Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Maria Delle Donne consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4217 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 27 gennaio 2025 e vertente TRA
P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con l'avvocato Macciotta Giuseppe, PARTE APPELLANTE E
, C.F. Controparte_1 C.F._1 con l'avvocato Dibisceglia Luigia, PARTE APPELLATA E
, C.F. con CP_2 C.F._2
l'avvocato Casiere Antonio Salvatore, PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3529/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII (già IX) civile, pubblicata in data 15.02.2019 in materia di fideiussione - polizza fideiussoria.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con separati atti di citazione ritualmente notificati,
e hanno proposto opposizione Controparte_1 CP_2
1
quale credito residuo vantato da quest'ultima in forza del
[...] contratto di finanziamento “Arcobaleno 4 bis” per l'importo complessivo di euro 2.300.000,00, concesso alla società
[...]
e garantito da due distinte Controparte_3 fideiussioni, rilasciate da e da Controparte_1 CP_2 in data 08.08.2011 fino all'importo di 2.300.000,00, rassegnando entrambe le medesime conclusioni: «1) accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 2593/2014, emesso dal Giudice del Tribunale di Roma, dott. Renato Castaldo, in data 29.01.2014, in quanto non dovute le somme ingiunte dall'opponente alla odierna opposta, per i motivi esposti in narrativa;
2) condannare la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi di lite.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, rassegnando le seguenti medesime conclusioni: «a) Confermare il decreto ingiuntivo n. 2593/2014 emesso dal Tribunale di Roma il 29 gennaio 2014, accordando allo stesso l'esecuzione provvisoria e, per l'effetto dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Dott.ssa (la Dott.ssa Controparte_1
, nella propria qualità di fideiussore della CP_2
al pagamento in Controparte_3 favore della della somma di € 2.208.411,28, Parte_1 oltre agli interessi al tasso convenzionale (pari alla media trimestrale Euribor a 3 mesi divisore 365 + 2 punti%) maggiorato di 5 punti ovvero, in subordine, agli interessi anche di mora, maturati e maturandi al tasso legale corrente alla data di maturazione del credito fino al giorno dell'effettivo pagamento;
b) Mandare assolta la società da ogni Parte_1 avversa pretesa;
c) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio anche nel procedimento monitorio.»;
- le due cause sono state riunite e per entrambe è stata autorizzata in via incidentale la presentazione della querela di falso, istruita con la partecipazione del P.M., l'acquisizione di documenti e l'esame di due testi;
2 - in sede di precisazione delle conclusioni la parte opposta ha delimitato la pretesa creditoria alla somma residua di euro 1.202.355,28, a seguito dei pagamenti medio tempore effettuati dalla debitrice principale e debitamente documentati dalle contabili;
- il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 28 giugno 2018 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «- in accoglimento delle proposte querele di falso in via incidentale, dichiara la falsità dei due atti di fideiussione datati 8/8/2011 (con timbro postale del 12/8/2011) a firma rispettivamente di e di per Controparte_1 CP_2 riempimento abusivo dei dati contenuti nella prima pagina di dette scritture;
- dispone, a cura della cancelleria, l'annotazione della falsità qui pronunciata sui due atti di fideiussione sopra indicati;
- accoglie le due opposizioni e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2593/14 emesso dal Tribunale di Roma in data 29/01/2014;
- condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
e a le spese processuali, liquidate per
[...] CP_2 ciascuna opponente in complessivi €27.852,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.»
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla querela di falso dei due atti fideiussori proposta in via incidentale
“La pretesa creditoria azionata dalla nei confronti Parte_1 di e di trova titolo nei due atti di Controparte_1 CP_2 fideiussione asseritamente rilasciati dalle due opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti Controparte_3 dell'odierna opposta. Ciascuna delle due scritture negoziali, prodotte dapprima in copia e poi in originale da è costituita da un Parte_1 modulo dattiloscritto su due pagine di un unico foglio: la prima pagina contiene nella parte iniziale degli spazi, appositamente predisposti, riempiti a penna con l'indicazione della denominazione ( Controparte_3
, dell'indirizzo (via Kennedy), del numero civico (n. 6) e
[...] della Partita iva ( ) del soggetto in favore del quale la P.IVA_2 fideiussione è stata rilasciata e con l'indicazione dell'importo massimo oggetto di garanzia scritto prima in numero (euro 2.300.000;oo) e poi in lettere (euro duemilionitrecentomila/oo); la seconda pagina reca in calce i dati anagrafici di ciascuna delle due opponenti scritti a penna in appositi
3 spazi predisposti, nonché la doppia sottoscrizione delle stesse accompagnata dalla data (8/8/2011) e dall'autentica di un funzionario della filiale di San Giovanni Rotondo di con la firma di quest'ultimo, il relativo CP_4 timbro e la medesima data della sottoscrizione autenticata (8/8/2011) – Le due opponenti, pur riconoscendo l'autenticità delle rispettive sottoscrizioni, hanno proposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 221 e ss. c.p.c. querela di falso avverso le due scritture negoziali denunciando l'abusivo riempimento della prima pagina dei due moduli nella parte relativa all'indicazione del beneficiano (rectius del “soggetto garantito”) e dell'importo da garantire.
Si è aperto così un procedimento incidentale nell'ambito del quale è: stata espletata una istruttoria orale ad integrazione delle prove documentali acquisite in atti. All'esito di detta istruttoria deve ritenersi accertata la falsità materiale delle due scritture negoziali in relazione all'abusivo riempimento dell'indicazione del soggetto garantito e del massimale della garanzia. La prima conferma dell'assunto di parte opponente va rinvenuta nelle dichiarazioni univoche e concordanti rese dai due testimoni escussi,
[...]
e . Il primo teste è il funzionario della Filiale di Tes_1 Testimone_2
San Giovanni Rotondo di che ha autenticato le firme sulle due CP_4 fideiussioni oggetto di querele. Il dott. anzitutto ha chiarito che “la Tes_1 società non avendo sedi in San Giovanni Rotondo aveva delegato Parte_1 la Filiale locale di per autenticare le firme da apporre sulle CP_4 fideiussioni oggetto di causa”. Il teste ha dichiarato di essersi occupato personalmente di tale incombente confermando che in sua presenza “in data 8/8/2011 sia la signora che la signora Controparte_1 CP_2 hanno apposto le loro firme sulle due fideiussioni”.. Il funzionario CP_4 ha poi riferito di aver scritto di suo pugno sulla seconda pagina dei due moduli negoziali i dati anagrafici delle due opponenti. Il teste, pur non ricordando se i dati scritti a penna sulla prima pagina di entrambe le scritture fossero presenti o meno al momento delle sottoscrizioni da lui autenticate, ha negato la riconducibilità a sé di detti scritti. Il sig. infine, ha riferito Tes_1 di aver consegnato le due scritture negoziali da lui autenticate alle signore
e affinché provvedessero alla spedizione a . Il CP_2 CP_1 Parte_1 secondo teste , marito della sig.ra e genero della Testimone_2 CP_1 sig.ra ha dichiarato che era presente presso la Filiale di CP_2 CP_4
San Giovanni Rotondo al momento della sottoscrizione delle due lettere di fideiussione oggetto di causa. Il teste ha confermato che i moduli di fideiussione “furono poi riempiti dal dott. soltanto nella parte relativa Tes_1 all'anagrafica della sig.ra e della sig.ra , precisando che CP_1 CP_2
“la pagina 1 di entrambi i moduli fu lasciata in bianco nel senso che non erano, stati indicati né il soggetto garantito nè l'importo della garanzia del finanziamento”. Il teste ha poi riferito di essersi occupato in prima persona della spedizione alla sede romana di dei due moduli “lasciati in Parte_1 bianco nella loro prima pagina”. L'attendibilità dei due testimoni, che hanno reso dichiarazioni sostanzialmente convergenti, trova ulteriore riscontro nel messaggio di posta elettronica spedito in data 8/8/2010 dal dott. ad Tes_1 un funzionario di (tale - La citata email — Parte_1 Persona_1 prodotta dalle due opponenti anche in formato elettronico mediante cd-rom
- contiene in allegato proprio i due moduli con le sottoscrizioni delle due opponenti autenticate dal funzionario di entrambe le scritture CP_4 trasmesse a per posta elettronica non recano alcuna scritta a Parte_1
4 penna nella prima pagina, i cui spazi predisposti per l'indicazione del soggetto garantito e del massimale sono lasciati in bianco. Il documento in questione non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta.
“Deve, quindi, ritenersi accertato che la prima pagina di ciascuno dei due atti fideiussori sia stata compilata in un momento successivo rispetto a quello della sottoscrizione da parte delle due opponenti avvenuta in data
08/08/2011. Del resto i due atti di fideiussione prodotti nella loro versione finale dalla società opposta ed oggetto di querela di falso recano sul frontespizio il timbro postale con data 12/08/2011 che è, appunto, successiva a quella della sottoscrizione da parte delle sue opponenti (08/08/2011).
Ora, essendo stata acquisita la prova per tabulas e con testimoni che i due moduli sottoscritti parzialmente in bianco (ovvero omettendo di compilare la prima pagina con l'indicazione del soggetto garantito e dell'importo massimo garantito) furono così trasmessi a era onere di quest'ultima Parte_1 dimostrare che il successivo riempimento delle parti lasciate in bianco fosse imputabile alle due opponenti o quanto meno fosse il frutto di un accordo raggiunto con queste ultime. Sul punto la società opposta non ha svolto alcuna specifica difesa, né tanto meno ha offerto utili elementi di prova. Quindi, pur non essendovi prova di chi abbia materialmente provveduto al successivo riempimento della prima pagina dei due moduli negoziali, deve ritenersi accertato il falso materiale denunziato dalle opponenti.
- sulla nullità assoluta dei due atti di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1938 c.c. posti a fondamento della pretesa monitoria Ne consegue la nullità radicale dei due atti di fideiussione omnibus posti
a fondamento della richiesta monitoria, per essere stati sottoscritti in bianco ovvero senza l'indicazione del debitore principale e dell'importo massimo garantito, in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 1938 c.c., il quale così recita: “La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito”. Il principio sancito dalla norma trascritta, come riformata dalla novella del '92, si ispira all'esigenza di una maggiore trasparenza nei rapporti bancari a favore di una più intensa tutela del contraente debole e di una più precisa conoscenza dei termini dell'operazione fideiussoria, come pure delle sue successive implicazioni. La novella ribadisce, quindi, la validità della fideiussione per debiti futuri, alla condizione però che nel contratto venga indicato l'importo massimo coperto dalla garanzia nella prospettiva di neutralizzare così possibili eccessi o abusi da parte dei creditori. In tal senso, si deve ritenere che la natura imperativa della norma comporta la nullità ex art.
1418 c.c. della fideiussione per obbligazioni future senza previsione della somma garantita dovendosi escludere la possibilità di prestare fideiussioni omnibus illimitate”.
- sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via preliminare
5 Disporre, se del caso inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3529/2019, pronunziata dal Tribunale di Roma in data 11 febbraio 2019, depositata in Cancelleria in data 15 febbraio 2019, notificata in data 23 maggio 2019 in uno ai rispettivi atti di precetto, in dipendenza della piena sussistenza dei presupposti di legge, eventualmente subordinando la concessione del domandato provvedimento inibitorio alla costituzione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, in entrambi i casi rilasciata da primario istituto nazionale, a favore delle appellate se del caso anche nella forma del deposito giudiziario. Nel merito Alla luce degli intervenuti pagamenti dell'importo di € 1.006.055,90 e € 29.800,64, previa, se del caso, revoca del decreto ingiuntivo n. 2593/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 29 gennaio 2014, dichiarare tenute e, per l'effetto, condannare la Dott.ssa e la Dott.ssa , nella Controparte_1 CP_2 loro qualità di fideiussori, della Controparte_3
al pagamento in favore della
[...] Parte_1 della residua somma di € 1.172.554,74, oltre agli interessi
[...] al tasso convenzionale (pari alla media trimestrale Euribor a 3 mesi divisore 365 + 2 punti%) maggiorato di 5 punti ovvero, in subordine, agli interessi anche di mora, maturati e maturandi al tasso legale corrente dalla data di maturazione del credito fino al giorno dell'effettivo pagamento, con vittoria di spese e compensi del giudizio anche del procedimento monitorio.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
ha resistito al gravame ed ha così Controparte_1 concluso: “Tutto ciò esposto, dedotto, eccepito e contestato, il sottoscritto, nella qualità, chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame, per i motivi suesposti;
2) nel merito, rigettare l'avverso atto di appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n.3529/2019-Tribunale di Roma, emessa in data 11.02.2019 e depositata in data 15.02.2019, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) condannare la società appellante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellata delle spese e competente di Controparte_1 causa. Con riserva di ulteriori deduzioni, richieste e conclusioni,
6 anche di natura istruttoria, all'esito del comportamento processuale di controparte.”
ha resistito al gravame ed ha così CP_2 concluso: “Tanto premesso, la sig.ra come CP_2 rappresentata, chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello per i motivi suesposti;
2) rigettare l'avverso atto di appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n.3529/2019-Tribunale di Roma, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) in ogni caso, condannare l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellata delle spese e compensi di causa. CP_2
Riserva deduzioni, richieste e conclusioni, all'esito del comportamento processuale dell'appellante. In via istruttoria, si riporta agli atti e documenti allegati al fascicolo di parte, già depositato nel procedimento di inibitoria, che deposita in copia. Salvezze illimitate”.
All'udienza del 16.07.2019 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva poiché non è apparso adeguatamente provato il dedotto periculum. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 27 gennaio 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 25.11.2024.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Sul rapporto contrattuale intercorso tra la Parte_1
e la e
[...] Controparte_3 sulla promossa azione monitoria. Con il primo motivo di appello parte appellante ricostruisce il rapporto contrattuale intercorso tra quale Parte_1 società finanziatrice, e CP_3 Controparte_3 CP_3
[...]
In data 23.01.2012 le suddette parti hanno stipulato la
“Convenzione sulle condizioni generali per le operazioni di finanziamento e/o incasso” volta a regolare il rapporto in essere e con cui la Dott.ssa ha conferito a CP_1 Parte_1 apposito mandato irrevocabile all'incasso ex art. 1723 comma 2 c.c., nonché mandato speciale con rappresentanza ex art. 1704 c.c.
7 In tale sede, le parti hanno provveduto anche alla regolamentazione della misura degli interessi applicabili ai finanziamenti erogati come “pari alla media trimestrale Euribor a 3 mesi divisore 365 + 2 punti %”, da calcolare alla fine di ogni trimestre solare. Ciò posto, le parti avevano previamente stipulato il contratto di finanziamento “Arcobaleno 4 bis” finalizzato all'acquisto di una sede farmaceutica per l'importo di € 2.300.000,00, garantito in solido dalle due distinte fideiussioni rilasciate in data 08.08.2011 da e fino all'importo di € Controparte_1 CP_2
2.300.000,00 oggetto della presente controversia. In data 01.07.2013, la ha Controparte_3 presentato domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 comma 2 L.F., stante la situazione di difficoltà finanziaria nella quale versava. Di conseguenza, in data 17.07.2013, si è Parte_1 determinata a risolvere il rapporto contrattuale in corso, invitando la società farmaceutica e le due garanti alla restituzione dell'importo dovuto pari a € 2.201.304,53, oltre interessi. Da ultimo, l'odierna appellante ha ritenuto di agire in via monitoria nei confronti dei due fideiussori, stante la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla società farmaceutica.
- Sui capi della sentenza impugnata – Sulla erronea ricostruzione fattuale del Giudice di primo grado e sulle modifiche richieste.
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che i due moduli fideiussori sottoscritti parzialmente in bianco (omettendo di compilare la prima pagina con l'indicazione del soggetto garantito e dell'importo massimo garantito) sono stati così trasmessi a Parte_1
Invero, parte appellante sostiene che tali moduli, parzialmente sottoscritti in bianco, sono stati soltanto anticipati a mediante messaggio di posta elettronica del Parte_1
08.08.2011 dal funzionario bancario incaricato, per poi essere successivamente ritrasmessi, al completo di tutte le informazioni necessarie, da parte delle due garanti. Tale ricostruzione sarebbe verificabile anche alla luce della lettera di conferma inviata da e ricevuta dalla Parte_1
Dott.ssa in data 19.08.2011, completa dell'indicazione CP_1 del beneficiario ( Controparte_3 Controparte_1
8 e dell'importo massimo garantito (€ 2.300.000,00), e rispetto alla quale nessuna doglianza venne mossa in sede di ricezione. Inoltre, parte appellante rileva come la posizione della Dott.ssa risulti del tutto singolare, stante la sua duplice CP_1 veste di titolare e di garante della medesima società farmaceutica.
- Sulle circostanze da cui deriva la violazione della legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Con il terzo motivo di appello parte appellante censura, quindi, la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che i due moduli parzialmente sottoscritti in bianco vennero così trasmessi a e non già, viceversa, Parte_1 completati dalle due garanti prima dell'invio, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quanto alla valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio. In particolare, parte appellante fa esplicito riferimento alla comunicazione del 17.07.2013 con cui comunicava la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, invitando la società farmaceutica e le due garanti alla restituzione dell'importo di
€2.201.304,63, oltre interessi, a saldo del finanziamento concesso, regolarmente ricevuta dalle appellate come attestato dalle cartoline di accettazione e consegna prodotte agli atti. Inoltre, l'appellante rileva la scorrettezza del comportamento processuale delle appellate, con particolare riferimento all'episodio nel quale la Dott.ssa avrebbe CP_1 negato la concessione del finanziamento piuttosto che la sottoscrizione della fideiussione stessa, mettendo in dubbio anche la credibilità dei testi escussi in primo grado. Infine, parte appellante rileva anche la violazione dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni, laddove il Tribunale avrebbe negato rilevanza a determinati elementi acquisiti in primo grado senza accertarne il relativo valore probatorio, se considerati nel loro insieme.
§ 5. — L'appello è infondato. Le contestazioni dell'appellante riguardanti la dedotta erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale non è idonea ad incrinare il fondamento logico della motivazione impugnata. Infatti, il tribunale ha ritenuto che la fideiussione fu sottoscritta dalle appellate in data 8 agosto 2011 davanti al funzionario prive Controparte_5 dell'indicazione del soggetto garantito e dell'importo oggetto della garanzia sulla base dei seguenti elementi probatori:
9 -il teste che ha autenticato le firme, ha riferito di Tes_1 aver consegnato le due scritture negoziali da lui autenticate alle signore e affinché provvedessero alla CP_2 CP_1 spedizione a Parte_1
- il teste marito della sig.ra e Testimone_2 CP_1 genero della sig.ra presente presso la Filiale di CP_2 CP_4
San Giovanni Rotondo al momento della sottoscrizione delle due lettere di fideiussione oggetto di causa, ha confermato che i moduli di fideiussione furono poi riempiti dal dott. soltanto nella Tes_1 parte relativa all'anagrafica della sig.ra e della sig.ra CP_1
e che la pagina 1 di entrambi i moduli fu lasciata in CP_2 bianco nel senso che non erano, stati indicati né il soggetto garantito nè l'importo della garanzia del finanziamento;
- il teste ha poi riferito di aver spedito alla sede Tes_2 romana di dei due moduli lasciati in bianco nella loro Parte_1 prima pagina;
-quest'ultima circostanza trova ulteriore riscontro nel messaggio di posta elettronica spedito in data 8/8/2011 dal dott. ad un funzionario di (tale , da Tes_1 Parte_1 Persona_1 cui risulta che la citata email — prodotta dalle due opponenti anche in formato elettronico mediante cd-rom - contiene in allegato proprio i due moduli con le sottoscrizioni delle due opponenti autenticate dal funzionario di entrambe le CP_4 scritture trasmesse a per posta elettronica non recano Parte_1 alcuna scritta a penna nella prima pagina, i cui spazi predisposti per l'indicazione del soggetto garantito e del massimale sono lasciati in bianco. Il documento in questione non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta. A fronte del quadro probatorio esposto dal Tribunale, che, contrariamente a quanto contestato dall'appellante, non è costituito da argomenti presuntivi, ma dalle risultanze delle prove documentali ed orali acquisite in primo grado, la parte appellante nulla ha contestato in relazione alle circostanze riferite dal teste ed alla mail da quest'ultimo inviata a in data Tes_1 Parte_1
8.8.2011, contenente i due moduli sottoscritti dalle appellate e lascati in bianco nella prima pagina, quanto all'indicazione del massimale e del soggetto garantito. L'appellante si è limitata a:
1)contestare l'attendibilità del teste in quanto socio Tes_2 accomandante della società finanziata,
2)a contestare che con lettera di conferma inviata da e ricevuta dalla Dott.ssa in data Parte_1 CP_1
19.08.2011, completa dell'indicazione del beneficiario (
[...]
[...] e dell'importo massimo Controparte_6 garantito (€ 2.300.000,00), e rispetto alla quale nessuna doglianza venne mossa in sede di ricezione;
3)a contestare che è anche Controparte_1 amministratore della società finanziata;
4) a contestare che le appellate hanno negato addirittura il finanziamento. Orbene, l'unico elemento di carattere documentale, ossia la lettera di conferma inviata da e ricevuta dalla Parte_1
Dott.ssa in data 19.08.2011, completa dell'indicazione CP_1 del beneficiario ( Controparte_3 Controparte_1
e dell'importo massimo garantito (€ 2.300.000,00), e la mancata contestazione da parte dell'appellata, non valgono ad escludere la circostanza che la fideiussione fu sottoscritta dalle appellate in data 8.8.2011 sui moduli privi dell'indicazione del soggetto e dell'importo garantito, e come tali furono spediti dal a Tes_1
atteso che la mail ricevuta il 19.8.2011 citata Parte_1 dall'appellante proviene da e non risulta sottoscritta Parte_1 dalle odierne appellate, di talché detta lettera non vale neppure quale ratifica delle indicazioni sul soggetto e sul massimale garantito, mancanti nei moduli sottoscritti in bianco dalle appellate in data 8.8.2011 e come tali inviati per mail dal a Tes_1 in pari data. Parte_1
Pertanto, la motivazione del Tribunale resiste alle censure anche a non considerare la testimonianza del . Tes_2
A nulla rileva, poi, la posizione di quale Controparte_1 amministratore della società beneficiaria del finanziamento: tale posizione, invero, non investe il diverso profilo della predetta appellata quale fideiussore, e del contestato riempimento dei moduli contenenti la fideiussione contestualmente alla sottoscrizione degli stessi o comunque in base ad accordi con
Tanto meno rilevano le successive posizioni difensive Parte_1 delle appellate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sul concesso finanziamento, rimanendo comunque pur sempre a carico della società opposta la prova dell'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, e, quindi, della fondatezza della tesi della sottoscrizione delle fideiussioni su moduli completi nell'indicazione del soggetto e nell'importo massimo garantito. L'appello va dunque respinto.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte
11 appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi. nella misura di euro 17.002 oltre a spese generali, Iva e CPA in favore di ciascuna delle parti appellate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma,
[...] ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro di euro 17.002 oltre a spese generali, Iva e CPA in favore di ciascuna delle parti appellate.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 27 gennaio 2025. Il Presidente estensore
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