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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
RI IA d'IC Presidente
Rita Carosella Consigliere
AR IA ER Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite nn. 293/2022 e 294/2022 R.G., di appello, avverso la sentenza n. 92/2022, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 24.3.2022 nella causa civile n.
670/2018 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2,
c.p.c;
TRA
( ), in persona del l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Sara Fè, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE
E
( , in persona del l. r. in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Marilena Capuano, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del sindaco in carica, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall' Avv.
Andrea De Matteis, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATO
E
1 ( ), in persona del curatore in carica;
Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto, con Parte_1 Controparte_1 distinti atti di impugnazione, appello avverso la sentenza n. 92 del 25.3.2022, con cui il
Tribunale di Isernia aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal CP_2
nei confronti degli appellanti e di successivamente dichiarata
[...] Controparte_3 fallita.
Nei giudizi originati dagli appelli, successivamente riuniti, si è costituito il CP_2
, che ha insistito nel rigetto delle impugnazioni;
il non
[...] Controparte_3 si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso del giudizio, l'avv. Sara Fè, procuratore di , ha depositato sentenza n. Pt_1
59/2023 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 2.5.2023, avanzando istanza di interruzione del giudizio.
Disposta la notifica della predetta istanza alle altre parti, le quali non hanno fatto pervenire osservazioni, è stata dichiarata l'interruzione del processo, con ordinanza del
5.11.2024, ritualmente comunicata in pari data ai procuratori delle parti costituite.
Dalla data di tale comunicazione è decorso il termine di tre mesi, senza che la parte interessata abbia provveduto alla riassunzione del processo.
Deve, pertanto, pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 92/2022 pronunciata dal Tribunale di
Isernia il 25.3.2022, proposti da e da Parte_1 [...] nei confronti del e del CP_1 Controparte_2 Controparte_3 nella contumacia di questo, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 30.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
AR IA ER RI IA d'IC
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