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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2025, n. 9376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9376 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - FILIPPO CASA IA RE ON R.G.N. 40837/2024 RC IA MO SENTENZA sul ricorso proposto da: US EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di Messina udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del Sostituto Proc. Gen. Dr. PERELLI Simone che concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Messina con ordinanza emessa il 10 settembre 2024 confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con cui era stata applicata a US EN, indagato per i reati di detenzione e ricettazione di un’arma da guerra, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui lamentava violazione degli artt. 272 e 274 cod. proc. pen., nonchè dell’art. 27 Cost e vizio di motivazione.
3. Con dichiarazione in data 20 dicembre 2024 il ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Giovani Villari, dichiarava di rinunciare al ricorso proposto stante l’intervenuta condanna dell’imputato a pena condizionatamente sospesa. 4.Il sostituto procuratore generale Simone Perelli depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente, a fronte delle ragioni sopra ricordate che lo hanno privato dell'interesse e a contestare il titolo cautelare, validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese Penale Sent. Sez. 1 Num. 9376 Anno 2025 Presidente: DE RZ SE Relatore: ON IA RE Data Udienza: 30/01/2025 processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA RE ON SE DE RZ 2
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui lamentava violazione degli artt. 272 e 274 cod. proc. pen., nonchè dell’art. 27 Cost e vizio di motivazione.
3. Con dichiarazione in data 20 dicembre 2024 il ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Giovani Villari, dichiarava di rinunciare al ricorso proposto stante l’intervenuta condanna dell’imputato a pena condizionatamente sospesa. 4.Il sostituto procuratore generale Simone Perelli depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente, a fronte delle ragioni sopra ricordate che lo hanno privato dell'interesse e a contestare il titolo cautelare, validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese Penale Sent. Sez. 1 Num. 9376 Anno 2025 Presidente: DE RZ SE Relatore: ON IA RE Data Udienza: 30/01/2025 processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA RE ON SE DE RZ 2