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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/12/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5670/2025vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 5670/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CRISTOFORI KATIA presso il cui studio sito in VIA A. PANSA 51, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CRISTOFORI KATIA presso il cui studio sito in VIA A. PANSA 51, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 20.11.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1645/2008 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09-14.10.2008
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, osservato che le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
1) Il dr. non sia più tenuto al versamento dell'assegno Parte_2 divorzile a favore della sig.ra , entro la prima decade di ogni mese, Parte_1 pari ad euro 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria comunicati dall'Istat;
2) Dichiarare altresì, che con riferimento all' appartamento sito in via Ignazio Silone n. 16, non residuano ulteriori questioni da definire, atteso che lo stesso è ad oggi di proprietà esclusiva della sig.ra per effetto di Parte_1 compravendita avvenuta tra le parti;
3) Le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e costituendo la regolamentazione di questioni patrimoniali tra le medesime delle quali il Collegio non può che prendere atto a mente dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c.
ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1645/2008 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09-14.10.2008
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI NE AN ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 5670/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CRISTOFORI KATIA presso il cui studio sito in VIA A. PANSA 51, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CRISTOFORI KATIA presso il cui studio sito in VIA A. PANSA 51, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 20.11.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1645/2008 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09-14.10.2008
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, osservato che le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
1) Il dr. non sia più tenuto al versamento dell'assegno Parte_2 divorzile a favore della sig.ra , entro la prima decade di ogni mese, Parte_1 pari ad euro 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria comunicati dall'Istat;
2) Dichiarare altresì, che con riferimento all' appartamento sito in via Ignazio Silone n. 16, non residuano ulteriori questioni da definire, atteso che lo stesso è ad oggi di proprietà esclusiva della sig.ra per effetto di Parte_1 compravendita avvenuta tra le parti;
3) Le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e costituendo la regolamentazione di questioni patrimoniali tra le medesime delle quali il Collegio non può che prendere atto a mente dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c.
ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1645/2008 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09-14.10.2008
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI NE AN ZI