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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 370/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO ZI Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato all'udienza a trattazione scritta del 3/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 370/ 2022 vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Caponnetto Luca e Caponnetto Pietro Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Via Ciro Menotti 24 giusta procura in atti;
APPELLATO Oggetto: avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 9884 del 25.11.21 Per_1
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.12.20 il sig. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Controparte_1
Giudice del Lavoro, per chiedere la condanna del , in persona del Ministro Parte_1 pro tempore, a corrispondergli l'importo di € 3147,40 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver svolto attività lavorativa intramuraria alle dipendenze del nei plurimi periodi di detenzione a partire dal febbraio Parte_1
2016 sino al mese di agosto 2020 ; tuttavia, sosteneva di aver percepito, per la predetta attività, una retribuzione inferiore a quanto previsto dall'art. 22 e ss. ex L.354/1975. Ciò, lo induceva ad adire l'A.G. competente, al fine di chiedere e ottenere l'adeguamento della retribuzione al netto di quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio il , il quale, eccepiva la prescrizione del diritto Parte_1
vantato dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza in oggetto riportata il tribunale accoglieva il ricorso disponendo la condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme di denaro da lui rivendicate. Parte_1
Avverso tale pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza per i seguenti motivi: erroneità della pronuncia di primo grado laddove aveva ritenuta dovute lE somme rivendicate per i periodi del 2018, 2019 e 2020
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1
dell'impugnata sentenza
Il appellante, all'udienza del 3.6.2025, ha dichiarato di rinunciare all'appello, alla luce del Parte_1 mutato orientamento giurisprudenziale maturato in corso di causa, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Parte appellata ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il giudizio va dichiarato estinto. Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché l'appellato abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto appello incidentale (Cass. n. 8387 del
03/08/1999).
Nel caso di specie, l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere- dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia, "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 5250/2018 che menziona Cass. n. 21707/2006 secondo cui : «L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito
- la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi»).
Il Ministero appellante deve essere, pertanto, condannato alla refusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore degli avvocati Caponnetto Luca e Caponnetto Pietro dichiaratisi antistatari. Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche Cass.
n. 21586/2018; n. 3128/2008; n. 14936/2000).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio di appello;
- condanna il appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del Parte_1 grado che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi
La Presidente
AR TO ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO ZI Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato all'udienza a trattazione scritta del 3/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 370/ 2022 vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Caponnetto Luca e Caponnetto Pietro Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Via Ciro Menotti 24 giusta procura in atti;
APPELLATO Oggetto: avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 9884 del 25.11.21 Per_1
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.12.20 il sig. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Controparte_1
Giudice del Lavoro, per chiedere la condanna del , in persona del Ministro Parte_1 pro tempore, a corrispondergli l'importo di € 3147,40 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver svolto attività lavorativa intramuraria alle dipendenze del nei plurimi periodi di detenzione a partire dal febbraio Parte_1
2016 sino al mese di agosto 2020 ; tuttavia, sosteneva di aver percepito, per la predetta attività, una retribuzione inferiore a quanto previsto dall'art. 22 e ss. ex L.354/1975. Ciò, lo induceva ad adire l'A.G. competente, al fine di chiedere e ottenere l'adeguamento della retribuzione al netto di quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio il , il quale, eccepiva la prescrizione del diritto Parte_1
vantato dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza in oggetto riportata il tribunale accoglieva il ricorso disponendo la condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme di denaro da lui rivendicate. Parte_1
Avverso tale pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza per i seguenti motivi: erroneità della pronuncia di primo grado laddove aveva ritenuta dovute lE somme rivendicate per i periodi del 2018, 2019 e 2020
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1
dell'impugnata sentenza
Il appellante, all'udienza del 3.6.2025, ha dichiarato di rinunciare all'appello, alla luce del Parte_1 mutato orientamento giurisprudenziale maturato in corso di causa, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Parte appellata ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il giudizio va dichiarato estinto. Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché l'appellato abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto appello incidentale (Cass. n. 8387 del
03/08/1999).
Nel caso di specie, l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere- dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia, "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 5250/2018 che menziona Cass. n. 21707/2006 secondo cui : «L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito
- la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi»).
Il Ministero appellante deve essere, pertanto, condannato alla refusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore degli avvocati Caponnetto Luca e Caponnetto Pietro dichiaratisi antistatari. Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche Cass.
n. 21586/2018; n. 3128/2008; n. 14936/2000).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio di appello;
- condanna il appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del Parte_1 grado che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi
La Presidente
AR TO ZI