Art. 1978. Rivedibilita' - Rivedibilita' in caso di tossicodipendenza o tossicofilia 1. Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermita' presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati. 2. Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermita' non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente. 3. In occasione delle operazioni di selezione per la leva, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'organo che presiede alla visita di leva dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli accertamenti del caso. 4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, in deroga ai commi 1 e 2. 5. I soggetti di cui al comma 4 sono segnalati dalle autorita' sanitarie militari alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze. 6. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti tossicodipendenti dalle autorita' sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento da parte delle competenti autorita' sanitarie militari. 7. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati dalla chiamata alle armi, secondo l'ordine di priorita' di cui all'articolo 1990 e con il procedimento di cui all'articolo 1992.
Articolo 1977Articolo 1979
Articolo 1978 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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