Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6038/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Pierpaolo Gaudio;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Livio Controparte_2
Calabrò;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2022, parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto in data
9.12.2022 la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03420229007425824000 emessa dall' , Agente della Riscossione per la Provincia di Cosenza, Controparte_2
avente ad oggetto la richiesta di pagamento di sanzioni e interessi relativi a contributi I.V.S.
I.A.T.P., anni 2015-2016-2018-2019, per la somma complessiva di € 14.973,37.
Tale debito risultava identificato negli avvisi di addebito nn.ri:
- 33420160005261657000, presumibilmente notificato in data 14.12.2016, portante la somma di € 3.714,15 riferita all'annualità 2015;
- 33420170004496818000, presumibilmente notificato in data 8.1.2018, portante la somma di € 3.768,10 riferita all'annualità 2016;
- 33420190006528224000, presumibilmente notificato in data 3.2.2020, portante la somma di € 3.669,43 riferita all'annualità 2018;
- e 33420210000393523000, presumibilmente notificato in data 16.11.2021, portante la somma di € 3.821,69 riferita all'annualità 2019.
1
la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti ad essa e l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn.ri 33420160005261657000 e 33420170004496818000, atteso che tra l'anno in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati e la data di notifica dell' intimazione di pagamento oggi opposta (risalente al 9.12.2022) risulterebbe ampiamente decorso il termine quinquennale stabilito dall'art. 3 c. 9 L. 335/95 senza che in precedenza sia stato notificato al ricorrente altro atto interruttivo nei termini di legge nonché, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei soli crediti portati dall'avviso di addebito n. 33420160005261657000 dal momento che rispetto ad esso il termine di prescrizione risulta maturato anche per il tempo successivo alla notifica di tale atto presupposto (dalla data di notifica dell'avviso di addebito, ossia il 14.12.2016, alla data di notifica dell'intimazione qui opposta, il 9.12.2022, infatti, apparirebbe superato il termine quinquennale previsto per la prescrizione dei contributivi previdenziali).
Si è costituito in giudizio , l'ente titolare del credito, eccependo anzitutto il proprio difetto CP_3 di legittimazione passiva, in secondo luogo l'inammissibilità della proposta opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 in quanto tardiva e infine chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, la quale ha determinato l'incontrovertibilità dei crediti ivi portati e dunque la debenza degli stessi da parte del contribuente.
Si è inoltre costituito l'agente della riscossione il quale, oltre a denunciare anch'esso la CP_4
carenza di legittimazione a controvertere nel presente giudizio, ha osservato che il decorso del termine prescrizionale a partire dalla notificazione degli avvisi di addebito sia stato CP_3 interrotto dall'intervento delle intimazioni di pagamento n. 03420229007425824000 opposta nel presente giudizio e dalla n. 03420219005213552000.
Parte ricorrente ha disconosciuto la conformità agli originali delle relate di notifica relative agli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento oggetto del contendere e denunciato l'inesistenza di tali titoli per inesistenza della loro notifica. Ha infatti sostenuto che le copie delle relate di notifica prodotte siano una immagine foto riprodotta/alterata mediante
CP_ l'utilizzo di strumenti informatici e pertanto ha chiesto a questo Giudice di ordinare all' di produrre gli originali delle relate di notifica degli avvisi di addebito asseritamente notificati all'istante.
2.1 L'azione promossa deve essere qualificata come opposizione 'recuperatoria' poiché avente ad oggetto un atto, ossia l'intimazione di pagamento, il quale è successivo rispetto a quelli ad
2 esso naturalmente prodromici che il ricorrente assume di non aver potuto impugnare entro i venti giorni richiesti dalla legge ai sensi dell'art. 617 c.p.c. al fine di farne valere le contestazioni formali ed entro i quaranta giorni stabiliti dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per poterne discuterne il merito poiché allega che gli stessi non gli siano mai stati notificati.
I termini di proposizione della detta azione appaiono, ad ogni modo, rispettati poiché la Corte di Cassazione (Cass., sez. 6, n. 24506 del 2016) ha rilevato che lo strumento della 'opposizione agli atti esecutivi' ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sia pur sempre esperibile salvo il rispetto del termine ad impugnare e che sia ugualmente ammissibile lo strumento della 'opposizione all'esecuzione' di cui all'art. 615 c.p.c. se utilizzato 'in funzione recuperatoria' dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 salvo, però, il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni.
Tra il giorno della notifica dell'intimazione di pagamento (risalente al 9.12.2022) e il giorno di deposito del ricorso giudiziale (perfezionato in data 29.12.2022) sono infatti trascorsi venti giorni.
Ne consegue che potranno essere oggetto della decisione de quo tanto le contestazioni formali avanzate in questa sede quanto le proposte doglianze di merito, e che il contraddittorio risulta integro dal momento che sono stati invocati in giudizio sia l'agente della riscossione deputato a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c. che l'ente previdenziale titolare della pretesa impositiva, rispettivamente legittimati a controvertere su entrambi gli aspetti.
2.2 Con riferimento alle contestazioni formali, non può dichiararsi né la nullità degli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto, né la nullità derivata dell'intimazione di pagamento stessa per omessa notifica degli atti prodromici. In atti, infatti, versa rituale prova della notifica degli stessi.
Non può poi essere accolta, in tale sede, la richiesta della parte ricorrente di dichiarare nulli gli avvisi di addebito poiché provati con copie fotostatiche la cui conformità all'originale è stata disconosciuta.
Nel rigettare tale domanda, si richiamano gli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo i quali la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive (quali ad esempio "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”), ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (vedi Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 311 del 2020).
3 Su tale scorta, si ritiene quindi non sufficiente per l'accoglimento dell'eccezione il fatto che il ricorrente disconosca, seppure in occasione della prima difesa utile, la documentazione ex adverso prodotta in copia, allegando genericamente di non ritenere le copie “corrispondenti ad alcun originale”. L'insussistenza degli originali, così come formulata, sembra infatti riflettere, perlopiù, una mera supposizione del ricorrente poiché questi non ha atteso, così come viceversa avrebbe dovuto, alla puntuale allegazione degli elementi, quanto meno indiziari, idonei ad accreditare l'assunto della materiale integrale falsità delle copie ex adverso prodotte e quindi non ha in alcun modo provveduto ad indicare quantomeno gli aspetti per i quali ha assunto che le copie fossero state create "dal nulla" (vedi Cass. già citata).
Pertanto, la doglianza deve intendersi così superata in conformità alla elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione.
Ne consegue che, essendo stati gli avvisi di addebito ritualmente notificati ed essendo il credito divenuto incontrovertibile per omessa impugnazione degli stessi entro venti e quaranta giorni previsti ex lege, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
2.2 In tale sede, può essere apprezzata e dichiarata unicamente l'intervenuta prescrizione successiva con riferimento all' avviso di addebito n. 33420160005261657000, poiché dalla data di sua notificazione, ossia il 14.12.2016, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento realizzata il 29.12.2022, sono intercorsi più dei cinque anni richiesti dalla legge per la prescrizione dei contributi previdenziali (art. 3 c. 9 L. 335/95).
A tanto consegue il parziale accoglimento del ricorso.
3. Stante l'accoglimento parziale della opposizione, sono compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione così provvede:
- dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti portati dall'avviso di addebito n.
33420160005261657000 sotteso all'intimazione di pagamento n.
03420229007425824000 opposta;
- dichiara dovuti dal ricorrente i contributivi contenuti negli avvisi di addebito nn.
33420170004496818000; 33420190006528224000 e 33420210000393523000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 03420229007425824000 opposta;
4 - previa compensazione di un terzo, condanna parte opponente a rifondere in favore di ciascuna delle parti opposte le spese del giudizio sostenute che liquida in € 929,40 già al netto della compensazione, oltre rimborso spese IVA e CAP come per legge.
Castrovillari, 17/06/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio del processo.
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