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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 450/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA nella seguente composizione ,
Dott. Maria Grazia Savastano Presidente rel.
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
Dott. Alfredo Maffei Giudice
Dott. Bartolomeo Iodice Esperto
Dott. Giovanni Poerio Esperto ha pronunziato all'udienza del 21.5.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2025 R.G.A.C. , pendente
TRA
IN Parte_1
PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. (c.f.: ), con sede in Aversa (CE), alla P.IVA_1
Piazza San Paolo n. 27, rapp.to e difeso dall'avv. Filomena Pagano, C.F.
, con la quale è elettivamente domiciliato in Caserta al Viale Lincoln C.F._1
n. 137
RICORRENTE
E
C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli, alla Via G. Porzio Fraz. C.D.N. Isola G8 SNC
RESISTENTE CONTUMACE
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Oggetto: Azione di risoluzione per inadempimento e condanna al rilascio del fondo
Conclusioni: Come da ricorso introduttivo e verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 7.2.2025, l' di Parte_1 Pt_1
premesso di essere proprietario di un fondo in agro di LA (CE), distinto in catasto terreni al Foglio 2, Partita 369, Particella numero 3, con superficie complessiva di HA
02.00.84, già di proprietà del beneficio con sede in Controparte_2
LA (CE), esponeva che l'intera superficie del predetto terreno, ubicato in piena zona a destinazione agricola, era suddivisa in cinque porzioni (parcelle) di cui due concesse in affitto, per uso esclusivo di coltivazione di vigneto e per un'estensione totale di circa ha 00.41.11, all' C.F. con sede in Napoli, alla Via G. Controparte_1 P.IVA_2
Porzio Fraz. C.D.N. Isola G8 SNC, giusta contratto del 12.02.2015, registrato in data
18.02.2005 , con il quale era stato concordato un canone annuo di € 600,00; che l'affittuaria non aveva corrisposto gli estagli relativi alle annate agrarie dal 2014/2015 fino ad oggi;
che la società affittuaria si è inoltre resa responsabile di gravi inadempimenti mancando di ogni buona regola dell'agricoltura e di ogni coltivazione nel detto fondo, generando uno stato di grave incuria con conseguente rischio incendio ed infestazione, tanto che l'Istituto proprietario, nel mese di luglio 2023, sul fondato timore che, a causa della presenza di rovi e spine, si verificasse un incendio, con facile diffusione del fuoco anche a carico dei fondi limitrofi, si era visto costretto a proporre dinanzi al Tribunale di Napoli Nord azione di
Con denuncia di danno temuto, iscritto al R.G.N. 7296/2023 al fine di ordinare all'affittuaria l'immediata esecuzione di tutti gli interventi necessari Controparte_1
per la messa in sicurezza del fondo;
che il giudizio si era concluso con ordinanza emessa in data 21.09.2023 dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord con pieno e totale accoglimento del ricorso ma, a tutt'oggi, la resistente non aveva dato adempimento a quanto stabilito nel provvedimento;
che, pertanto, l' , Parte_1 con lettera racc. a mezzo PEC del 18.03.2024, aveva contestato all' Controparte_1
i gravi inadempimenti contrattuali di cui si era resa responsabile ed aveva
[...]
richiesto ed esperito il tentativo di conciliazione ex art. 46 L. 203/1982 (Cfr. lettera racc. a mezzo PEC del 26.09.2024 e richiesta diretta allo;
che il Controparte_4
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tentativo di conciliazione ex art. 46 L. 203/1982 aveva avuto esito negativo, come da verbale del 12.12.2024.
Chiedeva, pertanto: “1) Accertare e dichiarare le gravi inadempienze contrattuali della resistente e per l'effetto :2 ) Dichiarare risolto il contratto di affitto di cui in premessa con condanna al rilascio del fondo libero e vuoto da persone e cose;
3) Condannare, inoltre, la resistente al pagamento dei canoni scaduti e non versati, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
4) Vittoria di spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”.
La parte resistente non si costituiva in giudizio , onde ne viene dichiarata la contumacia
All'udienza del 21.5.2025 la causa è stata decisa ex art. 429 c.p.c.
La proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento risulta proponibile essendo stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 L. 203/1982
,come risulta dall'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 14.7.2022 e dal verbale del 12.12.2024 attestante l'esito negativo dell'espletato tentativo di conciliazione dinanzi alla Controparte_5
( già e ). Risulta altresì rispettato
[...] CP_4 CP_4
l'adempimento di cui all'art. 5 L. 203/85 avendo la ricorrente, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, contestato alla conduttrice l'inadempimento contrattuale con concessione del termine di mesi tre per la sanatoria, comunque non intervenuta.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto .
Parte ricorrente ha provato, tramite la produzione in giudizio del relativo contratto, il rapporto di affitto agrario concluso il 12.2.2015 con la resistente ed ha poi dedotto CP_6
l'inadempimento della resistente nel pagamento dei canoni dall'annualità 2014/2015.
In virtù dell'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass.
3373/2010), nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte;
spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
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Alla luce del principio appena espresso, pertanto, il Collegio osserva che mentre parte ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante (avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo di pagamento dei canoni di affitto) documentando e provando quindi il fatto costitutivo della propria pretesa, parte resistente, rimasta contumace, invece non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare o paralizzare l'avversa domanda.
Ne consegue che il colpevole inadempimento della resistente deve ritenersi pienamente provato.
La gravità dell'inadempimento, va nel caso di specie ravvisata alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 1455 c.c. e 5, comma 4, L. 203/1982. La norma predetermina infatti la valutazione di gravità dell'inadempimento dell'affittuario, ritenendo grave il mancato pagamento del canone per almeno una annualità. Nel caso di specie, essendo risultato accertato che la resistente si è resa responsabile del mancato pagamento di ben 10 annualità di canone, certamente l'inadempimento può qualificarsi in termini di gravità.
Va pertanto pronunciata la risoluzione per grave inadempimento imputabile alla resistente del contratto di affitto agrario intercorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto il fondo sito in agro di LA (CE), distinto in catasto terreni al Foglio 2, Partita 369, Particella numero
3 per una estensione di ha 00.41.11.
Tale pronuncia rende superflua ogni indagine sull'ulteriore inadempimento, pure dedotto in ricorso dalla ricorrente relativamente alla normale e razionale coltivazione e manutenzione del fondo.
Per l'effetto l' va condannata al rilascio del medesimo Controparte_1
fondo in favore dell' , libero e vuoto Parte_1 da persone e cose, fissandosi per l'esecuzione del detto rilascio la data del 10 novembre 2025, fine dell'annata agraria in corso, ex art. 11, comma 11, D.Lgs. 150/2011.
Va, altresì, l'accolta l'ulteriore domanda avanzata dalla parte ricorrente avente ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da parte della resistente.
La debitoria ammonta allo stato alla somma complessiva fino all'annata scaduta 2023/2024 di €. 6000,00 (euro 600 x 10 annualità) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo .
Infatti essendo stabilito nel contratto il pagamento del canone in rate annuali posticipate, la rata dell'anno 2024/2025 non è ancora maturata.
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L' va, pertanto va condannata altresì al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente della somma di euro 6000,00 per i canoni scaduti dall'annualità
2014/2015 fino all'annualità 2023/2024 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, nei valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni e con esclusione della fase di trattazione e/o istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sez. Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall' , ogni Parte_1
contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell Controparte_1 Controparte_1
- dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile alla resistente
[...]
del contratto di affitto agrario intercorrente tra le parti in causa Controparte_1
ed avente ad oggetto il fondo sito in agro di LA (CE), distinto in catasto terreni al Foglio
2, Partita 369, Particella numero 3, come descritto in ricorso , fissando il termine del rilascio alla fine della corrente annata agraria;
-condanna l al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di euro 6000,00 per i canoni scaduti dall'annualità 2014/2025 fino all'annualità 2023/2024 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in c euro 70,00 per spese ed euro in €. 1700,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Aversa, 21/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Maria Grazia Savastano
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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