Articolo 23 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 22Articolo 24
Versione
13 aprile 1952
Art. 23.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie:
ai personali civili dei gruppi A, B e C di grado inferiore al decimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi dei personale delle Ferrovie dello Stato;
ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati;
al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;
al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai.
Le pensioni e gli assegni contemplati dall'art. 21, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 6 per cento.
Entrata in vigore il 13 aprile 1952
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