Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprieta' in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprieta' in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.