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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 7605/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Giuseppe Frascella
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con decisione del 18.01.2023 la Commissione Medica di prima istanza riconosceva al ricorrente la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) medio-grave 67-99%, percentuale 80%” nonché “Portatore di handicap in situazione di gravità art.3 co.1 L104/92“.
Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L.18/1980, né lo status di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1
chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento
[...]
e ai benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 sin dalla data della domanda amministrativa – 24.11.2022 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto del ricorrente.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile, sez. Lav.,
20/08/2018, n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste però con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa.
Sul punto la dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto per il riconoscimento in favore del ricorrente signor Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e lo status di handicap in situazioni di gravità. In data 21.11.2022 presentava domanda amministrativa alla Commissione
Medica per quanto sopra richiesto. L dichiarava il ricorrente” CP_1
Invalido con percentuale pari all' 80%”, handicap comma 1 art.3 L.104/92.
Avverso tale valutazione il periziato intraprendeva Accertamento Tecnico
Preventivo, affidato al consulente dr. che confermava la Per_2 valutazione della Commissione Accertativa.
Ritenendo anche questa volta iniqua tale valutazione, il sig. Parte_1 procedeva con il dissenso.
Dalla documentazione medica prodotta, risulta il seguente complesso patologico: “Sindrome Mielodisplasica a basso rischio ed Anemia refrattaria in monitoraggio clinico, Spondiloartrosi diffusa lombare,
Discopatie multiple a varia estrinsecazione, stenosi vertebrale lombare
Diabete Mellito NID, Ateromasia carotidea, Incontinenza urinaria”.
In risposta al quesito formulato dal Sig. Giudice, sulla base della consueta metodologia valutativa anche per analogia e relativo calcolo riduzionistico, utilizzando il Decreto Ministeriale del 5.2.1992 risulta che il grado di invalidità del Sig all'epoca della domanda Parte_1 amministrativa del 24.11.2022 fosse dell'80%, handicap comma 1 art 3
L.104/92. Sempre all'epoca della domanda amministrativa, inoltre, non
c'erano le condizioni cliniche per riconoscere l'indennità di accompagnamento poiché il detto complesso patologico risultava non incidente sulla autonomia del periziato.
In data 15.06.2023, successivamente alla domanda amministrativa del
21.11.2022 il Geriatra dr. certifica” Deficit della Per_3 deambulazione, possibile per brevi tratti, con necessità di appoggio e stretta super visione di terzi per elevato rischio di caduta in esiti di frattura... necessitando di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani...
Il quadro clinico che evidenzia la necessità di una assistenza continua
e globale, oltre allo status di handicap in situazioni di gravità comma
3 art 3 L.104/92 è dato dalla relazione geriatrica del 15.06.2023. Da tale data vi sono i presupposti per beneficiare della indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, si dichiarano compensate le spese nella misura del 50%, mentre per il restante 50% l deve essere condannato alla rifusione CP_1 delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta che ha diritto di godere dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data a far data dalla relazione geriatrica del 15.06.2023;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%, condanna l al pagamento delle spese processuali nella misura del CP_1 restante 50% in favore del ricorrente e le liquida nella misura di €
2.540,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
CTU.
Bari, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 7605/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Giuseppe Frascella
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con decisione del 18.01.2023 la Commissione Medica di prima istanza riconosceva al ricorrente la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) medio-grave 67-99%, percentuale 80%” nonché “Portatore di handicap in situazione di gravità art.3 co.1 L104/92“.
Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L.18/1980, né lo status di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1
chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento
[...]
e ai benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 sin dalla data della domanda amministrativa – 24.11.2022 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto del ricorrente.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile, sez. Lav.,
20/08/2018, n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste però con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa.
Sul punto la dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto per il riconoscimento in favore del ricorrente signor Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e lo status di handicap in situazioni di gravità. In data 21.11.2022 presentava domanda amministrativa alla Commissione
Medica per quanto sopra richiesto. L dichiarava il ricorrente” CP_1
Invalido con percentuale pari all' 80%”, handicap comma 1 art.3 L.104/92.
Avverso tale valutazione il periziato intraprendeva Accertamento Tecnico
Preventivo, affidato al consulente dr. che confermava la Per_2 valutazione della Commissione Accertativa.
Ritenendo anche questa volta iniqua tale valutazione, il sig. Parte_1 procedeva con il dissenso.
Dalla documentazione medica prodotta, risulta il seguente complesso patologico: “Sindrome Mielodisplasica a basso rischio ed Anemia refrattaria in monitoraggio clinico, Spondiloartrosi diffusa lombare,
Discopatie multiple a varia estrinsecazione, stenosi vertebrale lombare
Diabete Mellito NID, Ateromasia carotidea, Incontinenza urinaria”.
In risposta al quesito formulato dal Sig. Giudice, sulla base della consueta metodologia valutativa anche per analogia e relativo calcolo riduzionistico, utilizzando il Decreto Ministeriale del 5.2.1992 risulta che il grado di invalidità del Sig all'epoca della domanda Parte_1 amministrativa del 24.11.2022 fosse dell'80%, handicap comma 1 art 3
L.104/92. Sempre all'epoca della domanda amministrativa, inoltre, non
c'erano le condizioni cliniche per riconoscere l'indennità di accompagnamento poiché il detto complesso patologico risultava non incidente sulla autonomia del periziato.
In data 15.06.2023, successivamente alla domanda amministrativa del
21.11.2022 il Geriatra dr. certifica” Deficit della Per_3 deambulazione, possibile per brevi tratti, con necessità di appoggio e stretta super visione di terzi per elevato rischio di caduta in esiti di frattura... necessitando di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani...
Il quadro clinico che evidenzia la necessità di una assistenza continua
e globale, oltre allo status di handicap in situazioni di gravità comma
3 art 3 L.104/92 è dato dalla relazione geriatrica del 15.06.2023. Da tale data vi sono i presupposti per beneficiare della indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, si dichiarano compensate le spese nella misura del 50%, mentre per il restante 50% l deve essere condannato alla rifusione CP_1 delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta che ha diritto di godere dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data a far data dalla relazione geriatrica del 15.06.2023;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%, condanna l al pagamento delle spese processuali nella misura del CP_1 restante 50% in favore del ricorrente e le liquida nella misura di €
2.540,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
CTU.
Bari, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile