Articolo 1 della Legge 7 dicembre 1960, n. 1622
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1961
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprieta' in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1961