE DARIO BONSIGNORIO e l'avv.TERESA Parte_3
PILEGGI elettivamente domiciliato ai fini della presente causa presso lo studio dell'avv.
PILEGGI in Milano, via L. Cicognara 7;
Pagina 1 I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE : Pt_1
In via preliminare:
- sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. – in via immediata o, in subordine, a seguito di fissazione di udienza di comparizione delle parti – l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 3784/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. lavoro – pubblicata in data
02.08.2024 e notificata via p.e.c. alla in data 07.08.2024 Controparte_4
Nel merito
- in ogni caso, revocare e riformare – per i motivi esposti in narrativa – la sentenza n.
3784/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, pubblicata in data 02.08.2024 e notificata via p.e.c. alla in data 07.08.2024 – resa all'esito del Controparte_4
procedimento R.G. n. 141/2023 e, per l'effetto, rigettare integralmente le pretese e domande di controparte svolte nei confronti di così come accolte con i capi e Controparte_5
punti della Sentenza oggetto di gravame.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, nonché condanna del Sig. al risarcimento dei danni, da Parte_3 determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per Controparte_2
In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi Pt_1
esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese, e compensi del giudizio
Per Controparte_3
• Rigettare il ricorso in appello con conseguente conferma della sentenza n. 3784/2024 del
Tribunale del Lavoro di Milano – sezione lavoro – dr.ssa Julie Martini – RG. 141/23.
Per Parte_3
A. in via pregiudiziale:
A.
1. dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e degli effetti della sentenza d primo grado;
Pagina 2 A.
2. dichiarare l'inammissibilità dell'avversario ricorso in appello;
B. nel merito: respinte tutte le domande avversarie, nonché tutte le nuove eccezioni deduzioni e prove, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza n. 3784/2024 del Tribunale di
Milano, ovvero comunque:
- accertare e dichiarare che le convenute Controparte_1 Controparte_2
[... e costituiscono un unico centro di imputazione di interessi ed accertare e Parte_1 dichiarare la sussistenza fin dall'1.2.2001, ovvero da quell'altra data che risulterà di giustizia, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e
[...]
e quali contitolari in via solidale del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
rapporto di lavoro, anche al fine del computo del numero dei dipendenti;
Firmato Da: Davide Dario Bonsignorio Emesso Da: Controparte_6
CA 3 Serial#: 16ba03e
48
- Accertare e dichiarare l'inefficacia ovvero la nullità del licenziamento verbale intimato al ricorrente in data 1.6.2022 o in quell'altra data che sarà accertata in corso di causa, e conseguentemente dichiarare tenute e condannare Controparte_1 [...]
e solidalmente tra loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, CP_2 Parte_1
ovvero in subordine la sola a (i) reintegrare in servizio il Controparte_1 ricorrente ed a (ii) corrispondergli l''indennità prevista dall'art. 18 comma 2 Stat. Lav., dal momento del licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio, nonché - per il medesimo periodo – (iii) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed a (iv) ripristinare il monte ferie spettantegli, nella misura di n. 227,99 ore;
- In subordine, annullare ovvero dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente ai sensi dell'art. 18, comma 7, Stat. Lav, e conseguentemente dichiarare tenute e condannare le convenute, solidalmente tra loro, ovvero ciascuna per quanto di ragione, ovvero in subordine la sola a (i) reintegrare in servizio il ricorrente e a Controparte_1
(ii) corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione mensile globale lorda di fatto nella misura massima di 12 mensilità, nonché (iii) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, ovvero in quell'altra che sarà ritenuta di giustizia ed a (iv) ripristinare il monte ferie spettantegli, nella misura di n. 227,99 ore;
il tutto al tallone retributivo di Euro 7.337,88;
-
Pagina 3 In ulteriore subordine, dichiarare tenute e conseguentemente condannare
[...]
e solidalmente tra loro, ovvero Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
ciascuna per quanto di ragione, ovvero in subordine la sola a Controparte_1
corrispondere al ricorrente (i) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, l'importo di lordi
Euro 14.675,76, ovvero il diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, nonché, (ii) la relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto, pari al lordi Euro 1.087,09 ovvero il diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia;
-
In ogni caso, dichiarare tenute e conseguentemente condannare Controparte_1
e solidalmente tra loro, ovvero ciascuna per quanto di Controparte_2 Parte_1
ragione, ovvero in subordine la sola a corrispondere al Controparte_1 ricorrente l'importo di lordi Euro 8.535,66 a titolo di ferie non godute.
Con rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Sentenza esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3784/2024, ha così deciso:
- ha accertato la sussistenza tra e Controparte_1 Controparte_2 [...] di un unico centro di imputazione di interessi fin dall'assunzione del ricorrente in data Pt_2
1.2.2001;
- ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato da a Controparte_7
e, per l'effetto, ha condannato ai sensi dell'art. 18, primo comma, L. n. Parte_3
300/1970 e in via tra Controparte_7 Controparte_2 Parte_2
loro solidale, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al versamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari ad euro 7.337,88 lordi, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative ed al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
- ha condannato e in via Controparte_7 Controparte_2 Parte_2
tra loro solidale, a ripristinare il monte ferie spettante a nella misura di n. Parte_3
227,99 ore;
Pagina 4 - ha rigettato nel resto il ricorso;
- ha condannato e in via Controparte_7 Controparte_2 Parte_2 tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in € Pt_3
11.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensava tra le altre parti le ulteriori spese processuali.
In particolare, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la e la Controparte_1
per mancanza di prova della esistenza di un ramo d'azienda Controparte_3
dotato di autonomia funzionale tra Coop OM e coop Adriatica rilevando che “non appare sufficiente il passaggio di alcuni impiegati amministrativi dalla CP_1
all'Adriatica, tale aspetto non è di per sé indicativo di una cessione di ramo in assenza di prova che quantomeno quegli stessi dipendenti fossero dotati di un particolare know how e cioè di un comune bagaglio di conoscenze esperienze e capacità tecniche tale che proprio in virtù di esso è possibile fornire lo stesso servizio”. Ha osservato che tali aspetti non erano emersi nel corso dell'istruttoria considerato che i testimoni nemmeno avevano saputo riferire in merito alle mansioni e alle attività svolte dai tre impiegati trasferiti e che era invece emerso che la cooperativa presunta cessionaria aveva appalti completamente diversi da quelli di
, infine, ha ritenuto irrilevante la circostanza che taluni strumenti di lavoro quali CP_1
arredi computer linee telefoniche fax fossero passati da ad CP_1 CP_3
All'esito dell'istruttoria testimoniale il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza di un unico centro di imputazione tra e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 fin dall'1.2.2001, rilevando che era emerso:
-che , e talune cooperative aderenti al , tra cui CP_2 Parte_2 CP_2
avevano “per diverso tempo operato presso gli stessi spazi, è incontestato ed i CP_1
testi hanno confermato che dal 2004 al 2021 e hanno condiviso la CP_2 CP_2
sede operativa di Milano Via Livinallongo n. 3, presso lo stesso stabile e gli stessi locali”
-che i dipendenti di operavano indistintamente per ed anche per le CP_2 CP_2 cooperative consorziate, tra cui “con modalità che non possono ricondursi ad un CP_1 ordinario e lecito coordinamento infragruppo”:
- che era stata dimostrata l'utilizzazione contemporanea e promiscua della prestazione lavorativa trasversale (testi , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
, );
[...] Testimone_5
Pagina 5 - che era stato provato un coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tra
[...]
e il , ma coinvolgente anche le cooperative, tra cui tale Pt_2 CP_2 CP_1
da individuare un unico soggetto direttivo, nella persona di e Persona_1 Per_2
(di come pure di (di ), che faceva
[...] Parte_2 Persona_3 CP_2
confluire le diverse attività delle singole imprese e cooperative verso uno scopo comune, nonché la condivisione da parte di alcune delle società della stessa sede ed uffici, e la presenza degli stessi soggetti nella compagine societaria.
Con riferimento alla impugnazione del licenziamento, il Giudice di prime cure ha rilevato che le risultanze testimoniali (teste ) avevano provato la comunicazione orale del Tes_4
recesso in data 1/06/2022.
In particolare, il Giudice ha evidenziato che era emerso che al ricorrente era stata consegnata il giorno 1.6.2022 la comunicazione di cessazione del rapporto inviata da al CP_1 centro per l'impiego il giorno il 31/05/2022 e ciò dimostrava che alla data della comunicazione di licenziamento il rapporto era già stato risolto, senza che il lavoratore ne avesse avuto preventiva notizia.
In mancanza di prova circa la comunicazione scritta del licenziamento, il giudice lo ha dichiarato nullo, con applicazione della tutela di cui al co 1 dell'art 18 L 300/70 e ha condannato e in via tra loro solidale Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
ed in quanto unico centro di imputazione di interessi, al ripristino effettivo del rapporto di lavoro (di conseguenza ritenendo invece inammissibili le domande relative alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR), ed al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, pari alla retribuzione globale di fatto indicata in ricorso in euro 7.337,88 maturata dalla data del licenziamento (1.6.2022) e fino all'effettiva reintegra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza fino al soddisfo;
altresì la predetta società va condannata al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro. Quanto alla retribuzione globale di fatto il ricorrente l'ha determinata nell'importo lordo di euro 7.337,88 come da buste paga depositate in atti da gennaio a maggio 2022.
Da ultimo, il giudice ha ritenuto fondata la domanda di reintegrazione del monte ore ferie nella misura di 227,99 ore esponendo che dalla documentazione in atti emergeva che: nella busta paga di aprile 2022 sono indicate n 156,6666 ore di ferie residue e n 58,6666 giorni di ferie maturati nel corso del 2022 e che la retribuzione mensile era riferita a 168 ore
Pagina 6 lavorate mensili su 5 giorni la settimana, nella busta paga di maggio 2022 figurano come godute nello stesso mese n 227,99 ore di ferie pari a 28,37 giorni, nella colonna competenze viene riportato l'importo di € 8.535,33 come ferie godute e nella colonna trattenuta € 8.535,33 per recupero competenze, con l'effetto di azzeramento di tale importo.
Non avendo la cooperativa fornito spiegazione di detta operazione, il giudice ha ritenuto che abbia omesso di versare al ricorrente alla cessazione del rapporto l'indennità CP_1
sostitutiva della ferie nella misura di € 8.535,33 e considerato che il lavoratore veniva reintegrato nel rapporto di lavoro, rilevava che non doveva essere liquidata l'indennità ma doveva essere ricostituito il monte ferie di 227,99 ore.
Con atto del 6/06/2024, (già ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza indicata.
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un unico centro di imputazione fin dall'1/02/2001 tra di essa, la Controparte_1
e Controparte_2
Deduce la società appellante che il Giudice di primo grado:
- aveva errato nel non ritenere dirimente, rispetto all'accertata indistinta utilizzazione delle prestazioni del sig. da parte di e , la Pt_3 CP_1 CP_2 CP_2
portata dei contratti di ATI tempo per tempo sottoscritti tra e il CP_2 CP_2
“ai fini dello svolgimento delle opere di SMISTAMENTO, FACCHINAGGIO e
MOVIMENTAZIONE MERCE” nell'ambito di appalti di servizi da parte di talune aziende clienti;
- aveva fondato il proprio accertamento sulle risultanze istruttorie, delle quali lamenta la lacunosità e inattendibilità, anziché sui documenti prodotti in giudizio dalle parti, da cui risultava che il sig. era stato formalmente assunto, pagato e licenziato dalla sola Pt_3
CP_1
Infatti, secondo la ricostruzione di parte appellante, in virtù della natura e del contenuto dei contratti che, di volta in volta, l'ATI concludeva, ed alla luce della regolamentazione dei rapporti interni, aveva avuto l'incarico di assicurarsi l'aggiudicazione della commessa, CP_2
mentre la gestione dei rapporti interni intercorrenti tra le Cooperative aderenti al CP_2
ed il stesso era stata demandata esclusivamente a quest'ultimo. (art 7 dei
[...] CP_2
contratti ATI allegati)
Secondo la tesi dell'appellante il provvedeva sia all'affidamento delle singole CP_2
commesse alle diverse Cooperative, sia alla gestione amministrativa dei rapporti, restando del
Pagina 7 tutto estranea al sistema la la quale non era “materialmente in grado di Controparte_4 poter interferire nella gestione interna dei rapporti”.
L'appellante contesta, inoltre, la sussistenza nella fattispecie dei requisiti dell'utilizzo contemporaneo e promiscuo del personale e delle sedi, a prova dell'insussistenza di un coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario da parte di , adducendo a sostegno CP_2
della propria censura i documenti contrattuali (lettere di assunzione dei lavoratori rilasciate e firmate esclusivamente dalla Coop. OM e non recanti la firma di , le buste Parte_1 paga e l'ATI; ciò, in particolare, per sottolineare che non aveva alcun coinvolgimento CP_2
operativo o funzionale, non esercitava alcuna interferenza nella gestione delle attività di e degli altri soggetti giuridici coinvolti nell'esecuzione dei vari appalti CP_1
commissionati dalle committenti, che erano ad avviso di parte appellante autonomi e non sottoposti ad alcun controllo od esercizio di governance
Deduce, quindi, che non sussistendo un centro unico di imputazione, viene necessariamente meno l'esistenza di un rapporto diretto di subordinazione tra la e , Pt_1 Parte_3
essendo il dipendente della Coop. OM, e successivamente della Coop. Pt_3
Adriatica; infine, sottolinea che dalle buste paga era evidente che l'appellato Pt_3
riceveva la retribuzione esclusivamente da e che l'orario di lavoro era concordato CP_1 nelle lettere di assunzione sottoscritte unicamente da quest'ultima, senza mai recare la firma di UCSA.
Rileva anche che dalle dichiarazioni assunte in sede di istruttoria “non veritiere e confusionarie” non risulta chiaro quale era la natura delle direttive e che non vi è alcun effettivo riscontro con le risultanze documentali .
Con il secondo motivo critica la sentenza impugnata per l'erronea valutazione del CP_2
materiale probatorio, sostenendo che le dichiarazioni assunte erano confusionarie e contraddittorie , che i testi erano privi di terzietà, neutralità e avevano un interesse diretto nella vertenza: e erano dipendenti dal Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
; durante lo svolgimento del processo aveva poi assunto la carica CP_2 Tes_3
di consigliere della dal 13-01-2022 al 08-11-2023 e del Controparte_1 CP_2
dal 24-05-2024 al 18-07-2024; era ex dipendente della
[...] Tes_4 CP_1
ed attuale dipendente della , aveva assunto la carica di
[...] Controparte_3
Presidente della dal 2008 al 2017 , di Consigliere del Controparte_1 CP_2
dal 05-04-2023 al 24-05-2024.
[...]
Pagina 8 Con il terzo motivo censura l'accertamento della nullità del licenziamento adducendo l'omessa presa visione da parte del Giudice di prime cure della documentazione prodotta in primo grado, dalla quale – a dire dell'appellante- risultava che il recesso dal rapporto di lavoro era stato comunicato al dalla in data 21/05/2022. Rileva anche Pt_3 CP_1
che le dichiarazioni rese in sede testimoniale erano prive di alcun riscontro documentale e smentite dalla stessa documentazione prodotta da in atti. CP_1
rileva inoltre che, anche nell'ipotesi in cui fosse risultato che all'1/06/2022 il Parte_1
fosse già stato licenziato senza che ne avesse avuto preventiva notizia, era Pt_3
comunque pacifico che dal mese di marzo 2022 si era interrotto ogni rapporto di collaborazione tra (ora ed il lavoratore (a sostegno di tal tesi, Pt_2 Pt_1
l'appellante eccepisce che aveva inizialmente impugnato il licenziamento solo nei Pt_3
confronti di senza coinvolgere CP_1 Parte_1
Infine, la società appellante sostiene che il Giudice di prime cure, con specifico riferimento all'impugnazione del licenziamento, aveva omesso di pronunciarsi sulla posizione di
[...]
“confermando le deduzioni avanzate dall'odierna appellante ed avvallando la tesi della Pt_1 risoluzione consensuale e valida del rapporto a partire dal mese di marzo 2022”
Con il quarto motivo di appello lamenta “di essere vittima di un piano diabolico Parte_1
ordito per estrometterla dal mercato della logistica integrata, mercato che, se da un lato in questi ultimi anni ha visto una crescita tumultuosa, dall'altro lato ha visto anche l'aumento esponenziale degli operatori, spesso sin troppo disinvolti”
A sostegno della tesi del complotto, l'appellante adduceil contenuto di “documenti e di atti giudiziari, di cui purtroppo, essa è venuta da poco nella condizione materiale di acquisizione”; in particolare, menziona di aver nel 2022 presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, paventando l'esistenza di un “piano criminoso, piano articolato e complesso, che evidentemente prevedeva il compimento di più azioni, separate e distinte, ma che erano tese a porre sotto attacco economico in modo tale che essa non fosse materialmente in grado CP_2 di far fronte a questo vero e proprio “diluvio” di intimazione di pagamento”.
Inoltre, evidenzia che le indagini della procura erano in corso per individuare i CP_2 responsabili dell'incendio dell'autovettura di un'ex dipendente della (sig.ra ), CP_2 Tes_5 escussa come teste nel primo grado, che era stata “bruciata dolosamente”
Infine, la società appellante rappresenta che alcune cooperative facenti parte del CP_2
avevano emesso nel 2022 “fatture per decine di milioni di euro a fronte di prestazioni
[...] inesistenti”, e che era ricorsa all'Autorità giudiziaria anche civile, che aveva CP_2
Pagina 9 riconosciuto la falsità delle fatture. Secondo parte appellante, in ciò troverebbe giustificazione il deposito tardivo della documentazione (sentenze del Tribunale che avevano dichiarato la falsità dei documenti), tenuto conto che le sentenze erano state emesse all'esito di procedimenti instaurati da altri legali di e di cui la difesa di primo grado dell'odierna CP_2
appellante sosteneva di non poter essere a conoscenza.
Alla luce di quanto esposto l'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art 283 cpc, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande svolte da con il ricorso di primo grado Pt_3
si è costituito in appello e ha chiesto preliminarmente di dichiarare Pt_3
“l'inammissibilità ovvero comunque rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e degli effetti della sentenza ex art. 283 c.p.c
Nel merito, sempre in via preliminare ha chiesto il rigetto in limine dell'avversario ricorso in appello per carenza dei motivi”.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in appello di mancanza CP_8
dei requisiti richiesti dall'art. 434 c.p.c.,
L'appellante aveva infatti omesso: di indicare i capi della sentenza impugnati;
di operare riferimenti alla rilevanza delle violazioni di legge denunciate;
di trattare il tema di cui ai titoli dei motivi per concentrarsi sul criticare l'accertamento della effettiva sussistenza di un unico centro imputazione di interessi tra due delle originarie convenute ed;
di trattare il tema CP_2
delle presunte dichiarazioni rese da in primo grado e asseritamente disattese dal CP_2
Giudice, incentrando la propria trattazione sulla contestazione dell'attendibilità dei testi escussi, mai eccepita in primo grado;
di indicare le norme di legge che assumeva violate.
“IN SUBORDINE, NEL MERITO, ha eccepito che, con il ricorso in appello, Pt_3
per la prima volta aveva tentato di introdurre, senza neppure dedurle a prova, CP_2
circostanze nuove e quindi inammissibili, in particolare:
- che “il decise di assumere una denominazione sociale simile alla soc. UCSA s.p.a CP_2
per sfruttarne la notorietà e quindi per fini meramente commerciali e nulla più;
- che “nessun socio né membro del C.d.A. del ha mai ricoperto cariche di CP_2 qualsivoglia tipo all'interno del Consorzio omonimo né delle Cooperative facentine parte”;
- che “nessun dipendente o dirigente di è mai stato distaccato presso il Parte_2 CP_2
e/o le Cooperative aderenti, e viceversa” che “fu la Coop. OM che – per l'esecuzione degli appalti sub-affidati dal – decise di assumere l'odierno appellato CP_2
Pagina 10 affidandogli il disbrigo delle incombenze rientranti anche nei servizi offerti e gestiti dal stesso”; CP_2
-che “nell'ambito dei rapporti di collaborazione derivanti dalle ATI in essere, e dietro designazione del , l'odierno appellato fu designato come 'persona di contatto' tra CP_2 esso e la con l'incarico di svolgere alcune incombenze di natura CP_2 Parte_2
amministrativa, tra cui il ritiro della corrispondenza presso lo studio del commercialista del
– in base ad accordi intercorsi tra il e le sue consorziate” CP_2 CP_2
-che ritiene di essere vittima di un piano diabolico ordito per estrometterla dal Parte_1 mercato della logistica integrata” . eccepisce altresì l'inammissibilità delle eccezioni, anch'esse proposte per la prima Pt_3
Tes_ in appello, relative all'attendibilità dei testi , e . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_5
Inoltre, ritiene altrettanto inammissibili, in quanto nuove, le produzioni di in appello, CP_2 consistenti in un'ordinanza del GIP di Milano del 30.5.2024 e in tre sentenze rese nel 2024 dal Tribunale Civile di Milano in controversie relative alla emissione delle fatture su crediti inesistenti.
Nel merito ribadisce l'esistenza di un unico centro di interessi tra le convenute CP_9
e (già e conseguente contitolarità in capo
[...] Controparte_2 Pt_1 Parte_2 alle stesse del rapporto di lavoro dell'appellato, in particolare rilevando che era incontestato il fatto che non non era stato addetto ad alcuno degli appalti o servizi relativi ai Tes_6
contratti ATI, che le sue mansioni svolte nel corso dell'intero rapporto, indifferentemente, per le tre entità, nulla avevano a che vedere con i contratti di ATI (sottoscritti per la gestione degli appalti dei servizi di smistamento, facchinaggio e movimentazione merce).
A tal riguardo, il lavoratore sottolinea che le sue mansioni inerivano all'ordinaria attività amministrativa di , e CP_1 CP_2 CP_2
Sempre in merito all'unicità del centro di interessi, l'appellato sottolinea che i testi aveva riferito univocamente che, dal febbraio 2001 a tutto il 2021, il potere direttivo nei suoi confronti era stato quotidianamente esercitato, indifferentemente, dai sig.ri Per_1
(Presidente di ) e (dirigente di ), quest'ultima
[...] CP_2 Parte_4 CP_2
anche per il tramite di dipendenti sia di che del quali le sigg.re CP_2 CP_2 [...]
e . Pt_5 Persona_4 Testimone_5
Difende la sentenza di primo grado anche in punto nullità del licenziamento, esponendo che il licenziamento (orale) a lui intimato doveva ritenersi nullo/inefficace.
Rilevava che la statuizione del primo giudice si era fondata sulle risultanze delle prove testimoniali (in particolare verbale del 15/05/2024, teste ), dalle quali emergeva la Tes_4
Pagina 11 mancanza di un valido ed efficace atto di recesso scritto dal rapporto di lavoro da parte di ed a tal riguardo, l'appellato precisa che all'accertata Controparte_2 Parte_2
contitolarità del rapporto di lavoro in capo alle due convenute unitamente al datore di lavoro ufficialmente riconosciuto conseguiva che anche tali società avrebbero dovuto intimare al sig. il licenziamento in forma scritta, eventualmente come cofirmatarie assieme a Pt_3
Controparte_1
In via subordinata, nell'ipotesi in cui non non fosse ritenuta provata la prospettazione di contitolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore da parte di , CP_1
e , l'appellato chiede che l'accertamento dell'inefficacia del CP_2 CP_2 licenziamento verbale e l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 18 commi 1
e 2 L. 300/70 nei confronti di , suo datore di lavoro formale. CP_1
In subordine, nel caso in cui la Corte ritenesse soddisfatto il requisito della forma scritta del licenziamento intimatogli, l'appellato eccepisce che il recesso sarebbe da considerarsi comunque annullabile, essendo sorretto da una motivazione (la perdita di appalto) che, anche se fosse stata sussistente, avrebbe rilevanza soltanto relativamente all'organizzazione economica e produttiva del soggetto che l'ha dedotta, ossia Controparte_1
A tal riguardo, il lavoratore specifica inoltre che, a suo avviso, l'eventuale perdita di un appalto sarebbe stata idonea a giustificare il suo licenziamento ai sensi della normativa vigente, dal momento che egli non era adibito agli appalti perduti nel 2022.
Infine, rispetto a e ad l'appellato adduce che il Controparte_2 Parte_2
licenziamento era stato adottato in carenza di qualsiasi giustificazione, dunque che non sussisteva il g.m.o..
Dunque, per il caso in cui la Corte non ritenesse sussistente l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, insiste per l'illegittimità del licenziamento ed il Pt_3 riconoscimento del diritto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 comma 7 L.
300/70 (tutela reale) nei confronti della Controparte_1
In estremo subordine, qualora il licenziamento intimatogli fosse ritenuto legittimo ed il rapporto di lavoro risolto, chiede la condanna di e in via Pt_3 Controparte_1
solidale di e del al pagamento del preavviso, quantificato nella Pt_1 CP_2 somma di € 14.675,76 lordi, come da CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, e del
TFR, quantificato nella somma di € 1.087,09 lordi
Insiste, infine, nella domanda di condanna alla reintegra del monte ferie, ovvero, in caso di ritenuta cessazione del rapporto, al pagamento dell'indennità per ferie non godute” riportandosi alle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata.
Pagina 12 Si è costituita altresì l'appellata deducendo Controparte_10
l'avvenuto “PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL CAPO DELLA SENTENZA
IMPUGNATA ” non essendo stato Controparte_11
proposto appello su tale capo della sentenza, che era divenuto definitiva, essendosi ormai formato il giudicato.
Ha, in ogni caso, rilevato la “ESTRANEITA' DELLA COOPERATIVA ADRIATICA
RISPETTO AI FATTI ACCERTATI DAL GIUDICE DI PRIME CURE”, ribadendo di non poter riferire nulla in merito al reale svolgimento del rapporto di lavoro tra CP_1
e né alle ragioni della cessazione di esso.
[...] Pt_3
L'appellata si è costituita sottolineando la Controparte_2
sua estraneità rispetto ai rapporti intercorrenti fra e , nonché rispetto ai CP_1 CP_2
rapporti fra (che non aveva a suo avviso mai prestato attività lavorativa per il Pt_3
) e CP_2 CP_1
Sulla posizione del in relazione al rapporto di lavoro dedotto dal signor CP_2
il ribadisce di operare da anni nel settore della fornitura Parte_3 CP_2
di servizi di logistica e di magazzino, di provvedere alla funzione di intermediazione e di coordinamento delle cooperative del , di assisterle e di rappresentarle nei rapporti CP_2 con i terzi, che invece l'appellante si occupasse di assumere da aziende Parte_1 autonome, regioni autonome, enti pubblici e da privati, l'appalto di lavori e di servizi di ogni settore (pag. 2 della memoria difensiva di ), e che CP_2 Controparte_1
fosse una delle cooperative facenti parte del , che si occupava prevalentemente di CP_2
attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci.
In merito a queste attività, l'appellata specifica che erano sempre state svolte da CP_1
sotto il diretto controllo di , che di fatto concludeva i contratti di appalto con le CP_2 committenti, per poi affidare i servizi oggetto dei contratti d'appalto della CP_1 tramite quindi un affidamento diretto, senza l'intermediazione del . CP_2
Sul rapporto fra l'appellato e la l'appellato eccepisce che CP_2 Controparte_1
insieme ai rapporti commerciali era cessata anche l'ATI, tra la fine del 2021 e i primi mesi del
2022.
In merito ai rapporti tra e l'appellato espone che il lavoratore non Pt_3 CP_1
aveva mai svolto mansioni di operaio addetto al facchinaggio, come previsto da contratto,
“occupandosi esclusivamente di versare danaro e depositare assegni in banca per la
Pagina 13 e per nonché prelevare contanti presso gli istituti bancari e Controparte_1 CP_2
consegnare la documentazione societaria presso gli studi di consulenza incaricati da queste ultime, attività che impegnavano il lavoratore circa 2 ore al giorno, e non certo 4, come previsto. Il tutto verso la corresponsione di una retribuzione mensile netta media di Euro
4.500,00”.
“Sulla codatorialità e sul ruolo di , l'appellato rappresenta che dall'istruttoria era CP_2 emersa l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa del e di tutti i Pt_3
testi escussi da parte delle varie società titolari delle distinte imprese;
nello specifico, tutti i testi avevano dichiarato di lavorare fino al 2021 in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore di , e CP_2 CP_2 CP_1
Rileva, pertanto, che se, alla luce dell'istruttoria, il Giudice di prime cure aveva ravvisato la sussistenza dell'unico centro di imputazione di interessi fin dall'assunzione del nel Pt_3
2001, ciò valeva anche nei confronti di . CP_2
In particolare, l'appellato ribadisce che dall'istruttoria (testi , Tes_2 Testimone_1
, , pag. 6 e 7 della memoria difensiva del ) era emerso il Testimone_3 Tes_4 CP_2 ruolo “preponderante” di nella gestione degli appalti e di tutte le attività connesse, e CP_2
che sino a quando il sig. ha deciso di non gestire più le cooperative del Persona_1
gruppo, il ruolo del era sempre stato solo quello di coadiuvare le cooperative CP_2
secondo le direttive impartite da . CP_2
Alla luce di tutto ciò, il obietta che il gravame proposto da (volto a CP_2 CP_2 ricondurre la continuità lavorativa dell'appellato esclusivamente al e a Pt_3 CP_2
era un tentativo di sottrarsi al pagamento in via solidale di quanto Controparte_1
preteso dal dunque ne domandava il rigetto Pt_3
All'udienza del 12 febbraio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente, ritiene il collegio che la censura di inammissibilità dell'atto di appello per genericità, essendo state essenzialmente riproposte le tesi di primo grado, alla luce del testo novellato dell'art.434 c.p.c. sia infondata.
Come è noto, la disposizione in esame richiede - nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass.5 febbraio 2015 n.2143) - che nel gravame siano agevoli da individuale, “sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum (...) con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono” così da formulare argomentazioni che propongano uno sviluppo logico giuridico alternativo a quello accolto dal primo giudice tale da determinare le
Pagina 14 modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, contrapponendo ad essi i propri (cfr. esattamente sul punto: Cass. 5 febbraio 2015 nr. 2143 cit.), pur senza necessità di forme particolari.
Tale opzione interpretativa ha ricevuto, poi, conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n.27199) laddove ha statuito che la riforma del
2012 non ha trasformato l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata così che, pur dovendo contenere l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze “ affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” resta tuttavia escluso che ”l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c., dal momento che le parti della sentenza impugnata sono state individuate ed i rilievi critici esposti in modo sufficiente tale da consentire di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame (Corte d'Appello di Milano, est.
Vitali sentenza n. 748/2019)
Deve poi darsi atto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti di in quanto non è stata oggetto di impugnazione la statuizione di rigetto Controparte_3
della domanda di avvenuto trasferimento di azienda da a Controparte_1 CP_12
[...]
L'appello, pur ammissibile, è tuttavia nel merito infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Infondato è il primo motivo di appello con cui ha censurato la sentenza nella parte in CP_2
cui il giudice ha ritenuto provata, con riferimento al rapporto di lavoro di , Parte_3
l'esistenza di un unico centro di imputazione tra e Controparte_2
, da considerarsi quindi unico datore di lavoro. CP_1
Va in proposito ricordato che “la giurisprudenza di legittimità ha indicato, quali presupposti indefettibili per ravvisare l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro,
l'unitarietà della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione fra le attività esercitate,
l'unicità del soggetto direttivo e quindi dello scopo perseguito, nonché la contemporanea
Pagina 15 utilizzazione della prestazione lavorativa da parte delle varie società (v. Cass. 15.5.2006, n.
11107, Cass.
7.9.2007 n. 18843; Cass. 6707/04; Cass. 3136/99, Cass. 12.2.2013, n. 3482;
Cass. 6.6.14, n. 12817; Cass. 20.12.2016, n. 26346; Cass. 31.7.2017, n. 19023).
Come chiarito dal Supremo Collegio, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico- funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa
e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”
(Cass. 19023/17, cit.).
Questa Corte (Corte d'Appello di Milano, est. Pattumelli, sentenza n 423/2020) ha poi osservato che “Secondo quanto precisato dalla successiva giurisprudenza, la codatorialità, nell'ambito del gruppo di imprese, richiede quale indefettibile presupposto l'utilizzazione congiunta e promiscua delle prestazioni del lavoratore ad opera della complessiva organizzazione nella quale il datore di lavoro formale è inserito:
“il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determina ex se l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo, mentre la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo” (Cass. 9.1.2019, n. 267).
Pagina 16 Gli elementi richiesti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, cui il
Collegio aderisce ritenendolo pienamente condivisibile sono stati valutati correttamente dal giudice di prime cure.
Il primo giudice è pervenuto all'accertamento di un unico centro di imputazione sulla base:
- delle dichiarazioni testimoniali (testi , verbale di udienza del Tes_2 Tes_1 Tes_3
Tes_
7.11.23 e e verbale di udienza del 15.5.24); Tes_5
- dell'utilizzo degli stessi spazi ( Milano via Livinallongo 3 ) da parte di e Pt_2
CP_2
- dell'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa non solo di Parte_3
ma anche degli altri dipendenti sentiti come testi
- dell'esistenza di un unico centro direttivo ( e di Persona_1 Testimone_7 Pt_2
e di
[...] Persona_3 CP_2
L'appellante contesta le conclusioni del tribunale:
- richiamando documentazione in atti e in particolare i contratti di ATI;
-eccependo la inattendibilità dei testi in quanto divenuti consiglieri di e del CP_1
e quindi interessati a far ricadere la responsabilità su CP_2 Pt_2
-contestando che sia stata provata l'utilizzazione promiscua del personale da parte delle società del gruppo.
Le censure sono a parere del Collegio infondate.
Con riferimento al valore attribuito ai contratti di ATI, è sufficiente rilevare che si tratta di contratti relativi agli anni 2017-18-19 (doc 3a,3b,3c fascicolo e 2011 (doc8), Pt_3
mentre il periodo oggetto di controversia risale al 2001, data di assunzione di Tes_6
Quanto al valore attribuito alle dichiarazioni testimoniali le dichiarazioni dei testimoni non sono tra loro contraddittorie e , in ogni caso, ad ulteriore conferma dell'esistenza del
“gruppo” ci sono le dichiarazioni delle banche che attestano che operava presso gli Pt_3
istituti per conto di Consorzio Ucsa e Coop OM
8) Comunicazione Credito Valtellinese/CONSORZIO – Prefettura 15.5.2014;
9) Comunicazione Credito Valtellinese – Prefettura 17.6.2015;
10) Comunicazione Credito Valtellinese – Prefettura 6.6.2016;
11) Comunicazione Credito Valtellinese/CONSORZIO – Prefettura 15.6.2017;
12) Comunicazione Credito Valtellinese/CONSORZIO – Prefettura 11.7.2018;
13) Comunicazione BPM/ANDROMEDA – Prefettura 9.8.2021;
14) Bollettino rinnovo licenza porto d'armi A. 9.9.2020; Pt_3
Pagina 17 15) Versamento assegni A.
7.3.2022 c/o Creval ag. 2 Milano;
Parte_6
16) Dichiarazione BPM – 4.2.2020; Pt_3
Infondato è anche il secondo motivo, con il quale viene criticata la sentenza per vere il primo giudice ritenuto che il licenziamento sia stato irrogato a in forma orale. Pt_3
richiama come prova di irrogazione del licenziamento per iscritto la comunicazione di CP_2
cessazione modello unificato (doc 17 del fasc. Monfreda di I grado), CP_13
L'assunto non è condivisibile.
Tale documento ha come destinatario il centro per l'impiego e non è una comunicazione al lavoratore.
Non è stata invece prodotta alcuna comunicazione scritta al lavoratore
Tes_ Il teste ha pi confermato l'avvenuta comunicazione orale del licenziamento, il giorno successivo all'invio della comunicazione di cui sopra. Il terste ha in proposito dichiarato “: Io nell'aprile 2022 facevo l'impiegato per nello specifico risolvevo le CP_1 problematiche dell'ufficio, come gestire il personale sui vari appalti, rapporti con il consulente paghe, pignoramenti stipendi……………………
Gli unici due rimasti ancora assunti a Maggio 2022 per la erano solo CP_1 Pt_3
e la moglie.
[...]
A maggio 2022 non so dire se abbia lavorato, lo sentivo solo per telefono e Parte_3
parlavamo della situazione che era quella che era e che presto o tardi anche lui avrebbe dovuto dimettersi.
Si ricordo che a fine maggio 2022 gli ho detto che gli appalti non c'erano più perché aveva perso tutti gli appalti e che non c'erano più dipendenti, a parte lui e la CP_1
moglie e che quindi restare assunto non aveva più senso e che non era più giustificato il suo stipendio, atteso che non ci sarebbero stati anche volendo neppure i fondi per pagarlo. Già da gennaio 2022 non pagava più gli stipendi e le spettanze di fine rapporto agli CP_1
operai licenziati.
Io ero stato incaricato dal presidente dell'OM Andrea Sciullo di dare questa comunicazione a che non poteva restare più assunto nella cooperativa. Gli ho dato la Pt_3
comunicazione di cessazione del suo rapporto di lavoro con la che il Consulente CP_1 paghe aveva mandato al centro per l'impiego, lo ricordo perché l'ho stampo io e gliel'ho consegnato.”
Corretta è quindi la pronuncia impugnata che ha dichiarato la nullità del licenziamento orale con le conseguenze di cui all'art 18 comma 1 della L 300/70 ratione tempore applicabile.
Pagina 18 Quanto infine alla richiesta di di ammissione di nuovi documenti a supporto della tesi CP_2
che la società sarebbe stata vittima di un piano diabolico per estrometterla dal mercato della logistica integrata ritiene il Collegio che l'istanza sia inammissibile in quanto, come riferito dalla stessa appellante, sono in corso indagini in Procura a seguito di esposto di , al CP_2
momento non sono ancora stati individuati i responsabili né sono stati accertati fatti in danno a . CP_2
La decisione del tribunale resiste quindi alle critiche mosse dalla società appellante e deve essere integralmente confermata risultando assorbito ogni ulteriore profilo in lite dedotto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 3784/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, pubblicata in data 02/08/2024; condanna la società appellante a rimborsare a e Parte_3 Controparte_3
le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 3.500,00 ciascuna oltre
[...]
oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%, compensate le spese di lite tra le altre parti;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 12/02/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 19