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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 13.03.2024., ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...], (ME), il 16.05.1979., ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Armeli Iapichino, ed ivi elettivamente domiciliata in c/da Mercurio n. 189,
come da procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
All'udienza del 13.03.2024., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1892/2022, depositato in Cancelleria in data 26.05.2022., la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro
esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi n°222/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal Dott.
che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute Persona_1 preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza a far data dal gennaio 2023.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato i requisiti sanitari per la concessione della prestazione richiesta in ricorso.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nella ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente,
perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella CP_2
misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Armeli Iapichino Fabio, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal gennaio 2023;
2) condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2
consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Armeli Iapichino Fabio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 13.03.2024.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 13.03.2024., ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...], (ME), il 16.05.1979., ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Armeli Iapichino, ed ivi elettivamente domiciliata in c/da Mercurio n. 189,
come da procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
All'udienza del 13.03.2024., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1892/2022, depositato in Cancelleria in data 26.05.2022., la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro
esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi n°222/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal Dott.
che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute Persona_1 preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza a far data dal gennaio 2023.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato i requisiti sanitari per la concessione della prestazione richiesta in ricorso.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nella ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente,
perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella CP_2
misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Armeli Iapichino Fabio, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal gennaio 2023;
2) condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2
consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Armeli Iapichino Fabio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 13.03.2024.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA